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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 24/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa n°740/2019 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Insalata, nel cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola CP_1
Leone
Oggetto: Ricalcolo pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/02/2019, parte ricorrente, come in atti rappresentata, sosteneva che CP_ gli aveva riconosciuto il diritto alla pensione con certificato Cat. VO n°10062084 con decorrenza gennaio 2002.
L'istante rappresentava che il riconoscimento alla pensione era scaturito dall'attività lavorativa svolta presso Ilva s.p.a. e che, nelle ultime 520 settimane di contribuzione precedenti alla decorrenza aveva avuto periodi di inattività coperti da CIG e mobilità, le cui retribuzioni risultavano calcolate in misura errata.
Rifacendosi alla normativa vigente e a diverse pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità, il invocava la giusta quantificazione della pensione considerato che il calcolo del montante Pt_1 retributivo era stata calcolato in peius per l' errato computo delle voci di contribuzione figurativa.
Sulla base di tali considerazioni chiedeva il ricalcolo della propria pensione per un rateo mensile lordo al 2019 pari ad € 1.567,44.
CP_ Conseguentemente chiedeva la condanna di al pagamento degli arretrati corrispondenti al corretto calcolo.
CP_ Si costituiva in giudizio che sosteneva la correttezza del calcolo applicato, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dell'incidenza della contribuzione figurativa scaturente dai periodi di sospensione dal lavoro per CIG e mobilità.
L'Ente aggiungeva inoltre che, preliminarmente, doveva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di preventiva domanda amministrativa, nonché per la maturata decadenza, oltre che per le ragioni di merito.
In corso di causa, dopo aver valutato le questioni preliminari, il precedente giudicante fissava CTU nominando la dott.ssa , ponendo il seguente quesito: “Determini il CTU, sulla Persona_1 CP_ scorta dei documenti in atti, nonché a seguito di eventuale accesso agli atti presso l'ammontare del rateo pensionistico spettante al ricorrente, per le causali di cui al ricorso e quantifichi le eventuali differenze maturate dal 19/2/2016”.
Acquisito l'elaborato peritale, con allegati specifici conteggi, la causa veniva rinviata per la discussione.
Successivamente alla variazione tabellare ed alla ridistribuzione dei fascicoli della dott.ssa Per_2 non più in servizio presso il Tribunale di Brindisi, il giudice professionale delegava la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudicante.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con deposito di contestuale motivazione. **************
CP_ Preliminarmente va esaminata la richiesta di inammissibilità dell'azione proposta da per difetto di domanda amministrativa in violazione degli artt. 7 e 8 della L. 11/08/1973 n°533 e dell'art. 443 c.p.c..
L'eccezione non appare fondata. Pur sussistendo l'obbligo della preventiva domanda amministrativa, vertendosi in materia previdenziale, va detto che la stessa deve obbligatoriamente essere proposta ogni qual volta si invochi il riconoscimento di una prestazione.
In questo caso invece, come giustamente osservato da parte ricorrente, non si è chiesta alcuna nuova prestazione, bensì il solo ricalcolo e correzione di una prestazione già concessa.
Pertanto, è evidente che la prodromicità della domanda amministrativa non sussiste.
Superata la questione preliminare di inammissibilità, va detto che forza dirimente per la soluzione della controversia va riconosciuta all'esatto e circostanziato elaborato peritale acquisito agli atti.
La dott.ssa riporta il contenuto dell'art. 8 della L.155/1981 che al comma 4 dispone “I Per_1 periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale”.
Sulla base del succitato parametro il consulente, applicando i relativi calcoli, giunge a determinare CP_ l'originario importo della pensione in € 1.182,00, rispetto a quanto determinato da in € 1.159,89.
Conclude l'elaborato quantificando le differenze dovute al ricorrente pari ad € 3.152,28, maturate dal mese di febbraio 2016 al mese di marzo 2024, compresi nella somma € 191,83 per interessi al 31/3/2024.
CP_ Pertanto, l' va condannato a quanto scaturente dalla perizia a cui aggiungere interessi legali e svalutazione monetaria a far data dal 1/4/2024 sino alla data di effettivo soddisfo, oltre alle differenze per il periodo successivo al mese di marzo 2024 sino all'effettivo soddisfo.
Con condanna di spese di lite come quantificate nel dispositivo secondo il principio generale della soccombenza, oltre a spese di CTU a carico di . CP_1
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 740/2019 R.G., proposta da Parte_1 CP_ nei confronti di così provvede:
- Dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo della propria pensione in godimento, in forza dell'art. 8 L. 155/81 ed altra normativa. CP_
- Conseguentemente condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento degli arretrati maturati in favore del ricorrente sin dalla decorrenza, per complessivi € 3.152,28 ivi compresi € 191,83 per interessi legali sino al 31/3/2024, oltre interessi e svalutazione da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfo.
CP_
- Condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio che si quantificano in € 1.500,00, oltre forfettarie e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico di le competenze e spese di CTU. CP_1
Brindisi lì 24/06/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi