Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 211/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza dell'1.10.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], (c.f. ), Parte_2 C.F._2 nato a Sant'Angelo in [...] il [...] e residente a [...] e (c.f. , nato a [...] il Parte_3 C.F._3
26.12.1967 e residente a [...]4, tutti elettivamente domiciliati a
Pesaro, P.le G. Matteotti n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Elisabetta Valentini e Antonella
Antoniello, che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di appello appellanti e
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliata in Viale G. Vanzolini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Giunta, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
1
(c.f. Controparte_2
), in persona del suo Presidente , con sede in Via Negrelli n. 4, P.IVA_1 Controparte_1 contumace in I grado, non costituita in appello altra appellata
OGGETTO: associazione non riconosciuta – impugnativa delibere assembleari, appello avverso la sentenza n. 628/2022 emessa in data 19.09.2022 dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 628/2022 emessa in data 19.09.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
quali soci e membri p.t. del Consiglio direttivo, nei confronti di , sia in Controparte_1
proprio che quale Presidente p.t. della Controparte_2
di Gradara, avente ad oggetto l'impugnativa -con annessa istanza di sospensione- delle delibere assembleari adottate in data 31.05.2019 e 5.07.2019 (le quali seguivano ad una precedente impugnativa di delibera di esclusione del 20.04.2018 per vizio formale di convocazione dell'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo, dapprima sospesa con conseguente reintegra e poi annullata dal Tribunale di Pesaro, Dott. Melucci, con sentenza passata in giudicato) eccependo, quanto alla delibera del 31.05.2019, la invalidità, illegittimità e carenza dei presupposti del provvedimento del Tribunale di Pesaro che in data 21.03.2019, su ricorso ex art. 20, co. 2, c.c. proposto da più di un decimo degli associati tra cui la Presidente sulla base di una falsa prospettazione dei fatti, aveva ordinato la convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo a causa dell'inerzia nella convocazione da parte della maggioranza dei consiglieri uscenti
(provvedimento che la ha utilizzato per la convocazione e lo svolgimento della CP_1
successiva assemblea del 31.05.2019, al fine ultimo di continuare ad affermarsi come
“padrona” dell ), eccependo altresì gli istanti il mancato rispetto delle formalità CP_2 per la convocazione e l'assenza di presupposti per il suo svolgimento, la inesistenza e\o nullità e\o annullabilità della delibera adottata per la partecipazione all'assemblea ed al voto di persone non legittimate, nonché per l'esclusione di altre legittimate, oltre alla richiesta di disconoscimento della efficacia e attendibilità del relativo verbale redatto a posteriori e con erronea e lacunosa rappresentazione dei fatti;
quanto alla delibera del 5.07.2019, essi
2 eccepivano irregolarità nella convocazione assembleare, costituzione e qualità dei soci ivi partecipanti sia in ordine al quorum costitutivo per le erroneità nelle presenze per delega e mancata prova delle stesse, sia in ordine al quorum deliberativo, per la presenza di voti espressi sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti prospettata dalla Presidente e addotta a presupposto per l'espulsione degli attori dall'Associazione, disattesa l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ai sensi dell'art. 36, CP_1
co. 2, c.c. e riscontrata la regolare convocazione di tutti gli associati mediante e mail del
30.03.2019 e mediante avviso della convocazione affisso nella sede dell'associazione da parte di , nonché la regolarità dei quorum costitutivi e deliberativi, nel rispetto Parte_1
delle disposizioni statutarie, ritenuta la nullità della delibera di ammissione di nuovi soci di cui al Consiglio direttivo del 29.05.2019 per difetto nella convocazione della Presidente, oltre che per essere scaduto in data 10.02.2013 e che, operando in regime di prorogatio, non aveva i poteri per deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
ritenuta, altresì, regolarmente convocata l'assemblea del 5.07.2019 sempre mediante affissione ex art. 9 dello Statuto, nonché con e mail del 19.06.2019, nonché riscontrata la regolare costituzione dell'assemblea ed il suo svolgimento per mezzo della partecipazione e votazione con delibera a maggioranza da parte dei soci risultanti dall'elenco allegato al verbale del Consiglio direttivo del
29.01.2019, ritenute infine infondate le doglianze riguardanti la ricostruzione dei fatti addotti quali pretesi “gravi motivi” con conseguente carenza dei presupposti della espulsione degli attori, ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_3 [...]
