Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/05/2025, n. 10347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10347 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 17005/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17005 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mikaela Katarina Maria Hillerstrom e Filippo Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio, n. repertorio -OMISSIS- del 28/08/2023, n. prot. -OMISSIS- del 28/08/2023 con oggetto: Reiezione istanza di Condono prot.-OMISSIS- del 30.06.2004 – abuso in via Drapia, 101 – 00132 – Municipio VI, a firma del Direttore, -OMISSIS-, notificata in data 05.10.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di diniego dell’istanza di condono ex l. n. 326/2003 adottato dal Comune di Roma Capitale in ragione dell’esistenza sull’area del vincolo di “ Parziale inedificabilità – Norme PRG Vincolo Falde Idriche imposto da NTA PRG 1967 ”.
2. A sostegno del ricorso parte ricorrente ha articolato un unico motivo così rubricato: “ I- Violazione dell’art. 97 Costituzione e dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. 326/2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 27 lett. d) L. 326/2003. Violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 12/2004 e in particolare dell’art 3 L.R. Lazio n. 12/2004. Violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG di Roma Capitale. Violazione e falsa applicazione delle Norme PRG Comune di Roma Vincolo Falde Idriche imposto da NTA PRG 1967. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Difetto di motivazione, motivazione contraddittoria, illogica. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà ed ingiustizia. Arbitrarietà. Illogicità ed errore nei presupposti. Manifesta erroneità dei presupposti. Sviamento di potere ”.
2.1. In particolare, la determina sarebbe illegittima perché il vincolo opposto dall’Amministrazione, non essendo stato imposto da norme statali o regionali, non sarebbe ostativo al rilascio del provvedimento favorevole.
2.2. Parte ricorrente evidenzia inoltre che in seguito all’adozione del nuovo PRG della città di Roma (delibera del Consiglio Comunale del 19/20 marzo 2003) non sarebbero più in vigore le NTA del precedente PRG del 1967.
3. Il Comune di Roma Capitale, costituitosi in giudizio, ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, in quanto con sentenza n. 8425/2000 la Corte di Appello di Roma avrebbe ordinato la demolizione delle opere oggetto di condono; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando la consolidata giurisprudenza che, in materia di terzo condono edilizio, esclude la sanabilità di opere poste in area vincolata.
4. Con memoria tempestivamente depositata parte ricorrente ha replicato all’eccezione di rito formulata da parte resistente sostenendone l’infondatezza, in quanto la l. n. 47/85 non precluderebbe la sanatoria dell’abuso nel caso in cui per il medesimo fatto sia sopraggiunta una sentenza di condanna del giudice penale con contestuale pronuncia dell’ordine di demolizione.
5. Alla pubblica udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata chiamata e, verbalizzata la richiesta di parte ricorrente di stralcio dal fascicolo della documentazione depositata da parte resistente in data 30 aprile 2025, è stata trattenuta in decisione, come da verbale.
6. Preliminarmente, in rito, va in primo luogo stralciata dal fascicolo la documentazione depositata da parte resistente in data 30 aprile 2025, in quanto evidentemente tardiva a fronte dell’udienza fissata per il 6 maggio 2025.
6.1. In secondo luogo, il Collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte resistente sia infondata, in quanto il procedimento di condono e, conseguentemente, il giudizio avverso le determinazioni assunte dall’Amministrazione, non sono condizionati dalle statuizioni del giudice penale nel processo avente ad oggetto la commissione di un reato edilizio.
Di contro, nel caso in cui nel processo penale venga accertata la commissione dell’illecito con contestuale condanna alla demolizione delle opere abusive, l’esecuzione del giudicato è irrimediabilmente condizionata dagli esiti del procedimento di condono in quanto, in caso di rilascio del provvedimento favorevole, non potrebbe darsi seguito all’ordine di ripristino dello status quo ante .
7. Nel merito il ricorso è fondato.
8. Dalla piana lettura dell’art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 326/03, ai sensi del quale non sono suscettibili di sanatoria le opere «[...] realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali [...]», si evince l’illegittimità del provvedimento assunto dall’Amministrazione che, quale unica ragione del rigetto, ha opposto la sussistenza di un “vincolo” comunale, come tale non riconducibile ai vincoli ostativi al rilascio del condono edilizio.
Si tratta infatti di una prescrizione eventualmente da vagliare sotto il diverso profilo della conformità urbanistica delle opere realizzate, come richiesto dalla medesima disposizione su richiamata.
9. In conclusione, il ricorso va accolto stante la fondatezza delle censure di parte ricorrente.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Roma Capitale, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori, come per legge, e refusione del contributo unificato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.