Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 847/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CI
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di CI in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 847 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati Parte_2 CodiceFiscale_2
a Foresto Sparso (BG), presso lo studio dell'Avv. Diego Chitò, che li rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliato a Pisogne (BS), CP_1 C.F._3
presso lo studio degli Avv.ti Alberto Serioli e Illari Bonù, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E di
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Controparte_2 C.F._4
Foresto Sparso (BG), presso lo studio dell'Avv. Diego Chitò, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di intervento
INTERVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.11.2024)
ORDINARE lo scioglimento della comunione relativamente alle aree in comunione contraddistinte come segue: Foglio 7 – particella 48 – subalterni 506, 509, 510 e 511,
e per l'effetto,
DICHIARARE la divisione dei detti beni in proprietà comune delle parti in causa, in natura, essendo gli stessi comodamente divisibili, salvo eventuali conguagli, nel rispetto delle rispettive quote di spettanza, attribuendo a ciascuno dei condividenti l'esclusiva proprietà di una quota, secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU Geom. depositato in data 20 novembre 2023 e come integrato dalle osservazioni Persona_1
del 03 giugno 2024, cui i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
come già dichiarato in udienza, si riportano integralmente ribadendo la propria adesione, autorizzando la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità per il conservatore competente.
IN OGNI CASO: spese, competenze e oneri del presente giudizio integralmente rifusi”;
Per parte convenuta: “Non accettato il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni avversarie, ribadita la propria contrarietà ad entrambi i progetti divisionali alternativi proposti dal CTU geom. Persona_1 voglia l'Ill.mo Tribunale di CI, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa,
Nel merito:
- previa ricostruzione ed accertamento, anche catastale, delle aree in comunione tra le parti, attualmente contraddistinte al foglio 7, particella 48, subalterni 506, 509, 510 e
511, nonché dell'estensione, della consistenza e del valore di esse, disporre lo scioglimento della comunione su dette aree in comproprietà, assegnando a ciascun condividente – per quanto possibile – una porzione in natura in proprietà esclusiva proporzionale alla propria quota di comproprietà, fatti salvi eventuali conguagli.
In via istruttoria principale:
- confermata e ribadita la contestazione integrale delle due relazioni peritali dimesse dal
CTU geom. disporre il rinnovo della CTU volta a ricostruire, anche dal Persona_1
punto di vista catastale, tutte le modifiche intervenute nel corso del tempo alle aree in comunione tra le parti, attualmente contraddistinte al foglio 7, particella 48, subalterni
506, 509, 510 e 511, e alle loro superfici, e successivamente – previo accertamento dell'estensione, della consistenza e del valore di esse, nonché verifica della loro destinazione urbanistica e divisibilità in natura – ad elaborare uno o più progetti divisionali da sottoporre al Giudice e alle parti.
In via istruttoria subordinata:
2 - confermata e ribadita la contestazione integrale delle due relazioni peritali dimesse dal
CTU geom. disporre il richiamo del CTU a chiarimenti, avendo egli Persona_1
soltanto parzialmente risposto – nella sua relazione peritale integrativa – alle osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta ing. nella nota di Persona_2
“Osservazioni alla relazione finale del CTU” depositata in data 30 dicembre 2023.
In ogni caso:
- con beneficio di spese e compensi professionali di causa e rimborso delle spese di CTU e
CTP”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
deducevano di essere comproprietari, insieme al convenuto , di un compendio CP_1
immobiliare sito nel Comune di Iseo (BS), Frazione Clusane, in via Ponta, adibito a parcheggio e catastalmente identificato al locale NCT al Foglio 7, Particella 48, Subalterni
509, 510, e 511, precisando che tale complesso era pervenuto loro in forza di successione ereditaria a seguito della morte del padre , deceduto in data 2.6.2018, e di Persona_3 successiva divisione con l'intervenuta e che ai due attori spettava una Controparte_2 quota di ¼ ciascuno dell'intero, mentre al convenuto una quota di ½.
