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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 458/2020 tra
Parte_1 ricorrente e
Controparte_1
resistente
Oggi 08/04/2025, alle ore 10:27, innanzi al Giudice dott. Valentina Del Rio, sono comparsi:
Per parte attrice la parte avv. in sostituzione dell'Avv. LOMBARDO SAVERIO Parte_1
Per parte convenuta l'Avv. Caracci in sostituzione dell'avv. BRAMATI MARIANNA
E' presente ai fini del tirocinio formativo la dr.ssa Linda Bonafede.
L'Avv. insiste nel ricorso per revocazione;
Pt_1
l'Avv. Caracci chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese;
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra;
rimette la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Valentina Del Rio Riaperto il verbale alle ore 19:33 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 458/2020 promossa da: tra
Avv. , nato a [...] il [...], cod. fisc. ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Via Marinuzzi 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Lombardo, cod. fisc.
[...]
, per procura in atti, C.F._2
ricorrente
in persona del Sindaco protempore, cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Bramati del Foro di Marsala (pec:
- C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 C.F._3
studio della medesima, in Castelvetrano nella Via Vittorio Emanuele n. 67;
resistente
OGGETTO: Revocazione sentenza n. 97/2020 del 05.03.2020, pronunciata dal Tribunale di Sciacca nel giudizio iscritto al n. 842/2017 R.G in grado di appello.,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2020 impugnava per revocazione la sentenza n. 97 Parte_1
del 2020 emessa dal Tribunale di Sciacca in grado di appello avverso la sentenza resa dal Giudice di
Pace di Partanna n. 83 del 2016 pronunciata su opposizione a verbale elevato dalla Polizia Municipale di per violazione dell'art. 126 bis com. 2 C.d.S. Controparte_1
Rappresentava il ricorrente che la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, fosse affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. avendo il Tribunale ritenuto erroneamente che l'appello, assoggettabile al rito lavoro, fosse stato proposto oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica o oltre quello lungo di cui all'art. 327
c.p.c., applicabile in caso di mancata notifica della sentenza, risultando invece dagli atti che il ricorso in appello è stato depositato in Cancelleria il 6.7.2017 e notificato a controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza il 20.9.2017; che la sentenza del giudice di pace di Partanna veniva depositata in data 11.1.2017 e che quindi il termine lungo di sei mesi per impugnare scadeva in data
11.7.2017 con conseguente tempestività dell'appello.
Il ricorrente ha quindi evidenziato come l'avere il Giudice a quo con la sentenza oggetto di revocazione supposto sia la notifica della sentenza n. 83/2016 del G.d.P. di Partanna appellata per la relativa decorrenza del termine breve di trenta giorni per appellare ex artt. 325 e 326 c.p.c., sia lo spirare del termine lungo per appellare di sei mesi dal deposito del 11.01.2017 della stessa sentenza n. 83/2016 appellata ex art. 327 c.p.c. e dichiarato a tale effetto l'inammissibilità dell'appello proposto, integra un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c con conseguente. diritto alla revocazione della stessa sentenza n. 97/2020 impugnata e alla decisione dell'appello avverso la sentenza n. 83/2016 del G.d.P. di Partanna nel merito.
Nel merito evidenziava la fondatezza dell'appello fondato sulla sola circostanza dell'erroneità della statuizione emessa in primo grado relativamente alle spese di lite, compensate in assenza dei presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c.
Concludeva chiedendo: “.- preliminarmente, sospendere il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'odierna sentenza n. 97/2020 del Tribunale di Sciacca revocanda ex art. 398 com. 4 c.p.c.; - nel merito, revocare la stessa sentenza n. 97/2020 per l'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. articolato sub I.; - per l'effetto e decidendo nel merito dell'appello avverso la sentenza n. 83/2016 del 10/11.01.2017 del G.d.P. di Partanna proposto da questa parte, in parziale riforma della stessa sentenza n. 83/2016 appellata, condannare il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da determinare ex D.M. n. 55/2014 e distrarre in favore del procuratore costituito antistatario. Spese vinte anche per il giudizio d'appello e di revocazione”.
Con memoria depositata il 19.2.2021 si costituiva il chiedendo di Controparte_1 dichiarare inammissibile l'impugnazione; eccepiva in particolare l'erroneità del rito, essendo stata l'impugnazione proposta con ricorso anziché con citazione e l'inammissibilità della stessa, posto che la questione oggetto del giudizio verte su una valutazione in punto di diritto, non configurandosi quindi quale errore suscettibile di essere impugnato con lo strumento revocatorio.
1. Tanto premesso, preliminarmente va rilevato che parte ricorrente non ha errato nell'introdurre l'impugnazione con ricorso, essendo stato l'oggetto del giudizio del primo e del secondo grado una opposizione a verbale di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, materia cui si applica il rito lavoro ex art. 6 D.lgs 150 del 2011. L'eccezione sul punto è pertanto infondata.
2. Va poi rilevato che la revocazione è un mezzo di impugnazione o a critica vincolata;
il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di vizi e di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte (Cass.
S.U. 16402/2007).
Tanto evidenziato, rileva il Tribunale che l'ipotesi di revocazione invocata dal ricorrente è disciplinata dall'art. 395, comma 2, n. 4 cpc, secondo cui la sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado è suscettibile di revocazione quando “è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”. “Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul qual la sentenza ebbe a pronunciare”.
L'errore previsto come motivo di revocazione dalla norma in esame consiste, dunque, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato. (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008).
Occorre ancora, alla stregua del dato normativo, che il fatto oggetto dell'errore non sia stato oggetto del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata abbia deciso (Cass. n. 9416/1997; Cass. n.
12194/1993).
Nel caso di specie emerge dalla sentenza impugnata come la questione relativa all'ammissibilità dell'appello sia stata dibattuta tra le parti, avendo l'appellato eccepito in quella sede l'inammissibilità dell'appello per tardività, essendo stata la sentenza appellata resa l'11.1.2017, con termine lungo per appellare sino all'11.7.2017 ed essendo stato il ricorso notificato a controparte oltre il predetto termine.
Inoltre, la statuizione di inammissibilità resa dal giudice di appello non si risolve nel caso di specie in un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, non potendo detta erroneità essere desunta dal solo fatto che il ricorso sia stato depositato in cancelleria il 6.7.2017 e, quindi, prima del decorso del termine lungo per impugnare;
detta decisione appare piuttosto una scelta dettata da valutazioni di ordine giuridico, avendo il Tribunale ritenuto, alla stregua delle norme relative al rito applicabile all'opposizione a sanzione amministrativa derivante dalla violazione del codice della strada e tenuto conto del fatto che era stato disposto in corso di causa il mutamento del rito con ordinanza del 20.9.2017, che l'appello sia stato proposto oltre i termini di legge.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nei parametri minimi del D.M 55 del 2014 e succ, mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca definitivamente pronunciando nel giudizio di revocazione promosso da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Sciacca in grado di appello n. 97 del Parte_1
5.3.2020
- Rigetta l'impugnazione.
- Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 258,00 per compenso professionale dell'avvocato oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Sciacca, 8/04/2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 458/2020 tra
Parte_1 ricorrente e
Controparte_1
resistente
Oggi 08/04/2025, alle ore 10:27, innanzi al Giudice dott. Valentina Del Rio, sono comparsi:
Per parte attrice la parte avv. in sostituzione dell'Avv. LOMBARDO SAVERIO Parte_1
Per parte convenuta l'Avv. Caracci in sostituzione dell'avv. BRAMATI MARIANNA
E' presente ai fini del tirocinio formativo la dr.ssa Linda Bonafede.
L'Avv. insiste nel ricorso per revocazione;
Pt_1
l'Avv. Caracci chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese;
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra;
rimette la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Valentina Del Rio Riaperto il verbale alle ore 19:33 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 458/2020 promossa da: tra
Avv. , nato a [...] il [...], cod. fisc. ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Via Marinuzzi 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Lombardo, cod. fisc.
[...]
, per procura in atti, C.F._2
ricorrente
in persona del Sindaco protempore, cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Bramati del Foro di Marsala (pec:
- C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 C.F._3
studio della medesima, in Castelvetrano nella Via Vittorio Emanuele n. 67;
resistente
OGGETTO: Revocazione sentenza n. 97/2020 del 05.03.2020, pronunciata dal Tribunale di Sciacca nel giudizio iscritto al n. 842/2017 R.G in grado di appello.,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2020 impugnava per revocazione la sentenza n. 97 Parte_1
del 2020 emessa dal Tribunale di Sciacca in grado di appello avverso la sentenza resa dal Giudice di
Pace di Partanna n. 83 del 2016 pronunciata su opposizione a verbale elevato dalla Polizia Municipale di per violazione dell'art. 126 bis com. 2 C.d.S. Controparte_1
Rappresentava il ricorrente che la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, fosse affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. avendo il Tribunale ritenuto erroneamente che l'appello, assoggettabile al rito lavoro, fosse stato proposto oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica o oltre quello lungo di cui all'art. 327
c.p.c., applicabile in caso di mancata notifica della sentenza, risultando invece dagli atti che il ricorso in appello è stato depositato in Cancelleria il 6.7.2017 e notificato a controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza il 20.9.2017; che la sentenza del giudice di pace di Partanna veniva depositata in data 11.1.2017 e che quindi il termine lungo di sei mesi per impugnare scadeva in data
11.7.2017 con conseguente tempestività dell'appello.
