Ordinanza presidenziale 22 ottobre 2020
Decreto decisorio 25 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 25/01/2021, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00465/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2010, proposto da
Delog S.r.l. e Italtrasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Matteo Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
il Comune di IA in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Primo Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Mogliano Veneto, via Matteotti, 20/1;
Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, Direzione Urbanistica della Regione Veneto, Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale ex Art 27 Lr 11/2004 non costituiti in giudizio;
nei confronti
IA Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di IA (TV) n. 75 del 21/12/2009, ad oggetto: "Contraddizioni alla D.G.R. n. 2704 del 15/9/2009 di - approvazione con proposte di modifica (art. 46 di L.R. 61/1985) alla Variante Parziale al P.R.G. di IA per la riclassificazione in Z.T.O. C4 di nuclei abitativi esistenti", unitamente all'elaborato di "Controdeduzioni ai sensi di art. 46 L.R. n. 61/1985" e pervenuto al prot. comunale il 14/12/2009, n. 15412, limitatamente alla parte relativa alla riclassificazione da "E4" a "C4" delle aree le cui variazioni sono state contrassegnate con i n.ri 58, 59, 60 e 61;
della deliberazione del Consiglio Comunale di IA (TV) n. 13 del 28/2/2005, di adozione della Terza Variante Parziale al P.R.G. ai sensi del 3° comma dell'art. 50 della L.R. n. 61/1985 per la riclassificazione nuclei abitativi esistenti in zona "C4", anch'essa limitatamente alla parte relativa alla riclassificazione da "E4" a "C4" delle aree le cui variazioni sono state contrassegnate con i n.ri 58, 59, 60 e 61;
della deliberazione del Consiglio Comunale di IA (TV) n. 43 del 15/6/2006, avente ad oggetto la "Terza Variante Parziale al P.R.G. ai sensi del 3° comma dell'art. 50 della L.R. n. 61/1985 per riclassificazione in zona "C4" di nuclei abitativi esistenti" limitatamente alla parte relativa alla riclassificazione da "E4" a "C4" delle aree le cui variazioni sono state contrassegnate con i n.ri 58, 59, 60 e 61;
della Giunta Regionale del Veneto n. 2704 del 15/9/2009, avente ad oggetto: "Comune di IA (TV). P.R.G. - Variante per la riclassificazione in Z.T.O. C4 di nuclei abitativi esistenti. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, N. 61 "Limitatamente alla parte relativa alla riclassificazione da "E4" a "C4" delle aree le cui variazioni sono state contrassegnate con i n.ri 58, 59, 60 e 61;
della valutazione tecnica regionale (VTR) n. 57 dell'11/2/2009, a firma del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, allegata alla DGR n. 2704/2009 laddove sia interpretato e/o interpretabile nel senso di riclassificazione da "E4" a "C4" le cui variazioni sono state contrassegnate con i n.ri 58, 59, 60 e 61;
del parere del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale ex art. 27, comma 2, della L.R. 11/2004, parere espresso sull'argomento n. 57 dell'11/2/2009 ed allegato alla DGR n. 2704/2009, anch'esso nella misura sia interpretato e/o interpretabile nel senso di riclassificazione da "E4" a "C4" le le aree le cui variazioni sono state contrassegnate con i n.ri 58, 59, 60 e 61,
e ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di IA;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale n. 823 /2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, sia il procuratore della parte ricorrente che il procuratore del Comune resistente, hanno depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;
Ritenuto opportuno compensare le spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 22 gennaio 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO