Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00938/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01521/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
1. - della comunicazione AG di Prot. n. -OMISSIS- del 04.10.2022, ricevuta dal ricorrente il 18.10.2022, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il “ricalcolo” del prelievo imputato al ricorrente per il periodo 1995/96, oltre interessi dal 07.10.1999;
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'AG di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione descritta sub 1, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente ha impugnato il provvedimento del direttore dell’Organismo Pagatore dell’AG prot. n. -OMISSIS- del 04.10.2022, con il quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7718/2019, è stato effettuato il ricalcolo del prelievo supplementare dovuto per la campagna 1995/1996.
2. La sentenza n. 7718/2019 ha annullato le comunicazioni dell’AG (all’epoca AIMA) contenenti i risultati delle compensazioni nazionali e la conseguente determinazione del prelievo supplementare della campagna richiamata.
3. Per arrivare a questo risultato, la suddetta sentenza ha disapplicato il meccanismo di compensazione nazionale ex art. 1 comma 8 del DL 1 marzo 1999 n. 43, seguendo le linee interpretative elaborate dalla Corte di Giustizia Sez. VII nella sentenza C-348/18 del 27 giugno 2019 (Barausse).
4. In esito al ricalcolo, l’azienda agricola ricorrente ha visto un peggioramento della propria posizione debitoria.
5. Contro i provvedimenti di ricalcolo l’azienda agricola ricorrente ha presentato impugnazione, articolando plurime censure.
6. L’AG non si è costituita in giudizio.
7. In corso di causa, il legislatore nazionale ha introdotto rilevanti innovazioni attraverso l’art. 10-bis del DL 13 giugno 2023 n. 69, con la finalità di recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare. La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri (v. comma 2), con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019, ossia dalla data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia (v. comma 3), e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AG prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (v. comma 4).
8. Con memoria depositata il 29.04.2025 l’azienda agricola ricorrente ha chiesto, alla luce della normativa sopravvenuta, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con compensazione delle spese di lite.
9. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Ai sensi dell’art. 34, comma 5°, del cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere postula che “la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” in conseguenza dell’operato della parte pubblica successivo all’introduzione del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2023, n.1196).
Nel caso di specie, l’interesse finale azionato in giudizio per mezzo del ricorso in epigrafe non può dirsi pienamente soddisfatto avuto riguardo al tenore letterale dell’art. 10 bis del Decreto Legge. n. 69 del 2023. Questa disposizione normativa non dispone la liberazione dei debitori del prelievo latte dall’obbligazione pecuniaria cui sono tenuti, limitandosi alla declaratoria di inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AG prima della data di entrata in vigore della L. n. 103 del 2023 -pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023 n. 103 e, ai sensi dell’art. 1, comma 2°, entrata in vigore il giorno successivo-, di conversione del detto D.L. n. 69/2023. E tanto per ragioni sostanzialmente perequative, avendo il Legislatore disposto che l'AG applichi, in fase di ricalcolo, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 del citato art. 10 bis. Con ogni conseguenza anche in punto di ricalcolo degli interessi dovuti sulla somma principale.
La normativa sopravvenuta di cui all’art. 10-bis del Decreto Legge. n. 69 del 2023 non ha quindi inciso sull’an del debito dell’azienda agricola odierna ricorrente, ma unicamente sul quantum, e tanto impedisce di ritenere conseguito il bene della vita azionato in giudizio.
11. Poiché, tuttavia, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente nella memoria da ultimo dimessa, il provvedimento impugnato risulta comunque inefficace ex lege, dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, non vi è più interesse ad ottenerne l’annullamento, e conseguentemente può dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1°, lettera c), del cod. proc. amm..
12. Come richiesto dalla ricorrente, le spese del giudizio debbono essere eccezionalmente dichiarate non ripetibili nei confronti dell’Amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio, in ragione della peculiarità e particolare complessità della vicenda contenziosa, attestata in primis proprio dalle sopravvenute disposizioni legislative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO