Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/06/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata ad [...], in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e , nato ad [...], in data [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._2 Per_1
, nata ad [...], in data [...] e deceduta in data
[...]
22/10/2022 (C.F. ) in proprio e nella qualità di erede C.F._3 di nato a [...] in data [...] e deceduto in data Persona_2
23/01/2018, e nella qualità di eredi dello stesso elettiva- Persona_2 mente domiciliati in Palermo, Piazza San Francesco Di Paola, n. 47 presso lo studio dell'Avv. Greco Giuseppe Emanuele, che li rappresenta e difende uni- tamente e disgiuntamente all'Avv. Ugo Pecoraro per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(P.I. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore e (P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell' pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettua- CP_4 le dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via Valerio Villareale n. 6, sono domiciliati ex lege;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
(P.I/C.F. , in Controparte_5 P.IVA_3 persona del suo Direttore Sanitario e legale rappresentante, elettivamente
1
– parte convenuta –
E
Gestione liquidatoria e/o unica della di Pt_3 CP_5
– parte convenuta –
OGGETTO: Morte.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , Persona_1
e in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
deceduto in data 23/01/2018, hanno convenuto in giudizio innan- Per_2 zi al Tribunale di Trapani, l' al Controparte_5 fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali pa- titi iure proprio per la morte del congiunto.
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il SI. era stato ricoverato presso la divisione di Medicina Generale Persona_2 dell'Ospedale Civico S. Vito e S. Spirito di Alcamo per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (Cartella Clinica
3834/1984 dell'Ospedale Civico S. Vito e S. Spirito di Alcamo- Doc. 1).
In data 02/04/2003, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di
Ematologia dell' , era stata dia- Controparte_6 gnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da AIDS (Re- ferto dell' di Palermo del 04/04/03 Doc. 2). Controparte_6
In data 14/05/2007, il Dipartimento della Qualità Direzione Generale del- la Sanitaria, dei di e dei Principi Etici di CP_7 CP_8 CP_9
Sistema, Ufficio VIII del , aveva riconosciuto la sussi- Controparte_1 stenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: AIDS complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (TERZA) categoria del- la tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman- data a/r del del 14.05.2007-Doc 4). Controparte_1
In data 23/01/2018, il SI. era poi deceduto a causa del- Persona_2 la HE (Certificato medico legale dell'Asp di Distretto di Alca- CP_5 mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data 29/06/2019, alla luce della Consulen- za Tecnica di parte a firma del Dott. (Doc.7), era stato Persona_3 accertato il nesso causale tra l'AIDS e l'ictus ischemico e la HE.
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'Ospedale, nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. fosse contagiato dal virus HIVe fosse colpito dal- Per_2 le consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Accertare e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'Ospedale Civico “S. Vito e S. Spirito” di Alcamo in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'HIV, il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del SI. in data 23.01.2018, per i motivi tutti indicati ed alle- Per_2 gati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali (documenti) si insiste;
-conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per
l'effetto, condannare, l'Ospedale Civico “S. Vito e S. Spirito” di Alcamo, in per- sona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a Persona_1 titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto
[...]
, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e Per_2 iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig.
[...]
(figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non Pt_2 patrimoniale iure proprio per morte del congiunto oltre il ri- Persona_2 sarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, di- rettamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalu- tazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Con- dannare, tale convenuta al pagamento in favore della SI.ra (fi- Parte_1 glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto oltre il risarcimento di tutti i Persona_2 danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indi- rettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interes- si dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre
IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in fa- vore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha ri- scosso l'onorario».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'
[...]
e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto Controparte_5 CP_5 di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il
[...]
, l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana nonché Controparte_10
Parte la Gestione liquidatoria della vecchia di CP_5
Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio.
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del , dell'Assessora- Controparte_1 to alla Salute della Regione Siciliana e della gestione liquidatoria della vec- chia USL di CP_5
Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il e Controparte_1
l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e, all'udienza del
14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Trapani in favore del Tribunale di Palermo ex art. 25 c.p.c.
Il Tribunale di Trapani ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzio- ne del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese.
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale.
Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di Controparte_11 Parte quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le di compiere con- trolli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avve- nuto il contagio.
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel Parte 1984 – era stato previsto l'obbligo per le di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del vi- rus HIV.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al – responsabilità che non poteva che avere natura CP_1 aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità.
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data 19/12/2005 la CMO di
[...]
aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, for- Pt_4 mulando la diagnosi di AIDS complicata da infezioni opportunistiche siste- miche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare.
La sig. aveva presentato ricorso (All.1), in qualità di Persona_1 erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto espresso Persona_2 dalla Commissione Medica Ospedaliera 2^ Sezione–Dipartimento Militare di
Medicina Legale di Messina con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data
16/07/2018 di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei re- quisiti (All.2)
Con determina del Direttore Generale della Direzione Generale della Vigi- lanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di Messina, per le considerazioni espresse dall'Ufficio Medico Legale (cfr. All. 8).
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti han- no affermato che la morte del sig. avvenuta per “Ictus Cerebrale;
ca- Per_2 chessia”, non fosse dipesa dall'infermità “AIDS complicata da infezioni oppor- tunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso.
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di soli- darietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo
Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti.
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi.
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Controparte_12
[..
e l' hanno, quindi, concluso chiedendo Controparte_3 al Tribunale di «Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto estrometterlo dall'odierno Controparte_3 giudizio;
- Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attri- ce e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».
Si è costituita l' e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio CP_13
a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta CP_14
, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti
[...] già indicati quali obbligati e/o coobbligati (litisconsorti), eventualmente estro- mettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc;
NEL MERI-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'Ospedale S. Spirito di Alcamo e
l'evento morte del sig. conseguentemente: dichiarare assolu- Persona_2 tamente infondata in Fatto e in Diritto l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di Quantum, così da respingersi in toto. Solo in via subordina- ta, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della inter- venuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il Quantum della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quan- to assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina- ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accer- tamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantifi- cazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risar- cimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in re- lazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale;
gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in par- ticolare (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e Assessorato Controparte_1
Salute - Regione Sicilia. Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legitti- mazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di cau- salità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni),
Condannare parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».
La Gestione liquidatoria e/o unica della di non ha provve- Pt_3 CP_5 duto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'ASP, ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto.
Con comparsa del 09/01/2023, e , dato atto Parte_1 Parte_2 dell'intervenuto decesso, in data 22/10/2022, della propria genitrice
[...]
, si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine Parte_5 di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato.
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e
C.T.U. medico legale affidata al dott. , all'udienza del Persona_4
17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in deci- sione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previ- sti dall'art.190 c.p.c.
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del , in ipotesi di contagio di epatite B Controparte_1 o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emode- rivati, che competono al in forza di un quadro normativo di carat- CP_1 tere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973,
L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e sommini- strazione dei suddetti prodotti.
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disci- plina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritener- si che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di con- trollo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della Sanità, tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribui- va al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'espor- tazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico;
b) il D.P.R.
n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103
e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all' Controparte_15 compiti attivi a tutela della salute pubblica;
d) la legge n. 833 del 1973 (art. 6, lett. b e c) aveva conservato al , oltre al ruolo prima- Controparte_16 rio nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coor- dinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanita- ria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e com- mercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale;
e) il d.l. n. 443 del 1987 preve- deva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ. n.
11609/2005).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente nor- mativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , in virtù della CP_1 piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , in- CP_1 quadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo,
a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irre- versibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Quanto alla posizione dell' e dell' , de- CP_13 Controparte_3 ve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non pa- trimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare.
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di Palermo del
26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da
[...]
nei confronti del per intervenuta prescrizio- Per_2 Controparte_1 ne (allegata alla produzione del ), la riproposizione della medesima CP_1 domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile.
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno pati- to iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il rico- verato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve esse- re inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022).
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva for- mulata sia dell'ASP che dall'Assessorato, valgano le seguenti, brevi conside- razioni. Parte L'Assessorato ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenu- to il contagio;
soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel Parte 1984 – è stato, infatti, previsto l'obbligo per le di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV.
Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quin- di, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale.
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall' CP_13 va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale
[...] delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a se- Parte guito della messa in liquidazione delle e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 di- cembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della re- Parte gione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte ttraverso la crea- zione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente sop- presso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agi- sce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesi- ma dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, sen- za che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ. n.
360/2005).
Si è anche precisato (Cfr. Cass. civ. n. 6022/2000) che in Sicilia tale disci- plina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art. 1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sani- taria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (Cfr. S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la Ge- stione Liquidatoria, benchè gestita dal direttore generale dell' , Parte_6 ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione).
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge naziona- Parte le, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle potes-
essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai Pt_7 quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle fino al Parte_8
31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, deri- vanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sa- nitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle Unità Sani- tarie Locali (Cfr. Cass. 23007/04).
L'art. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stral- cio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando al- la legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite azien- de sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende.
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato dispo- sto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge
2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie lo- cali delle province siciliane, sono cessate e la Regione (recte l'Assessorato Regionale alla Salute) è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla Regione).
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell' in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al CP_13
l'Ospedale Civico S. Vito e S. Spirito di Alcamo (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al Renda) erano stati trasferiti alla Parte_9
, quindi, transitati in capo alla Gestione stralcio delle ex e, in-
[...] CP_17 fine, con la cessazione di tale Gestione, fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla
Regione Siciliana.
Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. Persona_4
, può dirsi provato che:
[...]
− il sig. in data 08/09/1984 veniva ricoverato presso il re- Persona_2 parto di Medicina dell'Ospedale di Alcamo con la diagnosi di “Febbre di ndd” e sottoposto in data 16.09.1984 a una trasfusione di cc 150 di emo- componente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affet- to da tubercolosi miliare e brucellosi;
− in data 04/04/2003 il sig. veniva sottoposto a dosaggio degli anti- Per_2 corpi anti-HIV con positività per quelli specifici per HIV1;
− nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) conclamata per la presenza di “me- ningite da Criptococcus neoformans e leishmaniosi viscerale”;
− tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. per insorgenza, nell'ottobre del 2017, Per_2 di un ictus ischemico;
ad esito del ricovero scaturito da tale evento cere- brovascolare il sig. veniva istituzionalizzato presso la RSA Bonifato Per_2 di Alcamo, dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spa- zio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”;
− il 13/12/2017, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. Per_2 veniva ricoverato presso il P.O. , U.O. di Malattie Infettive, per CP_6 “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso carat- terizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotoniche- ipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del
MVF, reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”;
− nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avu- to l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la tera- pia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe es- sere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa
450 CD4, adesso ha 600 linfociti totali)”;
− il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli an- tibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubi- to, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veni- va evidenziata anche l'attiva replicazione di CMV;
− l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissio- ne volontaria del paziente al domicilio in data 22/01/2018;
− in data 23/01/2018 il sig. decedeva. Per_2
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ISTAT a firma del medico di medicina generale, dott. è indicata: “ictus cerebrale che ha Per_5 causato HE”.
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di Medicina Legale del Di- stretto di Alcamo che attesta il decesso in data 23/01/2018 ore 15:00 per
“HE”.
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di Palermo (notifica del giudizio il 14.05.2007), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di Alcamo nel
1984 e le infermità “AIDS complicata da infezioni opportunistiche sistemati- che” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81).
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità AIDS complicata da infezioni oppor- tunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e deter- minante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma
3)” (verbale CMO 2° di Messina 16.07.2018).
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di og- getto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiega- ta, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità – dopo avere evi- denziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale – hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così Cass. civ. n. 21619/2007).
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contra- rio.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui
“in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal prin- cipio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causa- to da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restan- do, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei diffe- renti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che – sussistendo a carico del (oggi ), anche prima dell'entrata in Controparte_16 Controparte_1 vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, ac- certata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omis- sione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il ve- CP_1 rificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011).
Nel caso in esame, la Commissione Medica Ospedaliera ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'HIV.
Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. Persona_6
– le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza speci-
[...] fica, questo giudice ritiene di condividere – ha accertato il detto nesso causa- le, concludendo che: - “Dallo studio della documentazione agli atti, non emer- gendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. (non documentata storia di tos- Persona_2 sicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio
o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tas- so percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto
a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. si ritiene che la Per_2 singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il 16.09.1984 sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale
e la conseguente insorgenza di AIDS conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di Palermo che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge
210/92”.
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. per HE, non Per_2 può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medi- co di medicina generale, dott. , nel certificato modello ISTAT a propria Per_5 firma;
va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto;
tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (la- boratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei lin- fociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per HE. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. . Per_2
In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'Ausiliare ha affermato che
«All'epoca della trasfusione del sig. era già noto il potere morbigeno del Per_2 sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfu- sionale. All'epoca della trasfusione del sig. non erano noti test trasfu- Per_2 sionali specifici per HIV, ma sia i donatori che il sangue erano comunque sog- getto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non ri- sulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfu- sione occorsa».
Il C.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di Alcamo del
07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo Presidio
Ospedaliero non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfu- so. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”.
Alla luce di ciò, il Consulente ha affermato che «Non si può stabilire con cri- teriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misu- re cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in parti- colare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione».
Tuttavia, il Perito ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era no- to il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui,
l'allora , dopo la metà degli anni '60, si era attivato per Controparte_16 emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella Circolare Ministeria- le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran- saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregres- sa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“oc- corre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite vi- rale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezio- ne o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da pre- scrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati ab- normi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità in- ternazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di vi- rus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzio- ne di gammaglobuline con il metodo di Cohn all'etanolo o di albumine”). Segui- rono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il co- siddetto “piano sangue”, in cui il si attribuiva funzioni di direzione CP_1 tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento del- le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. Il , poi, dal 1974 al 1995 si presenta- CP_1 va quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di con- trollo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la Circolare
Ministeriale n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'Antigene IA (nome con cui era noto l'antigene HBsAg dell'HBV);
l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accet- tati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epati- tici”. Il DM 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilen- do criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».
Il C.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attua- zione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. . Per_2
Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. Per_4 ai rilievi critici formulati dalle parti.
D'altro canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mo- strando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con CP_1
i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di as- sunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica
(essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costi- tuendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del Controparte_1
, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri
[...] due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., n.
576/2008).
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del per i danni prodotti da CP_1 trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'HBV), ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rile- vazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del nei controlli e CP_1 nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del Piano sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ. n.
17685/2011).
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del per Controparte_1 non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Ravvisati – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti – tutti i presup- posti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il va condannato a risarcire a parte at- Controparte_1 trice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito.
Per quanto concerne la responsabilità dell'Assessorato - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'Ospedale, ad esempio per essere eventualmente dotato di un Centro Trasfusionale o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulte- riori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal Centro Trasfusionale.
Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presup- posti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il e non contro l'Assessorato. CP_1
Ne consegue che il va condannato a risarcire a parte Controparte_1 attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito.
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, Parte_10
[...
e hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del Parte_1 rapporto parentale subito nella qualità di figli di e, nella Persona_2 qualità di eredi di , deceduta nel corso del giudizio, per kla Persona_1 perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius.
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimonia- le, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristora- re il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28989).
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presun- zioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conse- guenza che – per comune esperienza – è connaturale all'essere umano (cfr.
Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre
2018, n. 31950; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145).
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conse- guenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non pa- trimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767).
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la que- stione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.
26972/08), nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscet- tibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n.
557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delinea- ta dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamen- te una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la con- giunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conse- guenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di dan- no da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale soffe- renza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più ge- nerale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novem- bre 2008, n. 26972).
Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona dece- duta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituisco- no le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze sog- gettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale in- ciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'ani- mo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno mora- le da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'in- dividuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro auto- nomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del ca- rattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una som- ma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non econo- mico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulte- riore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nu- cleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.
6572/06, 13546/06).
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di cri- teri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una re- gola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardiz- zati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat- tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circo- stanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14).
Successivamente, tuttavia, la Terza Sezione civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che preve- dano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corret- tivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n.
10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005).
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parenta- le, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Nella specie, come accennato, gli attori e Parte_2 Parte_1 hanno allegato di essere figli e moglie di Persona_1 Persona_2 ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del cer- tificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione).
In ordine alla prova, da parte di e , della qua- Parte_2 Parte_1 lità di eredi di , va osservato che, come è noto, l'esercizio Persona_1 della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi.
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima – potendo presumersi, in ragione dello stretto vin- colo di parentela ed in assenza di prova contraria – l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di
[...]
. Per_2
Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo.
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della speci- fica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra
, e il de cuius, nonché l'età degli attori, il Persona_1 Parte_2 punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato:
− 75 punti in favore di (Punti in base all'età del congiun- Parte_2 to: 20; Punti in base all'età della vittima: 12; Punti per convivenza tra con- giunto e vittima: 16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo prima- rio: 12; Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00;
− 59 punti in favore di (punti in base all'età del congiunto: Parte_1
20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familia- ri nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00;
− 67 punti in favore di (punti in base all'età del con- Persona_1 giunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo pri- mario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) im- porto del risarcimento € 262.037,00.
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti fa- miliari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare.
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corri- sponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del de- naro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la li- quidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro ces- sante provocato dal ritardato pagamento della somma.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalu- tata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reinte- grazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere pro- vata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarci- mento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della li- quidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì – conformemente al principio enun- ciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995
(poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n.
5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) – sulla “somma capitale” ori- ginaria rivalutata di anno in anno.
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pa- cifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effet- to della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile varia- zione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla va- riabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e inte- ressi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di Parte_11
, € 288.868,54 in favore di ed € 254.376,81 in favore di
[...] Parte_1
, da corrispondersi agli attori, e Persona_1 Parte_2 Pt_1
in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
[...]
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il CP_1 convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen- tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del
[...]
. Controparte_10
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) rela- tivamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di lite sostenute dall' Controparte_5
e dall' vanno poste a carico della parte at- Controparte_3 trice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'Assessorato mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) re- lativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, aven- do la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto com- ma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2,
D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi
“identiche in fatto ed in diritto”
Le spese nei confronti della Gestione liquidatoria e/o unica della di Pt_3
rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. CP_5
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_18
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] rigetta la domanda proposta dagli attori contro l' Controparte_19
, in persona dell'Assessore pro tempore e della Gestione liquidatoria
[...] Parte e/o unica della ex di CP_5 condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento di € 323.360,34 in favore di , di € 288.868,54 in Parte_2 favore di e di € 254.376,81 in favore di e Ren- Parte_1 Parte_2 da , nella qualità di eredi di , in proporzione delle ri- Pt_1 Persona_1 spettive quote;
condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in €
25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese gene- rali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del di- fensore antistatario;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell' in persona del legale rap- Controparte_5 presentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell' , in persona dell'Assessore pro tempore Controparte_3 che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese ge- nerali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
lascia a carico degli attori le spese nei confronti della Gestione liquidatoria Parte e/o unica della ex di CP_5 pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del , in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 08/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.