Sentenza 28 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/03/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02360/2025REG.PROV.COLL.
N. 07387/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7387 del 2024, proposto dalla società De VI TR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG n.d., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, Mario Pagliarulo, Fiorita Iasevoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Giannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Frosinone Quale Stazione Unica Appaltante, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 387 del 28 maggio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Frosinone e della Provincia di Frosinone;
Viste le memorie della società De VI TR s.p.a. del 19 novembre 2024 e del 22 novembre 2024;
Viste le memorie della società Comune di Frosinone del 18 novembre 2024 e del 20 novembre 2024;
Vista la memoria della Provincia di Frosinone del 19 novembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società De VI avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 387 del 28 maggio 2024.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio e con due ricorsi per motivi aggiunti presentati il 26 febbraio 2024 e il 19 marzo 2024, la società ha impugnato il bando di gara per l’“ Affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13 febbraio 2014 del Comune di Frosinone ”, tutti gli atti costituenti la lex specialis della suddetta gara e gli atti connessi e collegati al procedimento.
3. Relativamente ai fatti rilevanti per la decisione, risulta sufficiente premettere che, con il bando il 29 dicembre 2023, la Stazione unica appaltante della Provincia di Frosinone ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’appalto del Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13 febbraio 2014 del Comune di Frosinone.
3.1. La società De VI, ritenendo che alcune clausole della lex specialis rendevano in concreto impossibile la formulazione di una offerta consapevole e remunerativa, ha formulato alcuni quesiti con cui “ chiedeva di fornire le necessarie delucidazioni in merito alla determinazione di talune voci di costo, evidenziando tra l’altro la mancata quotazione del costo di vari servizi obbligatori per l’appaltatore a norma di capitolato ma per i quali non è stata prevista alcuna remunerazione ”.
4. La società ha proposto ricorso perché ha reputato in parte non rese e in parte non satisfattive le risposte ricevute, nonché immediatamente escludenti le clausole del capitolato speciale di appalto.
4.1. In particolare, secondo quanto dedotto dalla società, nel ricorso introduttivo del giudizio, sarebbero immediatamente escludenti le seguenti clausole:
i. l’art. 8.1 del capitolato speciale di appalto, secondo cui “ Il contratto di Appalto (escluse le eventuali
opzioni e l’eventuale proroga) ha durata di anni 4 [quattro] decorrenti dalla data indicata sul verbale
di effettivo inizio del servizio.
Alla scadenza dei 4 [quattro] anni, si considerano completamente ammortizzate tutte le spese di investimento relative alla totalità delle forniture previste nel presente appalto, pertanto, alla scadenza dell’affidamento, il Comune non riconoscerà all’I.A. alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa o onere a carico dell’Ente.
Il Comune si riserva di prorogare il Contratto per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi.
É facoltà della S.A., lasciando invariato il valore del contratto, rivedere il canone annuale spalmando
gli ammortamenti su tutta la durata contrattuale prevista, proroga compresa .”.
ii. l’art. 9, comma 3, del capitolato speciale di appalto, secondo cui “ Alla data del 31 dicembre 2027, si considerano integralmente ammortizzate tutte le spese di investimento relative alla totalità delle forniture previste nel presente appalto .”.
4.2. Si sono costituite in giudizio il Comune di Frosinone e la Provincia di Frosinone, articolando difese in rito e nel merito.
4.3. Nel corso della procedura di gara, in data 24 gennaio 2024, la stazione unica appaltante ha disposto la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fino al 15 febbraio 2024, per consentire ai concorrenti di disporre di un ulteriore termine per adeguare le offerte alle indicazioni fornite con le risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici.
4.4. Con un primo ricorso notificato e depositato il 26 febbraio 2024, la società ha proposto motivi aggiunti, con cui ha impugnato “ le risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici, ivi comprese quelle, specificamente impugnate con il presente atto, pubblicate in data 12 febbraio 2024 ”
4.5. A seguito del ricorso promosso da una società dichiaratasi interessata alla partecipazione alla gara, la quale lamentava la mancanza, nel bando, della motivazione relativa alla mancata suddivisione in lotti, la stazione unica appaltante, in data 13 febbraio 2024, ha ripubblicato un nuovo bando di gara, assegnando il nuovo termine per la presentazione delle offerte al 14 marzo 2024, ore 10.00, al fine di superare i rilievi sul punto e per aggiornare il criterio 6.11 che da criterio di natura oggettiva era diventato criterio di natura quantitativa.
4.6. Con un secondo ricorso notificato il 14 marzo 2024 e depositato il 19 marzo 2024, l’odierna appellante ha gravato il “ disciplinare di gara aggiornato pubblicato in data 13 febbraio 2024 e del relativo avviso di pubblicazione, nonché delle risposte ai quesiti pubblicate in data 4 marzo 2024, specificamente impugnati con il presente atto ”.
4.7. Nel corso del giudizio di primo grado, le parti hanno illustrato le rispettive posizione con ulteriori scritti difensivi.
5. Con la sentenza n. 387/2024, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
6. La società ha impugnato la sentenza di primo grado formulando due motivi di appello e riproponendo, con i successivi motivi di appello, tutte le censure non esaminate in primo grado.
6.1. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Frosinone e la Provincia di Frosinone, resistendo all’appello.
6.2. Le parti hanno illustrato le rispettive deduzioni e difese con il deposito di scritti difensivi.
7. All’udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In limine litis , ai sensi dell’art. 104 c.p.a., vanno dichiarate inammissibili le produzioni documentali effettuate dalla società De VI TR s.p.a. , in data 8 novembre 2024, e dal Comune di Frosinone, in data 13 novembre 2024, nel corso del giudizio innanzi a questo Consiglio in quanto non indispensabili ai fini della decisione della causa.
9. Nel merito, l’appello è infondato e va respinto.
10. Con il primo motivo di appello, la società sostiene che le clausole impugnate sarebbero immediatamente escludenti, in quanto non consentirebbero di formulare un’offerta consapevole e seria.
La società sostiene che: “… ciò che è inaccettabile è che si legga che non sarebbe stato allegato, e/o fornita prova, che – per come formulata la lex specialis – l’offerta sarebbe in perdita, essendo stato viceversa e ampiamente dedotto sia nel ricorso (es. pag. 11 e ss.), sia nei primi (es. pag. 9 e ss.), sia nei secondi motivi aggiunti (es. pag. 11 e ss.) che l’importo a base d’asta non copre in alcun modo i costi del servizio. ”.
Con il secondo motivo di appello, la società censura il capo della sentenza che ha respinto l’istanza istruttoria finalizzata all’espletamento della verificazione sulla sostenibilità economica e sulla ragionevolezza delle clausole del capitolato speciale d’appalto ritenute “escludenti”.
Si deduce che l’istanza non andrebbe qualificata come “ meramente esplorativa ”, come ritenuto dal T.a.r., ma necessaria per comprovare la fondatezza degli assunti difensiva.
10.1. I due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente essendone evidente la connessione oggettiva, sono infondati.
10.2. Relativamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure, il Collegio richiama, anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, la precedente sentenza della Sezione, 5 gennaio 2023 n. 175 (che, a sua volta, richiama i principi affermati dalla Sezione Quinta con sentenza del 30 novembre 2021 n. 7960; si veda anche, ex multis , della medesima Sezione, 6 agosto 2021, n. 5792).
Secondo questa pronuncia, che il Collegio condivide e i cui principi intende ribadire nel presente contenzioso “… è noto l’insegnamento giurisprudenziale di cui alla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 26 aprile 2018, n. 4, con la quale, in relazione all’onere di immediata impugnazione del bando, si è affermato il seguente principio di diritto: “le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura”.
Si è quindi chiarito che sono immediatamente impugnabili, anche dall’operatore economico che non abbia partecipato alla gara, le cause aventi effetti “immediatamente escludenti”.
Si tratta di principi che danno continuità all’indirizzo interpretativo maggioritario (già affermato dalle pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 29 gennaio 2003, n. 1 e id., 7 aprile 2011, n. 4, seguite da altra pronuncia della stessa Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9), che sono stati variamente interpretati dalla giurisprudenza a proposito della maggiore o minore, portata da attribuire alla nozione di “clausole del bando immediatamente escludenti”, comprendendovi, tra le altre, anche quelle attinenti alla formulazione dell’offerta, sul piano sia tecnico che economico (cfr. Cons. Stato, IV, 7 novembre 2012, n. 5671; Cons. Stato, III, 23 gennaio 2015, n. 293; Cons. Stato, IV, 11 ottobre 2016, n. 418; Cons. Stato, V, 26 giugno 2017, n.3110; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 8 agosto 2016, n. 258).
Tuttavia, con la citata decisione n. 4/2018, l’Adunanza plenaria ha ribadito che sono immediatamente impugnabili soltanto le clausole del bando preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione dell’offerta.
Queste ultime sono le uniche eccezioni alla regola della non immediata impugnabilità del bando e, in quanto tali, sono di stretta interpretazione.
In riferimento alla clausola immediatamente escludente che si assuma consistere nella difficoltà/impossibilità di formulare un’offerta, la casistica giurisprudenziale vi include anche le clausole che impongono oneri o termini procedimentali o adempimenti propedeutici alla partecipazione di impossibile soddisfazione o del tutto spropositati .”.
10.3. Nel caso in esame non risulta provato dall’impresa appellante che le clausole dalla lex specialis impugnate, sono tali da escludere la ditta appellante dalla partecipazione alla gara o tali da impedire “ con certezza ” la formulazione dell’offerta, imponendo oneri, termini o adempimenti “ del tutto spropositati ”.
Quanto allegato in sede di formulazione dei motivi di ricorso dall’appellante manifesta, a tutto voler concedere, una mera difficoltà pratica di formulazione dell’offerta, insuscettibile in quanto tale di consentire l’anticipata impugnazione degli atti endoprocedimentali di gara, anche in considerazione della circostanza che l’impresa ha concretamente formulato un’offerta.
10.4. Il mancato raggiungimento del grado di certezza richiesto dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio circa la natura sostanzialmente escludente delle clausole della lex specialis non raggiunta attraverso le allegazioni e le prove offerte dall’appellante non può essere surrogata dall’attività di verificazione o di consulenza d’ufficio, eventualmente disposta da questo Collegio, non essendo questi istituti preordinati a tale finalità di supporto probatorio.
10.5. Segnatamente, per scendere con maggiore dettaglio nel concreto di quanto sin qui in astratto evidenziato, va rilevato che con il terzo motivo di appello, la società ripropone il motivo dedotto nel ricorso introduttivo e il primo motivo dei secondi motivi aggiunti, con i quali ha dedotto la violazione degli artt. 1, 5 e 9 del d.lgs. n. 36/2023, 3 e 26 del d.lgs. n. 201/2022, nonché dell’art. 15.2 della deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, con cui ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti, integrato e modificato con deliberazione 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif per il periodo regolatorio 2022-2025, relativamente agli articoli 8.1 e 9.3 del capitolato speciale d’appalto.
Con la prima censura (da pag. 11 a pag. 21) la società lamenta l’illegittimità della clausola relativa ai costi di ammortamento.
In particolare, la società lamenta che la durata del contratto in quattro anni fissa in quattro anni la durata dell’ammortamento, mentre secondo la delibera di ARERA il tempo di ammortamento dovrebbe corrispondere ad 8 anni.
Secondo l’appellante, la difficoltà di formulare l’offerta sarebbe aggravata dalla circostanza che la stazione appaltante potrebbe prorogare la durata dell’appalto di due anni, ma senza che vi sia certezza di questa circostanza, il che renderebbe ancora più incerto il tempo di ammortamento.
Questa incertezza comporterebbe per gli operatori economici il dover sopportare oneri finanziari superiori a quelli gravanti in caso di durata dell’ammortamento su otto anni, mentre, in tesi, “ Tutte le incertezze e gli inconvenienti evidenziati sarebbero risolti conformandosi al periodo di vita regolatoria indicato da ARERA, prevedendo di incorporare nel canone annuale solo ed esattamente l’importo corrispondente alla annualità di un ammortamento calcolato su otto anni (e in caso di proroga, non sarebbe necessario modificare il canone annuo). ”.
Si stigmatizza, poi, la “nebulosità” dei criteri usati dalla stazione appaltante per determinare l’importo degli ammortamenti riconosciuti e si evidenzia che il “ costo annuo di ammortamento ” ricavato dalla società, nel silenzio del comune, risulta sottostimato.
In particolare, si contesta che “… il Comune ha previsto l’ammortamento non dell’intero costo dell’automezzo, ma di una percentuale, corrispondente al loro effettivo utilizzo, tant’è che la tabella prevede numeri frazionari e non interi” e che ciò corrisponderebbe ad una “pretesa assurda, che impone al concorrente di assumere l’onere dell’acquisto di un numero adeguato di mezzi (di nuova immatricolazione, come espressamente richiesto dal capitolato) a fronte di un rimborso solo parziale di detto costo .”.
Un ulteriore aggravio sarebbe, inoltre, costituito dalla circostanza che “ il Comune pretende che a fine servizio che tutte le attrezzature e i mezzi restino di sua proprietà (art. 34 del c.s.a.) e confermato nella richiamata risposta al quesito laddove il Comune rivendica (illegittimamente) il proprio diritto di scegliere se tenere i mezzi per sé o lasciarli all’appaltatore che però dovrebbe pagarne il valore residuo. ”.
Il metodo tariffario vincolante non prevedrebbe, inoltre, il “frazionamento” degli oneri di ammortamento di un mezzo in relazione alle ore di utilizzo.
Con un’ulteriore deduzione, si afferma che “… il calcolo operato dal Comune è sbagliato anche partendo dagli inaccettabili dati arbitrariamente costruiti che conducono alla individuazione del numero dei c.d. mezzi equivalenti ”.
Con la seconda censura (a pagina 22) la società lamenta l’illegittimità del mancato riconoscimento del fattore sharing .
L’appellante deduce che: “ Gli articoli 2 e 3 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF prevedono che una parte dei proventi derivanti dalla valorizzazione di materiale ed energia sul mercato o dai corrispettivi CONAI debba essere incamerata dal gestore del servizio quale incentivo al raggiungimento di elevati standard di RD e di recupero energetico. ”.
Con la terza censura (da pagina 22 pagina 23), si lamenta il mancato riconoscimento di un corrispettivo per una serie di servizi che vengono puntualmente indicati nella doglianza.
Con la quarta censura (a pagina 23) la società si duole della “ mancata previsione oneri sicurezza per rischi da interferenza per il periodo di proroga ”.
10.5.1. Con il quarto motivo di appello, la società ripropone i motivi formulati con il primo ricorso per motivi aggiunti e, in particolare, il primo motivo con il quale si sono contestate le risposte fornite dalla stazione appaltante ai quesiti posti dall’impresa.
La prima contestazione si rivolge alla risposta fornita dall’amministrazione sull’obbligo di adoperare esclusivamente mezzi propri per lo svolgimento dell’appalto (escludendosi il leasing o altre modalità affini). Secondo l’appellante, tale prescrizione non risponderebbe ad alcun apprezzabile interesse del committente e si tradurrebbe in un’illegittima (in quanto ingiustificata) limitazione del confronto concorrenziale e in una violazione della lex specialis di gara.
La seconda contestazione è rivolta alla mancata risposta circa il calcolo delle quote di ammortamento, relativamente ad informazioni che secondo l’appellante non si troverebbero né nel capitolato né nell’allegato 1 “ piano di gestione dei servizi di igiene urbana ”.
La terza contestazione riguarda il punto 34.2 del capitolato dove viene prevista l’acquisizione dei mezzi al patrimonio comunale. Secondo l’impresa la risposta sarebbe sostanzialmente elusiva e introdurrebbe ex novo una non prevista condizione economica fondamentale ai fini della gara e della formulazione dell’offerta.
La quarta contestazione concerne, invece, il regime proprietario dei mezzi in caso di proroga, essendo diretta a conoscere “… se dal quinto anno in poi il futuro appaltatore dovrà riconoscere alla SA delle somme a titolo di noleggio (o altro onere similare), è avulsa rispetto al quesito stesso e elude totalmente la domanda ”.
La società deduce che: “ Il medesimo motivo è stato dedotto, con il secondo motivo dei secondi motivi aggiunti, nei confronti del “disciplinare” aggiornato… ”.
10.5.2. Con il quinto motivo di appello, viene riproposto la censura dedotta nel secondo motivo dei primi motivi aggiunti e nel terzo motivo dei secondi motivi aggiunti con i quali si deduce l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto avrebbero preso in considerazione dei costi sottostimati.
10.5.3. Con il sesto motivo di appello, viene riproposto il quarto motivo dei secondi motivi aggiunti, inerente, anche questo, al “ costo degli automezzi da essa considerato per calcolare l’importo a base d’asta .”.
10.6. L’elencazione sintetica delle censure effettivamente proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e ritualmente riproposte con l’appello permette di rendere conto della circostanza che dalle deduzioni di parte non emerge la portata escludente immediata e diretta richiesta ai fini dell’immediata impugnabilità del bando.
Su questo versante, risulta immune da vizi logici e giuridici la sentenza di primo grado, quando statuisce, richiamando l’orientamento di questo Consiglio, che l’impugnazione del bando “… ha carattere eccezionale e come tale richiede una dimostrazione rigorosa dei relativi presupposti» e ciò «soprattutto quando la presentazione della domanda di partecipazione non si presti alla prognosi, con carattere di ragionevole certezza, di esito infausto, ma anzi l’offerta dell’operatore economico ricorrente sia reputata ammissibile e valutata dalla stazione appaltante, unitamente a diverse altre, risulta per tabulas la mancanza di impedimenti alla sua formulazione» (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio
2021 n. 284.) ” (§. 11.5. della sentenza di primo grado).
Sul versante probatorio, risulta parimenti conforme alle convinzioni del Collegio che il partecipante alla gara che ritenga di anticipare l’impugnazione del bando di gara debba fornire la “dimostrazione duplice” « ai fini dell’interesse proprio che fa valere, […] che la propria offerta, così come in concreto presentata, pur formalmente rispettosa delle condizioni di gara, finisce per essere in perdita, ovvero non consente un utile apprezzabile; - ai fini del merito, deve dimostrare che ciò si è in concreto verificato, e che si tratta di un dato oggettivo, nel senso che le condizioni imposte dal bando renderebbero economicamente insostenibile l’affidamento per tutte o per gran parte delle
imprese del settore » (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6948).
10.7. Risulta fondata in questa prospettiva, la difesa delle resistenti che hanno dedotto, con argomentazioni convincenti, che è mancata totalmente la prova della insostenibilità economica dell’appalto in discussione.
10.7.1. La ricorrente, gestore uscente del servizio, in ragione di questa sua posizione, dispone di un osservatorio “privilegiato” sui costi di esecuzione del servizio per poter comprovare che le disposizioni della lex specialis risultano, con la certezza richiesta dal richiamato orientamento di questo Consiglio, preclusive alla formulazione di qualsiasi offerta.
Invece, come controdedotto dal Comune rispetto alle articolate censure di parte appellante, non risulta essere stata allegata da quest’ultima alcuna perizia tecnica a riprova delle affermazioni svolte, non sono è stato prodotto un valido elemento probatorio circa i costi per l’acquisto di mezzi richiamati nel ricorso originario il cui valore sarebbe stato sottostimato dall’Amministrazione, non è stato prodotto alcun documento volto a fornire la prova della non rimuneratività delle condizioni contrattuali previste dalla legge di gara.
Inoltre, va evidenziato che la tabella contenuta nell’Allegato 1 – Piano dei servizi di igiene urbana (pag. 165 dell’Allegato 1 –– doc. 5 del Comune di Frosinone) espone i dati utilizzati per quantificare l’ammortamento, che, come rilevato dal Comune, non risultano contestati analiticamente in maniera adeguata, ma soltanto attraverso la prospettazione di una formula di matematica finanziaria (pagina 20 appello) che nella prospettiva di parte darebbe conto del calcolo effettuato dalla società per giungere alla determinazione dell’importo del valore di ammortamento e dell’“ l’importo del numero di mezzi effettivamente necessari ”.
Tale linea argomentativa, tuttavia, non espone in maniera convincente quale sarebbe l’errore tecnico in cui sarebbe incorsa l’amministrazione e si risolve nella sostituzione di un proprio criterio tecnico a quello prescelto dall’amministrazione, risultando perciò una modalità di contestazione inammissibile per consolidata giurisprudenza amministrativa, avendo l’interessato “ l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente inaccettabile ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4686; sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836; cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 13 febbraio 2023 n. 5).
10.7.2. Analogamente, anche la Provincia, con i suoi scritti difensivi ha articolato compiute difese idonee ad infirmare, convincentemente, la tesi dell’appellante.
In particolare, viene dato diffusamente atto dell’avvenuta partecipazione alla gara di altre imprese, che avrebbero presentato offerte anche contenenti ribassi, e della circostanza la gara “ è stata aggiudicata a una ditta che ha addirittura offerto un ribasso del 17,201%, analiticamente giustificando, tra gli altri, anche il previsto costo di ammortamento dei mezzi; ” (memoria di replica del Comune di Frosinone del 20 novembre 2024).
Tale argomentazione risulta idonea ad infirmare che ricorra quel canone di “certezza” sulla portata escludente “immediata e diretta” delle clausole impugnate, che ne consentirebbe eccezionalmente l’impugnazione senza attendere il provvedimento conclusivo del procedimento.
11. In definitiva, dunque, in considerazione delle motivazioni esposte, l’appello deve essere respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti della Provincia di Frosinone e del Comune di Frosinone, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società De VI TR s.p.a. alla rifusione, in favore della Provincia di Frosinone e del Comune di Frosinone, delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO