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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3343/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. MANNOIA Parte_1
GIUSEPPE);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. MANNOIA CP_1
GIUSEPPE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 8.07.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare del 3.12.2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza dei 10-12.12.2024 n. 892/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2) Le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con le note scritte depositate hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
3) I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 8/07/2025, nei seguenti termini:
“ - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
- Nessun contributo di mantenimento viene previsto a favore di alcun coniuge e a carico dell'altro.
- I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio.
- Il presente accordo avrà piena validità ed efficacia inter partes dal momento della sottoscrizione del presente ricorso”.
4) Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite.
5) Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 06/06/2019, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Stato civile
[...] di detto Comune al n. 36, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3343/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. MANNOIA Parte_1
GIUSEPPE);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. MANNOIA CP_1
GIUSEPPE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 8.07.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare del 3.12.2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza dei 10-12.12.2024 n. 892/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2) Le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con le note scritte depositate hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
3) I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 8/07/2025, nei seguenti termini:
“ - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
- Nessun contributo di mantenimento viene previsto a favore di alcun coniuge e a carico dell'altro.
- I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio.
- Il presente accordo avrà piena validità ed efficacia inter partes dal momento della sottoscrizione del presente ricorso”.
4) Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite.
5) Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 06/06/2019, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Stato civile
[...] di detto Comune al n. 36, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.