Articolo 2209 sexies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2186Articolo 2209 septies
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26 febbraio 2014
Art. 2209-sexies. (( (Norme sul ricongiungimento familiare). )) (( 1. Nell'ambito del piano di programmazione di cui all'articolo 2209-quater, ferma la prioritaria necessita' di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalita' di attuazione della disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a tre anni di eta' si applica l' articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ; b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o piu' sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati; c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge e' subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati; d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalita' di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attivita' operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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