CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott. NICOLA MORGESE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale su indicato TRA Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DAVIDE DI PANTALEO nonché dall'avv. GIOVANNI RONCONI;
-appellante- E ; Controparte_1
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 2515 in data 18 giugno 2024 il Tribunale del lavoro di Bari così statuiva sulla domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe:
<- accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità di cui in motivazione e con le precisazioni di cui in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo precisato in motivazione;
- per l'effetto, condanna la Parte_1
(CF ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della residua metà che liquida in complessivi € 1.054,50, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.>>. 2. Con ricorso del 9 dicembre 2024 ha interposto appello avverso la Parte_2 sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. Con dichiarazione depositata l'8 luglio 2025 la società appellante ha dato atto di non aver notificato il ricorso di appello alla controparte, depositando rinuncia agli atti del giudizio e all'appello e chiedendo dichiararsi estinto il giudizio.
3. All'udienza del 28 ottobre 2025 è comparsa la sola società appellante, riportandosi alla nota depositata telematicamente, sicché la causa è stata decisa allo stato degli atti con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del D. Lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197). 4. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che l'appellato non si è costituito in giudizio e la società appellante ha espressamente dichiarato nell'atto depositato telematicamente di non aver provveduto alla notificazione del ricorso di appello alla controparte, che non risulta costituita. Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione senza la possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass., Sez. un., n. 20604/2008; in senso conforme cfr., ex multis, Cass. n. 9597/2001, n. 20613/2013 e n. 6159/2018; v. anche Cass. n. 27079/2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per l'omessa notificazione del ricorso di appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice d'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione dell'atto di appello notificato senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assolvimento del relativo onere 2 anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento va definito con una pronunzia di mero rito (Cass., Sez.
6 - L, n. 5577/2022). Né occorre nella specie disporre un rinvio della causa ad una prossima udienza ex art. 348, comma 2, c.p.c. (giusta Cass., Sez. L, n. 33353/2024), poiché nella specie la società appellante è comparsa in udienza, riportandosi agli atti e dichiarando espressamente di non aver notificato il gravame alla controparte. 5. Ritiene la Corte che la statuizione di improcedibilità vada emessa in via del tutto preliminare, con ogni conseguenza di legge, e che debba prevalere sulla rinuncia pure formulata dalla società appellante, non potendosi pronunciare l'estinzione di un processo in cui non è stato affatto instaurato il rapporto processuale. Non giova alla tesi della società Cass. n. 27631/2022, poiché in quel caso, come desumibile dall'attenta lettura della motivazione, l'inciso “d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.” va inteso nel senso che la “notificazione” non necessaria sia riferibile alla dichiarazione di rinuncia e non anche al ricorso di appello;
ciò è confermato dal fatto che dal tenore complessivo della citata pronuncia si evince che il caso concreto riguardava un appello notificato regolarmente alla controparte, sebbene non costituita e sebbene la rinuncia all'appello fosse intervenuta prima della costituzione (ma dopo la notificazione).
6. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del grado, tenuto conto dell'omessa instaurazione del rapporto processuale e della mancata costituzione della parte appellata.
7. Stante il tenore della presente pronuncia, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 9 dicembre 2024 avverso
[...] la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 18 giugno 2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
3 - dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto. Così deciso in Bari, il 28 ottobre 2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
4
-appellante- E ; Controparte_1
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 2515 in data 18 giugno 2024 il Tribunale del lavoro di Bari così statuiva sulla domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe:
<- accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità di cui in motivazione e con le precisazioni di cui in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo precisato in motivazione;
- per l'effetto, condanna la Parte_1
(CF ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della residua metà che liquida in complessivi € 1.054,50, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.>>. 2. Con ricorso del 9 dicembre 2024 ha interposto appello avverso la Parte_2 sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. Con dichiarazione depositata l'8 luglio 2025 la società appellante ha dato atto di non aver notificato il ricorso di appello alla controparte, depositando rinuncia agli atti del giudizio e all'appello e chiedendo dichiararsi estinto il giudizio.
3. All'udienza del 28 ottobre 2025 è comparsa la sola società appellante, riportandosi alla nota depositata telematicamente, sicché la causa è stata decisa allo stato degli atti con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del D. Lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197). 4. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che l'appellato non si è costituito in giudizio e la società appellante ha espressamente dichiarato nell'atto depositato telematicamente di non aver provveduto alla notificazione del ricorso di appello alla controparte, che non risulta costituita. Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione senza la possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass., Sez. un., n. 20604/2008; in senso conforme cfr., ex multis, Cass. n. 9597/2001, n. 20613/2013 e n. 6159/2018; v. anche Cass. n. 27079/2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per l'omessa notificazione del ricorso di appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice d'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione dell'atto di appello notificato senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assolvimento del relativo onere 2 anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento va definito con una pronunzia di mero rito (Cass., Sez.
6 - L, n. 5577/2022). Né occorre nella specie disporre un rinvio della causa ad una prossima udienza ex art. 348, comma 2, c.p.c. (giusta Cass., Sez. L, n. 33353/2024), poiché nella specie la società appellante è comparsa in udienza, riportandosi agli atti e dichiarando espressamente di non aver notificato il gravame alla controparte. 5. Ritiene la Corte che la statuizione di improcedibilità vada emessa in via del tutto preliminare, con ogni conseguenza di legge, e che debba prevalere sulla rinuncia pure formulata dalla società appellante, non potendosi pronunciare l'estinzione di un processo in cui non è stato affatto instaurato il rapporto processuale. Non giova alla tesi della società Cass. n. 27631/2022, poiché in quel caso, come desumibile dall'attenta lettura della motivazione, l'inciso “d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.” va inteso nel senso che la “notificazione” non necessaria sia riferibile alla dichiarazione di rinuncia e non anche al ricorso di appello;
ciò è confermato dal fatto che dal tenore complessivo della citata pronuncia si evince che il caso concreto riguardava un appello notificato regolarmente alla controparte, sebbene non costituita e sebbene la rinuncia all'appello fosse intervenuta prima della costituzione (ma dopo la notificazione).
6. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del grado, tenuto conto dell'omessa instaurazione del rapporto processuale e della mancata costituzione della parte appellata.
7. Stante il tenore della presente pronuncia, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 9 dicembre 2024 avverso
[...] la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 18 giugno 2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
3 - dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto. Così deciso in Bari, il 28 ottobre 2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
4