Articolo 1837 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1823Articolo 1852
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20 febbraio 2020
Art. 1837-ter. (( (Assistenza in favore del personale militare cessionario dei cani delle Forze armate riformati).)) (( 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non piu' idonei al servizio, puo' ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Il personale militare di cui al primo periodo fruisce dell'assistenza veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00 per ciascun cane. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020