Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6380/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato a [...]-RS, (Brasile) il 04/04/1971, residente a Controparte_1
Copacabana-RJ, via Figueiredo de Magalhaes 870;
nata a [...]-RS, il 29/09/1972, ivi residente, via Barros Cassel Controparte_2
830;
nato a [...]-RS, il 21/07/1987, ivi residente, via Barros Cassel CP_3
830;
nato a [...]-RS, il 20/01/1981, ivi residente, via Henrique Controparte_4
Scliar 119, in proprio e – unitamente a – quali esercenti la Controparte_5
responsabilità genitoriale sui figli minorenni e Persona_1 Persona_2
minorenni;
nata a [...]-RS, il 14/06/2015, ivi residente, via Henrique Scliar Persona_1
119, rappresentata dal padre, ricorrente, e dalla madre Controparte_4 Controparte_5
[...]
nata a [...]-RS, l'11/05/2018, ivi residente, via Henrique Persona_2
Scliar 119, rappresentata dal padre, ricorrente, e dalla madre Controparte_4 [...]
Controparte_5 rappresentati e difesi dall'Avvocata Silvia Bizzarri, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_6
-convenuto contumace-
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso, sentir dichiarare riconosciuta la cittadinanza italiana “Jure Sanguinis” dei ricorrenti e ordinare al e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e/o provvedere alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Vittoria di spese ed onorario del giudizio”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o – cfr. certificato Persona_3 Persona_4
negativo di naturalizzazione, doc. 2 fascicolo dei ricorrenti), nato a [...] – Schio –
(VI) il 22/06/1871, successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , non costituitosi Controparte_6
nonostante la ritualità della notifica.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_6 L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia eSIibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati. Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc. ). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del
Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“[…] -che gli istanti sono discendenti da cittadino italiano, , nato a [...]
Monte Magré di Schio (VI), il 22/06/1871, figlio di e;
(doc 1) Per_3 Persona_5
-che non ha mai rinunciato esplicitamente alla cittadinanza Persona_3
italiana, così come da certificato negativo di naturalizzazione (doc 2).
-che quest'ultimo contrasse matrimonio, con la SI.ra a Villa di Santa Persona_6
Teresa de Caxias -RS, in data 13/09/1897; (doc 3)
-che dal predetto matrimonio, nacque, a Caxias do Sul-RS, in data Persona_7
19/03/1902, il quale contrasse matrimonio con la SI.ra , a Nova Roma-RS, in data Per_8
13/06/1925; (doc 4-5)
-che dal predetto matrimonio nacque, , a Nova Padua-RS, in data 13/06/1945, Persona_9
il quale contrasse matrimonio con la SI.ra , a Flores da Cunha-RS, in data Persona_10
01/02/1969; (doc 6-7)
-che dal predetto matrimonio nacquero, a Flores da Cunha-RS, in data Controparte_1
04/04/1971, in data 29/09/1972 e in data 20/01/1981 e Controparte_2 Controparte_4
in data 21/07/1987; (doc 8-9-10) CP_3
-che contrasse matrimonio con la SI.ra , a Porto Controparte_4 Controparte_5
Alegre-RS, in data 27/01/2010 e dal predetto matrimonio nacquero: a Persona_1
Porto Alegre-RS, il 14/06/2015 e a Porto Alegre-RS, l'11/05/2018; Persona_2
(doc 11-12)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, non contempla passaggi per linea femminile ed è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc.
1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 fascicolo dei ricorrenti).
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale nella causa r.g. 6380/2025, promossa da Controparte_1 Controparte_2
CP_3 Controparte_4 Persona_1 Persona_2 contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così Controparte_6
provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_6
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita Schio (VI) del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Persona_3
legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1
Venezia, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo