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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 919/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi” e vertente
[...]
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to RICCHIUTI MARIA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
I.N.A.I.L. ( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Teresa Castellucci, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data Persona_1
12.01.2011 rep. N.15969 racc. 7340; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/06/2021, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Dichiararsi, previa ammissione di consulenza tecnica, che al ricorrente siano riconosciuti i postumi invalidanti permanenti per malattia professionale nella misura del 7% e/o nella misura superiore che verrà accertata in corso di causa a titolo di malattia professionale, compreso il danno biologico, a far data dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”; 2) “Condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento dei benefici economici conseguenti al riconoscimento della malattia professionale de qua, conformemente a legge, nella misura del 7% e/o nella misura superiore che verrà accertata in corso di causa, a favore del sig. a far data Parte_1 dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva I.N.A.I.L., il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, disposta CTU (dott.
[...]
), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e Per_2 dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
17/12/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “ernia discale posteriore anulare a livello di L2-L3”.
Ebbene il dott. , nel valutare la patologia, ha rilevato l'impossibilità di Per_2 ricondurla all'attività professionale, pur utilizzando criterio di ragionevolezza e probabilità.
Nel caso di specie, espone il CTU, la patologia presenta una caratteristica multifattoriale, ovvero l'origine della stessa può essere ricondotta a molteplici e differenti fattori (non ultimi, la predisposizione genetica e l'età): tanto, unito alla mancanza di specifici elementi di rischio dell'attività lavorativa, rende impossibile l'individuazione dell'origine della stessa. Pertanto, anche applicando il principio eziologico-valutativo del “più probabile che non”, non è possibile, neppure in via presuntiva, delineare una ragionevole correlazione causa-effetto fra la patologia e l'attività lavorativa.
Orbene, la domanda deve essere rigettata, alla stregua delle valutazioni dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una Per_2 ponderata e spiegata valutazione della documentazione, ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, in sede di lavori peritali, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, e pertanto poste a carico di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di I.N.A.I.L., così provvede:
[...]
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente e rifondare in favore di parte resistente le spese di lite, liquidate in Euro 1.200,00 per competenze, oltre IVA, CA e 15% forfettario;
4) pone le spese relative alla CTU sempre a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 18/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 919/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi” e vertente
[...]
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to RICCHIUTI MARIA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
I.N.A.I.L. ( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Teresa Castellucci, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data Persona_1
12.01.2011 rep. N.15969 racc. 7340; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/06/2021, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Dichiararsi, previa ammissione di consulenza tecnica, che al ricorrente siano riconosciuti i postumi invalidanti permanenti per malattia professionale nella misura del 7% e/o nella misura superiore che verrà accertata in corso di causa a titolo di malattia professionale, compreso il danno biologico, a far data dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”; 2) “Condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento dei benefici economici conseguenti al riconoscimento della malattia professionale de qua, conformemente a legge, nella misura del 7% e/o nella misura superiore che verrà accertata in corso di causa, a favore del sig. a far data Parte_1 dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva I.N.A.I.L., il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, disposta CTU (dott.
[...]
), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e Per_2 dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
17/12/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “ernia discale posteriore anulare a livello di L2-L3”.
Ebbene il dott. , nel valutare la patologia, ha rilevato l'impossibilità di Per_2 ricondurla all'attività professionale, pur utilizzando criterio di ragionevolezza e probabilità.
Nel caso di specie, espone il CTU, la patologia presenta una caratteristica multifattoriale, ovvero l'origine della stessa può essere ricondotta a molteplici e differenti fattori (non ultimi, la predisposizione genetica e l'età): tanto, unito alla mancanza di specifici elementi di rischio dell'attività lavorativa, rende impossibile l'individuazione dell'origine della stessa. Pertanto, anche applicando il principio eziologico-valutativo del “più probabile che non”, non è possibile, neppure in via presuntiva, delineare una ragionevole correlazione causa-effetto fra la patologia e l'attività lavorativa.
Orbene, la domanda deve essere rigettata, alla stregua delle valutazioni dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una Per_2 ponderata e spiegata valutazione della documentazione, ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, in sede di lavori peritali, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, e pertanto poste a carico di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di I.N.A.I.L., così provvede:
[...]
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente e rifondare in favore di parte resistente le spese di lite, liquidate in Euro 1.200,00 per competenze, oltre IVA, CA e 15% forfettario;
4) pone le spese relative alla CTU sempre a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 18/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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