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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7270/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato INTERSIMONE FRANCESCA con studio in VIA RIPAMONTI, 227 a MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ANNA BONZINI e VILLA CHIARA con studio in VIA MOLINO, 14 a SARONNO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio in Egitto in data 16.10.2008 (non trascritto)
Dall'unione coniugale sono nati nata il [...], maggiorenne Persona_1 Per_ residente in [...]e nato il [...].
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 19.02.2023 Parte_1 ha chiesto la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità
[...] genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del figlio minore e al suo mantenimento come dettagliate nell'atto introduttivo. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, per quanto di rilievo in questa sede ha aderito alla richiesta di separazione.
All'udienza presidenziale celebrata in data 23.05.2023 il Presidente f.f., verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampi dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito il Presidente si è riservato.
Con ordinanza pubblicata in data 30.06.2023 il giudice ha così provveduto:
1)autorizza le parti a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) nomina in favore di nato il [...] un curatore speciale individuato nella persona Parte_2 dell'Avv. Lucia MELLA del Foro di Milano, assegnando allo stesso termine fino al 24.07.2023 per depositare in atti una breve memoria di costituzione nell'interesse del minore
3) affida nato il [...] ai Servizi Sociali del Comune di Milano, limitando ex art. Parte_2
333 cc la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a tutte le decisioni maggiormente importanti per la vita dello stesso relative alla residenza anagrafica, alla salute, all'istruzione, all'espletamento di tutte le pratiche amministrative (rinnovo/rilascio documenti, richiesta contributi, assegni). Le decisioni verranno prese dall'Ente sentiti i genitori e il curatore speciale.
4) Dispone che i SS dell'Ente affidatario mantengano collocato il minore presso e con la mamma e regolamentino le frequentazioni con il padre, avuto esclusivo riguardo all'interesse e al benessere psico fisico del minore, in modalità osservata e protetta (Spazio Neutro) avendo cura di evitare ogni contatto tra i genitori
5) Incarica i SS dell'Ente affidatario dell'immediata presa in carica del nucleo con espressa delega, di concerto con il curatore speciale, a:
-effettuare visite domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori
-attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
-assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra del minore;
Per_
-attivare la presa in carico psicologica di
-dare avvio ad un percorso di supporto alla genitorialità individuale in favore di entrambi i genitori
6)pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma mensile di € 400,00 comprensiva delle spese straordinarie
Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti costituite e non già sopra espressamente accolte;
Provvedimento immediatamente esecutivo
Il Presidente f.f. quindi ha nominato sé stesso giudice istruttore e ha assegnato alle parti i termini per il deposito della memoria integrativa e della comparsa di costituzione in giudizio.
Alle successive udienze celebrate in data 13.12.2023, 15.05.2024 e 3.10.2024 sono state esaminate, nel contraddittorio delle parti e del curatore speciale del minore, le relazioni trasmesse dai SS.
All'esito i difensori hanno formulato richiesta di rinvio della causa fatti slavi i diritti di prima udienza al fine di verificare l'attivazione l'andamento dei supporti delegati, tenuto conto dei tempi di attesa dei SS.
All'udienza del 26.03.2025, esaminata la relazione di aggiornato trasmessa di SS, il difensore della parte convenuta ha chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc. Il difensore di parte attrice, pur ritenendo l'istanza superflua, nulla ha osservato chiedendo tuttavia la pronuncia della sentenza parziale di separazione, alla quale parte convenuta si è associata.
Il Giudice istruttore ha assegnato i termini richiesti rinviando la discussione e decisone in rodine alle istanze istruttorie disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al
26.06.2025, trattenendola in decisione limitatamente alla richiesta di pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla pronuncia di status la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dalle parti negli atti introduttivi e nel corso delle udienze celebrate nonché l'interruzione da tempo della convivenza non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa Parte_1 Controparte_1 domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Egitto in data 16.10.2008 Controparte_1
(non trascritto) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Milano e Cologno Monzese perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 26/03/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa laura Maria Cosmai
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato INTERSIMONE FRANCESCA con studio in VIA RIPAMONTI, 227 a MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ANNA BONZINI e VILLA CHIARA con studio in VIA MOLINO, 14 a SARONNO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio in Egitto in data 16.10.2008 (non trascritto)
Dall'unione coniugale sono nati nata il [...], maggiorenne Persona_1 Per_ residente in [...]e nato il [...].
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 19.02.2023 Parte_1 ha chiesto la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità
[...] genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del figlio minore e al suo mantenimento come dettagliate nell'atto introduttivo. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, per quanto di rilievo in questa sede ha aderito alla richiesta di separazione.
All'udienza presidenziale celebrata in data 23.05.2023 il Presidente f.f., verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampi dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito il Presidente si è riservato.
Con ordinanza pubblicata in data 30.06.2023 il giudice ha così provveduto:
1)autorizza le parti a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) nomina in favore di nato il [...] un curatore speciale individuato nella persona Parte_2 dell'Avv. Lucia MELLA del Foro di Milano, assegnando allo stesso termine fino al 24.07.2023 per depositare in atti una breve memoria di costituzione nell'interesse del minore
3) affida nato il [...] ai Servizi Sociali del Comune di Milano, limitando ex art. Parte_2
333 cc la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a tutte le decisioni maggiormente importanti per la vita dello stesso relative alla residenza anagrafica, alla salute, all'istruzione, all'espletamento di tutte le pratiche amministrative (rinnovo/rilascio documenti, richiesta contributi, assegni). Le decisioni verranno prese dall'Ente sentiti i genitori e il curatore speciale.
4) Dispone che i SS dell'Ente affidatario mantengano collocato il minore presso e con la mamma e regolamentino le frequentazioni con il padre, avuto esclusivo riguardo all'interesse e al benessere psico fisico del minore, in modalità osservata e protetta (Spazio Neutro) avendo cura di evitare ogni contatto tra i genitori
5) Incarica i SS dell'Ente affidatario dell'immediata presa in carica del nucleo con espressa delega, di concerto con il curatore speciale, a:
-effettuare visite domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori
-attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
-assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra del minore;
Per_
-attivare la presa in carico psicologica di
-dare avvio ad un percorso di supporto alla genitorialità individuale in favore di entrambi i genitori
6)pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma mensile di € 400,00 comprensiva delle spese straordinarie
Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti costituite e non già sopra espressamente accolte;
Provvedimento immediatamente esecutivo
Il Presidente f.f. quindi ha nominato sé stesso giudice istruttore e ha assegnato alle parti i termini per il deposito della memoria integrativa e della comparsa di costituzione in giudizio.
Alle successive udienze celebrate in data 13.12.2023, 15.05.2024 e 3.10.2024 sono state esaminate, nel contraddittorio delle parti e del curatore speciale del minore, le relazioni trasmesse dai SS.
All'esito i difensori hanno formulato richiesta di rinvio della causa fatti slavi i diritti di prima udienza al fine di verificare l'attivazione l'andamento dei supporti delegati, tenuto conto dei tempi di attesa dei SS.
All'udienza del 26.03.2025, esaminata la relazione di aggiornato trasmessa di SS, il difensore della parte convenuta ha chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc. Il difensore di parte attrice, pur ritenendo l'istanza superflua, nulla ha osservato chiedendo tuttavia la pronuncia della sentenza parziale di separazione, alla quale parte convenuta si è associata.
Il Giudice istruttore ha assegnato i termini richiesti rinviando la discussione e decisone in rodine alle istanze istruttorie disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al
26.06.2025, trattenendola in decisione limitatamente alla richiesta di pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla pronuncia di status la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dalle parti negli atti introduttivi e nel corso delle udienze celebrate nonché l'interruzione da tempo della convivenza non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa Parte_1 Controparte_1 domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Egitto in data 16.10.2008 Controparte_1
(non trascritto) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Milano e Cologno Monzese perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 26/03/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa laura Maria Cosmai