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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 2725/2021 emessa dal Tribunale di S. Maria
Capua Vetere in data 26.7.2021, iscritto al n. 778/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ) con sede in , Via Unità Italiana Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
n. 28, in persona del direttore generale, dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_2
EL (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la CodiceFiscale_1 cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Napoli, appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Maddaloni, Via Appia n. 190, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, dr. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. AR OC (c.f.
[...]
), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la cancelleria della Corte C.F._2
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 21.2.2022, la ha impugnato Parte_1
davanti a questa Corte la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2725/2021, pubblicata il 26.7.2021, con cui era stata respinta la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 2844/2017 dell'importo di 43.551,59 € oltre interessi, ottenuto a titolo di pagamento di prestazioni sanitarie svolte nell'anno 2016.
Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva infatti affermato che il rapporto non era stato contestato e che l'eccezione di avvenuto pagamento delle prestazioni era rimasta improvata, non essendo sufficiente la sola emissione e trasmissione del mandato di pagamento al tesoriere ma occorrendo anche la prova dell'effettiva erogazione degli importi e del Parte loro incasso da parte del creditore;
prova che non era stata resa dall' in presenza della contestazione resa dalla controparte.
Con un primo motivo di appello, il censurava la statuizione in punto di Parte_4
giurisdizione, affermando la sussistenza di quella del giudice amministrativo.
Con un secondo motivo censurava la pronuncia in ordine alla propria ritenuta legittimazione passiva, deducendo che il tribunale non avrebbe valutato attentamente l'eccezione da lei proposta secondo cui unica legittimata passiva sarebbe stata la Regione Campania.
Con un terzo motivo censurava l'affermata carenza di prova degli avvenuti pagamenti, essendo i mandati di pagamento degli enti pubblici sottoposti a specifiche norme pubbliche che ne determinavano la natura di atti pubblici e assicuravano i pagamenti, pena la responsabilità personale dei funzionari, con conseguente inversione sulla controparte dell'onere della prova del mancato pagamento. In ogni caso veniva prodotte la nota n. 106845/EC.FIN. del 10.2.2022 con allegati i mandati di pagamento e le relative quietanze e si reiterava la richiesta di ammissione delle prove per interpello e testi già formulate in primo grado.
Concludeva quindi, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per l'accoglimento dell'appello, con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto eventualmente nelle more corrisposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo la inammissibilità dell'appello e comunque la sua infondatezza, eccependo la inammissibilità della produzione di documentazione nuova, evidenziando che comunque non tutti i mandati di pagamento risultavano regolarmente evasi e da essi si evinceva anche l'effettuazione di compensazioni illegittime, per importi complessivi pari alla somma ingiunta, e instando per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario, avv. Ennio Romano. Dopo la rinuncia al mandato del procuratore dell'appellata e la sua sostituzione con l'avv.
AR OC, alla udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni
20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
E' inammissibile il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha dedotto genericamente non essere stata valutata correttamente la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, senza alcuna specifica critica della motivazione resa sul punto dal tribunale.
Il terzo motivo è infondato. Ritenuta la inammissibilità della documentazione prodotta solo in grado di appello, va detto che le affermazioni rese dal Tribunale in ordine alla inidoneità dei mandati di pagamento a costituire, di per sé soli e in presenza di contestazioni della controparte, prova del pagamento, sono condivisibili, essendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza che il mandato di pagamento - ossia l'ordine impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione, sicché la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio.
Inammissibili si presentano poi le prove orali di cui è richiesta ancora in questo grado di giudizio l'ammissione, in quanto aventi ad oggetto l'avvenuta liquidazione degli importi dovuti ma non l'effettivo pagamento degli stessi.
L'appello va pertanto respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, senza disporne la distrazione parziale in favore dell'avv. Romano che, come evincesi dalla comunicazione di rinuncia al mandato, ha regolato direttamente i propri rapporti economici con l'appellata. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2725/2021, in Parte_5
contraddittorio con la così provvede: Controparte_1
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. AR OC.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo