CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 202/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Pigafetta, 156, C.F.: , rapp.ta e difesa per delega in atti dall'Avv. Bruno Botta C.F._1
C.F.: , ed ivi elett.te dom.ta con domicilio anche digitale presso il suo studio CodiceFiscale_2
in Roma, Via Arno, 38, PEC: , numero di FAX: 06/84.08.12.21 Email_1
Parte appellante contro
(CF. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Venezia (C.F. ), (per comunicazioni e-mail: P.IVA_2
fax per comunicazioni: 041/5224105) Email_2
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 551/2022 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
1 IN PUNTO: inadempimento dell'obbligo vaccinale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in riforma della sentenza n° 551/2022 pubbl. il 05/10/2022 RG n. 263/2022 emessa dal Tribunale di Venezia Sez. Lavoro, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi di cui al punto 7-8-9-10-11, del presente ricorso, e decidere sui punti non presi in considerazione, in subordine revocare la stessa per tutti i motivi di cui al ricorso di I grado e del presente appello, che qui si intendono riportati e trascritti. In riforma della sentenza di I grado, accogliere il presente ricorso per tutti i motivi su citati e accertare e dichiarare che la sospensione della è avvenuta durante il periodo di malattia e per l'effetto condannare controparte al pagamento Pt_1 degli stipendi e dei contributi e accessori dal 10/1/2022, sino alla reintegra della lavoratrice avvenuta il 2 aprile 2022. In subordine condannare comunque controparte alla corresponsione dell'assegno alimentare a far data dal 10/1/2022. Accertare e dichiarare che lo stato di emergenza è stato già dichiarato illegittimo dal Tribunale di Roma, e Pisa, e Giudice di Pace di Bressanone, dichiarare illegittimo lo stato di emergenza adottato con i provvedimenti su citati e per l'effetto disapplicare e dichiarare illegittimi e di nessun effetto tutti gli altri provvedimenti di proroga dello stesso, e per l'effetto dichiarare caduche le norme e/o disapplicando le norme di legge relative al c.d. obbligo vaccinale, e per l'effetto dichiarare illegittima, nulla e di nessun effetto il provvedimento di sospensione impugnato, anche con riferimento al consenso informato.” Per parte appellata:
“respingere l'appello perché infondato, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.” Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande proposte da
, accertando soltanto il suo diritto di percepire il trattamento di malattia per Parte_1
il giorno 10.1.2022. Ha, altresì, compensato per 1/3 le spese di lite, condannando la ricorrente alla rifusione in favore di controparte della residua quota.
1.1. La sig.ra è docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Parte_1
“Chioggia 5”. A seguito dell'introduzione dell'obbligo vaccinale anti-Covid per il personale scolastico,
in data 15.12.2021 l'Istituto scolastico invitava i dipendenti a vaccinarsi e a produrre documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo, con scadenza (a seguito di proroga), al 4.1.2022. La
lavoratrice era in malattia dal 7.1.2022 al 10.1.2022. Con comunicazione del 10.1.2022 il Dirigente
scolastico accertava l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e sospendeva dal servizio la lavoratrice senza retribuzione, secondo le previsioni della legislazione speciale vigente ratione temporis.
La , medio tempore riammessa in servizio, ha instaurato la presente causa per Pt_1
ottenere il pagamento delle retribuzioni perdute durante il periodo di sospensione dal lavoro per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice, premettendo che l'art. 2 D.L.
172/2021 ha esteso anche al personale scolastico l'obbligo vaccinale previsto dal D.L. 44/2021 per
2 il personale sanitario, sicché ogni Istituto scolastico doveva procedere all'accertamento e alla sospensione automatica dal servizio, sino al 15.6.2022, i dipendenti inadempienti.
In ordine alla domanda di riammissione in servizio, il primo giudice ha rilevato l'intervenuta cessazione della materia del contendere poiché dal 15.6.2022 la lavoratrice ha potuto riprendere il servizio senza limitazioni.
In ordine alla legittimità del provvedimento di sospensione, il primo giudice ha osservato che:
a fronte dell'invito a vaccinarsi, la lavoratrice avrebbe dovuto provvedere entro il 4.1.2022; è pacifico che la stessa non si è vaccinata ed è irrilevante che le attività didattiche fossero sospese nel periodo natalizio, in quanto il personale scolastico non è ferie ed è comunque a disposizione;
la lavoratrice risultava in malattia dal 7.1.2022 al 10.1.2022 e il provvedimento di sospensione è stato adottato il
10.1.2022, sicché la ha diritto di percepire solo il trattamento di malattia per la giornata del Pt_1
10.1.2022, ma l'atto di sospensione resta valido e produce i suoi effetti dal momento di cessazione della malattia, per il principio di conservazione degli atti giuridici, ai sensi dell'art. 1367 c.c.,
applicabile in forza dell'art. 1324 c.c..
In ordine all'eccepita illegittimità della normativa emergenziale, il primo giudice ha evidenziato che: la pretesa illegittimità costituzionale dei D.P.C.M. non è pertinente al caso di specie, in quanto l'obbligo vaccinale è stato introdotto con atto avente forza di legge;
la pretesa incostituzionalità della dichiarazione dello stato di emergenza è irrilevante, atteso che le prescrizioni dell'art. 4 D.L. 44/2021
trovano giustificazione nel bilanciamento di interessi di rango costituzionale;
l'introduzione dell'obbligo vaccinale non contrasta con le norme costituzionali – essendo stato operato un corretto bilanciamento degli interessi costituzionali – né con la normativa europea, poiché la materia non è
oggetto di disciplina comunitaria e l'art. 8 CEDU ammette una giustificata ingerenza dell'autorità
pubblica; è inconferente il richiamo al Regolamento UE n. 953/2021.
Il primo giudice ha, altresì, precisato che: il datore di lavoro era legittimato ex art. 4 bis D.L.
44/2021 a rilevare dati sanitari e, in particolare, ad accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale;
l'introduzione del requisito della vaccinazione successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro è misura eccezionale, temporanea e giustificata dalla tutela della salute pubblica.
Per quanto precede, il primo giudice ha riconosciuto soltanto il diritto al trattamento di malattia
3 per il giorno 10.1.2022, ritenendo la domanda compresa nella richiesta delle retribuzioni arretrate, e ha compensato per 1/3 le spese di lite a fronte dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno diverso.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la sig.ra sulla Parte_1
base di dodici motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per aver ritenuto legittima la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale durante il periodo di malattia.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha applicato l'art. 1367 c.c., evidenziando che tale norma si applica agli atti negoziali unilaterali o contrattuali ma non agli atti stabiliti da una disposizione di legge. Ribadisce che la sospensione non poteva essere disposta durante il periodo di malattia.
2.2. Con il secondo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per non aver compiutamente affrontato la questione inerente l'illegittima dichiarazione dello stato di emergenza.
2.3. Con il terzo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per violazione del
Regolamento CE n. 1907/2006.
L'appellante osserva che nel territorio dell'UE si possono utilizzare soltanto sostanze registrate ex art. 6 e ss. del Regolamento CE n. 1907/2006, previa valutazione dei pericoli indicati ivi e all'allegato I pp. 0.6, 1 e 3. Rileva che il primo giudice avrebbe dovuto applicare tale normativa,
atteso che alcuni vaccini anti-Covid contengono anche sostanze non registrate.
2.4. Con il quarto motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per errata interpretazione del Regolamento UE n. 953/2021, deducendo la discriminazione tra cittadini muniti di certificazione da tampone rapido antigenico e cittadini muniti di certificazione da vaccinazione.
2.5. Con il quinto motivo di appello la lavoratrice ribadisce che soltanto il Controparte_2
, in quanto titolare del trattamento dei dati sanitari, può autorizzare e delegare terzi alla verifica
[...]
di tali dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR). Osserva che nel caso di specie il datore di lavoro, non essendo stato espressamente autorizzato dal , non Controparte_2
poteva richiedere alcun certificato di vaccinazione né la lavoratrice era tenuta alla comunicazione.
2.6. Con il sesto motivo di appello la lavoratrice ha sostenuto che qualsiasi modifica, seppur
4 temporanea, del contratto di lavoro deve ritenersi illegittima. Precisa che nel caso di specie la normativa emergenziale ha modificato un requisito per l'esercizio della professione, introducendo un obbligo vaccinale che non era previsto all'epoca dell'assunzione.
2.7. Con il settimo motivo di appello la lavoratrice ha sostenuto che il primo giudice non si è
espresso sull'eccepita violazione degli artt. 4 e 38 Cost.. Ha ribadito che il lavoratore non può essere privato della retribuzione, unica fonte di sostentamento.
