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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1890 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] (a Manduri/SP) il Parte_1 C.F._1
11/12/1955;
• (C.F.: ), nato in [...] (a Manduri/SP) il Parte_2 C.F._2
06/05/1987;
• (C.F.: ), nata in [...] (a Controparte_1 C.F._3
Piraju/SP) il 29/08/2021, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e Parte_2 Persona_1
, nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nata Parte_3 C.F._4 in Brasile (a Ourinhos/SP) il 27/04/1998;
• (C.F.: ), nata in Parte_4 C.F._5
Brasile (a Ourinhos/SP) il 20/08/2001;
• (C.F.: ), nata in [...] (a CP_2 Parte_5 C.F._6
San Sebastião do Paraíso/MG) il 11/01/1984;
• (C.F.: ), nato in [...] (a San Parte_6 C.F._7
Paolo) il 11/02/2020, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...] (come sopra generalizzato) e Controparte_3 Per_2
nato in [...] il [...];
[...] Controparte_4
• (C.F.: ), nata in [...] (a Controparte_5 C.F._8
Marília/SP) il 03/05/1986;
• (C.F.: ), nata in [...] (a Marília/SP) il Controparte_6 C.F._9
23/08/2020, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_5
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il
[...] Persona_3
28/02/1985; tutti elettivamente domiciliati in Udine, viale Ledra n. 108, presso lo studio dell'avv. Monica
Callegari, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Maria Gabriela
Carvalho HO Giarato Casco;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_7 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e, pertanto, deve essere accolta. In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Sessano del Molise Persona_4
(Isernia) e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , ai di lui figli: Persona_4
o nato il [...]; Persona_5
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_6
15/01/1955;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_7 12/11/1960;
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_5 Parte_2
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Parte_2 Parte_2
06/05/1987;
- da alla di lui figlia, (odierna Parte_2 Controparte_1 ricorrente), nata il [...];
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il [...]; Persona_6 Parte_1
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_1
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_3 brasiliano in data 04/01/2014;
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_5 brasiliano in data 23/08/2014;
- da al di lei figlio, (odierno Controparte_3 Parte_6 ricorrente), nato il [...];
- da , alla di lei figlia, (odierna Controparte_5 Controparte_6 ricorrente), nata il [...];
- da al di lei figlio, nato il [...]; Persona_7 Persona_8
- da alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Persona_8
o , nata il [...] e coniugatasi con Parte_3 cittadino brasiliano in data 06/08/2022;
o nata il [...]. Parte_4
***
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che i più risalenti passaggi di cittadinanza per linea materna sono quelli avvenuti, in particolare: - da (coniugatasi nel 1955 con cittadino brasiliano), al figlio, , Persona_6 Parte_1 nato nel 1955;
- da (coniugatasi nel 1960 con cittadino brasiliano), al figlio, Persona_7 Persona_8
nato nel 1972.
[...]
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 che
– benché successive ai matrimoni di e ed alle nascite di Persona_6 Persona_7 Pt_1
e – spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
[...] Persona_8
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti (in particolare, ) hanno documentato l'impossibilità, Parte_1 di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 28 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del San Paolo, portale Parte_7
“Prenotami”, da cui si evince che, nel periodo decorrente da agosto 2023 sino a giugno 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando, in ogni caso, contezza, delle lunghe liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 29 allegato al ricorso, raffigurante la pagina del sito web del Consolato generale di San Paolo, da cui si evince che, al 2024, erano ancora in attesa di convocazione coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di effettiva presentazione dell'istanza e, quindi, in ordine ai tempi di definizione della stessa pratica amministrativa di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_7 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_7 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1890/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_7
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1890 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] (a Manduri/SP) il Parte_1 C.F._1
11/12/1955;
• (C.F.: ), nato in [...] (a Manduri/SP) il Parte_2 C.F._2
06/05/1987;
• (C.F.: ), nata in [...] (a Controparte_1 C.F._3
Piraju/SP) il 29/08/2021, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e Parte_2 Persona_1
, nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nata Parte_3 C.F._4 in Brasile (a Ourinhos/SP) il 27/04/1998;
• (C.F.: ), nata in Parte_4 C.F._5
Brasile (a Ourinhos/SP) il 20/08/2001;
• (C.F.: ), nata in [...] (a CP_2 Parte_5 C.F._6
San Sebastião do Paraíso/MG) il 11/01/1984;
• (C.F.: ), nato in [...] (a San Parte_6 C.F._7
Paolo) il 11/02/2020, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...] (come sopra generalizzato) e Controparte_3 Per_2
nato in [...] il [...];
[...] Controparte_4
• (C.F.: ), nata in [...] (a Controparte_5 C.F._8
Marília/SP) il 03/05/1986;
• (C.F.: ), nata in [...] (a Marília/SP) il Controparte_6 C.F._9
23/08/2020, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_5
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il
[...] Persona_3
28/02/1985; tutti elettivamente domiciliati in Udine, viale Ledra n. 108, presso lo studio dell'avv. Monica
Callegari, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Maria Gabriela
Carvalho HO Giarato Casco;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_7 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e, pertanto, deve essere accolta. In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Sessano del Molise Persona_4
(Isernia) e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , ai di lui figli: Persona_4
o nato il [...]; Persona_5
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_6
15/01/1955;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_7 12/11/1960;
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_5 Parte_2
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Parte_2 Parte_2
06/05/1987;
- da alla di lui figlia, (odierna Parte_2 Controparte_1 ricorrente), nata il [...];
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il [...]; Persona_6 Parte_1
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_1
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_3 brasiliano in data 04/01/2014;
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_5 brasiliano in data 23/08/2014;
- da al di lei figlio, (odierno Controparte_3 Parte_6 ricorrente), nato il [...];
- da , alla di lei figlia, (odierna Controparte_5 Controparte_6 ricorrente), nata il [...];
- da al di lei figlio, nato il [...]; Persona_7 Persona_8
- da alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Persona_8
o , nata il [...] e coniugatasi con Parte_3 cittadino brasiliano in data 06/08/2022;
o nata il [...]. Parte_4
***
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che i più risalenti passaggi di cittadinanza per linea materna sono quelli avvenuti, in particolare: - da (coniugatasi nel 1955 con cittadino brasiliano), al figlio, , Persona_6 Parte_1 nato nel 1955;
- da (coniugatasi nel 1960 con cittadino brasiliano), al figlio, Persona_7 Persona_8
nato nel 1972.
[...]
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 che
– benché successive ai matrimoni di e ed alle nascite di Persona_6 Persona_7 Pt_1
e – spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
[...] Persona_8
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti (in particolare, ) hanno documentato l'impossibilità, Parte_1 di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 28 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del San Paolo, portale Parte_7
“Prenotami”, da cui si evince che, nel periodo decorrente da agosto 2023 sino a giugno 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando, in ogni caso, contezza, delle lunghe liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 29 allegato al ricorso, raffigurante la pagina del sito web del Consolato generale di San Paolo, da cui si evince che, al 2024, erano ancora in attesa di convocazione coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di effettiva presentazione dell'istanza e, quindi, in ordine ai tempi di definizione della stessa pratica amministrativa di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_7 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_7 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1890/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_7
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo