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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
PU 139-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 28 maggio 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 139-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 28 aprile 2025
DA
con sede legale in Via Amburgo n. 1, Rosate (MI), (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Massimo Ambrosetti (C.F. , con studio in Como, Via G.B. Grassi n. 7, pec: C.F._1
presso il quale elegge domicilio, come da procura in atti, Email_1
CONTRO
con sede in Seregno (MB), Via Monteverdi n. 8, C.F. e p. Controparte_1 iva n. iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero P.IVA_2
REA in persona del legale rappresentante pro tempore, pec NumeroD_1
Email_2
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
considerato che
per legittimo impedimento il Giudice Delegato dott.ssa Patrizia Fantin è stata sostituita con decreto emesso in data 23/05/2025 dalla dott.ssa Caterina Giovanetti udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 la ricorrente ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
• fissata l'udienza al 27 maggio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso è stato notificato via posta elettronica certificata in data 30 aprile 2025 secondo le modalità indicate dall'art. 40, co. 6, CCII;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale, mentre il procuratore della creditrice ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso visura storica della debitrice unitamente ai bilanci dall'esercizio 2019 all'esercizio 2023, ultimo depositato, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti tributari notificati, scorporati per interessi e sanzioni con indicazione degli anni in cui sono sorti, per un importo di € 5.657.363,39;
- ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti previdenziali, scorporati per CP_2 interessi e sanzioni, per € 1.866.357,08
• entro la data dell'udienza la società, rimasta contumace, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditrice della somma di € 46.950,62 in virtù di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano e precetto notificato in data 22/07/2024 non pagato;
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” • sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento
(UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che, dalla visura storica in atti, la sede legale della società è situata in Seregno (MB) via Monteverdi n. 8, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “servizi logistici, relativi alla distribuzione delle merci” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente;
• inoltre, dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), posto che dal bilancio societario relativo al 2023
(ultimo depositato) emerge un attivo per € 13.890.895,00, ricavi per € 9.645.771,00 e debiti per
€ 5.221.987,00;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare l'entità del debito richiesto dai ricorrenti di € 46.950,62 e, comunque, risultano cartelle esattoriali per € 5.657.363,39;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass. 6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass.
28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud.
23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432);
• in applicazione del principio citato può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza della Controparte_1
desumibile:
[...]
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (€ 46.950,62),
- ingenti debiti tributari e previdenziali gravanti sulla debitrice (€ 7.523.720,47),
- un patrimonio netto negativo (- 312.880,00),
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Controparte_1 sede in Seregno (MB), Via Monteverdi n. 8, C.F. e p. iva n. iscritta presso il P.IVA_2
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA MB-1897025, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec Email_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Lucia Arizzi (CF: ) con studio in Vicolo LAMBRO 1 MONZA C.F._2
(MB) 20900, pec che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Email_3 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 ore 11,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 28 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 28 maggio 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 139-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 28 aprile 2025
DA
con sede legale in Via Amburgo n. 1, Rosate (MI), (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Massimo Ambrosetti (C.F. , con studio in Como, Via G.B. Grassi n. 7, pec: C.F._1
presso il quale elegge domicilio, come da procura in atti, Email_1
CONTRO
con sede in Seregno (MB), Via Monteverdi n. 8, C.F. e p. Controparte_1 iva n. iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero P.IVA_2
REA in persona del legale rappresentante pro tempore, pec NumeroD_1
Email_2
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
considerato che
per legittimo impedimento il Giudice Delegato dott.ssa Patrizia Fantin è stata sostituita con decreto emesso in data 23/05/2025 dalla dott.ssa Caterina Giovanetti udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 la ricorrente ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
• fissata l'udienza al 27 maggio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso è stato notificato via posta elettronica certificata in data 30 aprile 2025 secondo le modalità indicate dall'art. 40, co. 6, CCII;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale, mentre il procuratore della creditrice ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso visura storica della debitrice unitamente ai bilanci dall'esercizio 2019 all'esercizio 2023, ultimo depositato, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti tributari notificati, scorporati per interessi e sanzioni con indicazione degli anni in cui sono sorti, per un importo di € 5.657.363,39;
- ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti previdenziali, scorporati per CP_2 interessi e sanzioni, per € 1.866.357,08
• entro la data dell'udienza la società, rimasta contumace, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditrice della somma di € 46.950,62 in virtù di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano e precetto notificato in data 22/07/2024 non pagato;
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” • sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento
(UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che, dalla visura storica in atti, la sede legale della società è situata in Seregno (MB) via Monteverdi n. 8, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “servizi logistici, relativi alla distribuzione delle merci” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente;
• inoltre, dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), posto che dal bilancio societario relativo al 2023
(ultimo depositato) emerge un attivo per € 13.890.895,00, ricavi per € 9.645.771,00 e debiti per
€ 5.221.987,00;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare l'entità del debito richiesto dai ricorrenti di € 46.950,62 e, comunque, risultano cartelle esattoriali per € 5.657.363,39;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass. 6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass.
28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud.
23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432);
• in applicazione del principio citato può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza della Controparte_1
desumibile:
[...]
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (€ 46.950,62),
- ingenti debiti tributari e previdenziali gravanti sulla debitrice (€ 7.523.720,47),
- un patrimonio netto negativo (- 312.880,00),
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Controparte_1 sede in Seregno (MB), Via Monteverdi n. 8, C.F. e p. iva n. iscritta presso il P.IVA_2
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA MB-1897025, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec Email_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Lucia Arizzi (CF: ) con studio in Vicolo LAMBRO 1 MONZA C.F._2
(MB) 20900, pec che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Email_3 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 ore 11,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 28 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti