Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 7 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Mariano Maraglino
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certoma' e Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 agosto 2024 parte attrice ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto
“a. Accertare e dichiarare che l'istante, ha espletato attività lavorativa, quale bracciante agricolo
a tempo determinato, con qualifica di operaio comune, per complessive 165 giornate. b.
Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, ad accreditare sulla posizione assicurativa dell'istante i contributi maturati per le suindicate giornate di lavoro. c. Condannare lo stesso al pagamento del trattamento di CP_1
disoccupazione agricola per l'anno 2021 in relazione al numero di giornate ed alla qualifica contrattuale rivestita da quantificarsi - in caso di contestazione - a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il solo limite posto dalla L. 412/91. d. Condannare l' alla CP_1
rifusione delle spese processuali , da attribuirsi in distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Si costituiva l' e deduceva che il ritardo nell'accredito dei contributi e nel pagamento delle CP_1
ulteriori giornate di disoccupazione agricola era ascrivibile unicamente al datore di lavoro che tardivamente aveva provveduto a denunciare le giornate, con conseguente accoglimento tardivo
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Il procuratore della parte ricorrente, all'odierna udienza, ha concordato nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla CP_1
rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua della esibita documentazione, risulta che l' ha sì riconosciuto il diritto fatto CP_1
valere nei suoi confronti (e, nel contempo, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto), ma solo dopo l'instaurazione del giudizio: deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno poste integralmente a carico dell' parte CP_1
virtualmente soccombente, dovendosi ritenere che nemmeno un eventuale ritardo da parte del datore di lavoro possa incidere in senso negativo sulla posizione del lavoratore, atteso anche lo specifico termine decadenziale da rispettare, non avendo peraltro l' dimostrato l'esistenza di CP_1
alcuna eventuale diversa motivazione rispetto all'iniziale mancato accoglimento dell'istanza.
Si precisa che nella liquidazione si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano Parte_2
3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi €.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 7 gennaio 2025.
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IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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