2.8. Con l'ottavo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per omessa decisione sulla violazione del diritto al consenso informato.
2.9. Con il nono motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia su alcuni motivi contenuti nel ricorso introduttivo e inerenti l'illegittimità della privazione della retribuzione;
l'inefficacia e la rischiosità dei vaccini;
il diritto di percepire l'assegno alimentare;
la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati.
2.10. Con il decimo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per non aver rilevato la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati.
2.11. Con l'undicesimo motivo di appello la lavoratrice lamenta che il primo giudice non ha valutato l'eccepita sussistenza di eventi avversi né le richieste istruttorie al riguardo.
2.12. Con il dodicesimo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per errata applicazione dell'art. 91 c.p.c..
L'appellante lamenta che il primo giudice l'ha condannata al pagamento delle spese legali benché la domanda sia stata accolta, seppur parzialmente.
3. Si è costituito il contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Quanto al primo motivo di appello, il afferma la correttezza della sentenza CP_1
impugnata e la legittimità del provvedimento di sospensione;
rileva che l'obbligo vaccinale non risultava adempiuto al 4.1.2022 e neppure è stato soddisfatto successivamente;
precisa che – ai sensi della nota ministeriale n. 1929 del 20.12.2021 – l'obbligo vaccinale sussisteva anche per la lavoratrice in malattia, non essendo applicabile la normativa per l'inidoneità al lavoro (v. art. 2 D.P.R.
171/2011 e art. 41 D.Lgs. 81/2008); osserva che l'art. 1367 c.c. è applicabile in forza dell'art. 1324
5 c.c., trattandosi di un rapporto di lavoro privatizzato, e comunque risulterebbe incongruo annullare la sospensione anche per il periodo in cui la lavoratrice non era in malattia;
aggiunge che la docente non ha dato prova del fatto che la malattia è proseguita anche dopo il 10.1.2022.
Quanto al secondo motivo di appello, il evidenzia che la dichiarazione dello stato CP_1
di emergenza non costituiva elemento presupposto della previsione dell'obbligo vaccinale, che è
rimasto in vigore anche dopo la cessazione dello stato di emergenza (31.3.2022). Richiama, in ogni caso, la sentenza n. 198/2021 della Corte Costituzionale che ha stabilito la legittimità dei D.P.C.M
dichiarativi dello stato di emergenza.
Quanto al terzo motivo di appello, il ribadisce l'efficacia della vaccinazione. CP_1
Quanto al quarto motivo di appello, il osserva che la competenza in materia di CP_1
salute e obblighi vaccinali spetta ai singoli Stati e non all'Unione Europea (artt.
3-4 TFUE) e richiama la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale. Ribadisce che la “certificazione verde” non era in contrasto con il diritto comunitario e con il Regolamento Ue n. 953/2021, che riguarda la circolazione transfrontaliera e comunque contempla restrizioni in caso di necessità; precisa che il richiamo alla normativa europea contenuto nel D.L. 52/2021 escludeva testualmente le disposizioni relative alle restrizioni per i soggettivi privi di “certificazione verde”.
Quanto al quinto motivo di appello, il ne rileva l'infondatezza in quanto la verifica CP_1
dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro era prevista da un atto avente forza di legge.
Quanto al sesto motivo di appello, il evidenzia che il divieto di modifica unilaterale CP_1
delle condizioni del contratto di lavoro non si applica a fronte di previsioni contenute nella legislazione di rango primario e di carattere eccezionale.
Quanto al settimo motivo di appello, il evidenzia che il primo giudice si è pronunciato CP_1
in merito al rispetto dei principi costituzionali e comunque richiama la giurisprudenza costituzionale sopravvenuta (sentenze della Corte Cost. n. 14/2023 e 15/2023).
Quanto all'ottavo, al nono, al decimo e all'undicesimo motivo di appello, il ne CP_1
contesta la fondatezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale sopravvenuta (sentenze n.
14/2023 e 15/2023).
Quanto al dodicesimo motivo di appello, il osserva che nel caso di specie la CP_1
6 domanda era articolata in più capi e il primo giudice ha correttamente disposto la compensazione parziale delle spese di lite.
4. All'udienza del 26.6.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è parzialmente fondato limitatamente al dodicesimo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, mentre nel resto deve essere rigettato, per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. I primi undici motivi di appello sono suscettibili di essere unitariamente trattati, in quanto connessi e incentrati sulla asserita illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
6.1. Quanto alla questione relativa al coordinamento tra le regole generali in materia di sospensione del rapporto di lavoro per malattia (art. 2110 c.c.) e la disciplina speciale della sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale di cui si discorre, la Corte osserva quanto segue.
Innanzitutto, si deve rilevare che la lavoratrice era già inadempiente all'obbligo vaccinale alla scadenza del termine del 4 gennaio 2022. Quindi, lo stato di malattia sopraggiunto il 7 gennaio 2022
non invalida il provvedimento di sospensione, ancorchè adottato il 10 gennaio 2022, ultimo giorno di malattia, in quanto, per l'appunto, si limitava a recepire un inadempimento già verificatosi prima della malattia.
In ogni caso, sul punto è recentemente intervenuta la sentenza Cass. n. 1881/2025 con argomentazioni che questa Corte richiama, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati addotti, in questa sede, argomenti tali da indurre a discostarsene.
In tale pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di inottemperanza all'obbligo
vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv.
con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa
di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa
di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima,
7 poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera
quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione.
(Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo
Part vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di già assente dal lavoro per malattia)”.
Ne deriva non solo l'infondatezza delle argomentazioni sul punto svolte da parte appellante,
ma, altresì - lo si rileva per completezza, non essendovi appello incidentale del sul punto CP_1
-, il rilievo per cui la non avrebbe avuto diritto nemmeno al trattamento di malattia Pt_1
riconosciuto dal primo giudice per la giornata del 10.1.2022. Tuttavia, non essendo stato formulato appello incidentale da parte del , la sentenza non deve essere riformata sul punto. CP_1
6.2. Tutte le altre questioni sollevate da parte appellante sono state sostanzialmente risolte dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 198/2021 (sulla legittimità dei DPCM dichiarativi dello stato di emergenza), n. 14 e n. 15 del 2023. In particolare, le ultime due sentenze, pur avendo ad oggetto l'imposizione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario (con la correlata sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa nell'ipotesi di inadempimento), hanno enunciato principi e svolto argomentazioni applicabili anche al caso di specie.
Si tratta di principi che questa Corte richiama integralmente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede motivazioni tali da indurre a discostarsene, e idonei ad assorbire ogni altra questione.
In particolare, la sentenza n. 14/2023 ha sancito la legittimità dell'obbligo vaccinale, pur in presenza di eventuali rischi di eventi avversi, in una prospettiva di bilanciamento tra la sfera individuale del singolo e l'interesse della collettività, anche alla luce del dovere di solidarietà (art. 2
Cost.), dovendosi ritenere che “il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto
tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto − come si è detto − titolo per l'indennizzo”.
La Corte ha anche rilevato che il legislatore ha, in materia, correttamente esercitato il suo potere discrezionale alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte, conoscenze per loro natura soggette ad evoluzione nel tempo: “La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione
8 della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite.
La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di
flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della
situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della
legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del 2018)”. Verifica che la Corte ha svolto,
con esito positivo.
La Corte ha, inoltre, ritenuto, sulla base dei dati medico-scientifici, garantiti dalle autorità
istituzionali nazionali ed europee preposte al settore, che il legislatore interno, adattando la normativa secondo l'evoluzione della pandemia, si è mantenuto nell'area di una ragionevole
“attendibilità scientifica” e ha adottato misure proporzionate e non eccedenti lo scopo perseguito.
Quanto al vaccino, sempre sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti, ne ha ribadito la natura non sperimentale e la sua efficacia, oltre che la sua sicurezza.
Nella sentenza n. 14/2023 la Corte ha superato anche le doglianze in ordine alla mancata adozione di “misure di mitigazione” e di “misure di precauzione” ad accompagnamento dell'obbligo vaccinale con riferimento al c.d. triage pre-vaccinale.
I medesimi principi sono stati ribaditi nella sentenza n. 15/2023, ove la Corte ha anche puntualizzato che la previsione, per i lavoratori impiegati in determinati settori (sanità, scuola),
dell'obbligo vaccinale anziché di quello di effettuazione di test diagnostici dell'infezione da SARS-
CoV-2 con una elevata frequenza, non è irragionevole, non essendo, in una prospettiva di adeguato bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, un'alternativa idonea rispetto alle finalità perseguite. Di
qui l'esclusione anche degli eccepiti profili di discriminatorietà tra soggetti vaccinati e non vaccinati.
La Corte ha, altresì, puntualizzato che la sospensione del lavoratore non vaccinato è
sistematicamente coerente con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 18 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Infine, nella sentenza n. 15/2023, la Corte ha puntualizzato che la previsione, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, della sospensione senza retribuzione o altro emolumento comunque denominato si giustifica con il principio di sinallagmaticità che caratterizza il rapporto di lavoro e, con specifico riferimento all'esclusione anche dell'assegno alimentare, ha rilevato che “il
9 riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al
lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata
da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che
richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto”, laddove “ ben diverso è il
caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di
sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei
termini anzidetti, legittimamente esercitabile.”.
6.3. Quanto al richiamo del Regolamento UE n. 1907/2006 - invocato da parte appellante sotto il profilo per cui nel territorio dell'UE possono essere utilizzate solo sostanze chimiche registrate, laddove i vaccini indicati a pag. 29 dell'appello conterrebbero anche sostanze asseritamente non registrate -, esso è formulato in modo generico e comunque non è provato (in particolare non è provato che i vaccini ivi elencati contengano la sostanza indicata come non registrata).
In ogni caso, l'eventuale non conformità di (solo) alcuni vaccini non si risolve, sul piano del rapporto individuale di lavoro, in una scriminante per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, che ben avrebbe potuto essere assolto con vaccini diversi da quelli che, in tesi di parte appellante, non sarebbero pienamente conformi alle normative di settore.
6.4. Quanto al richiamo al Regolamento europeo n. 953/2021, questa Corte evidenzia che il richiamo è operato sotto il profilo di divieto di discriminazioni tra cittadini in possesso di certificazione da vaccinazione e cittadini in possesso di certificazione da tampone rapido antigenico. Anche tale profilo è affrontato e superato dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra richiamate che hanno chiarito come la legislazione interna ha operato un corretto bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.
Non è suscettibile di configurarsi, dunque, alcuna discriminazione vietata.
6.5. Quanto alla contestazione del potere del datore di lavoro di rilevare dati sanitari dei dipendenti (relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale), trattasi di potere che trova fondamento,
in via generale, nella norma primaria di cui al DL 44/2021 e ss. mod. che assorbe l'eccepita assenza di una autorizzazione/delega conferita dal titolare del trattamento. Né trattasi di previsione irragionevole (in considerazione del rapporto contrattuale intercorrente tra datore di lavoro e
10 lavoratore) o eccedente le finalità (quelle, per l'appunto, di verifica dell'obbligo e di adozione di immediati provvedimenti di sospensione).
6.6. Del tutto generico risulta il motivo sull'asserita violazione del diritto ad esprimere un consenso informato, non essendo state allegate circostanze specifiche che evidenzino la lesione di tale diritto nel caso concreto, vieppiù da parte del datore di lavoro Controparte_1
.
[...]
6.7. Infine, le conclusioni a cui si è sopra pervenuti trovano conforto anche nella giurisprudenza recente della CGUE proprio in materia di obbligo vaccinale anti COVID, v. sentenza nella causa C-219/24 del 12.6.2025: “L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 9, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e
l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del
3 giugno 2020, in combinato disposto con l'allegato VII, punti 1 e 2, della direttiva 2000/54, come
modificata, devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può
obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti
a un rischio biologico”.
7. La Corte ritiene di accogliere parzialmente il dodicesimo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
Questa Corte ritiene che sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado, in considerazione della novità e della complessità della normativa di riferimento, solo recentemente (e comunque successivamente alla sentenza impugnata) chiarita dalle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in senso, tuttavia, sfavorevole alla lavoratrice.
8. Quanto alle spese di lite del presente grado, in una valutazione unitaria dell'esito della lite
11 e tenuto conto del fatto che la lavoratrice ha proposto 11 motivi infondati e, quanto al 12° motivo, il suo accoglimento ha determinato una limitata riforma della sentenza di primo grado, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese anche del presente grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
2) ferme nel resto le statuizioni dell'impugnata sentenza;
3) compensa tra le parti le spese del presente grado.
Venezia, il giorno 26.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gaetano Campo
12