Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 762/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Alessandro Cassigoli) a mezzo ricorso depositato il 28/6/2023
contro
Controparte_1
Iaria e dall'avv. Giulia Zan)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 12, letterali)
“accertare e dichiarare l'attribuzione alla dott.ssa fuori dalle ipotesi Pt_1 consentite, ed in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, di mansioni appartenenti alla categoria D, o in subordine a quella C, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive e contributive degli ultimi cinque anni decorrenti dalla lettera di messa in mora del 16.11.2022. E con vittoria di spese e competenze professionali secondo i parametri ministeriali di cui al DM 55/2014.”
Parte convenuta – - si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la f do (conclusioni, memoria difensiva, p. 32, letterali) “respingere il ricorso proposto dalla sig.ra in quanto infondato, con ogni conseguenza di ragione e di legge Parte_1
e vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
*
All'udienza 17/1/2024 nella causa n. 762/2023 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Alessandro Cassigoli;
Parte_1 per l' , l'avv. Giulia Zani. Controparte_1
1
Si rileva produzione ulteriore progressiva dal 19 a 26 da parte della ricorrente, che la ritiene consequenziale alla difesa dell' convenuta. CP_1
L'avv. Cassigoli per la ricorrente chiede inoltre ex art. 210 cpc che l'Università produca pianta organica delle due aree interessate dalla posizione della lavoratrice, illustrativa anche della struttura gerarchica, relativa all'intero periodo non coperto dal termine prescrizionale quinquennale.
L'avv. Zani, per l'Università, sin d'ora eccepisce l'inammissibilità per tardività e in ogni caso l'irrilevanza della documentazione ulteriormente prodotta. In ordine all'istanza ex art. 210 cpc parimenti ne deduce l'inammissibile tardività.
Il giudice concede all'Università termine fino al 12/2 per replica alle produzioni odierne.
Concede alla ricorrente termine fino al 29/2/2024 per eventuale replica.
Il giudice aggiorna la comparizione delle parti al 18/3/2024 ore 9:15.
All'udienza 18/3/2024 nella causa n. 762/2023 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Alessandro Cassigoli;
Parte_1
, l'avv. Giulia Zani. Controparte_1
Si dà atto della trattazione scritta autorizzata.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice ammette la prova testimoniale chiesta dalle parti, fissando l'udienza del 10/3/2025 ore 11:00 per l'assunzione (programma la discussione al 13/6/2025 ore 12:00, autorizzando note al 3/6).
*
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
d'ufficio, riesaminati gli atti e i documenti della causa n. 762/2023 rgl;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza dispone l'assunzione dei mezzi di prova nei limiti che seguono:
A) prova testimoniale chiesta dalla lavoratrice ricorrente, Parte_1
2 1. Dcv che la dott.ssa ha svolto funzioni implicanti la Parte_1 ricerca soluzioni non prestabilite;
e, come grado di responsabilità, ha costantemente risposto della correttezza tecnico - gestionale delle soluzioni adottate;
NO: generico
2. Dcv che, in particolare, ella si è occupata dal 2017 in poi di “promozione presso le aziende dei profili professionali dei laureati, analisi delle caratteristiche occupazionali, strutturazione dei percorsi volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro degli studenti”; per quanto riguarda invece l'attività di “placement”, ha svolto il compito di “supporto ai laureandi e ai neolaureati finalizzato ad accompagnarli nell'analisi delle proprie attitudini, motivazioni e competenze, al fine di elaborare un progetto professionale coerente con il proprio percorso di studi ed in relazione all'evoluzione del mondo produttivo, supportarli nella ricerca attiva di lavoro e/o nella scelta di proseguire post-lauream”; con riguardo ai compiti svolti nel settore WEB e social media, la dott.ssa si è occupata Pt_1 della “gestione condivisa del profilo di Ateneo Instagram e Facebook, della gestione autonoma del profilo Twitter, della gestione condivisa – con la redazione WEB di Ateneo – del portale www.unistrasi.it”; Sì: le due testimoni indicate
3. Dcv che, attualmente, il profilo “Twitter” di Ateneo è gestito dalla delegata del Rettore, prof.ssa Danila Brogi, di categoria EP;
No: irrilevante;
4. Dcv che la dott.ssa ha tenuto corsi di formazione e coordinato Pt_1 attività istituzionali, certific i seguenti video presenti su Youtube (si indicano i link, doc. 5); ha poi preso parte lei stessa a numerosi incontri e convegni formativi, come dagli attestati di partecipazione conseguiti che Le si mostrano (doc. 6-8) e dagli elenchi missioni relativi alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, che Le si mostrano (doc. 9-12); No: documentale
5. Dcv che, con ordinanza n. 36/2017 prot. 1054 del 24 gennaio 2017 che Le si mostra (doc. 13), la dott.ssa è stata individuata quale responsabile Pt_1 della piattaforma Placement/acce nca dati;
quale referente “Indagine condizione occupazione dei laureati”; quale “Referente Profilo dei Laureati”; No: documentale
6. Dcv che, con la successiva ordinanza direttoriale 801.17 del 12 dicembre 2017 che Le si mostra (doc. 14), la dott.ssa è stata altresì Pt_1 nominata membro del “Coordinamento di redazione WEB” rtale di Ateneo con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dei contenuti e della struttura del portale di Ateneo e dei Centri, nonché referente delle sezioni Management Orientamento e Placement. No: documentale
3 7. Dcv che la dott.ssa è stata incaricata della cura e della gestione Pt_1 del progetto della Regione Toscana “Orienta il tuo futuro 2022” e del progetto MIUR “Pot Uni-Sco 2021”; Si: le due testimoni indicate
8. Dcv che la posizione da ultimo conferita alla ricorrente, ovvero
“Posizione e Funzioni relative alla formazione del personale e trasparenza” (doc. 15, che le si mostra) era precedentemente assegnata alla dott.ssa di Per_1 livello D3 No: irrilevante;
Testimoni indicate, responsabile Area Management, Testimone_1
Didattica e URP, e , Responsabile servizio Biblioteca. Testimone_2
AA) Ammette sui capitoli come sopra ammessi e con la medesima limitazione numerica testimoniale la controprova chiesta dell'Università resistente (testimoni e ). Testimone_3 Testimone_4
B) prova testimoniale chiesta dall'Università datrice di lavoro
1) DCV che, a far data dal 16 novembre 2017 e tuttora, i dipendenti dell' , anche di categoria B e C, possono fornire Controparte_1 il pr toriale ed autorizzarne la pubblicazione sul sito web di Ateneo;
No: irrilevante
2) DCV che, a far data dal 16 novembre 2017 e tuttora, i curricula vitae dei dipendenti dell' che sono pubblicati sul sito Controparte_1 istituzionale del osti, nelle forme di una autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dagli stessi dipendenti che, ciascuno per proprio conto, ne curano la stesura e si assumono la responsabilità, anche penale, di quanto ivi dichiarato. No: irrilevante
3) DCV se, a far data dal novembre 2017 e tuttora, il curriculum vitae dei dipendenti dell' di è sottoposto, antecedentemente Controparte_1 CP_1
o successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ad attività di controllo, verifica o revisione da parte di organi o soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto al dipendente cui il cv si riferisce e/o se è prevista una autorizzazione da parte dei medesimi soggetti alla pubblicazione del curriculum vitae. No: irrilevante
4) DCV che a far data dal novembre 2017 e tuttora, in qualità di responsabile della struttura Area Management e Didattico e URP, si è occupata e si occupa di definire ed individuare le attività per l'orientamento e di
4 promozione dell'Ateneo, di definire e strutturare i progetti promozionali, di selezionare ed individuare le iniziative esterne cui prendere parte ai fini promozionali (fiere, congressi ed eventi), di definire i contenuti delle informazioni per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e di quelli interessati ai corsi di laurea magistrale (relative, in particolare all'offerta formativa, sulle strutture d'Ateneo e di Dipartimento, sulle attività di tutorato e sostegno agli studenti, sulle opportunità di borse di studio), di strutturare i meccanismi procedimentali, di ripartire i compiti tra il personale assegnato alla struttura di cui p responsabile, di predisporre, autorizzare e sottoscrivere gli atti e provvedimenti anche in qualità di responsabile del procedimento.
Si: la testimone indicata
5) DCV che a far data dal novembre 2017 e per tutto il periodo di causa, la sig.ra quanto al servizio di orientamento, si è occupata di fornire agli Pt_1 scolari e studenti interessati istruzioni ed informazioni relativi a processi e dati già predisposti e definiti da altri soggetti, in ordine all'offerta didattica e formativa, alle strutture d'Ateneo e di Dipartimento, alle attività di tutorato e sostegno agli studenti ed alle opportunità di borse di studio. Si: la testimone indicata
6) DCV che a far data dal novembre 2017 e tuttora, in qualità di responsabile della struttura Area Management e Didattico e URP si è occupata e si occupa, quanto all'attività di job placement dei laureati, di definire ed individuare le attività di supporto agli studenti, sia durante gli studi che dopo il conseguimento del diploma di laurea, di definire e strutturare l'attività di intermediazione volta a favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e il contatto con le aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrono opportunità di formazione e di lavoro, e di attivare, gestire e definire i procedimenti e sottoscrivere i relativi atti anche in qualità di responsabile del procedimento. Si: la testimone indicata
7) DCV che a far data dal novembre 2017 e per tutto il periodo di causa, la sig.ra quanto al servizio di job placement, si è occupata di fornire Pt_1 istruzioni ormazioni relativi a processi e dati già predisposti e definiti da altri soggetti , in particolare, di fornire alle aziende informazioni in ordine al funzionamento del servizio (già strutturato e determinato da altri), alle modalità di registrazione presso la relativa banca dati ed alla pubblicazione delle offerte di lavoro e formazione;
rispetto agli studenti, la ricorrente si è occupata di fornire informazioni in ordine alle modalità di registrazione nella banca dati e presso il portale AlmaLaurea ed in ordine alla consultazione della bacheca offerte (già pubblicate) di lavoro e della lista delle aziende convenzionate per i tirocini formativi. Si: la testimone indicata
8) DCV che nell'ambito degli incarichi conferiti con ordinanza prot. n. 1054 del 24.01.2017, in cui la sig.ra è stata nominata referente dell'“indagine Pt_1
5 condizione occupazionale dei laureati”, del “profilo laureati” e della “piattaforma Alumni”, Lei è stata la responsabile dei compiti svolti dalla ricorrente, ed ha orientato, coordinato e controllato la corretta esecuzione delle prestazioni da questa eseguite, che sono consistite nel mero inserimento dei dati (predisposti da altri) sulla predetta piattaforma. Si: la testimone indicata
Testimone sulle circostanze da 4) a 8) Testimone_1
9) DCV che la partecipazione alle iniziative di promozione dell'Ateneo (saloni e fiere per gli studenti) che formano oggetto delle le missioni svolte ed addotte dalla ricorrente nel periodo 2017 – 2020 (doc. da 9 a 12 avversari che Le si mostrano), è avvenuta durante il periodo dal 16.11.2017 fino all'attualità (ed avviene tuttora), secondo valutazione discrezionale del responsabile della struttura e con valutazione ed autorizzazione della direttrice generale, che valutano la tipologia di evento e, in base alla professionalità del dipendente ed alle mansioni da esso concretamente ricoperte, ne autorizzano la partecipazione. Sì: con limitazione a due testimoni
10) DCV che l'individuazione dei soggetti autorizzati a partecipare agli eventi ed alle iniziative di promozione dell'Ateneo di cui al capitolo che precede, è avvenuta durante il periodo dal 16.11.2017 fino all'attualità (ed avviene tuttora), secondo criteri di rotazione, in forza del quale la partecipazione viene garantita a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano, all'interno dell'Ateneo, dell'attività di orientamento e job placement e, di conseguenza, oltre che al personale dipendente, anche a docenti a contratto, assegnisti di ricerca e dottorandi, nonché a studenti, tirocinanti e volontari del servizio civile. Sì: con limitazione a due testimoni
Testimoni sulle circostanze da 9) a 10) tra Testimone_1 Tes_2
e
[...] Testimone_3
11) DCV che, a far data dal 16 novembre 2017 e per tutto il periodo di causa, l'attività espletata dalla sig.ra nell'ambito della gestione dei profili Pt_1 social di Ateneo è consistita nella pubblicazione sui predetti profili (Facebook, Twitter o X, Instagram) di notizie sulle attività svolte dall' , i cui CP_1 contenuti sono stati interamente predisposti da altri soggetti. Si: con limitazione a due testimoni
12) DCV che, a far data dal 16 novembre 2017 e fino alla data di deposito del ricorso, l'attività di aggiornamento delle pagine del sito web istituzionale di Ateneo eseguita dalla ricorrente è consistita nell'inserimento e pubblicazione sulle medesime pagine di notizie, dati e comunicazioni ricevuti da parte di altri soggetti e con contenuto già interamente predefinito da altri soggetti. Si: con limitazione a due testimoni
6 Testimoni sulle circostanze da 11) a 12) due tra e Testimone_1
e Testimone_2 Testimone_3
13) DCV che Il Coordinamento di Redazione Web del portale di Ateneo di cui all'ordinanza del 24.01.2017 prot. N. 18000 (doc. 14 del ricorso che Le si mostra) è un gruppo di lavoro di cui fanno parte, oltre alla Direttrice generale, la Delegata del Rettore alla Comunicazione e ai media, due unità di personale di categoria EP ed una unità di personale di categoria C e B. No: documentale
14) DCV che Il Coordinamento di redazione web di cui al capitolo che precede svolge compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dei contenuti e della struttura del portale di Ateneo e dei Centri e che le attività svolte dai relativi componenti vengono svolte e ripartite svolto secondo le competenze e le responsabilità collegate ai vari ruoli di inquadramento di ciascun componente;
in particolare la sig.ra quale componente inquadrato nel profilo B, ha Pt_1 svolto e svolge la pro tività secondo le indicazioni ricevute dagli altri componenti del gruppo stesso (Delegata/Delegato del Rettore, Direttrice generale, personale di categoria EP), occupandosi in particolare di inserire e pubblicare dati interamente predisposti e forniti da altri. Si: con limitazione a due testimoni
Testimoni sulle circostanze da 13) a 14) due tra Testimone_1
, e Testimone_2 Testimone_4 Testimone_3
15) DCV che al corso di formazione, richiamato nel ricorso, “I social media per l'Università” tenutosi a Torino nel 2021 hanno partecipato, oltre alla sig.ra anche la dott.ssa personale di categoria EP, Responsabile Pt_1 Testimone_5 del Coordinamento Comunicazione e Relazioni Esterne) ed il Sig. Tes_6
(personale di categoria EP, Direttore del Centro Servizi Audi
[...]
Multimediali), entrambi facenti parte del gruppo di lavoro Coordinamento di Redazione web sopra descritto. No: documentale
16) DCV che riconosce la mail datata 25 agosto 2022 (doc. 11 della comparsa che Le si mostra), con la quale responsabile dell'Area Risorse Umane propone alla Direttrice Generale di modificare la collocazione della pagina web dedicata alla formazione nel portale di Ateneo per consentirne una maggiore visibilità. No: documentale
17) DCV che con riferimento alla “Posizione Funzioni relative alla formazione del personale e trasparenza” assegnata alla ricorrente con ordinanza n. 8206 del 16.3.2023 (doc. 15 avversario che Le si mostra) la sig.ra nel Pt_1 periodo compreso tra il 16.12.2021 e tuttora si è occupata e si oc ) di raccogliere le richieste presentate dal personale tecnico – amministrativo per la partecipazione a corsi di formazione, predisposte su moduli prestampati e
7 reperibile sulla rete Intranet di Ateneo, preventivamente autorizzate dal Responsabile di Area/UT di appartenenza e sottoporre le stesse all'autorizzazione della Direttrice generale;
ii) di aggiornare le tabelle dei dati annuali relativi alla partecipazione ai corsi di formazione, secondo criteri prestabiliti dalla Direttrice e provvedere alla relativa pubblicazione sulle pagine web di Ateneo dedicate alla formazione del personale;
iii) di eseguire gli ordini di acquisto dei servizi formativi da parte degli enti esterni e loro fatturazione e liquidazione;
iv) di aggiornare il format relativo al Piano triennale della Formazione del personale tecnico-amministrativo, secondo precise indicazioni fornite dalla Direttrice generale. Sì: le due testimoni indicate
18) DCV che le indicazioni al personale relative alla procedura di richiesta di autorizzazione per la partecipazione ai corsi di formazione (di cui al punto i del capitolo 17 che precede) sono state fornite dalla Responsabile dell'Area Risorse Umane, in accordo con la Direttrice generale, con e-mail inviata a tutto il personale tecnico – amministrativo in data 16 giugno 2022, come da doc. 12 che le si mostra. No: documentale.
Testimoni sulle circostanze 17) e 18)(non ammesso) Tes_2
e
[...] Testimone_3
19) DCV che la trasmissione del Piano Piano triennale della Formazione del personale tecnico-amministrativo (di cui al capitolo 17 par iv) che precede), al CUG, alle OO.SS. ed al RSU è a cura diretta della Direttrice generale tramite la Segreteria generale e l'Ufficio Relazioni Sindacali e che la stessa Direttrice Generale fornisce direttamente informazioni e chiarimenti in merito allo stesso, così come opera per l'elaborazione della proposta di approvazione del Piano da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Sì: la testimone indicata
Testimone sulla circostanza, Testimone_3
20) DCV che durante lo svolgimento dell'incarico “Posizione e Funzioni relative alla formazione del personale e trasparenza” di cui al doc. 13 che Le si mostra, Lei si è occupata anche della pubblicazione dei dati (forniti da altri) sulla sezione del sito web Amministrazione Trasparente nella parte dedicata alla formazione del personale e che tale attività ha rappresentato una delle molteplici e qualitativamente diverse tipologie di attività che ha svolto nell'esecuzione del predetto incarico. Sì: la testimone indicata
Testimone sulla circostanza, Testimone_7
8 21) DCV che, durante il periodo di causa dal 16.11.2017 e tuttora, la partecipazione agli eventi di formazione da parte dei dipendenti dell'Ateneo è a discrezione del responsabile della struttura di appartenenza del richiedente e sottoposta alla valutazione ed autorizzazione della direttrice generale, che viene concessa all'esito di una positiva verifica circa la corrispondenza tra l'argomento trattato nell'evento ed il ruolo di inquadramento e le competenze specifiche del dipendente che chiede di parteciparvi. Sì: con limitazione a due testimoni
Testimoni sulla circostanza tra , Testimone_1 Testimone_2
e Testimone_4 Testimone_3
22) DCV che riconosce come propria la mail del 9 agosto 2023 e dei relativi allegati (doc. 15 che Le si mostra) e ne conferma il contenuto. No: documentale
Nota: se la prova è stata dichiarata inammissibile per la natura documentale del fatto, la parte è autorizzata alla produzione del/i documento/i correlato/i, se non in atti, produzione che ritiene il giudice non preclusa, entro il 28/2/2025.
Confermata l'udienza del 10/3/2025 ore 11:00 per l'assunzione si programma la discussione al 13/6/2025 ore 12:00, autorizzando note al 3/6.
Siena, 3/2/2025
All'udienza 10/3/2025 nella causa n. 762/2023 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Alessandro Cassigoli;
Parte_1 per l' , l'avv. Giulia Zani. Controparte_1
Si dà atto del deposito di nota di parte ricorrente con produzione documentale del 26/2/2025 e di conseguente istanza dell' resistente CP_1 del 5/3/2025.
Il giudice autorizza l'Università a replica entro il 10/4.
Introdotta alle ore 11:42 la prima testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi in […], indicata dall'Università Testimone_7 resistente:
“dipendente, Coordinatrice Ufficio Dottorati di Ateneo dal 2024, dal 2017 ero inserita nell'Area Risorse Umane, Cat. D.
20) DCV che durante lo svolgimento dell'incarico “Posizione e Funzioni relative alla Formazione del personale e Trasparenza” di cui al doc. 13 che Le si mostra, Lei si è occupata anche della pubblicazione dei dati (forniti da altri) sulla
9 sezione del sito web Amministrazione Trasparente nella parte dedicata alla formazione del personale e che tale attività ha rappresentato una delle molteplici e qualitativamente diverse tipologie di attività che ha svolto nell'esecuzione del predetto incarico. prendo in esame il doc. 13 relativo alla indennità per la “Posizione e Funzioni relative alla formazione del personale e trasparenza” da me ricoperta, all'interno della posizione mi sono occupata anche della pubblicazione dei dati (forniti da altri) sulla sezione del sito web Amministrazione Trasparente nella parte dedicata alla formazione del personale, si trattava di una delle attività relative alla posizione, una attività che definirei occasionale, accessoria alla funzione, non era l'attività prevalente. Adr ricevevo i dati da pubblicare da vari settori, la Formazione e la Trasparenza investono vari settori, i documenti da pubblicare erano il frutto dell'apporto di più uffici, quanto alla Formazione, si trattava di pubblicare i dati provenienti dai colleghi che facevano e mi inviavano una relazione Parte_2 sulla attività svolta, la Trasparenza implicava anche una parte di mia competenza delle Risorse Umane e i dati erano prodotti all'interno dell'Area, da tutte le persone che collaboravano all'interno dell'Area, l'inserimento per la Formazione era poi effettuato da un collega informatico al quale inviavo i dati, per la Trasparenza le parti di competenza delle Risorse Umane le inserivo io, le altre parti erano pubblicate dai colleghi degli altri settori, io facevo una raccolta dati, un controllo, un monitoraggio e li restituivo alle varie strutture per l'inserimento. Oltre a lavorare all'interno dell'Area Risorse Umane occupandomi di attività più quotidiane, gestione giuridica del personale tecnico amministrativo, concorsi, selezioni, forme di collaborazione del personale, avevo questo ruolo di occuparmi della Formazione e di aggiornare il settore del sito. Le linee di azione della funzione erano date dal mio Capo UT di Area
, che firmava anche tutti gli atti che uscivano dall'Area, Testimone_2 te ma a tutti, non avevo una autonomia decisionale, condivise, in collaborazione, poi autorizzate e firmate. Adr fino ad una certa data mi sono occupata personalmente della Formazione, in un momento successivo che non saprei indicare la è Pt_1 entrata a far parte dell'Area e questa parte di attività è passata a lei, ha preso questo ruolo, sono io che le ho passato le competenze e venendo lei da altro settore abbiamo inizialmente collaborato insieme, non ricordo e non conosco gli atti relativi a questo passaggio, ed io all'interno dell'Area ho svolto da quel momento altre attività; adr quanto sopra, preciso, riguarda la Formazione e non la Trasparenza, e non ricordo in questo settore di una sua collaborazione con me, non le ho passato le consegne sulla Trasparenza, lei si occupava già di Trasparenza, non ho avuto bisogno di passarle le competenze perché le sapeva già fare, poiché ognuno per la propria struttura di appartenenza, si occupava della pubblicazione dei dati relativi, anche se non so in concreto quale sia stata la sua attività nel settore Trasparenza”. Lcs
10
Introdotta alle ore 12:39 la seconda testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi in […], , congiuntamente indicata. Testimone_1
“in pensione dal 1/2024. Dirigente dell'Università resistente.
Cap. 2 ric 2. Dcv che, in particolare, ella si è occupata dal 2017 in poi di
“promozione presso le aziende dei profili professionali dei laureati, analisi delle caratteristiche occupazionali, strutturazione dei percorsi volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro degli studenti”; per quanto riguarda invece l'attività di “placement”, ha svolto il compito di “supporto ai laureandi e ai neolaureati finalizzato ad accompagnarli nell'analisi delle proprie attitudini, motivazioni e competenze, al fine di elaborare un progetto professionale coerente con il proprio percorso di studi ed in relazione all'evoluzione del mondo produttivo, supportarli nella ricerca attiva di lavoro e/o nella scelta di proseguire post-lauream”; con riguardo ai compiti svolti nel settore WEB e social media, la dott.ssa si è occupata della “gestione condivisa del profilo di Ateneo Pt_1
Instagra acebook, della gestione autonoma del profilo Twitter, della gestione condivisa – con la redazione WEB di Ateneo – del portale www.unistrasi.it”; adr ero Dirigente di altra Area e ad interim del Management;
adr si trattava di una delle mission dell'Area, vi erano riunioni con me, il docente di riferimento designato, vi partecipava la che vi doveva lavorare, Pt_1 svolgeva prevalentemente il suo lavoro nell'orientamento e nel job placement.
