Articolo 1876 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1869Articolo 1877
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1876.
Norma di salvaguardia per il personale ((trattenuto in servizio ovvero)) richiamato dal congedo o dall'ausiliaria

1. Al personale ((trattenuto in servizio ovvero)) richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attivita', se piu' favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennita' di ausiliaria in godimento.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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