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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/09/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
262/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore
Dott. Luca VERZENI Giudice
Dott.ssa Angela RANDAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da di Iseo Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Calabria
-RICORRENTE-
nei confronti di
Controparte_1
con sede in Bergamo, via Monte Grappa n. 7, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f.
e p.Iva , numero REA BG- 240863, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 CP_2
(c.f. )
[...] C.F._1
-RESISTENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
IL TRIBUNALE
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
1
considerato che
il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 c.c.i.i.;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di Erario ed enti previdenziali,
dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale, posto che grava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità
di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) c.c.i.i. e la parte resistente non vi ha ottemperato;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i.,
poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali,
corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di
Bergamo;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto c.c.i.i.;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. Laura Elia, iscritta all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 c.c.i.i.;
visto l'art. 49 c.c.i.i.;
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Bergamo, via Monte Controparte_1
Grappa n. 7, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , numero P.IVA_1
REA BG- 240863, in persona del legale rappresentante (c.f. Controparte_2
); C.F._1
2 nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;
nomina Curatore l'avv. Laura Elia;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i.;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato il giorno 16 dicembre 2025 ore 9;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo c.c.i.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208
c.c.i.i.;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3 Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto c.c.i.i., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 5 settembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore
Dott. Luca VERZENI Giudice
Dott.ssa Angela RANDAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da di Iseo Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Calabria
-RICORRENTE-
nei confronti di
Controparte_1
con sede in Bergamo, via Monte Grappa n. 7, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f.
e p.Iva , numero REA BG- 240863, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 CP_2
(c.f. )
[...] C.F._1
-RESISTENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
IL TRIBUNALE
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
1
considerato che
il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 c.c.i.i.;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di Erario ed enti previdenziali,
dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale, posto che grava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità
di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) c.c.i.i. e la parte resistente non vi ha ottemperato;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i.,
poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali,
corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di
Bergamo;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto c.c.i.i.;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. Laura Elia, iscritta all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 c.c.i.i.;
visto l'art. 49 c.c.i.i.;
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Bergamo, via Monte Controparte_1
Grappa n. 7, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , numero P.IVA_1
REA BG- 240863, in persona del legale rappresentante (c.f. Controparte_2
); C.F._1
2 nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;
nomina Curatore l'avv. Laura Elia;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i.;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato il giorno 16 dicembre 2025 ore 9;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo c.c.i.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208
c.c.i.i.;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3 Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto c.c.i.i., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 5 settembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA
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