Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12772 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Paolo Golini in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente: (v. verbale di udienza del 13/02/2025)
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio (da riqualificarsi come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto con , il quale è rimasto contumace. CP_1
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione personale prodotti dalla ricorrente, in data 18.02.2021 le parti erano addivenute ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della
Repubblica di Firenze in data 15.03.2021.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(11.11.2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla data dell'accordo, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
2 Deve pertanto essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto da Parte_1
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FIRENZE (FI) in data 13.01.1996 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] iscritto dall'Ufficiale di Stato CP_1
Civile del Comune di FIRENZE (FI) al n. 7, parte 2, serie A, anno 1996;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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