Articolo 12 della Legge 28 febbraio 1986, n. 42
Articolo 11Articolo 13
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15 marzo 1986
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1986
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