Sentenza 24 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2004, n. 11770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11770 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO AT - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP AL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo Studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO CARROZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CAB ASSICURAZIONI S.P.A., (già LA FIDUCIARIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., SOCIETÀ INCORPORANTE PER FUSIONE MERCURY COMPAGNIA DI ASS.NI E RIASS.NI E LA FIDUCIARIA A VITA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLI PORTUENSI 94, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Viti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO CASALI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LA FIDUCIARIA VITA S.P.A., MERCURY S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 77/01 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 24/08/01 R.G.N. 2/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/02/04 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato GIACOBBE;
udito l'Avvocato VITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28 giugno-24 agosto 2001 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava l'appello proposto da AT PO avverso la decisione del locale PR del 1 dicembre 1998 che aveva respinto la domanda dello stesso, intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del recesso per giusta causa intimato da tre compagnie di assicurazione, la IA, IA IT e ER s.p.a. nell'ambito dei tre contratti di agenzia intercorsi con il AT.
Il Tribunale osservava che la società ER aveva intrapreso delle iniziative per effettuare alcuni storni provvigionali per recuperare anticipi corrisposti all'agente relativi a rate di premi di assicurazione non corrisposte dall'assicurata AIAS di Milazzo, per importi di diversi milioni di lire.
A seguito di contestazione, la questione era stata rimessa ad un collegio arbitrale, che, con lodo del 3 ottobre 1996, aveva dichiarato non applicabile l'art. 9 lettera d) dell'accordo nazionale agenti, che esclude il diritto della società alla rifusione delle provvigioni nei casi di scioglimento del contratto di assicurazione conseguente a fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa.
Dopo l'emanazione del lodo, la compagnia aveva chiesto il rimborso delle provvigioni, ma, a questo punto, il PO aveva invocato per la prima volta l'applicazione dell'art. 9, con riferimento alla lettera f) n. 1, dello stesso accordo, che esclude il diritto alla rifusione delle provvigioni nel caso di scioglimento del contratto disposto dalle imprese assicuratrici.
A seguito di ciò, ritenendo strumentale il ricorso a tale previsione dell'accordo e chiaramente infondate le ragioni del PO, le società assicuratrici avevano dichiarato di recedere dal contratto di agenzia con effetto immediato e per giusta causa, avendo perduto ogni fiducia nell'agente.
Ad avviso dei giudici di appello, il comportamento del PO era idoneo a menomare gravemente il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra agente e preponente, considerato che egli si era rifiutato di rifondere le provvigioni anche dopo l'esito negativo del lodo da lui stesso richiesto ed accettato.
Con la conseguenza della piena legittimità del recesso per giusta causa, secondo la previsione dell'art. 12, primo comma, lettera e) dell'accordo nazionale agenti.
Il comportamento del PO era da considerare del tutto ingiustificato, poiché l'applicazione della diversa disposizione dell'accordo (lettera f) dell'art. 9) era del tutto pretestuosa, riguardando lo scioglimento del contratto di assicurazione da parte dell'impresa assicuratrice (e non già, ipotesi questa ricorrente nel caso di specie, il mancato pagamento di rate di premio da parte dell'assicurato).
Non vi era, pertanto, obbligo di dare alcun preavviso all'agente, ne' necessità di una preventiva contestazione di addebito non vertendosi in materia di illecito disciplinare.
Quanto alle domande riconvenzionali svolte dal PO (pagamento di danni conseguenti al recesso ingiustificato e rimborso degli affitti per i locali adibiti ad agenzia) i danni non potevano considerarsi ingiustificati, in conseguenza della piena legittimità del recesso. Non vi era alcuna prova dell'obbligo delle società di corrispondere un contributo per i canoni di locazione o comunque di effettuare un qualsiasi pagamento per l'uso ed il godimento dei locali che erano utilizzati per l'attività dell'agenzia (di ciò non era stata neppure richiesta, del resto, alcuna prova dal PO con i testi dedotti nel ricorso in appello).
Del tutto irrilevante appariva, pertanto, la circostanza che il PR non avesse motivato il rigetto di tali domande di risarcimento del PO.
Avverso questa decisione propone ricorso per Cassazione il PO con un unico motivo illustrato da memoria.
Resistono con controricorso la CAB già La IA, incorporante per fusione la ER e la IA IT s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1750 e 2119 codice civile, con riferimento agli articoli 12 e 18 dell'accordo nazionale agenti (ANA) del 1994, in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 codice di procedura civile). Il Tribunale ha ritenuto giustificato il recesso per giusta causa intimato dalle preponenti poiché il PO, avendo sottoscritto la proposta di devolvere la questione ad un collegio arbitrale, si era anche obbligato ad ottemperare alla statuizione contenuta nel lodo. Insistendo, invece, nel rifiuto di rifondere le provvigioni già incassate invocando una diversa ipotesi (relativa alla mancata accettazione di un contratto di assicurazione da parte del preponente), il PO avrebbe fatto venir meno il vincolo fiduciario che è presupposto indispensabile del contratto di agenzia. Tra l'altro, le società non avevano neppure provveduto a contestare preliminarmente l'addebito, ne' avvertito l'agente delle sanzioni che sarebbero potuto derivare dal suo comportamento.
In ogni caso, era mancata qualsiasi indagine in merito alla proporzionalità ed adeguatezza della sanzione rispetto alla gravità della pretesa mancanza addebitabile all'agente. La motivazione adottata dalla sentenza impugnata non poteva essere considerata in alcun modo adeguata.
Certo, non può costituire fatto illecito il comportamento del soggetto, il quale, contestandone la legittimità ed il contenuto, non intenda adempiere spontaneamente ad una pronuncia, giurisdizionale o arbitrale che sia.
Il PO aveva invocato l'applicazione dell'art. 9 lettera f) n. 1 dell'accordo nazionale agenti per la prima volta dopo aver ricevuto la pronuncia negativa del collegio arbitrale:
il lodo non escludeva affatto che il caso sottoposto al suo esame potesse essere regolato dalle previsioni dell'art. 9 diverse da quella di cui alla lettera d), l'unica esaminata.
Poteva, pertanto, considerarsi quanto meno plausibile la posizione del PO diretta ad invocare l'applicazione del regolamento degli storni relativamente a quei casi che il collegio arbitrale non aveva espressamente valutato nel lodo e sui quali non aveva emesso alcuna decisione.
I giudici di appello avevano poi omesso qualsiasi motivazione in merito al mancato svolgimento dell'attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado: il Tribunale non aveva neppure individuato quali fossero le vantazioni censurate e le attività istruttorie prospettate e non considerate, limitandosi a riproporre le argomentazioni già svolte dal giudice di primo grado. Osserva il Collegio:
il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Si richiama preliminarmente la costante giurisprudenza di questa Corte in merito all'applicabilità della disciplina sul recesso per giusta causa (art. 2119 codice civile) al contratto di agenzia (Cass. 12 dicembre 2001 n. 15661, 1 febbraio 1999 n. 845).
La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha osservato che deve trattarsi di inadempienza imputabile all'agente, che - per la sua gravità - non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
Ovviamente, anche rispetto al rapporto di agenzia, quella di giusta causa di recesso è una nozione piuttosto generica che richiede di essere adeguatamente interpretata in sede applicativa in relazione agli specifici tipi di situazione.
La gravità dell'inadempimento dell'obbligazione di ciascuna delle parti deve essere commisurata in relazione all'incidenza dello stesso sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno ritenuto adeguatamente contestato il comportamento addebitato al PO, valutando che questo era stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa anche davanti al collegio arbitrale ("A seguito di contestazione della pretesa, la questione relativa agli storni provvigionali venne rimessa ad un collegio arbitrale, con la formulazione di un quesito circa l'applicabilità al caso in esame dell'art. 9 secondo comma dell'accordo nazionale agenti"). Si tratta di una considerazione di merito, insindacabile pertanto in questa sede di legittimità.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto sufficiente una contestazione anche sommaria degli addebiti nell'ambito del contratto di agenzia, non essendo direttamente applicabile le garanzie previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 riguardante il solo lavoro dipendente.
Contrasta invece con i principi fondamentali della garanzia e della tutela dei diritti e con i principi fondamentali della Costituzione l'affermazione, apodittica e comunque non sufficientemente motivata, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la circostanza che il PO - pur dopo la pronuncia del lodo che aveva escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 9 lettera d) (che nega il diritto della società assicuratrice alla rifusione della provvigione, nel caso di scioglimento del contratto di assicurazione conseguente a fallimento, concordato preventivo o liquidazione preventivo) - avesse nuovamente rifiutato di provvedere al rimborso delle provvigioni, invocando, per la prima volta, l'applicabilità della lettera f) dello stesso art. 9 dell'accordo che esclude il diritto alla rifusione delle provvigioni nel caso di scioglimento del contratto disposto dalla impresa assicuratrice.
Ipotesi, questa ultima, certo non ricorrente nel caso di specie, come ha ricordato la sentenza impugnata, che ha definito addirittura "pretestuosa" l'invocazione di tale ipotesi, prevista dall'accordo. Il Tribunale ha ritenuto che l'avere invocato, da parte del PO, una disposizione di contratto chiaramente non applicabile al caso in esame, e dopo un lodo arbitrale che risolveva in senso sfavorevole la questione della rifusione delle provvigioni, fosse comportamento talmente grave da giustificare in pieno il recesso per giusta causa. La valutazione compiuta dai giudici di appello non è logica ne' sufficientemente motivata.
Ad avviso del Collegio, la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non spiega con motivazione adeguata le ragioni per le quali tale comportamento del PO potesse, nel caso di specie, giustificare il recesso senza preavviso e per giusta causa. La gravità del comportamento è, in un certo senso, data per certa in base alla premessa che tra le parti di un contratto di agenzia deve sempre sussistere un vincolo fiduciario.
I giudici di appello si sono, sul punto, limitati a sottolineare che il PO, avendo sottoscritto la richiesta di devolvere la questione al collegio arbitrale, si era anche implicitamente impegnato ad ottemperare al lodo (secondo l'accettazione datata 8 maggio 1996). Ciò non basta ancora, ad avviso del Collegio, per giustificare "automaticamente" il recesso per giusta causa, in mancanza di una apposita clausola contrattuale, neppure indicata dalle parti resistenti, che consentisse di giungere ad una conclusione del genere.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati e la sentenza impugnata cassata con riferimento alle censure accolte. n giudice di rinvio procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'Appello di Catania anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2004