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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IN CA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1048/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
IA AN ZO e IA AZ NO.
- APPELLANTE - contro rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Walter Gulotta. CP_1
- APPELLATO -
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza del 23.10.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti. Fatto e Motivi della Decisione Con ricorso depositato in cancelleria l'11.10.2023 l' ha interposto appello avverso la Pt_1 sentenza n.1252/2023, pubblicata l'11.04.2023 - con la quale il Tribunale G.L di Palermo, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato che era “in possesso del requisito CP_1 sanitario (76%) richiesto ai fini dell'esenzione del pagamento del ticket da ottobre 2020” e aveva condannato l' e l'ASP di Palermo, in solido, alla rifusione in favore del ricorrente Pt_1 delle spese di lite - dolendosi della sofferta condanna al pagamento sia delle spese processuali sia delle spese dell'espletata CTU. Deduce a tal fine, come da giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, il proprio difetto di legittimazione passiva nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento della invalidità per esenzione ticket. Ha resistito in giudizio, con memoria dell'8.9.2025, chiedendo la conferma CP_1 della sentenza impugnata. Nessuno si è costituito per l' . Controparte_2
La causa, all'udienza del 23.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. ------------ In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell'
[...]
, non costituitasi in giudizio. Controparte_2
Passando al merito della vertenza, l'appello è fondato. Basti in proposito richiamare alcuni precedenti della Suprema Corte (Cass. ord. n.23899/2021, ma già, ex multis, Cass. nn.13947/2017, 13854/2014, 24598/2008; 3500/2001) per i quali “In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") Part appartiene in via esclusiva alle essendo esse gli organi, con personalità giuridica, attraverso cui gli enti territoriali competenti assicurano l'assistenza sanitaria;
il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell' può essere rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta Pt_1 dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio”. Alla riscontrata estraneità dell' al thema decidendum fa seguito, in riforma dell'impugnata Pt_1 statuizione, la revoca delle statuizioni di condanna nei suoi confronti erroneamente adottate dall'adito Tribunale. A non opposta conclusione può indurre la giurisprudenza di legittimità richiamata da controparte in quanto resa all'esito di controversie legate al diverso procedimento disciplinato dall'art.445 bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale) che si distingue, perché preordinato al solo accertamento del requisito sanitario, dal procedimento previdenziale ordinario ex art. 442 c.p.c. nel quale rientra, per effetto del rito adottato dal primo giudice e mai contestato dagli attori processuali, la vicenda posta oggi all'attenzione di questo Collegio. Quanto alle spese del doppio grado le stesse si compensano, nei rapporti con l' , in Pt_1 considerazione dei mutevoli orientamenti di legittimità in materia. Nulla per le spese del presente grado nei riguardi dell'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dell' , in parziale riforma della sentenza Controparte_2
n.1252/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. l'11 aprile 2023, revoca le statuizioni di condanna nei confronti dell' . Pt_1
Pone in via definitiva a carico dell' le spese della ctu Controparte_2 espletata in primo grado. Conferma nel resto la predetta sentenza. Compensa le spese del doppio grado di giudizio nei riguardi dell' . Pt_1
Nulla per le spese del presente grado nei riguardi dell' . Controparte_2
Così deciso in Palermo il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IN CA
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IN CA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1048/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
IA AN ZO e IA AZ NO.
- APPELLANTE - contro rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Walter Gulotta. CP_1
- APPELLATO -
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza del 23.10.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti. Fatto e Motivi della Decisione Con ricorso depositato in cancelleria l'11.10.2023 l' ha interposto appello avverso la Pt_1 sentenza n.1252/2023, pubblicata l'11.04.2023 - con la quale il Tribunale G.L di Palermo, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato che era “in possesso del requisito CP_1 sanitario (76%) richiesto ai fini dell'esenzione del pagamento del ticket da ottobre 2020” e aveva condannato l' e l'ASP di Palermo, in solido, alla rifusione in favore del ricorrente Pt_1 delle spese di lite - dolendosi della sofferta condanna al pagamento sia delle spese processuali sia delle spese dell'espletata CTU. Deduce a tal fine, come da giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, il proprio difetto di legittimazione passiva nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento della invalidità per esenzione ticket. Ha resistito in giudizio, con memoria dell'8.9.2025, chiedendo la conferma CP_1 della sentenza impugnata. Nessuno si è costituito per l' . Controparte_2
La causa, all'udienza del 23.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. ------------ In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell'
[...]
, non costituitasi in giudizio. Controparte_2
Passando al merito della vertenza, l'appello è fondato. Basti in proposito richiamare alcuni precedenti della Suprema Corte (Cass. ord. n.23899/2021, ma già, ex multis, Cass. nn.13947/2017, 13854/2014, 24598/2008; 3500/2001) per i quali “In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") Part appartiene in via esclusiva alle essendo esse gli organi, con personalità giuridica, attraverso cui gli enti territoriali competenti assicurano l'assistenza sanitaria;
il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell' può essere rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta Pt_1 dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio”. Alla riscontrata estraneità dell' al thema decidendum fa seguito, in riforma dell'impugnata Pt_1 statuizione, la revoca delle statuizioni di condanna nei suoi confronti erroneamente adottate dall'adito Tribunale. A non opposta conclusione può indurre la giurisprudenza di legittimità richiamata da controparte in quanto resa all'esito di controversie legate al diverso procedimento disciplinato dall'art.445 bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale) che si distingue, perché preordinato al solo accertamento del requisito sanitario, dal procedimento previdenziale ordinario ex art. 442 c.p.c. nel quale rientra, per effetto del rito adottato dal primo giudice e mai contestato dagli attori processuali, la vicenda posta oggi all'attenzione di questo Collegio. Quanto alle spese del doppio grado le stesse si compensano, nei rapporti con l' , in Pt_1 considerazione dei mutevoli orientamenti di legittimità in materia. Nulla per le spese del presente grado nei riguardi dell'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dell' , in parziale riforma della sentenza Controparte_2
n.1252/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. l'11 aprile 2023, revoca le statuizioni di condanna nei confronti dell' . Pt_1
Pone in via definitiva a carico dell' le spese della ctu Controparte_2 espletata in primo grado. Conferma nel resto la predetta sentenza. Compensa le spese del doppio grado di giudizio nei riguardi dell' . Pt_1
Nulla per le spese del presente grado nei riguardi dell' . Controparte_2
Così deciso in Palermo il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IN CA