Art. 31.
Il punto 12 dell' articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' sostituito dal seguente:
"12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi:
del 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni;
dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino ai 50 milioni;
dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino ai 180 milioni".
Il punto 12 dell' articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' sostituito dal seguente:
"12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi:
del 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni;
dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino ai 50 milioni;
dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino ai 180 milioni".