Le scelte, le strategie nel nostro ambito calano dall'alto, una piramide, dal Rettore e dal Piano Strategico, in giù. Quanto alla “promozione presso le aziende dei profili professionali dei laureati, analisi delle caratteristiche occupazionali, strutturazione dei percorsi volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro degli studenti”: operativamente ci lavorava lei, interagendo con il responsabile, che ero io, e il docente di riferimento;
adr ad es. se la individuava una serie di aziende, ce lo comunicava, Pt_1
e in sede di incontri s ideva, prima di andare ad operare concretamente;
adr la strutturazione dei percorsi discendeva anzitutto dall'alto dal Rettore e dal Piano Strategico, poi noi ci occupavamo della strutturazione concreta, della messa in atto, c'erano delle piattaforme a disposizione, come contatti con il Centro per l'Impiego, manifestazioni alle quali partecipavamo, preciso poi trattarsi di una struttura, la nostra, relativamente piccola, dove le attività da svolgere erano condivise, poi operativamente se ne occupava la poteva Pt_1 fare delle proposte che poi condividevamo con me, con il te, per intraprendere una o altra strada;
per quanto riguarda invece ”l'attività di placement, ha svolto il compito di
“supporto ai laureandi e ai neolaureati finalizzato ad accompagnarli nell'analisi delle proprie attitudini, motivazioni e competenze, al fine di elaborare un progetto professionale coerente con il proprio percorso di studi ed in relazione all'evoluzione del mondo produttivo, supportarli nella ricerca attiva di lavoro e/o nella scelta di proseguire post-lauream”:
11 valgono anche a questo riguardo le cose che ho detto, nell'orientamento dello studente che era anche in itinere, permanente, i colloqui erano solo in prima istanza effettuati dagli uffici, che li indirizzavano anzitutto ai docenti, ai docenti tutor;
“con riguardo ai compiti svolti nel settore WEB e social media, la dott.ssa si è occupata della “gestione condivisa del profilo di Ateneo Instagram e Pt_1 ok, della gestione autonoma del profilo Twitter, della gestione condivisa
– con la redazione WEB di Ateneo – del portale www.unistrasi.it”; non si tratta di attività che mi riguardasse personalmente, dall'Ateneo era stata incaricata di occuparsi della parte web, ma non la seguivo né gestivo io;
adr io so che c'era una responsabile della Comunicazione, la dott.ssa
Testimone_5 anto mi riguarda, come da richiesta dell'Ateneo avevo incaricato la dott.ssa di aggiornare le pagine relative al suo servizio, Orientamento Pt_1
e Placement;
adr per ogni Servizio all'interno della mia struttura, Area Managemene, Didattica e URP, avevo indicato altre persone, altri referenti per l'aggiornamento delle pagine del sito;
adr la era la sola che poi faceva parte del Coordinamento Pt_1 [...]
Parte_3
Cap. 7 ric.. Dcv che la dott.ssa è stata incaricata della cura e della Pt_1 gestione del progetto della Regione Toscana “Orienta il tuo futuro 2022” e del progetto MIUR “Pot Uni-Sco 2021”; ricordo i due progetti, per quello della Regione c'era il docente di riferimento, la prof.ssa e in seguito altri, oltre a me, e Persona_2 che si occupava di orientamento, c'erano incontri in Regione, si Parte_1 ività durata anni, dove partecipavano più Atenei Toscani con i loro delegati, ai quali ha partecipato anche per le attività di sua Pt_1 competenza;
adr anche per il progetto Pot etc. c'era una docente di riferimento, PE
, che ha affrontato un periodo di maternità, per cui per questo p
[...] si è accollata ulteriori competenze per questo progetto, un Parte_1 progetto abbastanza complicato, ed è stato portato comunque a termine da noi amministrativi, ora non ricordo se alla fine sia rientrata la;
PE la rendicontazione di questi progetti era effettuata con il supporto degli uffici contabili, veniva fatto dal Management assegnatario, se ne occupava
la responsabile ero io, lei era il mio braccio destro, era l'unica Parte_1
adr predisponeva atti e ordinanze da sottoporre alla mia firma, si trattava di una attività ordinaria, che comprendeva una parte molto ripetitiva, obbligata dalle normative, a parte il concreto dispositivo dell'atto; adr noi avevamo dei fondi specificamente assegnati per specifiche attività nell'ambito del progetto, che organizzavamo e attuavamo, con determinati step, il nostro compito nella rendicontazione era di monitoraggio e controllo;
12 adr le previsioni delle attività e del budget erano di mia competenza e li inviavo al Rettore e alla Direttrice Generale, coinvolgendo certamente il personale come sempre mi è piaciuto fare;
adr la mia porta era sempre aperta e la supervisione, su sua iniziativa o mia, era quotidiana, un open space, tutti sapevano di tutto, controllavo, facevo correzioni, la firma e la responsabilità erano mie;
adr non vi era necessità di ricorrere a mail in un ambiente aperto dove si operava a stretto contatto;
adr sotto la mia dirigenza avrò avuto una ventina di dipendenti;
Dopo breve pausa, alle ore 14:45, la testimone è adesso ascoltata sui capitoli formulati dall' : CP_1
4) DCV che a far data dal novembre 2017 e tuttora, in qualità di responsabile della struttura Area Management e Didattico e URP, si è occupata e si occupa di definire ed individuare le attività per l'orientamento e di promozione dell'Ateneo, di definire e strutturare i progetti promozionali, di selezionare ed individuare le iniziative esterne cui prendere parte ai fini promozionali (fiere, congressi ed eventi), di definire i contenuti delle informazioni per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e di quelli interessati ai corsi di laurea magistrale (relative, in particolare all'offerta formativa, sulle strutture d'Ateneo e di Dipartimento, sulle attività di tutorato e sostegno agli studenti, sulle opportunità di borse di studio), di strutturare i meccanismi procedimentali, di ripartire i compiti tra il personale assegnato alla struttura di cui è responsabile, di predisporre, autorizzare e sottoscrivere gli atti e provvedimenti anche in qualità di responsabile del procedimento.
Sì, si tratta di una descrizione corretta delle mie competenze e responsabilità come del resto sopra già ho dichiarato.
5) DCV che a far data dal novembre 2017 e per tutto il periodo di causa, la sig.ra quanto al servizio di orientamento, si è occupata di fornire agli Pt_1 scolari e ti interessati istruzioni ed informazioni relativi a processi e dati già predisposti e definiti da altri soggetti, in ordine all'offerta didattica e formativa, alle strutture d'Ateneo e di Dipartimento, alle attività di tutorato e sostegno agli studenti ed alle opportunità di borse di studio. Confermo si tratta dei suoi compiti, si tratta di attività definite a un livello superiore, dal Piano Strategico del Rettore, quindi il Dipartimento, ancora un docente delegato all'Orientamento, si lavora un anno per il successivo, noi all'interno dell'Area ci occupavamo di promuovere queste attività afferenti all'Orientamento;
6) DCV che a far data dal novembre 2017 e tuttora, in qualità di responsabile della struttura Area Management e Didattico e URP si è occupata e si occupa, quanto all'attività di job placement dei laureati, di definire ed individuare le attività di supporto agli studenti, sia durante gli studi che dopo il conseguimento del diploma di laurea, di definire e strutturare l'attività di intermediazione volta a favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e il
13 contatto con le aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrono opportunità di formazione e di lavoro, e di attivare, gestire e definire i procedimenti e sottoscrivere i relativi atti anche in qualità di responsabile del procedimento. Confermo i miei compiti di responsabile amministrativa, richiamandomi anche a quanto sopra già esposto;
7) DCV che a far data dal novembre 2017 e per tutto il periodo di causa, la sig.ra quanto al servizio di job placement, si è occupata di fornire Pt_1 istruzioni ed informazioni relativi a processi e dati già predisposti e definiti da altri soggetti, in particolare, di fornire alle aziende informazioni in ordine al funzionamento del servizio (già strutturato e determinato da altri), alle modalità di registrazione presso la relativa banca dati ed alla pubblicazione delle offerte di lavoro e formazione;
rispetto agli studenti, la ricorrente si è occupata di fornire informazioni in ordine alle modalità di registrazione nella banca dati e presso il portale AlmaLaurea ed in ordine alla consultazione della bacheca offerte (già pubblicate) di lavoro e della lista delle aziende convenzionate per i tirocini formativi. si tratta di una descrizione corretta della sua attività;
8) DCV che nell'ambito degli incarichi conferiti con ordinanza prot. n. 1054 del 24.01.2017, in cui la sig.ra è stata nominata referente dell'“indagine Pt_1 condizione occupazionale dei laureati”, del “profilo laureati” e della “piattaforma Alumni”, Lei è stata la responsabile dei compiti svolti dalla ricorrente, ed ha orientato, coordinato e controllato la corretta esecuzione delle prestazioni da questa eseguite, che sono consistite nel mero inserimento dei dati (predisposti da altri) sulla predetta piattaforma. Si tratta di una piattaforma dove venivano inseriti dati dalla io ne Pt_1 restavo responsabile, e quanto al momento di condivisione, controllo etc. valgono le cose da me sopra dette in generale;
adr i dati relativi agli studenti e alle aziende da lei inseriti erano forniti sempre procedendo da questa struttura piramidale di cui ho parlato;
adr si trattava di una banca dati per l'incontro di domanda e offerta tra studenti e aziende. Le aziende si registravano sulla a piattaforma e gli studenti ricercano possibilità di tirocini post laurea o possibilità di lavoro;
adr con le aziende vi erano contatti preventivi, incontri one to one, con me, il docente delegato all'orientamento e la sempre in due per l'Ateneo, Pt_1 poteva capitare, nel caso di incontri in contemporanea, che la potesse Pt_1 partecipare all'incontro da sola, ma non era la regola;
l'azienda interessata poi si accreditava con una procedura standard;
venivano date loro indicazioni per inserirsi nel portale attraverso un formato standard contenente i dati necessari, le aziende potevano contattare me e io delegare la per l'inserimento come contattare direttamente il Pt_1 servizio e quindi la stessa;
Pt_1 per 12 mesi laurea abbiamo l'obbligo di seguire lo studente e proseguivamo nella nostra attività di ascolto, orientamento e aiuto per l'incontro con l'offerta, una attività di supporto;
14 adr quando lo studente si rivolgeva al Servizio Orientamento di cui si occupava la la prima indicazione da dare era di rivolgersi al delegato Pt_1 all'orientamento, poi in sua assenza o impedimento potevamo dare supporto personalmente io o la io dopo un primo contatto lo indirizzavo al servizio, Pt_1 alla Pt_1 adr talora ho messo a sua disposizione dei ragazzi del servizio civile, principalmente per la partecipazione a manifestazioni interene, quale Open Day,
o esterne, fiere dello studente;
9) DCV che la partecipazione alle iniziative di promozione dell'Ateneo (saloni e fiere per gli studenti) che formano oggetto delle le missioni svolte ed addotte dalla ricorrente nel periodo 2017 – 2020 (doc. da 9 a 12 avversari che Le si mostrano), è avvenuta durante il periodo dal 16.11.2017 fino all'attualità (ed avviene tuttora), secondo valutazione discrezionale del responsabile della struttura e con valutazione ed autorizzazione della direttrice generale, che valutano la tipologia di evento e, in base alla professionalità del dipendente ed alle mansioni da esso concretamente ricoperte, ne autorizzano la partecipazione. la valutazione se partecipare alle missioni da parte della era a me Pt_1 demandata, come al delegato del Rettore, e ogni anno insiem livamo in base alla analisi della provenienza regionale degli studenti, le iniziative, le manifestazioni, etc alle quali partecipare e la partecipazione era poi autorizzata dalla Direttrice;
adr in genere cercavamo di farla accompagnare o da studenti, o dottorandi, o colleghi dell'ufficio, o docenti e molte volte sono andata anche io, allo stand si mostrava l'offerta didattica all'interessato che si soffermava;
adr si trattava infatti di una attività ripetitiva, snervante e da sola non sarebbe stato opportuno una giornata intera. In alcuni eventi vi erano poi brevi presentazioni dell'Ateneo e degli sbocchi professionali, se c'era il docente la presentazione era svolta dal docente, altrimenti è capitato che l'ha dovuto fare anche la magari con il supporto Pt_1 di slides. Adr per la presentazione vi era uno standard predisposto da era Pt_1
l'offerta formativa che compariva nella guida dello studente, ma mostrandolo al delegato del rettore che aveva l'ultima parola;
il rettore auspicava sempre la presenza di un docente, ci invitava a questo, il docente però non sempre poteva essere presente.
10) DCV che l'individuazione dei soggetti autorizzati a partecipare agli eventi ed alle iniziative di promozione dell'Ateneo di cui al capitolo che precede, è avvenuta durante il periodo dal 16.11.2017 fino all'attualità (ed avviene tuttora), secondo criteri di rotazione, in forza del quale la partecipazione viene garantita a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano, all'interno dell'Ateneo, dell'attività di orientamento e job placement e, di conseguenza, oltre che al personale dipendente, anche a docenti a contratto, assegnisti di ricerca e dottorandi, nonché a studenti, tirocinanti e volontari del servizio civile.
