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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 630 / 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. SALLUSTIO Parte_1
FRANCESCO e avv. DE NICOLO ANNAMARIA
RICORRENT
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA, avv. ANDRIULLI CP_1
ANTONIO e avv. CERTOMA' FRANCESCO
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 20/01/2024 parte ricorrente in epigrafe ha giudizialmente contestato la nota del 9-8-2022 con cui l' gli aveva chiesto di restituire la CP_1 CP_2 somma di euro 9.796,54 assertivamente corrispostagli indebitamente per il periodo gennaio 2020/luglio 2022 per preteso superamento in quegli anni dei limiti reddituali previsti dalla legge per fruire di assegno di invalidità civile parziale. A sostegno della domanda ha invocato l'art. 13 legge 412/91 e l'orientamento giurisprudenziale in base al quale in caso di indebito assistenziale il recupero poteva avvenire solo a far tempo in cui vi era stato accertamento dello stesso e non per il periodo pregresso, specie in assenza di dolo da parte del ricevente e tenuto conto che il solvens era stato posto in condizione di conoscere l'ammontare dei redditi da lui prodotti in tempo reale. Ha concluso quindi per la dichiarazione di non debenza, in tutto o in parte, della somma dovuta.
, costituitosi, ha chiesto rigettarsi la domanda in quanto il limite reddituale era CP_1 stato superato per l'anno 2019 e quelli successivi. Depositate note difensive attrici, la causa è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti seguenti. Non rileva il richiamo all'art. 13 legge 412/91 che disciplina la diversa fattispecie dell'indebito previdenziale e non assistenziale come nel caso che ci occupa. La possibilità di recupero di quello assistenziale riguarda effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, solo le somme erogate successivamente al suo accertamento, salvo che, tuttavia, l' non dimostri CP_1 di non essere stato a conoscenza, per omessa comunicazione tempestiva da parte dell'assistito, di dati reddituali (diversi da quelli di pensione) influenti sulla spettanza della prestazione. Nel caso concreto, emerge dagli atti che solo relativamente al reddito da lavoro dell'anno 2019 (influente per stabilire la spettanza dell'assegno di invalidità civile nell'anno 2020) l' comunicò tardivamente e solo in esito a Parte_1 sollecitazione espressa dell' l'ammontare dello stesso, superiore al limite di CP_2 legge;
non così per i successivi redditi prodotti negli anni 2020 e 2021, rilevanti per determinare se la prestazione assistenziale competesse rispettivamente per gli anni
2021 e 2022. Ciò posto, esaminando il documento allegato sub 9) della produzione inserita nel fascicolo di parte , l'importo della prestazione assistenziale erogata
CP_1 per l'anno 2020 risulta pari ad euro 3.728,53 e questo solo risulta ripetibile da ,
CP_1 in quanto basata su dati reddituali non conoscibili dall' senza la collaborazione CP_2 dell'assistito, che avrebbe dovuto essere tempestiva;
non così per quanto riguarda la residua somma pretesa da in restituzione, pari ad euro 6.068,01 (erogata negli
CP_1 anni 2021 e 2022), in quanto basata su redditi tempestivamente comunicati dall'assistito o per lo meno rispetto ai quali non ha dedotto, ancor prima che
CP_1 dimostrato, l'omessa o tardiva comunicazione, a tutela dunque dell'affidamento di parte ricorrente. Spese a carico per preponderante soccombenza (art. 91 cpc) e
CP_1 da distrarsi ex art. 93 cpc.