chiedendone la riforma nella parte in cui ha rigettato le doglianze inerenti al Pt_2
provvedimento ex art. 20, co. 2, c.c., nel presupposto che non costituisca oggetto di causa ed essendo, peraltro, il provvedimento reclamabile ex art. 739 c.p.c., senza tuttavia considerare come esso sia stato sin dalle premesse della citazione addotto quale presupposto per la declaratoria di illegittimità della delibera impugnata del 31.05.2019; ulteriore vizio oggetto di impugnativa riguarda l'aver attribuito al provvedimento ex art. 20, co. 2, c.c. la funzione di conferimento del diritto in capo alla Presidente di convocare l'assemblea in autonomia, sostituendosi al Consiglio, poiché il potere/dovere di convocare l'assemblea della associazione spetta comunque all'organo collegiale dell'amministrazione e non ai singoli componenti, né al suo Presidente;
la sentenza merita di essere riformata anche nella parte in cui ha ritenuto la regolarità della convocazione eseguita per l'assemblea del 31.05.2019 siccome effettuata a tutti i soci ed affissa presso la sede, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni circa la posizione dei soci e valutandone la regolarità in relazione ai nominativi di
3 cui alla lista del 29.01.2019 elaborata strumentalmente dalla e ritenendo come CP_1
eseguita nei confronti di tutti la convocazione a mezzo e mail del 30.03.2019 senza rinvenirsi alcuna prova al riguardo, nonché reputando che possa valere quale avviso l'affissione delle liste soci eleggibili per il nuovo consiglio, peraltro costituendo anch'essa circostanza rimasta indimostrata, senza inoltre accertare che l' non aveva la sede fisica nello stabile CP_2
del Comune di Gradara ed omettendo di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di qualità di soci in capo ai votanti che coincidono con quelli dell'elenco del 29.01.2019; erroneo ed in contrasto con atti e prove, il capo della sentenza che, in merito alla delibera del 5.07.2019, valuta regolare la convocazione, rigetta l'eccezione su voto espresso da non soci, valuta regolari le deleghe e ritiene infondate le eccezioni circa il voto espresso dietro una falsa rappresentazione dei fatti.
Si è regolarmente costituita in giudizio , contestando in modo specifico Controparte_1
l'avverso gravame, preliminarmente rilevando l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. ed insistendo, nel merito, per la conferma della decisione che ha rigettato, in quanto inammissibile, l'eccezione di invalidità, illegittimità e carenza dei presupposti del provvedimento in data 21.03.2019 che ha disposto la convocazione dell'assemblea del
31.05.2019, in quanto estraneo alla presente causa, inoltre la convocazione presidenziale dell'assemblea del 31.05.2019 era un atto dovuto e quindi legittimo, peraltro non impugnato dagli attori;
l'assemblea del 31.05.2019 è stata, quindi, legittimamente convocata dalla sig.ra quale Presidente, in esecuzione di un ordine del giudice;
la prova dell'avvenuta CP_1 convocazione all'assemblea del 31.05.2019 e dell'affissione dell'avviso nella sede dell'associazione si evince sia delle prove orali, tra cui l'interrogatorio formale, sia documentali, né l'irregolarità della convocazione e della mancanza della sede sociale nel
Comune di Gradara sono mai state contestate dagli attori, con ogni conseguenza ex art. 115
c.p.c.; inesistente in quanto non correttamente convocato, con ogni effetto sulla delibera assunta avente ad oggetto l'ammissione di nuovi soci, deve ritenersi la riunione del consiglio convocato dagli appellanti in data 29.05.2019; anche la convocazione dell'assemblea del
5.07.2019 è avvenuta regolarmente nei confronti di tutti i soci, sempre nel rispetto statutario mediante affissione ed e mail, inoltre la partecipazione per delega è da ritenersi del tutto legittima e non sussiste l'obbligo di inviare ai soci che non hanno partecipato all'assemblea una copia delle deleghe, né che le suddette debbano essere allegate al verbale.
A seguito di ordinanza dell'1.10.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità in rito ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata, implicitamente rigettata dalla Corte nel corso del giudizio, oltre che da ritenersi assorbita dalla pronuncia della presente sentenza essendo, allo stato, irrilevante per essere stata la causa trattenuta in decisione.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello.
Con il primo motivo la difesa degli appellanti censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni attoree riguardanti il provvedimento ex art. 20, co, 2, c.c. reso dal
Presidente del Tribunale in data 21.03.2019, nell'erronea considerazione che non costituisca oggetto di causa ed essendo, anzi, soggetto a reclamo, senza avere il giudicante considerato che le fattispecie ivi rappresentate siano state addotte a presupposto dell'impugnativa della delibera assembleare del 31.05.2019 e che il provvedimento presidenziale in questione sia da intendersi come una sorta di atto endoprocedimentale nel più globale procedimento della adozione di una delibera, a cui dunque fa da corollario, dovendo essere trattato in seno ad un eventuale giudizio di impugnazione della delibera.
La censura non coglie nel segno.
Il Collegio condivide in quanto logiche e convincenti le argomentazioni del giudice di prime cure in merito alla inammissibilità dell'eccezione di invalidità, illegittimità e carenza dei presupposti di cui all'emanazione del provvedimento presidenziale in data 21.03.2019 il quale, essendo stato adottato all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, in caso di mancata condivisione dell'esposizione dei fatti come prospettata dai ricorrenti (tra cui la
Presidente , avrebbe dovuto essere impugnato con reclamo ex art. 739 c.p.c. senza CP_1
essere messo in discussione nell'ambito del presente giudizio che, invero, attiene alla richiesta di annullamento di due delibere assembleari per vizi di forma propri e non consente la valutazione delle circostanze poste a sostegno di altro giudizio.
Parte appellante continua, inoltre, a riferire elementi riguardanti il procedimento di impugnativa della delibera del 20.04.2018, che ha ormai valore di giudicato e che, peraltro, li ha reintegrati tutti come soci, ritenendo non rispondente al vero che il giudice abbia sancito la doverosità di nuove elezioni e che il Consiglio in carica reintegrato dopo la sospensione avesse negato o si fosse rifiutato senza giustificato motivo di indire le elezioni, nonché le doglianze inerenti il procedimento ex art. 20 co, 2 c.c. che, anziché costituire oggetto di reclamo, vengono riproposte nel presente e diverso giudizio, in particolare l'allegazione al
5 ricorso di un “elenco soci”, nonostante che tali non fossero, pendendo nei loro confronti uno stato di attesa e di verifica.
Correttamente, quindi, il primo giudice non ha potuto procedere al vaglio delle sopra rappresentate circostanze, trattandosi di diverso e separato giudizio, anche se a ben guardare l'esposizione dei fatti fornita nel ricorso del 15.03.2019 collima con la documentazione ivi citata ed allegata, compreso l'elenco soci al 2018 quale sub n. 2), che a sua volta figura allegato, sottoscritto dai tre consiglieri attuali appellanti e richiamato espressamente in calce al verbale del Consiglio del 29.01.2019 a cui essi hanno partecipato, ascoltando la copiosa presentazione fatta dalla Presidente sull'evento concorsuale ” e senza Parte_4
proporre alcuna osservazione né contestazione al riguardo, limitandosi solo al termine della riunione a richiedere la produzione di tutta la documentazione riguardante la registrazione e proprietà del suddetto marchio oleario.
Di conseguenza, la reiterazione espositiva delle pregresse vicende, che a giudizio degli appellanti hanno la finalità di dimostrare le intenzioni dell'attuale appellata di volersi impadronire dell' , in realtà non apportano alcunché in considerazione della CP_2
materia del contendere che verte sugli asseriti vizi formali da cui sarebbero affette le due delibere oggetto del presente giudizio di impugnativa.
Ed infatti, la circostanza che la figlia e il genero della Presidente, all'epoca dei fatti neoeletti su volere dell'appellata, abbiano operato uno sviamento dall'Associazione del suo principale evento, appunto il concorso nazionale ”, dirottandolo a Milano e Parte_4
affidandolo la sua laboriosa organizzazione ad una società lucrativa da entrambi gestita, così privando l'ente appellato di quello spirito conviviale e di condivisione che l'aveva fino a tale momento contraddistinto, avrebbe imposto altro tipo di azione giudiziaria, non esclusa quella di tutela del marchio, anziché quella di impugnativa delle delibere assembleari con cui gli appellanti non sono stati rinnovati in seno al Consiglio direttivo e sostituiti con persone più vicine agli asseriti mutati propositi della Presidente.
Con il secondo motivo la difesa degli appellanti si duole della sentenza impugnata nella parte in cui reputa che il provvedimento ex art. 20, co, 2, c.c. attribuisce un diritto alla a CP_1 convocare l'assemblea autonomamente nella sua qualità di Presidente, senza avvalersi della convocazione ad opera del Consiglio direttivo, pur se la convocazione stessa si sia resa obbligatoria a causa dell'inerzia dell'organo competente ad indire l'assemblea.
Il motivo è fondato.
Osserva questa Corte territoriale come, a tenore del secondo comma dell'art. 20 c.c.,
l'assemblea debba essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per
6 l'approvazione del bilancio, oltre a tutte le volte in cui ne facciano richiesta almeno il 10% degli associati e, nel caso di inerzia degli amministratori, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale: ed infatti nel caso di specie il Tribunale di Pesaro ha ordinato, con il menzionato provvedimento del 20/21.03.2019, la convocazione dell'assemblea “che dovrà essere effettuata nelle forme previste dallo statuto o con quelle previste dall'art. 8 disp. att. c.c.” (cfr. doc. n. 23 del fascicolo di parte attrice), che testualmente recita “La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare”, con la conseguenza che il provvedimento giudiziario ha sancito la obbligatorietà di convocazione dell'assemblea per la necessità di rinnovare il Consiglio in scadenza e non la dispensa dall'osservanza delle disposizioni statutarie e/o normative in materia di convocazione dell'assemblea.
Ebbene, dalla lettura dello statuto si evince che alcuna disposizione si occupa della convocazione dell'assemblea e che l'art. 15 rinvia, per quanto non previsto, alle disposizioni del c.c. il quale, all'art. 20 prevede per l'appunto che “L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio”, quindi da parte del Consiglio direttivo, che è l'organo che amministra, gestisce e promuove l'associazione.
Risulta, invece, per tabulas e costituisce circostanza pacifica che nella presente controversia entrambe le assemblee impugnate sono state convocate dalla sola Presidente e, precisamente, con e-mail del 30.03.2019 proveniente dalla propria casella di posta elettronica essa ha convocato l'assemblea del 31.05.2019 (doc. n. 24 del fascicolo di parte attrice) e con e-mail in data 19.06.2019 la Presidente ha convocato, anche in tal caso da sola, l'assemblea del
5.07.2019 (doc. n. 31 del fascicolo di parte attrice).
Di qui l'evidente inosservanza delle norme di legge e di statuto, che ha determinato la invalidità di ciascuna delle due assemblee oggetto della presente controversia e dei rispettivi deliberati assunti.
Alla luce di quanto considerato la Corte, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione oggetto dei successivi motivi, in accoglimento dell'appello proposto, dichiara la invalidità dell'assemblea del 31.05.2019 e dell'assemblea del 5.07.2019 e delle relative delibere assunte dalla di Gradara. Controparte_2
In considerazione della circostanza che gli appellanti, quali membri del Consiglio direttivo, hanno dato causa alla presente controversia per non aver convocato l'assemblea che avrebbe
7 dovuto decidere sul rinnovo del Consiglio stesso, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da proposto da , e Parte_1 Parte_3 [...]
avverso la sentenza n. 628/2022 emessa in data 19.09.2022 dal Tribunale di Pesaro, Pt_2
così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la invalidità delle assemblee della di CP_2 Controparte_2
Gradara tenute nelle riunioni del 31.05.2019 e del 5.07.2019, nonché l'invalidità delle relative delibere in esse assunte;
- Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
8