15 Si tratta di quanto già ho descritto, di persone che la affiancavano in questa attività, presentando anch'esse l'offerta agli interessati;
21) DCV che, durante il periodo di causa dal 16.11.2017 e tuttora, la partecipazione agli eventi di formazione da parte dei dipendenti dell'Ateneo è a discrezione del responsabile della struttura di appartenenza del richiedente e sottoposta alla valutazione ed autorizzazione della direttrice generale, che viene concessa all'esito di una positiva verifica circa la corrispondenza tra l'argomento trattato nell'evento ed il ruolo di inquadramento e le competenze specifiche del dipendente che chiede di parteciparvi. ho sempre dato la possibilità al personale di aggiornarsi e formarsi, se veniva fatta richiesta di un corso di formazione per l'opportunità di crescita e miglioramento ho sempre dato la disponibilità a partecipare, anche se l'ultima parola spettava alla Direttrice Generale, anche in base alla disponibilità dei fondi” lcs
Alle ore 16:30, per l'audizione dei testimoni intimati, comparsi e congedati, si aggiorna la causa all'udienza del 23/4/2025 ore 9:30 (teste
, 12:30 (teste ), 15:30 (teste ). Tes_3 Tes_2 Tes_4
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
provvedendo nella causa n. 762/2023 rgl;
vista l'istanza della resistente del 10/4/2025; CP_1 riservata ogni valut rdine alla inammissibilità e/o inutilizzabilità degli atti e documenti depositati dalla ricorrente in data 27/2/2025 eccepita dall'Università; consente rispetto alla produzione di parte ricorrente del 27/2/2025, la produzione della documentazione indicata sub. par. III) (Allegati da A ad O) dell'istanza esaminata;
ammette le seguenti prove per testi: 1) DCV che, a far data dal 16 novembre 2017 e per tutto il periodo di causa, l'attività di “pubblicazione” (intesa quale attività integrale che va dalla ideazione fino alla diffusione) dei contenuti sulle pagine social Facebook, Twitter e Instagram di Ateneo è stata curata da una “redazione” composta da varie Co unità di personale di vari livelli (B, C, D a , dalle delegate del Rettore alla comunicazione e ai social media, dalla Direttrice Generale e dal Rettore stesso, ciascuno con compiti e ruoli ben definiti. In particolare, la creazione, ideazione e stesura dei contenuti è stata ed è effettuata, congiuntamente o individualmente dalle Delegate del Rettore e dai responsabili delle strutture (di categorie D ed EP). Una volta che il contenuto è stato predisposto ed è considerato pronto per la pubblicazione, viene sottoposto dai responsabili delle strutture alla valutazione delle Delegate del Rettore o del Rettore stesso, oppure talvolta della Direttrice Generale o dell'organo di Coordinamento, i quali decidono se lo stesso può essere pubblicato e condiviso;
all'esito di tale attività e dunque a contenuto completamente definito ed autorizzato, il personale
16 amministrativo, e la sig.ra in particolare, si è occupato e si occupa di Pt_1
“caricarlo” sulle piattaforme (testimone sulla circostanza la dott.ssa Testimone_3
2) DCV che la mail del 25.08.2022 allegata quale doc. 14 alle note della ricorrente del 27.2.2025, è stata predisposta su indicazione puntuale dell'intero contenuto da parte Sua alla sig.ra Parte_1
(testimone sulla circostanza la dott.ssa ). Testimone_2
3) DCV che “riconosce le mail del periodo dal 17 maggio 2023 al 25 maggio 2023 e che ha apposto di Suo pugno le correzioni in rosso e nero al testo della mail del 18 maggio 202 3, tutte allegate quale Allegato G alla memoria del 10.4.2025 che le si mostrano ”, (testimone sul punto la dott.ssa . Testimone_3
Conferma la programmazione dell'udienza istruttoria in atto al 23/4/2025.
*
All'udienza 23/4/2025 nella causa n. 762/2023 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Alessandro Cassigoli;
Parte_1
, l'avv. Giulia Zani. Controparte_1
Introdotta alle ore 10:12 la terza testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi in […], indicata dall'Università Testimone_3 resistente:
“Direttrice Generale dal 1/2/2017.
11) DCV che, a far data dal 16 novembre 2017 e per tutto il periodo di causa, l'attività espletata dalla sig.ra nell'ambito della gestione dei profili Pt_1 social di Ateneo è consistita nella pubblicazione sui predetti profili (Facebook, Twitter o X, Instagram) di notizie sulle attività svolte dall' , i cui CP_1 contenuti sono stati interamente predisposti da altri soggetti. come scritto anche nella Carta dei Servizi, vi sono due uffici: , Controparte_3 responsabile Testimone_5 Controparte_4 il abile Controparte_5 Testimone_6 Co anch'egli A q ti due uffici fa capo la comunicazione web e social, per la parte amministrativa. Vi sono poi figure di delegati del Rettore i quali determinano il contenuto politico strategico della comunicazione. Vi sono poi gruppi di lavoro da me costituiti, e dei quali faccio parte tuttora, con un insieme di figure, e per un periodo, mi pare la lavoratrice ha fatto parte di un gruppo, Coordinamento Redazione Web. Adr mi pare per circa 3 anni, credo risulti documentalmente;
17 adr ogni sezione del sito web fa capo per l'aggiornamento ad un referente di redazione web;
adr del gruppo e dei referenti ho fatto molti aggiornamenti negli anni e non mi è facile assoluta puntualità cronologica;
adr sì, ho partecipato, a più di una riunione del Coordinamento, e anche senza la partecipazione della lavoratrice;
adr le riunioni del gruppo di lavoro non erano verbalizzate e si svolgevano anche presso il mio ufficio, e in una di queste nel tavolo di lavoro alla presenza mia, di e anche Testimone_6 Tes_5 Testimone_1 Pt_1
è stato deciso creare il profilo Instagram di Ateneo che non avevamo ed
[...]
attivato, decisione che presi io sentito il Rettore e dando in quella riunione indicazioni molto precise, il ruolo della dott.ssa è stato un ruolo Pt_1 operativo su indicazioni della sottoscritta molto precise s come e quando pubblicare, scelsi io stessa l'immagine del profilo concordata con il Rettore;
adr ulteriori riunioni del Coordinamento Web sono state da me tenuto insieme al Rettore, sena la presenza della lavoratrice;
adr nelle riunioni venivano dati input non solo strategici, ma anche più Co operativi, ed erano comunque i due responsabili o una figura delegata, a dare indicazioni più puntuali alla lavoratrice;
adr si tratta delle indicazioni che io ho sempre dato;
adr non aveva in questo settore di attività alcuna discrezionalità, se in ipotesi, al di fuori del suo ruolo, avesse formulato una proposta, la stessa doveva essere avallata dal Rettore o da figura delegata;
adr ricordo solo un episodio in tal senso, e ricordo anche che il Rettore del tempo, rifiutò la sua proposta in modo educato ma fermo;
Pt_4
a per questo la lavoratrice non doveva far parte del gruppo Coordinamento o esprimersi, questo per poter comprendere pienamente il suo compito, si tratta di una mia impostazione organizzativa generale che ispira tutta la mia attività, evitare i compartimenti stagni, evitare esclusioni dai processi di lavoro nei rispetto dei ruoli;
- Avv. Zani: è il doc. 14 ric. –
Prosegue la testimone:
“i suoi compiti erano meramente operativi, esecutivi di Co indicazioni dai due responsabili o da figure di delegati, senza determinazioni dei contenuti sul web e i social in generale, senza alcuna responsabilità.
12) DCV che, a far data dal 16 novembre 2017 e fino alla data di deposito del ricorso, l'attività di aggiornamento delle pagine del sito web istituzionale di Ateneo eseguita dalla ricorrente è consistita nell'inserimento e pubblicazione sulle medesime pagine di notizie, dati e comunicazioni ricevuti da parte di altri soggetti e con contenuto già interamente predefinito da altri soggetti. Confermo, quanto sopra già espresso;
18 14) DCV che Il Coordinamento di redazione web di cui al capitolo che precede svolge compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dei contenuti e della struttura del portale di Ateneo e dei Centri e che le attività svolte dai relativi componenti vengono svolte e ripartite secondo le competenze e le responsabilità collegate ai vari ruoli di inquadramento di ciascun componente;
in particolare la sig.ra quale componente inquadrato nel profilo B, ha Pt_1 svolto e svolge la pro tività secondo le indicazioni ricevute dagli altri componenti del gruppo stesso (Delegata/Delegato del Rettore, Direttrice generale, personale di categoria EP), occupandosi in particolare di inserire e pubblicare dati interamente predisposti e forniti da altri. Confermo, quanto sopra già espresso;
Ascoltata sulla circostanza integrativa: 1) DCV che, a far data dal 16 novembre 2017 e per tutto il periodo di causa, l'attività di “pubblicazione” (intesa quale attività integrale che va dalla ideazione fino alla diffusione) dei contenuti sulle pagine social Facebook, Twitter e Instagram di Ateneo è stata curata da una “redazione” composta da varie Co unità di personale di vari livelli (B, C, D a , dalle delegate del Rettore alla comunicazione e ai social media, dalla Direttrice Generale e dal Rettore stesso, ciascuno con compiti e ruoli ben definiti. In particolare, la creazione, ideazione e stesura dei contenuti è stata ed è effettuata, congiuntamente o individualmente dalle Delegate del Rettore e dai responsabili delle strutture (di categorie D ed EP). Una volta che il contenuto è stato predisposto ed è considerato pronto per la pubblicazione, viene sottoposto dai responsabili delle strutture alla valutazione delle Delegate del Rettore o del Rettore stesso, oppure talvolta della Direttrice Generale o dell'organo di Coordinamento, i quali decidono se lo stesso può essere pubblicato e condiviso;
all'esito di tale attività e dunque a contenuto completamente definito ed autorizzato, il personale amministrativo, e la sig.ra in particolare, si è occupato e si occupa di Pt_1
“caricarlo” sulle piattaforme Confermo, si tratta con descrizione più analitica di quanto sono venuta finora esponendo;
17) DCV che con riferimento alla “Posizione Funzioni relative alla formazione del personale e trasparenza” assegnata alla ricorrente con ordinanza n. 8206 del 16.3.2023 (doc. 15 avversario che Le si mostra) la sig.ra nel Pt_1 periodo compreso tra il 16.12.2021 e tuttora si è occupata e si occupa: i) di raccogliere le richieste presentate dal personale tecnico – amministrativo per la partecipazione a corsi di formazione, predisposte su moduli prestampati e reperibile sulla rete Intranet di Ateneo, preventivamente autorizzate dal Responsabile di Area/UT di appartenenza e sottoporre le stesse all'autorizzazione della Direttrice generale;
ii) di aggiornare le tabelle dei dati annuali relativi alla partecipazione ai corsi di formazione, secondo criteri prestabiliti dalla Direttrice e provvedere alla relativa pubblicazione sulle pagine web di Ateneo dedicate alla formazione del personale;
iii) di eseguire gli ordini di acquisto dei servizi formativi da parte degli enti esterni e loro fatturazione e
19 liquidazione;
iv) di aggiornare il format relativo al Piano triennale della Formazione del personale tecnico-amministrativo, secondo precise indicazioni fornite dalla Direttrice generale. Confermo la descrizione del capitolo. Il processo relativo alla Formazione del personale tecnico e amministrativo si basa sul Piano della Formazione, periodico, dapprima biennale, oggi triennale, lo cura direttamente la sottoscritta, ne sono responsabile, ad esito di incontri e riunioni continue con i vari settori e gli altri soggetti indicati, ad es. CUG, OO.SS., RSU, le mie decisioni sono prese in accordo con il Rettore, e le mie indicazioni strategiche e anche operative sono dirette infine al responsabile dell'Area Risorse Umane (fino al 31/3/2023), oggi Area del Personale, dapprima
, quindi . Testimone_2 Testimone_4 dal 16/ ata all'Area Risorse Umane, provenendo dall'Area Management, Didattico e URP, e le sono stati attribuiti compiti operativi nella gestione delle richieste formative del personale tecnico- amministrativo, su moduli prestampati, disponibili su intranet, da me avallati sul piano formale e sostanziale. Adr sì, era la sola ad occuparsi di questi compiti, come ripeto operativi, era la sua attività prevalante. Il modulo è firmato dal dipendente e dal responsabile della sua struttura di afferenza, quindi la richiesta di formazione è avallata dal responsabile
, quindi ) e come ultima firma dalla sottoscritta. Tes_2 Tes_4
Il compito della lavoratrice è quello di raccolta dei moduli, di loro sottoposizione alla firma dell'Area Risorse Umane, oggi del Personale, quindi sottoposizione alla sottoscritta e succcessiva comunicazione al richiedente. Adr sulle domande esercitava un controllo di completezza for, senza alcuna discrezionalità, prima di trasmetterle alla figura Responsabile dell'Ufficio, un ruolo di correttezza esecutiva. Effettuata la formazione il dipendente deve produrre una relazione dell'attività formativa ricevuta, la lavoratrice aveva il compito di raccogliere questa comunicazione e pubblicarla o farla pubblicare sulla rete intranet di Ateneo, dal 2024 sono intervenuta per velocizzare il processo e la relazione viene oggi trasmessadal Personale al collega un ingegnere presso i Tes_8
Servizi Informatici per la pubblicazione predetta. Vi sono poi i pagamenti, e la lavoratrice si occupa della liquidazione dei pagamenti su gestione di contabilità, U-GOV del Consorzio CINECA. Adr ho contezza diretta di quello che ho detto, anhe poiché dal 1/4/2023 sono stata anche responsabile ad interim dell'Area Risorse Umane, chiamata Area Programmazione, Reclutamento e Formazione, al posto di
[...]
, e ho verificato direttamente il processo di lavoro, dando anche Parte_5 precise disposizioni alla signora che operava sotto mie precise indicazioni;
Pt_1
19) DCV che la trasmissione del Piano triennale della Formazione del personale tecnico-amministrativo (di cui al capitolo 17 par iv) che precede), al CUG, alle OO.SS. ed al RSU è a cura diretta della Direttrice generale tramite la Segreteria generale e l'Ufficio Relazioni Sindacali e che la stessa Direttrice
20 Generale fornisce direttamente informazioni e chiarimenti in merito allo stesso, così come opera per l'elaborazione della proposta di approvazione del Piano da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Confermo, sono io la referente immediata e diretta con queste soggettività, senza delegare alcuno;
Ascoltata sul capitolo integrativo: 3) DCV che “riconosce le mail del periodo dal 17 maggio 2023 al 25 maggio 2023 e che ha apposto di Suo pugno le correzioni in rosso e nero al testo della mail del 18 maggio 2023, tutte allegate quale Allegato G alla memoria del 10.4.2025 che le si mostrano”, sì, si tratta del periodo di mia responsabilità ad interim, cui ho fato cenno, si tratta di indicazioni puntuali da me date alla dott.ssa di Pt_1 predisposizione di bozza a mia successiva firma, che ho provveduto a correggere”. lcs
Ascoltata a controprova:
2. Dcv che, in particolare, ella si è occupata dal 2017 in poi di “promozione presso le aziende dei profili professionali dei laureati, analisi delle caratteristiche occupazionali, strutturazione dei percorsi volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro degli studenti”; per quanto riguarda invece l'attività di “placement”, ha svolto il compito di “supporto ai laureandi e ai neolaureati finalizzato ad accompagnarli nell'analisi delle proprie attitudini, motivazioni e competenze, al fine di elaborare un progetto professionale coerente con il proprio percorso di studi ed in relazione all'evoluzione del mondo produttivo, supportarli nella ricerca attiva di lavoro e/o nella scelta di proseguire post-lauream” ((con riguardo ai compiti svolti nel settore WEB e social media, la dott.ssa si è Pt_1 occupata della “gestione condivisa del profilo di Ateneo Instagram e Facebook, della gestione autonoma del profilo Twitter, della gestione condivisa – con la Parte_ redazione di Ateneo – del portale www.unistrasi.it”))((su questa parte già ascoltata i va diretta) il processo è allocato all'Area Management Didattico e URP fino al 2024 responsabile ne è stata quindi dal Testimone_1
1/1/2025 un EP, ed io ne ho avu rim, quindi CP_6 ben conoscendo il processo;
l'Ateneo usa una piattaforma, Job Palecement, nella quale le aziende si debbono registrare, gli studenti possono caricare su di essa il curriculum, per trovare un collegamento tra domanda e offerta, una relazione diretta tra studenti e mondo del lavoro;
adr chiaramente a domande di studenti e di aziende vi è un supporto informativo dato dall'Ateneo da questa Area dedicata;
adr l'Ateneo organizza poi giornate di orientamento per le aziende per facilitare questo incontro nel job placement, con una attività di facilitazione e comunicazione, a queste giornate partecipano delegati del rettore, il responsabile e anche gli operatori con funzione di divulgazione e illustrazione;
21 adr non credo proprio sia stata la dott.ssa a individuare la platea di Pt_1 aziende possibilmente interessate, ma il delega ettore e il responsabile. Abbiamo una percentuale di occupabilità elevata a livello nazionale, ma settoriale essendo incentrata l'Università su materie umanistiche;
adr la dott.ssa, fino a quando ha lavorato in questo processo, come altri colleghi, ha svolto compiti di informazione a richiesta;
adr anche in questo settore strategico vi sono delegati del rettore per l'Orientamento e i Tirocinii
adr la lavoratrice non aveva una posizione di responsabilità in questo ambito”.
7. Dcv che la dott.ssa è stata incaricata della cura e della gestione Pt_1 del progetto della Regione “Orienta il tuo futuro 2022” e del progetto MIUR “Pot Uni-Sco 2021”; si tratta di due progetti, della durata di circa un paio di anni, che hanno un nominativo ben preciso del responsabile del progetto, Testimone_1 afferendo alla sua Area, come io per altri progetti di realizzazione del progetto vi è una operatività nella realizzazione, e sulla base di linee guida, tra altro senza discrezionalità neppure mia in ordine ai finanziamenti e alla rendicontazione;
adr la sua partecipazione è comprovata anche dalla rendicontazione, time sheet, tra altro mi pare di poche ore, di natura operativa, esecutiva conformemente al suo profilo professionale;
adr rendicontazione e chiusura del progetto erano compito della responsabile la collazione dei documenti su indicazione della Tes_1 responsabile e uata anche dalla dott.ssa . Pt_1
Lcs
Introdotta alle ore 13:42, dopo pausa, la quarta testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi in , […], indicata Testimone_2 congiuntamente:
“in pensione dal 17/9/2024, al tempo Responsabile Area Biblioteca.
Capitoli di prova della ricorrente:
2. Dcv che, in particolare, ella si è occupata dal 2017 in poi di “promozione presso le aziende dei profili professionali dei laureati, analisi delle caratteristiche occupazionali, strutturazione dei percorsi volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro degli studenti”; per quanto riguarda invece l'attività di “placement”, ha svolto il compito di “supporto ai laureandi e ai neolaureati finalizzato ad accompagnarli nell'analisi delle proprie attitudini, motivazioni e competenze, al fine di elaborare un progetto professionale coerente con il proprio percorso di studi ed in relazione all'evoluzione del mondo produttivo, supportarli nella ricerca attiva di lavoro e/o nella scelta di proseguire post-lauream”. Con riguardo ai compiti svolti nel settore WEB e social media, la dott.ssa si è occupata della “gestione condivisa del profilo di Ateneo Instagram e Pt_1
Facebook, della gestione autonoma del profilo Twitter, della gestione condivisa
– con la redazione WEB di Ateneo – del portale www.unistrasi.it”)
22 conosco più direttamente la sua attività dalla fine del 2021, quando è stata trasferita alle Risorse Umane, della quale ero al tempo responsabile;
l'attività descritta nel capitolo faceva riferimento all'Area Management Didattico e URP, i particolari non posso specificare, so che si occupava dell'Orientamento ma in particolare non saprei dirle, responsabile di Area era la dott.ssa Tes_1 ad a è il Job Placement, me ne sono occupata ma moltissimi anni prima, ed ero responsabile della Divisione Promozione e Relazioni Internazionali dal 2004 e non consoco il funzionamento della piattaforma Job Placement;
Con riguardo ai compiti svolti nel settore WEB e social media, alla domanda: “la dott.ssa si è occupata della “gestione condivisa del profilo Pt_1 di Ateneo Instagram e ook, della gestione autonoma del profilo Twitter, della gestione condivisa – con la redazione WEB di Ateneo – del portale www.unistrasi.it”)”. In ordine ai social (Instagram, Twitter e Facebook) afferenti ad Area diversa dalla mia, so soltanto che vi lavorava, ma non conosco Parte_1 dettagli. Quanto al sito di Ateneo, c'è una , alla quale mi sembra Parte_3 partecipasse, e mi sembra diretta dalla D le, poi i gruppi di lavoro hanno sempre un supervisore, una persona responsabile più di altre, e non sono a conoscenza del grado di autonomia e discrezionalità che vi Parte_1 avesse.
7. Dcv che la dott.ssa è stata incaricata della cura e della gestione Pt_1 del progetto della Regione “Orienta il tuo futuro 2022” e del progetto MIUR “Pot Uni-Sco 2021”; si tratta di attività che riguardano l'Area Management dIversa dalla mia, e non posse essere concreta sul suo ruolo nell'ambito di questi progetti, che non conosco se non nel titolo. Adr ricordo che la dott.ssa doveva rendicontare dei progetti, ma Pt_1 non ricordo quali nello specifico, aveva parlato lei stessa e afferivano all'Area Management, diversa dalla mia;
adr non ho presente documentazione;
adr la responsabile era la dott.ssa nella qualità di Responsabile Tes_1 dell' Area Management”. lcs
Ascoltata la testimone sui capitoli dell' : CP_1
9) DCV che la partecipazione alle iniziative di promozione dell'Ateneo (saloni e fiere per gli studenti) che formano oggetto delle le missioni svolte ed addotte dalla ricorrente nel periodo 2017 – 2020 (doc. da 9 a 12 avversari che Le si mostrano), è avvenuta durante il periodo dal 16.11.2017 fino all'attualità (ed avviene tuttora), secondo valutazione discrezionale del responsabile della struttura e con valutazione ed autorizzazione della direttrice generale, che valutano la tipologia di evento e, in base alla professionalità del dipendente ed
23 alle mansioni da esso concretamente ricoperte, ne autorizzano la partecipazione. si tratta di riunioni per promuovere l'Ateneo, la decisione su chi inviare spetta sempre alla Direttrice Generale, c'è una indicazione del responsabile dell'Area di riferimento e la Direttrice e decide chi mandare, autorizza lei tutte le missioni del personale tecnico -amministrativo; adr si tratta in genere di fiere dove l' ha un proprio stand per CP_1 offrire informazioni sull'Ateneo, attività che fa capo all'Area Managemente URP;
10) DCV che l'individuazione dei soggetti autorizzati a partecipare agli eventi ed alle iniziative di promozione dell'Ateneo di cui al capitolo che precede, è avvenuta durante il periodo dal 16.11.2017 fino all'attualità (ed avviene tuttora), secondo criteri di rotazione, in forza del quale la partecipazione viene garantita a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano, all'interno dell'Ateneo, dell'attività di orientamento e job placement e, di conseguenza, oltre che al personale dipendente, anche a docenti a contratto, assegnisti di ricerca e dottorandi, nonché a studenti, tirocinanti e volontari del servizio civile. è quanto mi risulta, per conoscenza (le Risorse Umane seguivano anche le pratiche di missione del personale) mi risulta siano state inviate anche altre persone;
adr docenti ad es;
adr con precisione ora non ricordo;
Sui capitoli 11 e 12 relativi al web e social si prende atto della risposta già data dalla testimone.
17) DCV che con riferimento alla “Posizione Funzioni relative alla formazione del personale e trasparenza” assegnata alla ricorrente con ordinanza n. 8206 del 16.3.2023 (doc. 15 avversario che Le si mostra) la sig.ra nel Pt_1 periodo compreso tra il 16.12.2021 e tuttora si è occupata e si occupa: i) di raccogliere le richieste presentate dal personale tecnico – amministrativo per la partecipazione a corsi di formazione, predisposte su moduli prestampati e reperibile sulla rete Intranet di Ateneo, preventivamente autorizzate dal Responsabile di Area/UT di appartenenza e sottoporre le stesse all'autorizzazione della Direttrice generale;
ii) di aggiornare le tabelle dei dati annuali relativi alla partecipazione ai corsi di formazione, secondo criteri prestabiliti dalla Direttrice e provvedere alla relativa pubblicazione sulle pagine web di Ateneo dedicate alla formazione del personale;
iii) di eseguire gli ordini di acquisto dei servizi formativi da parte degli enti esterni e loro fatturazione e liquidazione;
iv) di aggiornare il format relativo al Piano triennale della Formazione del personale tecnico-amministrativo, secondo precise indicazioni fornite dalla Direttrice generale. si tratta dell'ordinanza annualmente redatta, distributiva dei fondi alle varie categorie del personale sulla base del CCI, vedo che compare al nominativo “Posizione e funzioni relative alla Formazione del Personale e Trasparenza”.
24 La dott.ssa alle Risorse Umane, da me diretta, cui era stata assegnata alla fine del 2021, doveva anzitutto prendere conoscenza della struttura per lei nuova, avevamo deciso insieme che seguire la Formazione poteva essere cosa che più si avvicinava a quanto fatto in precedenza. L' non è strutturata in modo gerarchico molto Controparte_1 articolato, come invece altri enti, una organizzazione un poco piatta e le responsabilità sono in capo al responsabile dell'Area, che firma tutto come responsabile del procedimento, quindi nel caso a me, e al di sopra ancora la Direttrice Generale. All'interno dell'Area vi sono persone che si occupano di certe cose, altre di altre, ma non c'è una ripartizione strutturale di una responsabilità di sottosettori, vi è un solo responsabile Vi sono indennità previste dal vecchio contratto che sono state utilizzate per definire un poco le funzioni, ma non sono neppure esaustive dei ruoli. Si tratta del riconoscimento di una specifica attività. La descrizione dei punti del capitolo è corretta, ad es. “i) raccogliere le richieste presentate dal personale tecnico – amministrativo per la partecipazione a corsi di formazione, predisposte su moduli prestampati e reperibile sulla rete Intranet di Ateneo, preventivamente autorizzate dal Responsabile di Area/UT di appartenenza e sottoporre le stesse all'autorizzazione della Direttrice generale”: controllava il riempimento dei campi del modulo affinchè la Direttrice potesse autorizzare la formazione, il modulo non era da me sottoscritto, ma daadr l responsabile della struttura di appartenenza dell'istante, e passava alla firma della Direttrice Generale;
adr il modulo lo aveva predisposto la dott.ssa sulla base di Pt_1 precedente modulistica, ed era stato consultabile e utilizz l sito;
Quanto al “ii) di aggiornare le tabelle dei dati annuali relativi alla partecipazione ai corsi di formazione, secondo criteri prestabiliti dalla Direttrice e provvedere alla relativa pubblicazione sulle pagine web di Ateneo dedicate alla formazione del personale”. Tenevamo l'elenco dei corsi frequentati e della spesa affrontata e veniva pubblicato. Quanto ad “iii) eseguire gli ordini di acquisto dei servizi formativi da parte degli enti esterni e loro fatturazione e liquidazione” era lei a seguirla, su una piattaforma contabile, contattando gli enti di formazione, e giunta la fattura elettronica, la accettava e provvedeva al pagamento, nel senso che inseriva tutti i dati per l'attività dell'Area Risorse Finanziarie. Della procedura contabile su piattaforma non mi occupavo, era un programma prestabilito che non conoscevo.
iv) di aggiornare il format relativo al Piano triennale della Formazione del personale tecnico-amministrativo, secondo precise indicazioni fornite dalla Direttrice generale. di anno in anno il Piano era rivisto e integrato, aggiornato, venivano contattate le strutture interessate, lo rivedevamo insieme come tutto e parte i pagamenti di cui ho parlato, e veniva inoltrato alla Direttrice per Pt_6 indicazioni, correzioni e modifiche, sentito da lei anche il Rettore.
25 Ascoltata sulla memoria integrativa sub 2: 2) DCV che la mail del 25.08.2022 allegata quale doc. 14 alle note della ricorrente del 27.2.2025, è stata predisposta su indicazione puntuale dell'intero contenuto da parte Sua alla sig.ra Parte_1 si tratta del lavoro di tutti i g le chiesto di predisporre una lettera da inoltrare a mio nome alla Direttrice, potevo averle dato questo incarico, questa indicazione, di tutte le cose parlavamo insieme correntemente;
adr ricordo che si era fatta questa proposta alla Direttrice Generale, ricordo che se ne era parlato tanto, si era studiato insieme il modo migliore affinché venisse accettata;
adr anche noi come Risorse Umane avevamo pagine web che seguivamo, preciso che io avevo un Master in Comunicazione Pubblica, non ricordo poi se per l'inserimento avessi individuato come referente lei o altra persona, comunque non dall'inizio del suo arrivo in Area, ciascun ufficio aveva un referente che aggiornava le pagine della struttura specifica”. Lcs
Introdotto alle ore 16:18, dopo lunga interruzione dovuta ad allarme antincendio, il quinto testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi in , […], indicato dall'Università: Testimone_4
“Dirigente dal 1/1/2025, titolare di varie posizioni di responsabilità, dal 1/8/2024 la ricorrente è una mia collaboratrice.
14) DCV che Il Coordinamento di redazione web di cui al capitolo che precede svolge compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dei contenuti e della struttura del portale di Ateneo e dei Centri e che le attività svolte dai relativi componenti vengono svolte e ripartite secondo le competenze e le responsabilità collegate ai vari ruoli di inquadramento di ciascun componente;
in particolare la sig.ra quale componente inquadrato nel profilo B, ha Pt_1 svolto e svolge la pro tività secondo le indicazioni ricevute dagli altri componenti del gruppo stesso (Delegata/Delegato del Rettore, Direttrice generale, personale di categoria EP), occupandosi in particolare di inserire e pubblicare dati interamente predisposti e forniti da altri. Io non ne faccio parte, so che i delegati del rettore danno l'indirizzo politico e il vario personale tecnico amministrativo lo traduce in attività gestionale del sito, penso che ne facciano parte he sono due Testimone_6 Testimone_5
EP, e immagino ne faccia parte tizzarlo, non Parte_1 facendo parte del Coordinamento, la sua concreta attività non è a mia conoscenza.
21) DCV che, durante il periodo di causa dal 16.11.2017 e tuttora, la partecipazione agli eventi di formazione da parte dei dipendenti dell'Ateneo è a discrezione del responsabile della struttura di appartenenza del richiedente e sottoposta alla valutazione ed autorizzazione della direttrice generale, che viene concessa all'esito di una positiva verifica circa la corrispondenza tra l'argomento trattato nell'evento ed il ruolo di inquadramento e le competenze specifiche del dipendente che chiede di parteciparvi.
26 Il punto di partenza può essere dato sia dal dipendente che chiede al proprio responsabile, sia dal responsabile stesso, ed è comunque questi che valuta positivamente l'utilità formativa, e quindi passa alla Direttrice Generale, che propone al Consiglio di Amministrazione le linee strategiche della Formazione. Inoltre, sui modelli c'è un ulteriore visto di regolarità contabile del Responsabile del Personale, quale responsabile del budget. Adr questo modo di procedere è attuato sicuramente dal 1/4/2023 quando sono diventato responsabile del Personale;
adr abbiamo sempre dovuto fare i conti con risorse scarse e quindi di decisioni di vertice sulla Formazione;
Ascoltato a controprova sui capitoli di parte ricorrente:
Capitoli di prova della ricorrente:
2. Dcv che, in particolare, ella si è occupata dal 2017 in poi di “promozione presso le aziende dei profili professionali dei laureati, analisi delle caratteristiche occupazionali, strutturazione dei percorsi volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro degli studenti”; per quanto riguarda invece l'attività di “placement”, ha svolto il compito di “supporto ai laureandi e ai neolaureati finalizzato ad accompagnarli nell'analisi delle proprie attitudini, motivazioni e competenze, al fine di elaborare un progetto professionale coerente con il proprio percorso di studi ed in relazione all'evoluzione del mondo produttivo, supportarli nella ricerca attiva di lavoro e/o nella scelta di proseguire post-lauream”. so che questa attività era ubicata al Management, ma non saprei dirle in concreto dell'attività svolta dalla dott.ssa Pt_1
Quanto “ai compiti svolti nel settore WEB e social media, la dott.ssa Pt_1 si è occupata della “gestione condivisa del profilo di Ateneo Instag Facebook, della gestione autonoma del profilo Twitter, della gestione condivisa Parte_
– con la redazione di Ateneo – del portale www.unistrasi.it”)”, quello che sapevo ho già detto.
7. Dcv che la dott.ssa è stata incaricata della cura e della gestione Pt_1 del progetto della Regione “Orienta il tuo futuro 2022” e del progetto MIUR “Pot Uni-Sco 2021”; non mi risulta ne fosse la responsabile, ne ho conoscenza dal gestionale della contabilità, poi non conosco in concreto il suo ruolo nell'ambito di questi due progetti;
adr non sono a conoscenza di chi siano i responsabili dei due progetti”.
lcs
27 Il giudice conferma la programmazione decisoria in atto per l'udienza del 13/6/2025, ore 12:00, autorizzando note entro il 5/6, con facoltà di aula virtuale come da separata autorizzazione.
*
All'udienza, 13/6/2025 nella causa n. 762/2023 sono comparsi:
difesa dall'avv. Alessandro Cassigoli;
Parte_1 per l' , l'avv. Giulia Zani. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Zani per l'Università resistente, eccepisce nuovamente la tardività della produzione ulteriore della ricorrente, in violazione della pienezza del diritto di difesa e anche in correlazione a questo comportamento chiede condannarsi la ricorrente ex art. 96 cpc. Ribadisce la carenza di specifica allegazione e prova in ordine allo svolgimento di mansioni superiori delle quali la lavoratrice è onerata. Procede alla illustrazione e valutazione delle prove orali assunte in senso favorevole all'Università. Chiede ex art. 89 cpc la cancellazione delle espressioni sconvenienti e/o offensive contenute nelle note difensive finali:
“farlocca ricostruzione a posteriori” p. 16;
“una struttura apicale incapace di esercitare una supervisione effettiva” (p. 16) correlato a p. 44, “poco credibile, sul piano organizzativo e funzionale, che la Dott.ssa bbia potuto esercitare una supervisione costante, Tes_3 capillare e dire ne quotidiana e operativa della Formazione, come invece sostenuto in sede testimoniale”;
“misura ritorsiva, in contrasto con i criteri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione”, p. 50.
L'avv. Cassigoli sostiene l'infondatezza anche delle odierne argomentazioni avversarie e contesta la sussistenza dei requisiti dell'art. 89 cpc e ribadisce le proprie considerazioni in ordine alla attendibilità di talune fonti testimoniali. Proprio anche le odierne specificazioni difensive avversarie lo inducono a stigmatizzare l'atteggiamento ritorsivo della Amministrazione a fronte di una giusta rivendicazione della lavoratrice.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza:
28 ritenuto opportuno approfondimento ulteriore, anche ad esito della discussione odierna, aggiorna la medesima al 18/6/2025 ore 15:00, autorizzando aula virtuale come da separato decreto.
All'udienza, 18/6/2025 nella causa n. 762/2023 sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc per difesa dall'avv. Alessandro Cassigoli, l'avv. Lorenzo Parte_1
Bonomi in sostituzione;
per l' , l'avv. Giulia Zani. Controparte_1
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine
…
) sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione); ( ) sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. II (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53), dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza per la particolare complessità della controversia (in sé, ovvero indirettamente, per il numero e/o la natura delle altre cause decise nella stessa udienza o in udienze ravvicinate).
Il giudice Delio Cammarosano
Motivi della decisione.
§ 1. La lavoratrice ricorrente e la sua pretesa.
ha proposto domanda giudiziale per il riconoscimento della Parte_1 qualif , o in subordine categoria C, come definita dal CCNL Comparto Università del 2008, in relazione al rapporto di lavoro instaurato con l' dal 1/3/2017. Controparte_1
Afferma il diritto alle differenze retributive e contributive rispetto all'inferiore inquadramento attuato in categoria B, posizione economica 3 fino al
29 31/12/2023 e successivamente in atto con posizione economica 4 a seguito di progressione economica, limitatamente agli ultimi cinque anni decorrenti dalla lettera di messa in mora del 16/11/2022 (doc. 17 ric.) con conseguente tutela di condanna.
Si deve rilevare, inoltre, che dal 16/4 al 27/6/2024 ha lavorato all'Università degli Studi di Siena chiedendo la riammissione in servizio una volta decorsa la metà del periodo di prova (doc. O conv.).
*
§ 2. Sull'eccezione di genericità e indeterminatezza del ricorso: infondatezza.
In via preliminare, l' convenuta ha eccepito la genericità e CP_1
l'indeterminatezza del ricorso in quanto la lavoratrice non avrebbe descritto specificamente le mansioni effettivamente prestate.
Tuttavia, l'eccezione deve essere rigettata in quanto nel ricorso è possibile individuare, attraverso le allegazioni in fatto e le correlate produzioni documentali, il percorso lavorativo della lavoratrice che, in breve tempo è transitata da diverse aree di afferenza. Dunque, è certamente presente un consistente nucleo di allegazioni in fatto che non reca vulnus al principio di circolarità tra allegazione e prova.
*
§ 3. Concetti generali in materia di inquadramento (l'elaborazione della giurisprudenza).
Come noto, ad es. Cass. SL, 2008/n. 26234: “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella
30 preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria)”.
Co Analogamente, solo ad es. 2008/n. 26233; 2009/n. 28284; CP_7
2010/n. 20272; (…); 2015/nn. 85 . E sensatamente Cass. SL 2016/n. 18943 precisa che nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, “l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni”.
Inoltre, il caso potrebbe involgere la problematica delle mansioni promiscue. Il tema è affrontato ad es. da Cass. SL 2004/n. 4946: “la Corte territoriale, nel fissare il criterio da applicare nel caso in cui il lavoratore subordinato ha prestato "mansioni promiscue", mansioni cioè in parte attinenti alla qualifica di appartenenza in parte proprie della qualifica superiore, da un lato non ha fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, e da essa stessa richiamati, laddove ha preteso applicare senza limitazioni quantitative il criterio della prevalenza delle mansioni qualitativamente superiori;
dall'altro non ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 2103 cod.civ., laddove ha ritenuto di dover disapplicare l'art. 9 del CCNL del 1987 ravvisando una invalidità della norma contrattuale per asserito contrasto con la norma imperativa codicistica. Sotto il primo profilo va rilevato, infatti, che la sentenza n. 2744 del 1999 di questa Corte, richiamata dal giudice di appello, ha limitato il criterio della "prevalenza delle mansioni maggiormente significative sul piano professionale" alla sola ipotesi in cui la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per il caso di mansioni promiscue e sempre che le mansioni superiori non siano espletate in via sporadica ed occasionale. Nella specie la Corte veneziana non poteva prescindere, dunque, dall'esame del disposto dell'art. 9 del CCNL, espressamente invocato dall'appellante principale, che, secondo quanto riportato in ricorso, così dispone: "ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo". La Corte territoriale, dunque, in presenza di una specifica norma contrattuale, non poteva applicare automaticamente il criterio della prevalenza delle mansioni superiori, ma doveva farsi carico di rapportare detto criterio alla "prevalenza nel tempo" dell'espletamento delle mansioni superiori rispetto a quelle di appartenenza, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità
31 che essa stessa dichiarava di condividere. Il giudice di appello, infatti, mentre ha dato piena ragione del proprio convincimento in ordine alla normalità dell'espletamento delle mansioni superiori da parte dei lavoratori, mediante un attento esame delle deposizioni testimoniali raccolte e con congrua motivazione, non ha mostrato altrettanta attenzione nell'accertamento della "prevalenza" quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle di appartenenza, ritenendo di per sè sufficiente per il riconoscimento della qualifica superiore il solo espletamento di mansioni superiori da parte dei lavoratori. Sotto tale aspetto, pertanto, la sentenza impugnata si presenta carente di adeguata motivazione. La sentenza impugnata, peraltro, si rivela viziata anche per una non corretta interpretazione dell'art. 2103 cod.civ., letto come norma imperativa che, nell'ipotesi di mansioni promiscue, vieta nell'interesse del lavoratore un parametro di prevalenza esclusivamente quantitativo per l'assegnazione della qualifica. L'art. 2103 cit. al primo comma, seconda parte fissa come principio inderogabile quello per cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico, previsto per il corrispondente livello, nonché l'assegnazione alla qualifica superiore nel caso in cui l'assegnazione si protragga per un periodo di almeno tre mesi. Entro questi limiti l'interesse del lavoratore trova una tutela non derogabile ne' dalle parti private ne' dalla contrattazione collettiva. Esula invece dall'ambito di applicazione dei suddetti principi inderogabili, fissati dalla norma ora richiamata, l'assegnazione al lavoratore di mansioni promiscue come anche la specificazione del concetto di prevalenza ai fini dell'assegnazione della qualifica. Ne consegue che la possibilità di assegnare al lavoratore mansioni promiscue così come l'individuazione del parametro per l'accertamento della mansione prevalente, ai fini dell'assegnazione della qualifica al lavoratore dipendente, è legittimamente riservato alla contrattazione collettiva che non può essere disapplicata ne' modificata dal giudice di merito. Pertanto l'art. 9 del CCNL, nella parte in cui subordina il riconoscimento della qualifica superiore alla "prevalenza nel tempo" delle mansioni superiori, non si pone in contrasto con la norma imperativa sopra richiamata. In definitiva va qui affermato il principio per cui la norma contrattuale la quale, nell'ipotesi di mansioni promiscue ed ai fini del riconoscimento della qualifica superiore, esiga la prevalenza della mansione superiore nel tempo, precludendo il riconoscimento solo ove questa sia temporanea ed occasionale, non è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2103 primo comma cod.civ.”
Ancora, Cass. SL 2009/n. 26978:
“la giurisprudenza di questa Suprema Corte è oramai definitivamente orientata nell'affermare che in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, come non risulta nella specie, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano
32 professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cfr. Cass. 2744/99, 2637/00, 1106/00 e 6501/03). La Corte di Appello si è sostanzialmente attenuta a siffatto principio in quanto considerando particolarmente qualificante, ai fini di cui trattasi, la utilizzazione - conduzione
- di macchine speciali pur non negando l'avvenuto espletamento di tale mansione ha ritenuto, tuttavia, siffatta utilizzazione avvenuta in via episodica in quanto espletata esclusivamente nei periodi invernali ed in occasione della necessità di adoperare i mezzi per lo sgombero della neve. Ritiene il Collegio però, che la motivazione della sentenza impugnata, per quanto attiene la valutazione delle emergenze istruttorie - trascritte nel presente ricorso per cassazione - sia inadeguata in quanto, nella stessa, la Corte del merito tiene conto esclusivamente della utilizzazione della macchina sgombra neve e sulla base di tale dato esprime un giudizio di occasionalità, obliterando del tutto di considerare, ai fini di cui trattasi, altresì la utilizzazione, nel corso anche di altre stagioni dell'anno, di altri tipi di macchine (pala meccanica, falcia erba, ecc.), così come riferito dai testi. Sotto tale aspetto il ricorso è, quindi, fondato e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rinvio”.
Co Confermativamente, solo ad es., Cass. 2011/n. 6303, “con riguardo all'individuazione dell'inquadramento da attribuire al lavoratore nell'ipotesi di svolgimento di attività promiscue e alla determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore. Peraltro, la prevalenza - al suddetto fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (ex plurimis: Cass. 22 marzo 1999, n. 2744; Cass. 8 marzo 2000, n. 2637; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26978). Comunque, la necessità dell'accertamento dell'attività prevalente, al fine di individuare la categoria d'inquadramento del lavoratore, sussiste solo se le diverse mansioni contemporaneamente svolte siano state esercitate in parte, e cioè in misura quantitativamente ridotta rispetto alle medesime mansioni espletate dagli appartenenti alle categorie cui tali mansioni corrispondono;
pertanto, detta indagine non deve essere compiuta allorché la mansione, il cui espletamento è attributivo della categoria superiore, è svolta nella sua interezza, sì che il contemporaneo esercizio della mansione inferiore, qualunque ne sia la quantità, è ulteriore rispetto allo svolgimento della prima mansione, la quale da tale esercizio non riceve limitazione alcuna (Cass. 28 maggio 1990, n. 4943)”.
Più recentemente Cass. SL 2019/n. 25673, ricorda il “consolidato e risalente orientamento, secondo cui "anche nel caso in cui il datore di lavoro assegni al lavoratore inquadrato in una determinata categoria solo alcune delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore, con prevalenza tuttavia rispetto agli altri compiti allo stesso affidati, opera il meccanismo di
33 avanzamento automatico nella qualifica superiore quale previsto dall'art. 2103 cod. civ., atteso che tale norma non richiede che il lavoratore svolga tutte le mansioni di coloro che sono inquadrati nella suddetta qualifica superiore, ma prescrive soltanto che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato" (Cass. n. 1537/1986 e successive numerose conformi).
La valutazione giuridica deve pertanto muovere dalla ricognizione della effettività delle mansioni concretamente svolte, rispetto all'inquadramento e alla qualifica formalmente rivestiti. Si tratta di un principio, ex artt. 2103 c.c., 36 Cost., che più generalmente traccia tutta la materia del diritto del lavoro in un sistema di inderogabilità normativa, di diritti costituzionalmente garantiti, almeno ratione temporis in relazione alla fattispecie.
*
§ 3. Il caso concreto.
Occorre preliminarmente riconoscere la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della memoria della ricorrente del 26/2/2025 in quanto non autorizzata.
Con l'ordinanza istruttoria del 3/2/25 il giudice ha infatti autorizzato, disponendone conseguentemente l'acquisizione d'ufficio, la produzione degli atti di natura documentale in sostituzione della prova orale. Non è stata autorizzata alcuna memoria che deve ritenersi, dunque, inammissibile.
Allo stesso modo non può non rilevarsi come la produzione documentale indicata fosse già stata effettuata in sede di ricorso e non giustifichi la copiosa produzione documentale non sopravvenuta ulteriore, introduttiva tra l'altro di circostanze fattuali di ipotetica rilevanza non presenti in ricorso.
Sotto il profilo istruttorio non è incisivamente idoneo a contribuire alla giustificazione del diritto al superiore inquadramento della lavoratrice il curriculum vitae pubblicato sul sito di Ateneo. Il documento, oggetto di autocertificazione del dipendente e successiva pubblicazione sul sito di Ateneo, attesta unilateralmente le competenze del lavoratore ma non è possibile attribuirgli natura certificativa delle mansioni concretamente svolte.
Per converso, non può essere considerata valida argomentazione la circostanza evidenziata dall'Università, che la lavoratrice abbia partecipato a plurime procedure concorsuali (doc. 5 conv.) senza ottenere l'inquadramento superiore, atteso che l'aver ottenuto anche solo l'idoneità in alcune delle stesse evidenzia piuttosto una tendenziale capacità soggettiva a ricoprire anche ruoli superiori rispetto all'attuale inquadramento.
34 *
§ 3.1. Area Management didattico e URP.
La lavoratrice ha svolto la propria attività, nel corso del rapporto in tre uffici:
- dal 1/3/2017 fino al 16/12/2021, è stata assegnata all'Area Management Didattico e URP, sotto la direzione della responsabile Tes_1
[...]
dal 16/12/2021 fino al 31/1/2023 è stata assegnata all'Area Risorse Umane sotto la direzione della responsabile;
Testimone_2
- dal 1/4/2023 è assegnata all'Ar Formazione sotto la responsabilità della Direttrice Generale, responsabile ad interim della struttura, Testimone_3
Per quanto riguarda l'attività del primo periodo la ricorrente afferma di avere svolto attività di orientamento in ingresso e in uscita.
La testimone al tempo Dirigente di altra area e ad interim del Tes_1
Management, descrive l'attività della ricorrente come segue:
“adr si trattava di una delle mission dell'Area, vi erano riunioni con me, il docente di riferimento designato, vi partecipava la che vi doveva lavorare, Pt_1 svolgeva prevalentemente il suo lavoro nell'orien o e nel job placement. Le scelte, le strategie nel nostro ambito calano dall'alto, una piramide, dal Rettore e dal Piano Strategico, in giù. Quanto alla “promozione presso le aziende dei profili professionali dei laureati, analisi delle caratteristiche occupazionali, strutturazione dei percorsi volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro degli studenti”: operativamente ci lavorava lei, interagendo con il responsabile, che ero io, e il docente di riferimento;
adr ad es. se la individuava una serie di aziende, ce lo comunicava, Pt_1
e in sede di incontri si condivideva, prima di andare ad operare concretamente;
adr la strutturazione dei percorsi discendeva anzitutto dall'alto dal Rettore e dal Piano Strategico, poi noi ci occupavamo della strutturazione concreta, della messa in atto, c'erano delle piattaforme a disposizione, come contatti con il Centro per l'Impiego, manifestazioni alle quali partecipavamo, preciso poi trattarsi di una struttura, la nostra, relativamente piccola, dove le attività da svolgere erano condivise, poi operativamente se ne occupava la poteva Pt_1 fare delle proposte che poi condividevamo con me, con il docente, per intraprendere una o altra strada”.
Sul placement chiarisce: “per quanto riguarda invece ”l'attività di placement, ha svolto il compito di “supporto ai laureandi e ai neolaureati finalizzato ad accompagnarli nell'analisi delle proprie attitudini, motivazioni e competenze, al fine di elaborare un progetto professionale coerente con il proprio percorso di studi ed in relazione all'evoluzione del mondo produttivo,
35 supportarli nella ricerca attiva di lavoro e/o nella scelta di proseguire post- lauream”: valgono anche a questo riguardo le cose che ho detto, nell'orientamento dello studente che era anche in itinere, permanente, i colloqui erano solo in prima istanza effettuati dagli uffici, che li indirizzavano anzitutto ai docenti, ai docenti tutor”.
L'allora Dirigente ha evidenziato come la lavoratrice si occupasse di alcune attività esecutive, ma in generale vi fossero anche attività contraddistinte da diversi livelli di complessità sebbene in base a criteri stabiliti “piramidalmente” dall'alto a livello strategico.
L'elemento dell'autonomia risulta, per questa parte di attività, invero sostanzialmente limitata. Anche sui progetti della Regione Toscana “Orienta il tuo futuro 2022” e del progetto MIUR “Pot Uni-Sco 2021” la lavoratrice è stata coinvolta ma risulta sempre organizzativamente subordinata alla docente e alla responsabile dell'area (testimoni e cit.). Tes_1 Tes_3
Invero, la circostanza della maternità della docente di riferimento, costringe l'area amministrativa a farsi carico dell'intero progetto e la lavoratrice in primis: adr anche per il progetto Pot etc. c'era una docente di riferimento,
, che ha affrontato un periodo di maternità, per cui per questo Persona_3 periodo si è accollata ulteriori competenze per questo progetto, Parte_1 un prog complicato, ed è stato portato comunque a termine da noi amministrativi, ora non ricordo se alla fine sia rientrata la;
la PE rendicontazione di questi progetti era effettuata con il supporto ffici contabili, veniva fatto dal Management assegnatario, se ne occupava Pt_1
la responsabile ero io, lei era il mio braccio destro, era
[...] collaboratrice” Circostanza in parte confermata dalla teste : “Adr ricordo che la Tes_2 dott.ssa doveva rendicontare dei progetti, ma non ricordo quali nello Pt_1 specifico e aveva parlato lei stessa e afferivano all'Area Management, diversa dalla mia”.
Tuttavia, a quella che appare una assunzione in concreto di maggiori competenze non si accompagna una completa autonomia relativa alla correttezza tecnica e gestionale delle soluzioni. La testimone evidenzia infatti: Tes_1 adr predispo e ordinanze da sottoporre alla mia firma, si trattava di una attività ordinaria, che comprendeva una parte molto ripetitiva, obbligata dalle normative, a parte il concreto dispositivo dell'atto; adr noi avevamo dei fondi specificamente assegnati per specifiche attività nell'ambito del progetto, che organizzavamo e attuavamo, con determinati step, il nostro compito nella rendicontazione era di monitoraggio e controllo;
Ma la lavoratrice, pur riconosciuta come vero e proprio braccio destro della responsabile non risulta mai assumere responsabilità contabile diretta:
36 “adr le previsioni delle attività e del budget erano di mia competenza e li inviavo al Rettore e alla Direttrice Generale, coinvolgendo certamente il personale come sempre mi è piaciuto fare;
adr la mia porta era sempre aperta e la supervisione, su sua iniziativa o mia, era quotidiana, un open space, tutti sapevano di tutto, controllavo, facevo correzioni, la firma e la responsabilità erano mie”
E' poi indubbio che la stessa sia stata impiegata nell'attività di orientamento in ingresso di Ateneo al punto da svolgere 180 missioni per conto dello stesso. Le testimonianze hanno chiarito che tale partecipazione fosse strategicamente determinata dal delegato del Rettore e dalla responsabile e la teste ha evidenziato come la lavoratrice si sia trovata anche da sola a Tes_1 gestire tali situazioni.
La lavoratrice, inoltre, è stata nominata referente di più piattaforme di orientamento/banca dati (doc. 13 ric.) invero sempre insieme alla responsabile. Sull'attività di job placement le testimonianze da una parte hanno confermato il ruolo attivo e propositivo della lavoratrice nell'attività (contatto diretto con le aziende) dall'altro la costante presenza della supervisione della responsabile che aveva l'ultima parola (“se la individuava una serie di Pt_1 aziende, ce lo comunicava, e in sede di incontri ivideva, prima di andare ad operare concretamente”).
Analogo ruolo non meramente esecutivo va riconosciuto anche nella nomina a componente dei gruppi di riesame dei corsi di laurea e laurea magistrale per il triennio 2021/2024 (doc. 14 ric.).
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§ 3.2 L'attività sul web e sui social.
Per quanto riguarda queste ulteriori attività la lavoratrice è stata coinvolta attivamente nella gestione dei canali social, ma risulta sempre presente una figura di responsabile: “non si tratta di attività che mi riguardasse personalmente, dall'Ateneo era stata incaricata di occuparsi della parte web, ma non la seguivo né gestivo io;
adr io so che c'era una responsabile della Comunicazione, la dott.ssa Testimone_5 adr per quanto mi rig ichiesta dell'Ateneo avevo incaricato la dott.ssa di aggiornare le pagine relative al suo servizio, Orientamento Pt_1
e Placement;
adr per ogni Servizio all'interno della mia struttura, Area Managemene, Didattica e URP, avevo indicato altre persone, altri referenti per l'aggiornamento delle pagine del sito;
adr la era la sola che poi faceva parte del Pt_1
Coordinamento di Redazione W te . Tes_1
37 In questo settore la lavoratrice non risulta aver agito di libera iniziativa ma inserita in gruppi e sempre sotto il controllo gerarchico superiore: adr nelle riunioni venivano dati input non solo strategici, ma anche più operativi, ed erano Co comunque i due responsabili o una figura delegata, a dare indicazioni più puntuali alla lavoratrice;
adr ratta delle indicazioni che io ho sempre dato;
adr non aveva in questo settore di attività alcuna discrezionalità, se in ipotesi, al di fuori del suo ruolo, avesse formulato una proposta, la stessa doveva essere avallata dal Rettore o da figura delegata (testimone . Tes_3
“Quanto al sito di Ateneo, c'è una mi sembra Parte_3 partecipasse, e mi sembra diretta dalla Direttrice Generale, poi i gruppi di lavoro hanno sempre un supervisore, una persona responsabile più di altre, e non sono a conoscenza del grado di autonomia e discrezionalità che vi Parte_1 avesse” (teste ). Tes_2
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§ 3.3 Area Risorse Umane e Area Programmazione e Formazione.
Per quanto riguarda quest'ultimo ufficio la lavoratrice si è occupata della formazione del personale.
La teste a descritto l'attività: La lavoratrice dal 16/12/2021 Tes_3
è passata all'Area Risorse Umane, provenendo dall'Area Management, Didattico e URP, e le sono stati attribuiti compiti operativi nella gestione delle richieste formative del personale tecnico-amministrativo, su moduli prestampati, disponibili su intranet, da me avallati sul piano formale e sostanziale. Adr sì, era la sola ad occuparsi di questi compiti, come ripeto operativi, era la sua attività prevalente. Il modulo è firmato dal dipendente e dal responsabile della sua struttura di afferenza;
quindi, la richiesta di formazione è avallata dal responsabile
, quindi ) e come ultima firma dalla sottoscritta. Tes_2 Tes_4
Adr sulle domande esercitava un controllo di completezza for, senza alcuna discrezionalità, prima di trasmetterle alla figura Responsabile dell'Ufficio, un ruolo di correttezza esecutiva. Effettuata la formazione il dipendente deve produrre una relazione dell'attività formativa ricevuta, la lavoratrice aveva il compito di raccogliere questa comunicazione e pubblicarla o farla pubblicare sulla rete intranet di Ateneo, dal 2024 sono intervenuta per velocizzare il processo e la relazione viene oggi trasmessa dal Personale al collega un ingegnere presso i Tes_8
Servizi Informatici per la pubblicazione predetta”.
Ma è la teste più puntualmente a individuare le attività Tes_2 assegnate alla lavoratrice, chiarendo che di responsabile ce ne fosse in concreto una sola: “La dott.ssa alle Risorse Umane, da me diretta, cui era stata assegnata alla fine del 2021, doveva anzitutto prendere conoscenza della struttura per lei
38 nuova, avevamo deciso insieme che seguire la Formazione poteva essere cosa che più si avvicinava a quanto fatto in precedenza. L' non è strutturata in modo gerarchico molto Controparte_1 articolato, come invece altri enti, una organizzazione un poco piatta e le responsabilità sono in capo al responsabile dell'Area, che firma tutto come responsabile del procedimento, quindi nel caso a me, e al di sopra ancora la Direttrice Generale. All'interno dell'Area vi sono persone che si occupano di certe cose, altre di altre, ma non c'è una ripartizione strutturale di una responsabilità di sottosettori, vi è un solo responsabile Vi sono indennità previste dal vecchio contratto che sono state utilizzate per definire un poco le funzioni, ma non sono neppure esaustive dei ruoli. Si tratta del riconoscimento di una specifica attività.
La testimone conferma inoltre le attività esecutive svolte.
Sotto il profilo della responsabilità contabile la teste Vi sono Tes_3 poi i pagamenti, e la lavoratrice si occupa della liquidaz enti su gestione di contabilità, U-GOV del Consorzio CINECA. Adr ho contezza diretta di quello che ho detto, anche poiché dal 1/4/2023 sono stata anche responsabile ad interim dell'Area Risorse Umane, chiamata Area Programmazione, Reclutamento e Formazione, al posto di
[...]
, e ho verificato direttamente il processo di lavoro, dando Parte_5 precise disposizioni alla signora che operava sotto mie precise indicazioni” Pt_1
Infine, la testimonianza dalla quale la lavoratrice ha ereditato le Per_1 attività relative alla formazion nee di azione della funzione erano date dal mio Capo UT di Area , che firmava anche tutti Testimone_2 gli atti che uscivano dall'Area, n a a tutti, non avevo una autonomia decisionale, condivise, in collaborazione, poi autorizzate e firmate. Adr fino ad una certa data mi sono occupata personalmente della Formazione, in un momento successivo che non saprei indicare la è Pt_1 entrata a far parte dell'Area e questa parte di attività è passata a lei, o questo ruolo, sono io che le ho passato le competenze e venendo lei da altro settore abbiamo inizialmente collaborato insieme, non ricordo e non conosco gli atti relativi a questo passaggio, ed io all'interno dell'Area ho svolto da quel momento altre attività; adr quanto sopra, preciso, riguarda la Formazione e non la Trasparenza, e non ricordo in questo settore di una sua collaborazione con me, non le ho passato le consegne sulla Trasparenza, lei si occupava già di Trasparenza, non ho avuto bisogno di passarle le competenze perché le sapeva già fare, poiché ognuno per la propria struttura di appartenenza, si occupava della pubblicazione dei dati relativi, anche se non so in concreto quale sia stata la sua attività nel settore Trasparenza”.
Anche sotto questo profilo mansionario è carente una autonomia decisionale, in attività peraltro non meramente esecutiva.
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§ 3.4 Normativa di riferimento.
Art. 52 d.lgs 2001/n. 165: Disciplina delle mansioni (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. […]
1-ter. […]
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. […]
Art. 78 CCNL Comparto Università del 16/10/2008 (doc. 3 ric.)
“IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (Art.55 CCNL 9.8.2000) 1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali).
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2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell'allegato A.
3. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, all'interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
4. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall'art. 52 del D. Lgs. n.165/2001, come integrato dall'art. 24 del presente CCNL.
5. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall'art. 79 del presente CCNL. In via eccezionale, l'accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all'iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività lavorativa, come previsto dall'art. 80, comma 4.
6. Per l'accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 80, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A.
7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale”.
[…]
TABELLA A 1. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente da: a) CATEGORIA B
- Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite;
- Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure;
b) CATEGORIA C
- Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti;
- Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite;
c) CATEGORIA D
41 - Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
- Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate;
d) CP_9
- Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e\o professionale;
- Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti”.
Art. 24 (Mansioni del Lavoratore) CCNL 16.10.2008 (Mansioni del Lavoratore)
“
1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall'art. 52, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001, per la parte demandata alla contrattazione.
2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, l'equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l'Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione;
la richiesta viene valutata dall'Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell'area per la quale si effettua richiesta.
3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 52, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 52, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l'organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente:
• l'indicazione nominativa del dipendente sostituito
• le motivazioni della attribuzione
• il possesso degli eventuali titoli professionali necessari
• l'esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull'intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate.
4. L'attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni
42 superiori ai sensi dell'art. 52 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore.
5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.”
*
§ 4. Conclusioni decisorie.
Dalla documentazione e dall'istruttoria orale è emersa la complessità organizzativa dell' che opera a più livelli, tra personale con diversa CP_1 posizione giuridica professionale, gerarchicamente sottoposto al Rettore.
La lavoratrice non si è limitata ad eseguire semplici istruzioni o ad eseguire attività basiche, ma è risultata soggetta attivamente coinvolta nelle attività dell'ufficio.
Dunque, la lavoratrice non ha esercitato prevalentemente attività riconducibili alla categoria B che risulta certamente inadeguata per difetto.
Per il corretto inquadramento, come rilevato più volte, sotto il profilo dell'autonomia la ricorrente risulta aver svolto sicuramente attività di diversa complessità e con responsabilità correlate alla correttezza delle procedure.
Non riteniamo si possa affermare che la stessa avesse piena autonomia nello svolgimento delle funzioni o un grado di responsabilità legato alla correttezza tecnico e gestionale delle soluzioni.
Infatti, non risulta controverso dagli atti e dalle testimonianze che il riferimento per le aree dove ha lavorato e lavora la ricorrente sia stato Co impersonato dai responsabili individuati nell'ambito della categoria o nei dirigenti.
Chiarificatrice la testimonianza dalla quale è emerso come il profilo Per_1 dell'autonomia fosse sempre limitato da un controllo del responsabile, della Direttrice o, spesso, dalla necessaria approvazione del docente di riferimento se non addirittura del Rettore. La teste allude probabilmente a questo Tes_2 fenomeno quando definisce l'organizzazione come piatta, in ciò non ponendosi in antitesi con le altre testimonianze ma, in realtà, confermando la circostanza.
E se non è difficile scorgere nell'organizzazione riferita all'area interessata una tendenziale attenuazione delle responsabilità del personale in categoria D sotto il profilo gestionale demandato al personale di categoria EP si comprende
43 come non possa che considerarsi corretto un inquadramento in categoria C della lavoratrice.
*
Al parziale accoglimento del ricorso si accompagna la compensazione per 1/2 tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, anche stante la estrema complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, accerta lo svolgimento da parte di di mansioni appartenenti alla superiore categoria C e Parte_1 co al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive e contributive nei limiti della prescrizione quinquennale (atto interruttivo del 16/11/2022), con esclusione del periodo di servizio prestato all'Università degli Studi di Siena (16/4-27/6/2024). Compensa le spese processuali per 1/2 e condanna l'
[...]
al pagamento del residuo 1/2, 1/2 liquidato in € 5.663,50 per Controparte_1 ionali (causa di valore indeterminabile, media complessità, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge. Rigetta le istanze ex artt. 89 e 96 cpc.
Siena, 18/6/2025
il giudice Delio Cammarosano
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