Il ricorrente ha quindi evidenziato come l'avere il Giudice a quo con la sentenza oggetto di revocazione supposto sia la notifica della sentenza n. 83/2016 del G.d.P. di Partanna appellata per la relativa decorrenza del termine breve di trenta giorni per appellare ex artt. 325 e 326 c.p.c., sia lo spirare del termine lungo per appellare di sei mesi dal deposito del 11.01.2017 della stessa sentenza n. 83/2016 appellata ex art. 327 c.p.c. e dichiarato a tale effetto l'inammissibilità dell'appello proposto, integra un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c con conseguente. diritto alla revocazione della stessa sentenza n. 97/2020 impugnata e alla decisione dell'appello avverso la sentenza n. 83/2016 del G.d.P. di Partanna nel merito.
Nel merito evidenziava la fondatezza dell'appello fondato sulla sola circostanza dell'erroneità della statuizione emessa in primo grado relativamente alle spese di lite, compensate in assenza dei presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c.
Concludeva chiedendo: “.- preliminarmente, sospendere il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'odierna sentenza n. 97/2020 del Tribunale di Sciacca revocanda ex art. 398 com. 4 c.p.c.; - nel merito, revocare la stessa sentenza n. 97/2020 per l'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. articolato sub I.; - per l'effetto e decidendo nel merito dell'appello avverso la sentenza n. 83/2016 del 10/11.01.2017 del G.d.P. di Partanna proposto da questa parte, in parziale riforma della stessa sentenza n. 83/2016 appellata, condannare il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da determinare ex D.M. n. 55/2014 e distrarre in favore del procuratore costituito antistatario. Spese vinte anche per il giudizio d'appello e di revocazione”.
Con memoria depositata il 19.2.2021 si costituiva il chiedendo di Controparte_1 dichiarare inammissibile l'impugnazione; eccepiva in particolare l'erroneità del rito, essendo stata l'impugnazione proposta con ricorso anziché con citazione e l'inammissibilità della stessa, posto che la questione oggetto del giudizio verte su una valutazione in punto di diritto, non configurandosi quindi quale errore suscettibile di essere impugnato con lo strumento revocatorio.
1. Tanto premesso, preliminarmente va rilevato che parte ricorrente non ha errato nell'introdurre l'impugnazione con ricorso, essendo stato l'oggetto del giudizio del primo e del secondo grado una opposizione a verbale di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, materia cui si applica il rito lavoro ex art. 6 D.lgs 150 del 2011. L'eccezione sul punto è pertanto infondata.
2. Va poi rilevato che la revocazione è un mezzo di impugnazione o a critica vincolata;
il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di vizi e di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte (Cass.
S.U. 16402/2007).
Tanto evidenziato, rileva il Tribunale che l'ipotesi di revocazione invocata dal ricorrente è disciplinata dall'art. 395, comma 2, n. 4 cpc, secondo cui la sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado è suscettibile di revocazione quando “è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”. “Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul qual la sentenza ebbe a pronunciare”.
L'errore previsto come motivo di revocazione dalla norma in esame consiste, dunque, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato. (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008).
Occorre ancora, alla stregua del dato normativo, che il fatto oggetto dell'errore non sia stato oggetto del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata abbia deciso (Cass. n. 9416/1997; Cass. n.
12194/1993).
Nel caso di specie emerge dalla sentenza impugnata come la questione relativa all'ammissibilità dell'appello sia stata dibattuta tra le parti, avendo l'appellato eccepito in quella sede l'inammissibilità dell'appello per tardività, essendo stata la sentenza appellata resa l'11.1.2017, con termine lungo per appellare sino all'11.7.2017 ed essendo stato il ricorso notificato a controparte oltre il predetto termine.
Inoltre, la statuizione di inammissibilità resa dal giudice di appello non si risolve nel caso di specie in un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, non potendo detta erroneità essere desunta dal solo fatto che il ricorso sia stato depositato in cancelleria il 6.7.2017 e, quindi, prima del decorso del termine lungo per impugnare;
detta decisione appare piuttosto una scelta dettata da valutazioni di ordine giuridico, avendo il Tribunale ritenuto, alla stregua delle norme relative al rito applicabile all'opposizione a sanzione amministrativa derivante dalla violazione del codice della strada e tenuto conto del fatto che era stato disposto in corso di causa il mutamento del rito con ordinanza del 20.9.2017, che l'appello sia stato proposto oltre i termini di legge.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nei parametri minimi del D.M 55 del 2014 e succ, mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca definitivamente pronunciando nel giudizio di revocazione promosso da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Sciacca in grado di appello n. 97 del Parte_1
5.3.2020
- Rigetta l'impugnazione.
- Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 258,00 per compenso professionale dell'avvocato oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Sciacca, 8/04/2025
Il Giudice
Valentina Del Rio