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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7587 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7731/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU MA Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7731/2025 promossa da:
Parte 1
Nato a AN AN (MI) il 10/09/1971
Residente VIA CRISTOFORO COLOMBO 16 22036 ERBA ITALIA
Codice Fiscale C.F. 1
Con l'Avv. CATERINA ALFANO come da procura in atti parte ricorrente contro
Controparte_1
Nata a LIMA (PERU) il 01/01/1971
Residente VIA FORTEZZA 21/F 20126 MILANO ITALIA
Codice Fiscale C.F. 2
parte convenuta contumace Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 26/03/2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Conclusioni nell'interesse di parte ricorrente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori in data 15.11.2021, Parte 1 e Controparte_1 ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato civile di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile ad Parte 1 e
RB (CO) in data 15/11/2021, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Anno
2021; N. 19; Parte I).
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Como con sentenza n.
1045/2024 del 13/09/2024 e pubblicata il 30/09/2024.
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 e regolarmente notificato alla resistente, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza cartolare ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 09/09/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza alla resistente non costituita, ha dichiarato la contumacia di quest'ultima e viste le nostre scritte depositate dal difensore della parte ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Premesso in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del Regolamento UE
1111/2019, atteso che, avendo parte convenuta nazionalità peruviana, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile in mancanza di scelta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, la legge italiana ex art. 8 lett. a) del medesimo Regolamento.
Sulla domanda di divorzio La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Como con sentenza n.
1045/2024 del 13/09/2024 e pubblicata il 30/09/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 26/02/2025), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo e la irreperibilità della moglie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 e Controparte 1
hanno contratto matrimonio civile ad RB (CO) in data 15/11/2021, iscritto nei
[...]
registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2021; N. 19; Parte I);
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di RB per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa AU MA Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU MA Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7731/2025 promossa da:
Parte 1
Nato a AN AN (MI) il 10/09/1971
Residente VIA CRISTOFORO COLOMBO 16 22036 ERBA ITALIA
Codice Fiscale C.F. 1
Con l'Avv. CATERINA ALFANO come da procura in atti parte ricorrente contro
Controparte_1
Nata a LIMA (PERU) il 01/01/1971
Residente VIA FORTEZZA 21/F 20126 MILANO ITALIA
Codice Fiscale C.F. 2
parte convenuta contumace Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 26/03/2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Conclusioni nell'interesse di parte ricorrente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori in data 15.11.2021, Parte 1 e Controparte_1 ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato civile di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile ad Parte 1 e
RB (CO) in data 15/11/2021, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Anno
2021; N. 19; Parte I).
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Como con sentenza n.
1045/2024 del 13/09/2024 e pubblicata il 30/09/2024.
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 e regolarmente notificato alla resistente, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza cartolare ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 09/09/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza alla resistente non costituita, ha dichiarato la contumacia di quest'ultima e viste le nostre scritte depositate dal difensore della parte ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Premesso in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del Regolamento UE
1111/2019, atteso che, avendo parte convenuta nazionalità peruviana, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile in mancanza di scelta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, la legge italiana ex art. 8 lett. a) del medesimo Regolamento.
Sulla domanda di divorzio La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Como con sentenza n.
1045/2024 del 13/09/2024 e pubblicata il 30/09/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 26/02/2025), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo e la irreperibilità della moglie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 e Controparte 1
hanno contratto matrimonio civile ad RB (CO) in data 15/11/2021, iscritto nei
[...]
registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2021; N. 19; Parte I);
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di RB per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa AU MA Cosmai