Art. 446. Alterazione di documenti o notizie 1. Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorita' competenti indicazioni mendaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00. 3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a euro 31,00.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Foggia, sentenza 28/11/2022, n. 4050Provvedimento: N. R.G. 3866/ 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. RO IA EL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.11.2022, tenuta ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 221 del D.L. n. 34/2020 coordinato con la legge di conversione n. 77/2020, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, mediante deposito telematico contestuale, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3866/2021 promossa da: Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Marcello Angelo Di Iorio RICORRENTE contro Controparte_1 , e l' [...] Controparte_2 - rappresentati e difesi, ai …Leggi di più...
- illegittimità condotta amministrativa·
- graduatorie provinciali unificate·
- pretermissione graduatoria·
- art. 4-ter D.L. n. 255/2001·
- risarcimento danni·
- parità di genere·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 1226 c.c.·
- art. 2056 c.c.·
- danno patrimoniale