P.T.M.
a)- in parziale accoglimento del ricorso dichiara ripetibile da , in relazione alla CP_1 comunicazione del 9-8-2022, esclusivamente l'importo di euro 3.728,53, dichiarando invece irripetibile la residua somma di euro 6.068,01;
b)- condanna a pagare le spese processuali liquidate in euro 1.300,00 oltre rsg CP_1 iva e cpa per compensi professionali in favore degli avv,ti ANNAMARIA DE
NICOLO e FRANCESCO SALLUSTIO ex art. 93 cpc;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 16-4-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 630 / 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. SALLUSTIO Parte_1
FRANCESCO e avv. DE NICOLO ANNAMARIA
RICORRENT
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA, avv. ANDRIULLI CP_1
ANTONIO e avv. CERTOMA' FRANCESCO
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 20/01/2024 parte ricorrente in epigrafe ha giudizialmente contestato la nota del 9-8-2022 con cui l' gli aveva chiesto di restituire la CP_1 CP_2 somma di euro 9.796,54 assertivamente corrispostagli indebitamente per il periodo gennaio 2020/luglio 2022 per preteso superamento in quegli anni dei limiti reddituali previsti dalla legge per fruire di assegno di invalidità civile parziale. A sostegno della domanda ha invocato l'art. 13 legge 412/91 e l'orientamento giurisprudenziale in base al quale in caso di indebito assistenziale il recupero poteva avvenire solo a far tempo in cui vi era stato accertamento dello stesso e non per il periodo pregresso, specie in assenza di dolo da parte del ricevente e tenuto conto che il solvens era stato posto in condizione di conoscere l'ammontare dei redditi da lui prodotti in tempo reale. Ha concluso quindi per la dichiarazione di non debenza, in tutto o in parte, della somma dovuta.
, costituitosi, ha chiesto rigettarsi la domanda in quanto il limite reddituale era CP_1 stato superato per l'anno 2019 e quelli successivi. Depositate note difensive attrici, la causa è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti seguenti. Non rileva il richiamo all'art. 13 legge 412/91 che disciplina la diversa fattispecie dell'indebito previdenziale e non assistenziale come nel caso che ci occupa. La possibilità di recupero di quello assistenziale riguarda effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, solo le somme erogate successivamente al suo accertamento, salvo che, tuttavia, l' non dimostri CP_1 di non essere stato a conoscenza, per omessa comunicazione tempestiva da parte dell'assistito, di dati reddituali (diversi da quelli di pensione) influenti sulla spettanza della prestazione. Nel caso concreto, emerge dagli atti che solo relativamente al reddito da lavoro dell'anno 2019 (influente per stabilire la spettanza dell'assegno di invalidità civile nell'anno 2020) l' comunicò tardivamente e solo in esito a Parte_1 sollecitazione espressa dell' l'ammontare dello stesso, superiore al limite di CP_2 legge;
non così per i successivi redditi prodotti negli anni 2020 e 2021, rilevanti per determinare se la prestazione assistenziale competesse rispettivamente per gli anni
2021 e 2022. Ciò posto, esaminando il documento allegato sub 9) della produzione inserita nel fascicolo di parte , l'importo della prestazione assistenziale erogata
CP_1 per l'anno 2020 risulta pari ad euro 3.728,53 e questo solo risulta ripetibile da ,
CP_1 in quanto basata su dati reddituali non conoscibili dall' senza la collaborazione CP_2 dell'assistito, che avrebbe dovuto essere tempestiva;
non così per quanto riguarda la residua somma pretesa da in restituzione, pari ad euro 6.068,01 (erogata negli
CP_1 anni 2021 e 2022), in quanto basata su redditi tempestivamente comunicati dall'assistito o per lo meno rispetto ai quali non ha dedotto, ancor prima che
CP_1 dimostrato, l'omessa o tardiva comunicazione, a tutela dunque dell'affidamento di parte ricorrente. Spese a carico per preponderante soccombenza (art. 91 cpc) e
CP_1 da distrarsi ex art. 93 cpc.
P.T.M.
a)- in parziale accoglimento del ricorso dichiara ripetibile da , in relazione alla CP_1 comunicazione del 9-8-2022, esclusivamente l'importo di euro 3.728,53, dichiarando invece irripetibile la residua somma di euro 6.068,01;
b)- condanna a pagare le spese processuali liquidate in euro 1.300,00 oltre rsg CP_1 iva e cpa per compensi professionali in favore degli avv,ti ANNAMARIA DE
NICOLO e FRANCESCO SALLUSTIO ex art. 93 cpc;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 16-4-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo