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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2110/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: , in qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale “Autolavaggio Self di Vatrano Sinfrido”, rappresentato e difeso dall'Avv.
CE NO LL;
-ATTORE-
E
(p.i. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Massimo Primerano e Paola Lacroce.
-CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità appaltatore.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in qualità di titolare della ditta individuale “Autolavaggio Self di Parte_1
Vatrano Sinfrido”, ha convenuto in giudizio la deducendo Controparte_1 di avere ad essa commissionato i lavori di bitumazione di una porzione del piazzale di pertinenza dell'autolavaggio, sito in Soverato alla Via Miceli, poi eseguiti nel mese di luglio dell'anno 2019 al prezzo di € 3.294,00. Ha, poi, dedotto di aver provveduto al pagamento della complessiva somma di €
4.546,68, a seguito della notifica, da parte della ditta edile, di decreto ingiuntivo e successivo atto di precetto, mediante due bonifici bancari rispettivamente di € 1.005,00
e di € 3.541,68.
Infine, ha rappresentato che, a seguito dell'anomalo deterioramento della superficie bituminosa e della formazione di numerose buche, si è visto costretto a dare incarico ad apposito laboratorio per l'effettuazione delle verifiche necessarie all'accertamento della qualità del bitume utilizzato, nonché a conferire ulteriore incarico ad un tecnico di fiducia per valutare i difetti riscontrati e la loro riferibilità alla scarsa qualità del materiale utilizzato, ricevendo da entrambi risposta affermativa.
Lamentando l'inerzia della ditta edile, che non avrebbe provveduto alla eliminazione dei difetti denunciati, e allegando la sussistenza di un danno patrimoniale pari a complessivi € 13.000,00, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis -Accertare e dichiarare la responsabilità della ditta edile Notaro , in persona del l.r.p.t., per la mancata esecuzione a regola CP_1
d'arte dei lavori di bitumazione di una porzione del piazzale sito in Soverato alla via
Miceli condotta dal sig. , ed a pertinenza dell'Autolavaggio SELF di Parte_1 proprietà del sig. , essendo presenti vizi consistenti in buche nella Parte_2 superficie bituminosa e severe scagliature della superficie bituminosa, perdita del materiale bituminoso con liberazione dell'aggregato, anomalo deterioramento e consumo della superficie bitumata;
- Condannare la ditta edile , in CP_1 persona del l.r.p.t., a corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- Condannare la ditta edile Notaro
, in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché CP_1 derivanti dai difetti dei lavori di bitumazione commessi in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
- Condannare la ditta edile , in persona del l.r.p.t., al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Pagina 2 di 8 2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., sollevando eccezione di giudicato su tutto il rapporto, avendo promosso giudizio monitorio per il pagamento del compenso relativo ai lavori effettuati e in assenza di opposizione, con conseguente definitività del titolo esecutivo. Ha, inoltre, eccepito la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c. ed ha, infine, contestato la pretesa attorea, ritenuta infondata oltre che sfornita di prova, sia in ordine all'an che al quantum.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare che la domanda attorea è coperta dal giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo
n. 1100/2020 emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro, non opposto per tutte le motivazioni esposte in parte motiva;
2. dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. e per l'effetto rigettare la domanda;
3. rigettare la domanda avversaria in quanto generica, indeterminata e non fondata in fatto e diritto;
4. rigettare la richiesta di risarcimento del danno per tutte le motivazioni argomentate in parte motiva;
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore degli avvocati costituiti ex art. 93 c.p.c.”.
3. La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione di prova orale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.11.2025, con concessione alle parti del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
4. La domanda deve essere dichiarata inammissibile in accoglimento dell'eccezione di giudicato sollevata dalla parte convenuta.
Ritiene questo Giudice di dover definire il presente procedimento in applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata ad altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 267 c.p.c. (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU. n. 29523/2008; Cass. Civ., SS. UU. n. 24882/2008; Cass. Civ., n. 12002/2014
e, soprattutto, Cass. Civ., SS.UU. n. 9936/2014 secondo cui anche in presenza di un rilievo di difetto di giurisdizione è consentito al giudice utilizzare il predetto criterio,
Pagina 3 di 8 ove nel merito la domanda sia infondata;
v. anche Cass. Civ., 8.5.2014, n. 9931, secondo cui “in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”) e, tanto, anche per ragioni di economia processuale e per esigenze di celerità e speditezza costituzionalmente protette.
Pertanto, facendo applicazione del su esteso principio al caso in esame, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto tesa a far valere doglianze coperte dall'irretrattabilità del decreto ingiuntivo n. 1100/2020, emesso dal Giudice di Pace di
Catanzaro e divenuto definitivamente esecutivo il 05.03.2021, in relazione alla fattura n. 65/A del 16.07.2019 di € 3.294,00.
L'attore, infatti, ha agito nel presente giudizio al fine di far valere la responsabilità della ditta edile convenuta in ordine alla non corretta esecuzione dei lavori oggetto di appalto ed alla conseguente allegata esistenza di vizi, per come accertati da apposite verifiche e da consulenza tecnica di parte, chiedendo, per l'effetto, la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno, costituito anche dai costi necessari alla loro eliminazione e dalla restituzione di quanto a tale titolo già corrisposto.
Eccependo, quindi, l'inadempimento della convenuta in relazione alle prestazioni rese in esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto la bitumazione della porzione di piazzale a servizio dell'autolavaggio di sua proprietà ha, di fatto, contestato il credito di quest'ultima per come riconosciuto dal decreto ingiuntivo n. 1100/2020, tanto - come detto - da domandare anche la restituzione della somma pagata in esecuzione del citato titolo (cfr. pag. 4 atto di citazione).
È, pertanto, incontrovertibile che la pretesa risarcitoria azionata in giudizio tragga origine dal medesimo contratto di appalto al quale si riferiva il corrispettivo oggetto del decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel senso di riconoscere la piena efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione proposta nel termine di legge, ribadendo che “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia
Pagina 4 di 8 esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico – giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 28318 del
28.11.2017; Cass. Civ., Sez. Un., n. 4510 del 01.03.2006).
Ne consegue che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo dispiega effetti non solo rispetto all' “esistenza del credito azionato,
e al rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano”, ma anche rispetto “all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con
l'opposizione” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 6628 del 24.03.2006).
Sempre la Suprema Corte di Cassazione, ha avuto modo di specificare che, dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo, ben può il committente agire contro l'appaltatore per i vizi e per i difetti dell'opera appaltata ed accertati in epoca successiva al detto passaggio in giudicato (Cass. Civ., sez. II, n.
11602/2002; Cass. Civ., n. 19503/2012).
Ciò significa che il giudicato formatosi sul diritto al pagamento del corrispettivo, che consegue all'esattezza dell'adempimento, non consente l'attribuzione di una responsabilità (costituente il presupposto della domanda risarcitoria) per pretesi inadempimenti pregressi all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non esclude un giudizio di responsabilità su inadempimenti manifestatisi successivamente alla formazione del giudicato sostanziale su tale credito.
Ne consegue che il giudicato copre i soli vizi e difetti, quali fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, che siano stati accertati o fossero già manifesti anteriormente alla formazione del giudicato stesso.
Applicando i su esposti principi di diritto alla fattispecie al vaglio di questo Giudice e, all'esito dell'esame del compendio documentale in atti nonché dell'espletata prova
Pagina 5 di 8 testimoniale, la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice deve ritenersi inammissibile in ragione della anteriorità della conoscenza dei lamentati vizi alla irrevocabilità del decreto ingiuntivo, pur trattandosi di vizi qualificabili come occulti e, tanto, poiché la manifestazione degli stessi è da collocare in epoca addirittura antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo.
È, invero, incontestato fra le parti che le opere di bitumazione del piazzale in uso all'attore siano state eseguite nel luglio dell'anno 2019. Parimenti incontestato, oltre che documentalmente provato, è che la ditta esecutrice abbia dovuto agire in monitorio per ottenere il pagamento del dovuto, notificando all'attore, in data 20.10.2020, il decreto ingiuntivo n. 110/2020 (cfr. all. fascicolo parte convenuta).
Parte attrice, nel termine di quaranta giorni dalla ridetta notifica e, quindi, entro la data del 29.12.2020, non ha inteso spiegare opposizione provvedendo, al contrario, al pagamento del dovuto, mediante due bonifici bancari rispettivamente del 22.12.2020 per € 1.000.00 e del 01.04.2021 per € 3.536,38 (cfr. all. fascicolo attore).
Alla luce di ciò, ritiene questo giudice che correttamente parte convenuta abbia ritenuto l'odierna domanda preclusa dal giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo non opposto.
Depone in tal senso tutta una serie di circostanze tra cui, innanzitutto, la consulenza tecnica di parte datata 04.01.2021, nella quale il professionista incaricato dà atto che l'ultimo sopralluogo effettuato sui luoghi di causa è risalente al 17.09.2020, e conclude, poi, per riconoscere la scarsa qualità del materiale utilizzato (bitume), anche sulla base delle prove tecniche effettuate dal laboratorio Premac incaricato dal committente – odierno attore (cfr. all. fascicolo attore).
Sotto tale ultimo aspetto, proprio le verifiche fatte dal laboratorio che hanno acclarato la scarsa qualità del materiale, risultano sfociate nel “rapporto di prova n. 0445/R0/20” del 23.12.2020, data in cui non era ancora spirato il termine per opporre il decreto ingiuntivo.
Tale circostanza, per tutta evidenza, mal si concilia con la rappresentata scoperta dei vizi in data 04.03.2021, per come è dato leggere nella lettera di denuncia del
03.04.2021 (cfr. all. fascicolo attore). Vieppiù, la ritenuta necessità di controllare,
Pagina 6 di 8 tramite apposite prove di laboratorio, la qualità del materiale bituminoso non fa che confermare la pregressa conoscenza del deterioramento della superficie, delle scagliature e, in genere, dei difetti qui denunciati che, evidentemente, si erano già manifestati all'odierno attore e, tanto, anche in disparte all'accertamento relativo al nesso eziologico con i lavori de quibus.
Né a difformi conclusioni conduce l'esame delle dichiarazioni testimoniali rese dal CT di parte attrice, , all'udienza del 02.05.2025, che non hanno affatto Testimone_1 sostenuto la tesi attorea così come prospettata a partire dall'udienza dell'11.11.2022
(cfr. note a trattazione scritta), relativa alla erroneità della data ivi apposta.
Il teste ha, infatti, dichiarato di aver consegnato la propria relazione peritale nel gennaio 2021 sulla base delle prove di laboratorio del dicembre 2020 (cfr. verbale udienza del 02.05.2025), dei cui esiti, per tutta evidenza, l'attore ha avuto conoscenza in data anteriore allo spirare del termine per opporre il decreto ingiuntivo.
Dall'assunzione della prova orale, inoltre, è emerso che le imperfezioni della superficie bituminosa si sono manifestate sin dal mese di settembre 2020, avendo il teste espressamente dichiarato di aver consigliato l'effettuazione di prove supplementari proprio per capire la natura delle fessurazioni che, dunque, erano presenti. Inoltre, in risposta al capitolo 9, il teste ha confermato di essere stato informato dall'attore del notevole deterioramento del bitume alla fine del mese di marzo allorquando, invece, nella denuncia dei vizi datata 03.04.2021, l'attore aveva dichiarato di averne avuto conoscenza in data 04.03.2021, quindi ad inizio mese (cfr. verbale di udienza del 02.05.2025).
Vieppiù, per stessa ammissione di parte attrice e, per come documentalmente dimostrato, il pagamento del saldo della somma dovuta quale prezzo dei lavori commissionati, è incontestabilmente avvenuto in data 01.04.2021, ossia dopo la redazione della CTP e della data indicata quale data di scoperta dei vizi (4.03.2021), circostanza, anch'essa, che mal si concilia con la contestazione del credito di titolarità della ditta convenuta.
Conclusivamente, anche se si è in presenza di vizi occulti o a manifestazione differita nel tempo, la documentazione in atti e la cronologica successione degli eventi da essa
Pagina 7 di 8 messa in evidenza danno evidenza della conoscenza dei vizi sin da epoca anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che parte attrice avrebbe dovuto agire con il rimedio dell'opposizione onde far valere la relativa responsabilità dell'appaltatore.
La domanda attorea deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa
(scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00), all'attività processuale effettivamente svolta, con applicazione dei valori minimi data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta o assorbita:
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessive
€ 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte convenuta.
Catanzaro, 22/12/2025
Il giudice
dott. Stefano Costarella
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