Gli attori, quindi, chiedevano lo scioglimento della comunione immobiliare sopra descritta.
Si costituiva in giudizio per chiedere, in via preliminare, la sospensione del CP_1
giudizio ex art. 295 c.p.c. per la contemporanea pendenza di altra causa, iscritta al n. R.G.
4466/2019, nella quale aveva svolto domanda riconvenzionale di Controparte_2
usucapione in relazione ad uno dei suddetti beni in comunione (identificato originariamente nel Mappale n. 48, Subalterno n. 506), e, nel merito, per aderire alla domanda di divisione attorea, ma chiedendo la nomina di un C.T.U. che, oltre a predisporre il progetto divisionale, meglio individuasse l'area effettivamente in comunione fra le parti.
Rigettata l'istanza di sospensione del giudizio e integrato il contraddittorio nei confronti di anch'ella comproprietaria di uno dei beni immobili oggetto della Controparte_2
domanda di divisione, la quale comunicava di aver rinunciato alla domanda di usucapione svolta nella causa parallela e aderiva alla richiesta divisione, la causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad individuare i beni in comunione fra le parti, ad accertarne il valore, e a predisporre un progetto divisionale, e, dopo la chiamata a chiarimenti del C.T.U., all'udienza del 27.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti
3 precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda di divisione è inammissibile e non può che essere rigettata in rito per difetto di una condizione dell'azione, nello specifico della possibilità giuridica.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 52/1975, infatti, “gli atti pubblici … aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti … devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
La disciplina sulla conformità catastale assolve una funzione soprattutto di carattere fiscale, poiché la corretta identificazione dei fabbricati e dei titolari dei diritti reali ad essi inerenti consente l'applicazione delle imposte ai sensi di legge.
Ebbene, il C.T.U., con una valutazione immune da vizi logici e metodologici e che questo
Tribunale condivide integralmente, ha rilevato che la mappa catastale del Comune di Iseo, nella parte in cui identifica i luoghi di causa - Sezione NCTR, Foglio 7, Particella n. 48 –
“NON è stata correttamente aggiornata, in quanto NON rappresenta l'effettivo stato planimetrico dei luoghi. La porzione di area parallela alla via pubblica, dove sono i parcheggi a lato strada della via Ponta, deve essere oggetto di frazionamento, per stralcio area. Ciò doveva essere eseguito già dalla denuncia di variazione catastale del
14/03/1997. Pertanto, la situazione catastale anche nella mappa, DETERMINA IL NON
REGOLARE ACCATASTAMENTO, in merito ai luoghi” (cfr. relazione peritale, pag. 15), precisando che “nel fascicolo sono allegati alcuni elaborati tecnici, in particolare riferiti alla situazione catastale che, a parere del sottoscritto: - NON individuano correttamente la situazione dei luoghi;
- NON risultano corrispondenti alla situazione in essere nella banca dati dell'Ufficio del territorio di CI … A seguito di inquadramento dei luoghi con gli atti e la documentazione catastale … si rileva che le documentazioni catastali seguite dopo il 14/03/1997 e gli atti notarili dopo il 28/02/1997, sono viziati. Nello specifico, il sottoscritto rileva quanto segue: - l'elaborato planimetrico acquisito dalla banca dati agli atti catastali, riporta la data di presentazione all'Agenzia del territorio di
CI del 14/03/1997. Tale documento, (incompleto DOC.
4- fascicolo convenuto), fu
4 realizzato per la corretta identificazione della scrittura privata - contratto di divisione immobiliare- stipulato il 28/02/1997. Lo stesso elaborato planimetrico si compone di due fogli (il DOC. 4 citato, è composto solo da un foglio), oltre al disegno, infatti, comprende un altro foglio dove è la "legenda" - allegato 1- , in cui, sinteticamente, si elencano i nuovi subalterni e la relativa corrispondenza alle unità e/o alle parti comuni. Come si evince, dall'elaborato planimetrico, NON ci sono aree urbane, ma solo unità immobiliari e/o parti comuni. L'elaborato planimetrico NON è stato mai aggiornato, e a tutt'oggi è quello sopra citato unico agli atti. Tale elaborato planimetrico, nella legenda, definisce le parti comuni così: sub. 505: beni comuni non censibili: SCALA DAL P.T AL 1 P. E P.2,
CORTE E TETTO COMUNI AI SUB. 501 E 502 PER 1/2 CIASCUNO. sub. 506: beni comuni non censibili: GIARDINO E CORTILE COMUNI AI SUB. 501 E
504 PER LA QUOTA DI 1/2 ED AL SUB. 502 PER LA QUOTA DI 1/2. Dalla legenda si evince che il bene comune non censibile - sub. 505, è scala dal p.terra al p. secondo, oltre a corte e il tetto -viene tralasciata la porzione, relativa al terrapieno, invece menzionata sul disegno;
- sub. 506 è Giardino e cortile … le successive variazioni catastali hanno
CAMBIATO la classificazione delle parti comuni -sub. 505 e sub. 506 - frazionandole, con costituzione di aree urbane e parti residue, NON aggiornando l'elaborato planimetrico, ciò costituisce errore, che ha generato altre inesattezze” (cfr. relazione peritale comprensiva delle risposte alle osservazioni dei CCTTPP, pagine 3, 4).
In presenza di uno stato di fatto dei luoghi difforme dai dati catastali e dalle planimetrie ivi depositate, come sopra evidenziato, non può, quindi, essere disposta la divisione del compendio immobiliare in comunione: l'eventuale sentenza che così statuisse sarebbe affetta da irrimediabile nullità.
La giurisprudenza, del resto, ha avuto modo di precisare che “le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell' articolo
2932 c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 20526/2020), e tale principio non può non valere, per evidente identità di ratio, anche per i giudizi di divisione di una comunione, anche sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 29, comma 1-bis, citato, che prescrive la conformità catastale oggettiva non solo per gli atti di trasferimento immobiliare, ma anche per quelli di scioglimento delle comunioni.
5 Del resto, il Giudice, con la propria decisione, non potrebbe realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, tantomeno, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale dei consociati.
Deve, infine, precisarsi, che l'eccezione sollevata sul punto dal convenuto non può ritenersi nuova, in quanto già il C.T.U., nell'elaborato peritale, aveva sottolineato l'esistenza delle suddette difformità catastali, e le parti, quindi, hanno avuto modo di discuterne ampiamente in sede sia di osservazioni alla C.T.U., che di udienza di esame della relazione peritale, che di scritti conclusivi.
Considerato che la parte convenuta, pur sottolineando correttamente che “prima di procedere con la divisione, è senz'altro indispensabile l'adeguamento catastale, affinché vi sia corrispondenza tra situazione reale e rappresentazione catastale, la cui assenza impedisce ex lege qualsiasi trasferimento e/o assegnazione delle singole porzioni, analogamente a quanto avviene in sede notarile” (cfr. comparsa conclusionale del convenuto , pag. 10), ha chiesto trattenersi la causa in decisione e, nelle CP_1
proprie conclusioni, ha chiesto di disporre lo scioglimento della comunione, eventualmente previe rinnovazione della C.T.U. o, in subordine, chiamata a chiarimenti dell'esperto già nominato, le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. stante la reciprocità della soccombenza.
Le spese della C.T.U., infine, debbono definitivamente essere poste a carico di tutte le parti in misura uguale e in solido, realizzando la consulenza un interesse comune alle stesse, concordi nel chiedere la divisione del patrimonio in comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di CI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
2) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale e in solido fra loro nei confronti del C.T.U.;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti.
CI, 14.6.2025
La Giudice
Claudia Gheri
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