Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, sostituita l'udienza del 19.12.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11750/2022 R.G,
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...], residente in [...]S. Agata zona B n. 13, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania Corso delle Province n. 15 presso lo studio C.F._1
dell'avv. Luigi Savoca, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del p.t., c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dal dott. , funzionario del Controparte_3 [...]
, Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
Via Mascagni 52, Catania (CT), presso il cui è stato eletto domicilio;
Resistente
[...] CP_4
E CONTRO
con sede legale in Catania, Villaggio Sant'Agata – zona A, c.f. Controparte_6
Resistente contumace P.IVA_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere insegnante, con codice identificativo
, inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento del personale abilitato, Prima Fascia, Numero_1
con decorrenza a.s. 2016/2017, giusto decreto del TAR Lazio, quindi con diritto di precedenza sul personale inserito nelle graduatorie di seconda fascia e di terza fascia;
b) di essere, in particolare, inserita nella posizione 001168 nella graduatoria provinciale definitiva della Scuola dell'Infanzia, e nella posizione 00898 per quanto concerne la Scuola Primaria, con l'attribuzione di 16 punti;
c) di
, , , , , CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
con il predetto punteggio;
d) che la scuola capofila dei superiori istituti scolastici, Controparte_15
responsabile direttamente della corretta compilazione delle graduatorie dei medesimi, sulla base dei dati forniti dall' , è l;
e) che i docenti Controparte_16 Controparte_6
inseriti nella graduatoria provinciale sono segnalati alla scuola capofila (nella specie, Istituto
Omnicomprensivo “ ) affinché possano beneficiare, quale personale di prima fascia, del CP_6
diritto di precedenza nelle graduatorie scolastiche dei singoli Istituti rispetto al personale delle fasce inferiori II e III;
f) che ciò consente ai docenti, che non hanno avuto un incarico annuale in esito al loro collocamento nella graduatoria provinciale, di avere conferite supplenze, anche annuali, dai singoli
Istituti, in conseguenza dei vuoti dell'organico di fatto;
g) che, benché la ricorrente avesse avuto diritto all'inserimento nelle graduatorie di prima fascia degli istituti sopra menzionati sin dall'anno scolastico
2016/17, tale inserimento è stato operato tardivamente, a seguito di formale diffida, solamente a decorrere dal dicembre 2018; g) che, dall'avvenuto inserimento, la ricorrente ha immediatamente avuto la possibilità del conferimento di incarichi di supplenza decorrenti quasi continuativamente dal
8 gennaio 2019 sino a fine maggio 2019 e poi, con l'inizio del nuovo anno scolastico, un incarico di supplenza annuale a decorrere dall'ottobre 2019, pur in assenza del punteggio che la ricorrente avrebbe maturato nel periodo precedente, a partire dall'anno scolastico 2016/17, se fosse stata tempestivamente inserita in prima fascia;
h) che, tuttavia, in conseguenza di tale omissione, pur essendo in posizione utile nelle graduatorie d'Istituto, la ricorrente non ha mai avuto conferito alcun incarico e/o supplenza a partire dall'anno scolastico 2016/2017, ai quali avrebbe avuto diritto tenuto conto non solo degli incarichi immediatamente ricevuti dopo l'inserimento nelle liste (dal gennaio
2019), ma anche dal fatto che, in base alle graduatorie di prima fascia degli Istituti, ove avrebbe dovuto essere inserita la ricorrente, sono state conferite numerose supplenze a soggetti con posizioni e punteggi inferiori a quelli della ricorrente;
i) che la ricorrente ha quindi subito un danno da lucro cessante, connesso alla mancata percezione di retribuzioni il cui diritto avrebbe maturato dal settembre 2016 al dicembre 2018, nonché un danno emergente per la lesione alla carriera professionale derivante dal punteggio non acquisito nel periodo considerato, che pur avrebbe potuto maturare se tali incarichi fossero stati conferiti;
l) che tali danni sono riconducibili alla responsabilità del e dell' quali soggetti Controparte_1 Controparte_6
solidalmente tenuti alla corretta compilazione delle graduatorie d'istituto in virtù delle potestà generali disciplinate dall'ordinamento scolastico anche in tema di vigilanza e controllo;
m) che la quantificazione del danno da lucro cessante va parametrata da un lato alla retribuzione contrattuale, pari ad € 26.000,00 annuali, e dall'altro al periodo di mesi 28 durante il quale la ricorrente non è stata illegittimamente inserita nelle graduatorie scolastiche di prima fascia, tenuto conto che tali incarichi non riguardano comunque i mesi di luglio e agosto, ma che è dovuta anche la quota TFR e la quota tredicesima mensilità, considerando altresì gli incarichi conferiti di fatto alla ricorrente dal gennaio
2019 e quelli conferiti ai soggetti posti in posizione inferiore in graduatoria (che coprono comunque un periodo ampiamente superiore alla metà del periodo temporale), per cui il danno da lucro cessante da risarcire ammonta ad € 30.333,00; n) che, inoltre, il danno emergente correlato al pregiudizio per la carriera professionale sotto il profilo del minor punteggio acquisito per effetto dei mancati incarichi, va quantificato in € 20.000,00.
Parte ricorrente ha quindi così concluso: “condannare solidalmente il
[...]
, e l' in persona dei Controparte_17 Controparte_6
rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, per le causali sopra indicate della somma di € 50.333,00 o di quell'altra che sarà determinata in corso di causa all'esito dell'attività istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre a norma dell'art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore distrattario”.
Costituitosi con memoria depositata il 16.5.2023, il ha chiesto Controparte_1
di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o comunque di rigettare lo stesso, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Innanzitutto, il ha eccepito la violazione del principio di ne bis in idem, perché la domanda CP_1
risarcitoria era già stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 10375/2018 RG del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, il quale, con sentenza 11.2.2021 n. 694, passata in giudicato, ha rigettato la domanda, con la conseguenza che la domanda introduttiva del presente giudizio è inammissibile in quanto il giudicato che deriva dalla predetta sentenza copre il dedotto ed il deducibile.
In secondo luogo, il resistente ha inoltre eccepito l'insussistenza del diritto di al Parte_1
conferimento di incarichi, non essendo sufficiente all'inserimento in GAE ed alla precedenza nelle graduatorie d'istituto riservate a personale abilitato, il solo titolo posseduto dalla ricorrente, costituito dal diploma magistrale.
In terzo luogo, il ha eccepito che la ricorrente ha tardivamente formulato le proprie CP_1
doglianze solo a partire dal 2018, per cui nulla le spettava a decorrere dal 2016, rilevando altresì che il provvedimento cautelare del Tar, proprio in quanto interinale, non è idoneo ad accrescere il patrimonio della ricorrente, la quale non ha azionato il predetto provvedimento, né
l'Amministrazione ha frapposto ostacoli all'esecuzione. L'insussistenza del diritto ad ottenere incarchi per l'a.s. 2016/2017 e/o per l'a.s. 2017/2018 deriva poi dalla circostanza che il provvedimento cautelare è stato travolto dapprima con ordinanza di revoca del TAR, 21/10/2021, n. 6552 e, successivamente, con sentenza 28/10/2021, n. 1157, con la quale il TAR ha rigettato il ricorso n. Reg.
Ric. 9423/2016, avverso la quale è stato proposto appello, che è stato rigettato dal Consiglio di stato con sentenza 1/3/2023, n. 2181.
Il resistente, rilevando che, in caso di colpevole ritardo nell'assunzione, parte ricorrente non sarebbe comunque creditrice delle contribuzioni previdenziali, ha osservato come la ricorrente non ha allegato di aver formulato domanda di attribuzione di supplenze, da graduatorie d'istituto, per l'a.s.
2016/2017, né provato la pretermissione, difettando l'allegazione della domanda e delle graduatorie relative agli aa.ss. dedotti in causa, mentre in relazione all'a.s. 2017/2018 la ricorrente è stata contrattualizzata, così risultando ultronea ogni pretesa che va, pertanto, ridimensionata in conformità a quanto risultante dallo stato matricolare.
Infine, il ha rilevato l'infondatezza della domanda volta al recupero del punteggio, perché CP_1
è stata negata la sussistenza del diritto a permanere in GAE od in graduatoria di prima fascia.
L' , non si è costituito in giudizio. Controparte_6
Con ordinanza depositata il 20.11.2024 le parti sono state onerate di documentare il passaggio in giudicato della sentenza n. 694/2021 pubblicata l'11/2/2021 nel procedimento iscritto al n.
10375/2018 RG.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali, l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' ritualmente Controparte_6
evocato e non costituitosi in giudizio.
Ancora in via preliminare, parte resistente ha eccepito la violazione del principio ne bis in idem, per essere stata la domanda risarcitoria già proposta dalla ricorrente in altro giudizio innanzi al Tribunale di Catania – Sez. Lavoro, definitosi con sentenza n. 694/2021 pubblicata l'11/2/2021, resa nel giudizio iscritto al n. 10375/2018 RG.
Benché le parti, appositamente onerate, non abbiano documentato il passaggio in giudicato di tale sentenza, la circostanza appare comunque pacifica ed incontestata. Dal ricorso depositato il 26.10.2018 (doc. 5 fascicolo resistente), introduttivo del predetto giudizio n.
10375/2018 RG., risulta che ha chiesto: “– statuire il diritto della ricorrente all'inserimento Parte_1
in prima fascia nelle graduatorie d'Istituto indicate in ricorso;
– condannare il
[...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al Controparte_18
pagamento in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, della somma di € 50.000,00 o di quell'altra che sarà determinata in corso di causa all'esito dell'attività istruttoria”.
A sostegno della domanda risarcitoria proposta nel precedente giudizio, parte ricorrente ha dedotto:
“[…] ad oggi, nonostante i reiterati solleciti, l' , articolazione Controparte_16 CP_19
, NON ha formalmente inviato alla scuola Capofila, l'Istituto “ , la comunicazione
[...] CP_6
dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria provinciale del personale di prima fascia. In conseguenza di tale omissione la ricorrente, pur essendo in posizione utile nelle graduatorie d'Istituto, non ha mai avuto conferito alcun incarico e/o supplenza a partire dall'anno scolastico 2016/2017. Per quanto sopra con il presente ricorso l'istante intende rivendicare innanzitutto il diritto all'inserimento, con la qualifica di docente di prima Fascia, ed i consequenziali diritti di precedenza, nelle graduatorie scolastiche d'Istituto prescelte dalla medesima, sopra indicate. In secondo luogo intende rivendicare il risarcimento del danno per il disconoscimento del superiore diritto, danno che deve essere commisurato a due parametri: – il lucro cessante derivante dal mancato conferimento degli incarichi che le sarebbero stati attribuiti ove il diritto di cui la ricorrente era titolare gli fosse stato regolarmente riconosciuto: – la perdita di chance conseguente alla mancata attribuzione del punteggio connesso agli incarichi di supplenza che a sua volta si riverbera sulla possibilità di avere ulteriori incarichi nel futuro. Alla luce di tali parametri, considerato che lo stipendio lordo annuale di un insegnante della scuola primaria ammonta contrattualmente ad € 26.000,00 appare congruo determinare il danno subito nella misura forfettaria di € 50.000,00”.
La suddetta sentenza ha pertanto già rigettato la domanda proposta nei confronti del
[...]
per il risarcimento dei danni che, per effetto dell'omesso tempestivo Controparte_1
inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, le sono derivati dal mancato conferimento degli incarichi sin dall'anno scolastico 2016/2017 e dalla mancata attribuzione del punteggio connesso ad incarichi di supplenza, per cui ha domanda risarcitoria, riproposta nel presente giudizio sulla base di fatti dedotti o comunque deducibili nel predetto giudizio, è inammissibile nei confronti del , essendo la stessa già coperta dal giudicato. CP_1
In relazione all'I.C. Pestalozzi, la ricorrente ha rilevato come quest'ultimo sia un soggetto giuridico che non è stato parte del precedente giudizio, promosso esclusivamente nei confronti del . CP_1 Il rilievo appare fondato, a mente dell'art. 2909 c.c., per cui la domanda proposta nei confronti dell'
[...]
è ammissibile. CP_20
Nel merito, la ricorrente ha allegato che i danni da perdita della chance di conseguire incarichi di supplenza e per il minor punteggio acquisito per effetto dei mancati incarichi derivano dal tardivo inserimento nelle graduatorie di prima fascia degli istituti indicati in ricorso, avvenuto non con decorrenza dall'a.s. 2016/17, bensì, solo a seguito di formale diffida, a decorrere dal dicembre 2018.
La Suprema Corte, in tema di danno da perdita di chance, ha affermato: “Il lavoratore/creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta … onde attivare quantomeno il risarcimento in maniera equitativa, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile” (Cass. S.U. n. 21678/2013; Cass civ. n.
23936/2019).
Affinché la possa configurarsi la risarcibilità di un danno - nella specie da perdita di chance - occorre quindi che sussista una condotta illecita da cui esso è direttamente derivato, riconducibile alla responsabilità del convenuto.
Tuttavia, l'accertamento dell'omesso inserimento della ricorrente nelle graduatorie degli istituti sin dall'a.s. 2016/17 non è di per sé sufficiente a far ritenere sussistente una responsabilità dell'
[...]
CP_20
In primo luogo, occorre evidenziare che, come sopra rilevato, con il ricorso depositato il 26.10.2018, introduttivo del giudizio n. 10375/2018 RG., ha dedotto che “ad oggi, nonostante i reiterati Parte_1
solleciti, l' , articolazione territoriale del NON ha formalmente Controparte_16 CP_19
inviato alla scuola , l'Istituto , la comunicazione dell'inserimento della ricorrente Pt_2 CP_6
nella graduatoria provinciale del personale di prima fascia”.
