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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 188 \2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188 \2024 R.G., promossa da
c.f.: , a PACE DEL Parte_1 C.F._1
MELA, il 30/01/1952, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. DI PASQUALE
GAETANA; contro
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
TAURO (RC) il 02/12/1960, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PINO
ANGELA MARIA TINDARA;
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione e divorzio (scioglimento del matrimonio);
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 22 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto che la causa fosse assunta in decisione.
1 IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata in data 23 giugno 2024, è stata pronunciata la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
Le parti hanno chiesto la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 479 bis.49 c.p.c. al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16 maggio 2025 è comparso personalmente il ricorrente
, di talché il tentativo di conciliazione ha avuto esito Parte_1
negativo. I procuratori hanno insistito nella domanda di divorzio e all'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta essendo per un verso decorsi i termini di legge dalla pronuncia della separazione e per un altro avendo le parti chiesto il divorzio alle condizioni congiuntamente indicate nell'atto introduttivo.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza depositata il 23 giugno
2024 e che è passato l'intervallo temporale minimo richiesto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, ai fini dell'ammissibilità della domanda.
La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, anche dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto.
Possono dichiararsi compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, sentite le parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 ⎯ dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Milazzo, in data Controparte_1
02.12.1999, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri dello stesso comune all'atto n. 16, parte I, anno 1999;
⎯ ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente Sentenza e dispone, per l'effetto, che la presente pronuncia, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria;
⎯ compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 26/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188 \2024 R.G., promossa da
c.f.: , a PACE DEL Parte_1 C.F._1
MELA, il 30/01/1952, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. DI PASQUALE
GAETANA; contro
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
TAURO (RC) il 02/12/1960, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PINO
ANGELA MARIA TINDARA;
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione e divorzio (scioglimento del matrimonio);
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 22 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto che la causa fosse assunta in decisione.
1 IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata in data 23 giugno 2024, è stata pronunciata la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
Le parti hanno chiesto la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 479 bis.49 c.p.c. al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16 maggio 2025 è comparso personalmente il ricorrente
, di talché il tentativo di conciliazione ha avuto esito Parte_1
negativo. I procuratori hanno insistito nella domanda di divorzio e all'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta essendo per un verso decorsi i termini di legge dalla pronuncia della separazione e per un altro avendo le parti chiesto il divorzio alle condizioni congiuntamente indicate nell'atto introduttivo.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza depositata il 23 giugno
2024 e che è passato l'intervallo temporale minimo richiesto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, ai fini dell'ammissibilità della domanda.
La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, anche dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto.
Possono dichiararsi compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, sentite le parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 ⎯ dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Milazzo, in data Controparte_1
02.12.1999, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri dello stesso comune all'atto n. 16, parte I, anno 1999;
⎯ ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente Sentenza e dispone, per l'effetto, che la presente pronuncia, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria;
⎯ compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 26/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
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