Ordinanza cautelare 19 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/07/2025, n. 5951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5951 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05951/2025REG.PROV.COLL.
N. 03489/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3489 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Antonio Rina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Questura di Bologna, in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione prima, n. 79 del 14 febbraio 2023, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, di nazionalità russa ma originario dell’Ucraina, ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione adottato con decreto n. 0194449 del 1° ottobre 2021 dal Questore di Bologna. In particolare, il diniego è stato motivato in ragione di diversi precedenti penali oltre che per la modesta attività lavorativa svolta.
1.1. Il ricorrente ha, tuttavia, sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe valutato l’assenza di una sua pericolosità sociale e l’avvenuto inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il Tar di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 79 del 2023), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha innanzitutto rilevato come il ricorrente avesse riportato nel periodo 2018-2021 varie condanne per reati contro il patrimonio (furto, ricettazione) ed anche per violazione della normativa sugli stupefacenti, risultando condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 26 maggio 2020 per violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi e 7.000,00 euro di multa.
2.2. Nella sentenza è stato poi evidenziato come il ricorrente non avesse rappresentato né in sede procedimentale, né nel corso del giudizio, esigenze di tutela dell’unità familiare con soggetti residenti in Italia, mentre ha dedotto la titolarità dal 19 gennaio 2021 di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, oltre alla particolare situazione esistente nel paese d’origine, con il paventato rischio di essere arruolato per la guerra contro l’Ucraina quale Stato nativo.
3. Il signor -OMISSIS- ha proposto appello contro la suddetta decisione sulla base di diversi motivi di gravame nella sostanza concentrati sull’erroneità delle conclusioni della medesima pronuncia sulla tutela della unità familiare (convivente con la madre e fratelli) e sull’assenza di pericolosità sociale oltre che di pericolo nel rientro nel territorio di nascita (Ucraina).
4. Con ordinanza cautelare n. 2016 del 19 maggio 2023 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata presentata contestualmente al ricorso con la seguente motivazione: “ Considerati i molteplici precedenti penali dell’appellante e l’articolata motivazione del provvedimento impugnato ”.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito solo formalmente in giudizio il 6 maggio 2025.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 maggio 2025.
7. L’appello non è fondato.
8. Innanzitutto, va rilevato che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato relativamente al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente. Sono infatti indicate le diverse condanne penali riportate nel periodo 2018 – 2021 ed il loro effetto sul mancato inserimento sociale dell’interessato (cfr. decreto del Questore di Bologna del 1° ottobre 2021 sub allegato 2 al ricorso di primo grado).
8.1. In particolare, il ricorrente è stato condannato per furto e ricettazione ed ha riportato una condanna del Tribunale di Bologna del 26 maggio 2020 per violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi e 7.000,00 euro di multa.
8.2. Ed anche se tale condanna in materia di stupefacenti, dopo la sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 2023, n. 88, non ha un effetto automaticamente ostativo al rilascio del titolo di soggiorno, ciò non preclude all'Amministrazione una valutazione in concreto della pericolosità sociale dell’interessato (valutazione compiutamente svolta nel caso in esame).
8.3. Il carattere non automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno delle condanne riportate non impedisce che le stesse pronunce possano essere assunte ad indice del comportamento complessivamente incline dello straniero alla commissione di reati e determinare l’ipotesi di una minaccia rilevante ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull’immigrazione).
9. Quanto, infine, alla sussistenza di legami familiari, il ricorrente comprova (sub allegato 3 al ricorso di primo grado) la coabitazione con la propria madre, le sorelle (di cui una maggiorenne) e un fratello, ma non indica una propria famiglia o figli che possano in astratto giustificare la necessità di un ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. n. 286 del 1998.
10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11. In ragione della costituzione solo formale dell’Amministrazione appellata, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.