Da ciò consegue che, quantomeno alla predetta data del 26.10.2018, l'I.C. “ non aveva CP_6
ricevuto una formale comunicazione di inserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali definitive della scuola dell'infanzia (posizione 001168) e della scuola primaria (posizione 000898), per cui l'I.C. “ , prima di tale comunicazione, non si trovava in colposo ritardo nel procedere CP_6
all'inserimento della nelle graduatorie di prima fascia degli istituti indicati in ricorso, inserimento Pt_1
che invece è avvenuto a decorrere da dicembre 2018, non appena il predetto resistente ha ricevuto la comunicazione. In secondo luogo, la ricorrente deduce che, con il decreto pubblicato il 26.8.2016, confermato con ordinanza pubblicata il 24.10.2016 n. 6552, il Tar Lazio aveva, in via cautelare, ammesso con riserva l'iscrizione nelle GAE, per cui il tardivo inserimento si pone in violazione di quanto disposto dal Tar
Lazio. Tuttavia, tale provvedimento è stato pronunciato solo nei confronti del
[...]
e non già nei confronti dell' al quale Controparte_21 CP_20
pertanto non può addebitarsi alcuna colposa omissione nell'attuazione di un provvedimento reso in esito ad un procedimento cautelare di cui non è stato parte in causa.
Pertanto, la pretesa al conferimento degli incarichi di supplenza e all'attribuzione del maggior punteggio non costituiscono danni da perdita di chance che sono diretta conseguenza di una condotta illecita ascrivibile all' non essendo stato tale resistente responsabile di alcun colposo CP_20
ritardo nell'inserimento nelle graduatorie d'istituto.
Peraltro, la disposta misura cautelare risulta essere stata revocata con ordinanza del TAR Lazio pubblicata il 24/10/2021 n. 6552 e, successivamente, con sentenza 28/10/2021 n. 1157, con la quale il TAR ha rigettato il ricorso n. Reg. Ric. 9423/2016, ed avverso la quale è stato proposto appello, che
è stato rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza 1/3/2023 n. 2181.
Invero, la pretesa di all'inserimento nelle graduatorie ed al conferimento degli incarichi a Parte_1
decorrere dall'a.s. 2016/17 era infondata, in quanto in possesso del solo diploma magistrale, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui "il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605" (Cass. 15.2.2021 n. 3830).
La pretesa risarcitoria della ricorrente si basa sul mero effetto anticipatorio della decisione di merito propria del provvedimento cautelare ottenuto, nel senso che, nelle more dell'accertamento definitivo all'esito del giudizio di merito, con il tempestivo inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto avrebbe potuto ottenere incarichi di supplenza ed un punteggio aggiuntivo.
Tuttavia, l'effetto anticipatorio si giustifica in relazione alle ragioni di urgenza in considerazione delle quali è stata concessa la tutela cautelare, attribuendo al ricorrente il diritto di agire per l'attuazione del provvedimento cautelare al fine di tutelare, in via di urgenza, un proprio diritto che, nelle more del giudizio di merito, sarebbe minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile.
Tale effetto anticipatorio non appare invece idoneo a fondare una pretesa economica che, trascendendo dal profilo della tutela cautelare, assurge a costituire “un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma” (Cass. n.2737/15; n.18207/14; n.16877/08), risarcibile in termini di perdita di chance, potendo questa tutela conseguire al positivo accertamento nel merito del diritto che si assume leso.
In altri termini, il provvedimento cautelare, presupponendo la sussistenza di un periculum in mora, è adottato sulla base di una cognizione meramente sommaria (fumus boni iuris) e la relativa attuazione
è funzionale al soddisfacimento delle esigenze di urgenza sottese al procedimento speciale (nella specie, inserimento urgente nelle graduatorie); il provvedimento conclusivo del giudizio di merito è adottato in esito ad un accertamento a cognizione piena del diritto, anche in funzione di aspetti ulteriori (nella specie, tutela risarcitoria per omesso conferimento degli incarichi) rispetto a quelli esaminati in sede cautelare.
Nel caso di specie, ancor prima della sentenza conclusiva del giudizio di merito che ha negato il diritto alla ricorrente ad essere inserita in GAE, non essendo all'uopo sufficiente il solo diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, il provvedimento cautelare era stato già revocato con ordinanza del TAR Lazio pubblicata il 24/10/2021 n. 6552.
Per le superiori considerazioni, la domanda risarcitoria nei confronti del Controparte_1
è inammissibile, mentre va rigettata la domanda proposta nei confronti dell'
[...] CP_20
Le spese processuali tra ed il , come liquidate in Parte_1 Controparte_1
dispositivo ex artt. 91 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c., seguono la soccombenza;
nulla sulle spese nei confronti del contumace CP_20
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, dell'I.C. Pestalozzi di Catania, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del Controparte_1
;
[...]
rigetta la domanda proposta nei confronti dell' ; Controparte_22
condanna a rifondere le spese processuali nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, che si liquidano, ex artt. 91 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c., in € 2.950,00;
[...]
nulla dispone sulle spese tra la ricorrente ed il contumace . Controparte_22
Catania, 3.1.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi