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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE MINORI E FAMIGLIA
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente Dr. Aida SABBATO Consigliere Dr. Rosa LAROCCA Consigliere rel.
decidendo sul reclamo depositato in data 29 novembre 2024 da (c.f. Parte_1
, difeso di fiducia dall'avv. Luciano Natale Vinci (c.f. C.F._1
), avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza nella persona C.F._2 del Giudice Dottoressa Licia Tomay, depositata in data 21 novembre 2024 e comunicata a mezzo posta elettronica certificata in data 22 novembre 2024, nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 4914/2023;
visto il parere del Procuratore Generale che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del reclamo;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 473-bis 17 c.p.c., Pt_1
chiedeva la revisione delle condizioni di separazione deducendo la
[...] sopravvenienza di fatti nuovi, significativamente modificativi dell'assetto in forza del quale erano state assunte, in precedenza, le condizioni della detta separazione consensuale con tali condizioni riguardavano, in particolare, l'affido CP_1 condiviso dei minori di anni 14 e di anni 12, per i Persona_1 Persona_2 quali era stato disposto il collocamento prevalente presso la madre. Nello specifico, il ricorrente evidenziava che i minori trascorrevano di fatto con lui tempi decisamente più consistenti rispetto a quelli fissati nel richiamato ricorso per separazione consensuale, sino ad addivenirsi, per lunghi periodi e con il consenso della moglie, ad un affidamento di tipo alternato, costruito su tempi di frequentazione perfettamente equivalenti. Evidenziava, poi, la volontà ripetutamente espressa dal figlio , di Per_1 vivere stabilmente presso di lui, divenuto con il tempo suo principale punto di riferimento. Quest'ultima circostanza veniva poi confermata dalla stessa signora che, sentita nel corso del giudizio di primo grado, sottolineava la volontà del CP_1 figlio di trasferirsi a vivere in forma stabile e prevalente presso signor . Per_1 Pt_1 Il Tribunale di Potenza fissava quindi l'udienza del 16 ottobre 2024 per l'ascolto dei minori;
nell'occasione, mentre confermava di voler invertire la permanenza tra Per_1
i genitori, chiedendo di essere collocato prevalentemente presso il padre, , Per_2 seppure confidando il suo dispiacere per una eventuale separazione dal fratello, dichiarava di non volere cambiare nulla. Il Tribunale di Potenza si pronunciava con ordinanza del 21/11/2024 con la quale venivano confermate le condizioni della separazione consensuale, compreso il collocamento prevalente dei minori e presso il Persona_1 Persona_2 genitore collocatario Il giudice motivava ritenendo che “le suddette CP_1 condizioni garantiscono, nel superiore interesse dei minori, da un lato, la convivenza dei fratelli nella casa coniugale e, dall'altro, ampi spazi di frequentazione e permanenza dei figli con il genitore non collocatario”. Presentava reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., presso questa Corte, Parte_1 eccependo la violazione dell'art. 473-bis 5 c.p.c. per mancata/insufficiente motivazione del provvedimento impugnato e per violazione dei principi operanti in materia di ascolto dei minori. Si costituiva in data 11/03/2025 chiedendo il rigetto del ricorso perché CP_1 inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato, evidenziando l'orientamento giurisprudenziale verso la “maternal preference”, ossia il collocamento prevalente presso la madre. Disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per il 20.03.2025, con decreto del 3 dicembre 2024 e lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse del reclamante, con le quali quest'ultimo si riportava agli scritti difensivi in atti ed alle conclusioni contenute nei medesimi, la Corte riservava la decisione.
§
Ritiene questa Corte che il reclamo debba essere accolto per le motivazioni di cui al seguito. Con il provvedimento gravato del 21/11/2024, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi comprensive del collocamento prevalente dei minori e presso la Persona_1 Persona_2 madre Il giudice motivava ritenendo che “le suddette condizioni CP_1 garantiscono, nel superiore interesse dei minori, da un lato, la convivenza dei fratelli nella casa coniugale e, dall'altro, ampi spazi di frequentazione e permanenza dei figli con il genitore non collocatario”. Si è doluto il reclamante dell'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza in data 21.11.1014, nella parte relativa alla collocazione del minore , ai tempi della Per_1 frequentazione tra lo stesso ed i genitori ed all'obbligo di mantenimento paterno, evidenziando la violazione dei principi operanti in materia di ascolto dei minori e la mancanza ed insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.
Chiedeva che, in parziale riforma dello stesso, venisse stabilito che: 1) il minore fosse collocato prevalentemente presso il padre, in Tito, alla via San Per_1
Vito n. 441; 2) la minore venisse collocata prevalentemente presso la madre in Tito, alla Per_2
Contrada da Grutto, n. 4; 3) in ordine alla frequentazione, ciascun genitore potesse frequentare i figli liberamente, secondo accordi di volta in volta assunti;
in ipotesi di disaccordo, ciascun minore trascorresse con il fratello e con il genitore non collocatario due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta in base agli impegni dei minori e di ciascuno dei genitori, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 22.00 della domenica sera immediatamente successiva, secondo il principio dell'alternanza: quando il minore trascorrerà presso la Per_1 madre il fine settimana, la minore trascorrerà gli incontri infrasettimanali Per_2 presso il padre;
quando la minore trascorrerà i fine settimana presso il padre, Per_2 il minore trascorrerà gli incontri infrasettimanali presso la dimora materna;
Per_1
4) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i minori, ad anni alterni, dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 1 gennaio alla mattina del 6 gennaio;
ciascun genitore, dunque, trascorrerà con i figli, ad anni alterni, dal giorno di natale e fino alla vigilia di capodanno compresa, mentre il giorno dell'epifania ciasun genitore starà con i figli o dalla mattina compreso il pranzo o il pomeriggio, compresa la cena;
durante le vacanze pasquali, entrambi i minori rimarranno con il padre per due giorni consecutivi, oltre il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni;
durante il periodo estivo, ferma la frequentazione ordinaria, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli minori un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno;
i minori e trascorreranno sempre con il padre il Per_1 Per_2 giorno della festa del AP ed il giorno del compleanno;
i minori e Per_1 Per_2 trascorreranno sempre con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima; i genitori, qualora lo vorranno, festeggeranno insieme il compleanno dei figli minori;
in caso di disaccordo, i genitori trascorreranno con i minori o il pranzo o la cena di compleanno, alternandosi di anno in anno;
5) ciascuno dei genitori provvedesse in via diretta al mantenimento del minore collocato presso di sé, senza alcun obbligo di corresponsione in capo all'altro e che, entrambi, provvedessero al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori nella misura del 50% pro capite, osservando la classificazione contenuta nel protocollo del Tribunale di Potenza.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che il reclamo spiegato possa essere accolto, sulla scorta delle seguenti considerazioni. Il reclamante, nel censurare l'ordinanza gravata, ha ravvisato, da un lato, il mancato rispetto della volontà inequivocabilmente dichiarata dal minore di anni Persona_1
14, per come emersa nel corso del suo ascolto, all'udienza del 16.10.2024, rispetto al suo collocamento prevalente e, dall'altro, un vizio di motivazione della stessa. Dal primo punto di vista, deve evidenziarsi come in giurisprudenza sia consolidato l'orientamento che riconosce nella volontà manifestata dal minore una indicazione pressoché vincolante per il giudice. È sintomatico come, nella formulazione dell'art. 315 bis, comma 3, c.c., il legislatore abbia utilizzato per la prima volta – e non a caso
– il termine “ascolto” del minore, piuttosto che “audizione”. E ciò è piuttosto significativo se solo si pensi che “ascoltare” significa prestare attenzione alle esigenze del minore, con disponibilità da parte di chi ascolta a modificare le proprie opinioni a seguito dell'ascolto medesimo, che deve avvenire in un contesto adeguato. L'ascolto non è, dunque, un mezzo istruttorio, poiché attraverso di esso si realizza il diritto del minore a far sentire la propria voce, consentendo al giudice di conoscere il destinatario delle proprie decisioni e di modularle tenendo conto delle sue opinioni ed emozioni. Con l'introduzione del citato art. 315 bis, comma 3, c.c., il legislatore italiano si è definitivamente adeguato alle disposizioni sovranazionali che già da tempo contemplano e valorizzano il diritto del minore all'ascolto (cfr. Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 176 del 27 maggio 1991; Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con Legge 20 marzo 2003 n. 77). Più di recente la Corte Suprema ha avuto modo di precisare come l'ascolto del minore costituisca una modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione o le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del bambino alle decisioni, uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento del suo interesse (si vedano, al riguardo, Corte di Cassazione, sentenza n. 6129 del 26 marzo 2015 e, conformi, sentenze n. 11687/2013 e n. 5547/2013). La Cassazione ha poi ribadito il consolidato orientamento secondo cui l'affidamento di ciascun figlio deve essere disposto garantendo al minore sia la stabilità morale e materiale che il senso di sicurezza e continuità minato dalla conflittualità genitoriale
(ordinanza Corte Cass. n. 30191/2019). Orbene, nel caso di specie, è pacifico che , che ha da tempo compiuto 14 anni, Per_1 abbia inequivocabilmente espresso la propria preferenza a favore del suo collocamento prevalente presso il padre, dichiarando testualmente, nel corso del suo ascolto tenutosi, nell'ambito del giudizio di primo grado, all'udienza del 16.10.2024: “…io vorrei invertire la permanenza con mamma e con AP, nel senso di stare fisso a casa di AP che abita a Tito paese e stare con mamma nei giorni in cui attualmente mi vedo con AP…”… “con AP mi trovo meglio a parlare, ci capiamo molto bene e quando ho un problema preferisco parlare con lui piuttosto che con mamma”. È altrettanto pacifico che il minore, pur mantenendo rapporti equilibrati e sereni con il nuovo compagno e convivente della signora , laddove afferma che “trovo che il CP_1 compagno di mamma sia una brava persona e mi trovo bene con lui a casa, ma non parlo con lui dei miei problemi e delle cose di cui ho bisogno”, non abbia costruito con lui un legame affettivo degno di tutela al pari di quello creato con il genitore biologico. Inoltre, sempre , ha dimostrato matura consapevolezza in ordine alle Per_1 conseguenze della sua scelta anche con riguardo al suo rapporto con la sorella Per_2 sul punto, infatti, si è così espresso: “…anche se dovessi trasferirmi con AP sono sicuro che io e lei ci vedremmo comunque sempre perché andiamo d'accordo…”. Tanto premesso, ritiene questa Corte che, tenuto conto dell'età del minore (14 anni al momento dell'ascolto), dell'attualità e linearità delle dichiarazioni rese da , Per_1 dell'assenza di elementi desumibili dal verbale dell'udienza del 16.10.2024 che lascino deporre per la non autenticità e spontaneità delle stesse, non si possa non valorizzarle nel senso di anteporle alle esigenze espresse nel provvedimento gravato di salvaguardare, da un lato, la convivenza dei fratelli nella casa familiare e, dall'altro, l'ampia frequentazione e permanenza con il genitore non collocatario, a tutela del supremo interesse del minore (“le suddette condizioni garantiscono, nel superiore interesse dei minori, da un lato, la convivenza dei fratelli nella casa coniugale e, dall'altro, ampi spazi di frequentazione e permanenza dei figli con il genitore non collocatario”). Ed invero, passando alla disamina della seconda censura mossa dal reclamante sotto il profilo della carenza di motivazione del provvedimento gravato, ritiene questa Corte che, benchè le dichiarazioni rese dal minore non determinino l'obbligo per il giudice di conformarsi alle indicazioni da lui fornite circa il modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse, non si ravvisa la tutela di quest'ultimo nella decisione gravata. Ed infatti, sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento - anche in correlazione con l'eventuale intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse (Corte di Cassazione, sentenza n. 6129/2015 e conforme, sentenza n. 13241/2011, nonché ordinanza n. 12957/2018), per come sopra evidenziato, non sono emersi elementi che consentono di postergare la volontà di all'esigenza dell'unità familiare presso la casa della madre. Sempre secondo la Per_1
Cassazione, infatti, nell'ambito di una separazione, due fratelli possono essere divisi a seconda del genitore con il quale preferiscono stare, a maggior ragione, se possono coltivare o conservare il rapporto fra loro, in questo modo non attuandosi una radicale separazione tra gli stessi (Corte di Cassazione, ordinanza n. 28676/2022). Tanto premesso, ritiene questa Corte che le modalità di frequentazione indicate da nel reclamo proposto, comunque consentirebbero una frequentazione Parte_1 assidua, per non dire quotidiana, tra i due fratelli, di talchè la valorizzazione della volontà espressa da , circa la sua prevalente collocazione, non verrebbe ad Per_1 inficiare né l'unità familiare, nella misura in cui, sovente, quest'ultimo si troverà a casa della madre, con la sorella, né il rapporto con , laddove quest'ultima, altrettanto Per_2 frequentemente, si troverà con lui, a casa del padre. Per tutte queste ragioni, il reclamo proposto va accolto e, per l'effetto, parzialmente riformata l'ordinanza gravata. Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse devono seguire la soccombenza e devono essere poste a carico della reclamata, liquidandole come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, valori minimi.
P.Q.M.
la Corte accoglie il reclamo e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento gravato che conferma per il resto: a) dispone che il minore venga collocato prevalentemente presso il padre, Persona_1 in Tito, alla via San Vito n. 441 e che, per il mantenimento dello stesso, Parte_1 non debba versare alcunchè nei confronti della fermo restando il 50% CP_1 delle spese straordinarie;
b) dispone che ciascun genitore possa frequentare i figli liberamente, secondo accordi di volta in volta assunti e che, in ipotesi di disaccordo, ciascun minore trascorra con il fratello e con il genitore non collocatario due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta in base agli impegni dei minori e di ciascuno dei genitori, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 22.00 della domenica sera immediatamente successiva, secondo il principio dell'alternanza: quando il minore trascorrerà presso la madre il fine settimana, Per_1 la minore trascorrerà gli incontri infrasettimanali presso il padre;
quando la Per_2 minore trascorrerà i fine settimana presso il padre, il minore trascorrerà Per_2 Per_1 gli incontri infrasettimanali presso la dimora materna;
c) condanna la reclamata alla corresponsione delle spese di lite nei confronti del reclamante, liquidandole in euro 1.735,00, oltre iva, cpa e cf come per legge, spese da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D. Lgs. n. 196/2003, art. 52, nei termini imposti dalla legge. Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rosa Larocca dr. Roberto Spagnuolo
SEZIONE MINORI E FAMIGLIA
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente Dr. Aida SABBATO Consigliere Dr. Rosa LAROCCA Consigliere rel.
decidendo sul reclamo depositato in data 29 novembre 2024 da (c.f. Parte_1
, difeso di fiducia dall'avv. Luciano Natale Vinci (c.f. C.F._1
), avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza nella persona C.F._2 del Giudice Dottoressa Licia Tomay, depositata in data 21 novembre 2024 e comunicata a mezzo posta elettronica certificata in data 22 novembre 2024, nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 4914/2023;
visto il parere del Procuratore Generale che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del reclamo;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 473-bis 17 c.p.c., Pt_1
chiedeva la revisione delle condizioni di separazione deducendo la
[...] sopravvenienza di fatti nuovi, significativamente modificativi dell'assetto in forza del quale erano state assunte, in precedenza, le condizioni della detta separazione consensuale con tali condizioni riguardavano, in particolare, l'affido CP_1 condiviso dei minori di anni 14 e di anni 12, per i Persona_1 Persona_2 quali era stato disposto il collocamento prevalente presso la madre. Nello specifico, il ricorrente evidenziava che i minori trascorrevano di fatto con lui tempi decisamente più consistenti rispetto a quelli fissati nel richiamato ricorso per separazione consensuale, sino ad addivenirsi, per lunghi periodi e con il consenso della moglie, ad un affidamento di tipo alternato, costruito su tempi di frequentazione perfettamente equivalenti. Evidenziava, poi, la volontà ripetutamente espressa dal figlio , di Per_1 vivere stabilmente presso di lui, divenuto con il tempo suo principale punto di riferimento. Quest'ultima circostanza veniva poi confermata dalla stessa signora che, sentita nel corso del giudizio di primo grado, sottolineava la volontà del CP_1 figlio di trasferirsi a vivere in forma stabile e prevalente presso signor . Per_1 Pt_1 Il Tribunale di Potenza fissava quindi l'udienza del 16 ottobre 2024 per l'ascolto dei minori;
nell'occasione, mentre confermava di voler invertire la permanenza tra Per_1
i genitori, chiedendo di essere collocato prevalentemente presso il padre, , Per_2 seppure confidando il suo dispiacere per una eventuale separazione dal fratello, dichiarava di non volere cambiare nulla. Il Tribunale di Potenza si pronunciava con ordinanza del 21/11/2024 con la quale venivano confermate le condizioni della separazione consensuale, compreso il collocamento prevalente dei minori e presso il Persona_1 Persona_2 genitore collocatario Il giudice motivava ritenendo che “le suddette CP_1 condizioni garantiscono, nel superiore interesse dei minori, da un lato, la convivenza dei fratelli nella casa coniugale e, dall'altro, ampi spazi di frequentazione e permanenza dei figli con il genitore non collocatario”. Presentava reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., presso questa Corte, Parte_1 eccependo la violazione dell'art. 473-bis 5 c.p.c. per mancata/insufficiente motivazione del provvedimento impugnato e per violazione dei principi operanti in materia di ascolto dei minori. Si costituiva in data 11/03/2025 chiedendo il rigetto del ricorso perché CP_1 inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato, evidenziando l'orientamento giurisprudenziale verso la “maternal preference”, ossia il collocamento prevalente presso la madre. Disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per il 20.03.2025, con decreto del 3 dicembre 2024 e lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse del reclamante, con le quali quest'ultimo si riportava agli scritti difensivi in atti ed alle conclusioni contenute nei medesimi, la Corte riservava la decisione.
§
Ritiene questa Corte che il reclamo debba essere accolto per le motivazioni di cui al seguito. Con il provvedimento gravato del 21/11/2024, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi comprensive del collocamento prevalente dei minori e presso la Persona_1 Persona_2 madre Il giudice motivava ritenendo che “le suddette condizioni CP_1 garantiscono, nel superiore interesse dei minori, da un lato, la convivenza dei fratelli nella casa coniugale e, dall'altro, ampi spazi di frequentazione e permanenza dei figli con il genitore non collocatario”. Si è doluto il reclamante dell'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza in data 21.11.1014, nella parte relativa alla collocazione del minore , ai tempi della Per_1 frequentazione tra lo stesso ed i genitori ed all'obbligo di mantenimento paterno, evidenziando la violazione dei principi operanti in materia di ascolto dei minori e la mancanza ed insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.
Chiedeva che, in parziale riforma dello stesso, venisse stabilito che: 1) il minore fosse collocato prevalentemente presso il padre, in Tito, alla via San Per_1
Vito n. 441; 2) la minore venisse collocata prevalentemente presso la madre in Tito, alla Per_2
Contrada da Grutto, n. 4; 3) in ordine alla frequentazione, ciascun genitore potesse frequentare i figli liberamente, secondo accordi di volta in volta assunti;
in ipotesi di disaccordo, ciascun minore trascorresse con il fratello e con il genitore non collocatario due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta in base agli impegni dei minori e di ciascuno dei genitori, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 22.00 della domenica sera immediatamente successiva, secondo il principio dell'alternanza: quando il minore trascorrerà presso la Per_1 madre il fine settimana, la minore trascorrerà gli incontri infrasettimanali Per_2 presso il padre;
quando la minore trascorrerà i fine settimana presso il padre, Per_2 il minore trascorrerà gli incontri infrasettimanali presso la dimora materna;
Per_1
4) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i minori, ad anni alterni, dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 1 gennaio alla mattina del 6 gennaio;
ciascun genitore, dunque, trascorrerà con i figli, ad anni alterni, dal giorno di natale e fino alla vigilia di capodanno compresa, mentre il giorno dell'epifania ciasun genitore starà con i figli o dalla mattina compreso il pranzo o il pomeriggio, compresa la cena;
durante le vacanze pasquali, entrambi i minori rimarranno con il padre per due giorni consecutivi, oltre il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni;
durante il periodo estivo, ferma la frequentazione ordinaria, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli minori un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno;
i minori e trascorreranno sempre con il padre il Per_1 Per_2 giorno della festa del AP ed il giorno del compleanno;
i minori e Per_1 Per_2 trascorreranno sempre con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima; i genitori, qualora lo vorranno, festeggeranno insieme il compleanno dei figli minori;
in caso di disaccordo, i genitori trascorreranno con i minori o il pranzo o la cena di compleanno, alternandosi di anno in anno;
5) ciascuno dei genitori provvedesse in via diretta al mantenimento del minore collocato presso di sé, senza alcun obbligo di corresponsione in capo all'altro e che, entrambi, provvedessero al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori nella misura del 50% pro capite, osservando la classificazione contenuta nel protocollo del Tribunale di Potenza.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che il reclamo spiegato possa essere accolto, sulla scorta delle seguenti considerazioni. Il reclamante, nel censurare l'ordinanza gravata, ha ravvisato, da un lato, il mancato rispetto della volontà inequivocabilmente dichiarata dal minore di anni Persona_1
14, per come emersa nel corso del suo ascolto, all'udienza del 16.10.2024, rispetto al suo collocamento prevalente e, dall'altro, un vizio di motivazione della stessa. Dal primo punto di vista, deve evidenziarsi come in giurisprudenza sia consolidato l'orientamento che riconosce nella volontà manifestata dal minore una indicazione pressoché vincolante per il giudice. È sintomatico come, nella formulazione dell'art. 315 bis, comma 3, c.c., il legislatore abbia utilizzato per la prima volta – e non a caso
– il termine “ascolto” del minore, piuttosto che “audizione”. E ciò è piuttosto significativo se solo si pensi che “ascoltare” significa prestare attenzione alle esigenze del minore, con disponibilità da parte di chi ascolta a modificare le proprie opinioni a seguito dell'ascolto medesimo, che deve avvenire in un contesto adeguato. L'ascolto non è, dunque, un mezzo istruttorio, poiché attraverso di esso si realizza il diritto del minore a far sentire la propria voce, consentendo al giudice di conoscere il destinatario delle proprie decisioni e di modularle tenendo conto delle sue opinioni ed emozioni. Con l'introduzione del citato art. 315 bis, comma 3, c.c., il legislatore italiano si è definitivamente adeguato alle disposizioni sovranazionali che già da tempo contemplano e valorizzano il diritto del minore all'ascolto (cfr. Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 176 del 27 maggio 1991; Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con Legge 20 marzo 2003 n. 77). Più di recente la Corte Suprema ha avuto modo di precisare come l'ascolto del minore costituisca una modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione o le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del bambino alle decisioni, uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento del suo interesse (si vedano, al riguardo, Corte di Cassazione, sentenza n. 6129 del 26 marzo 2015 e, conformi, sentenze n. 11687/2013 e n. 5547/2013). La Cassazione ha poi ribadito il consolidato orientamento secondo cui l'affidamento di ciascun figlio deve essere disposto garantendo al minore sia la stabilità morale e materiale che il senso di sicurezza e continuità minato dalla conflittualità genitoriale
(ordinanza Corte Cass. n. 30191/2019). Orbene, nel caso di specie, è pacifico che , che ha da tempo compiuto 14 anni, Per_1 abbia inequivocabilmente espresso la propria preferenza a favore del suo collocamento prevalente presso il padre, dichiarando testualmente, nel corso del suo ascolto tenutosi, nell'ambito del giudizio di primo grado, all'udienza del 16.10.2024: “…io vorrei invertire la permanenza con mamma e con AP, nel senso di stare fisso a casa di AP che abita a Tito paese e stare con mamma nei giorni in cui attualmente mi vedo con AP…”… “con AP mi trovo meglio a parlare, ci capiamo molto bene e quando ho un problema preferisco parlare con lui piuttosto che con mamma”. È altrettanto pacifico che il minore, pur mantenendo rapporti equilibrati e sereni con il nuovo compagno e convivente della signora , laddove afferma che “trovo che il CP_1 compagno di mamma sia una brava persona e mi trovo bene con lui a casa, ma non parlo con lui dei miei problemi e delle cose di cui ho bisogno”, non abbia costruito con lui un legame affettivo degno di tutela al pari di quello creato con il genitore biologico. Inoltre, sempre , ha dimostrato matura consapevolezza in ordine alle Per_1 conseguenze della sua scelta anche con riguardo al suo rapporto con la sorella Per_2 sul punto, infatti, si è così espresso: “…anche se dovessi trasferirmi con AP sono sicuro che io e lei ci vedremmo comunque sempre perché andiamo d'accordo…”. Tanto premesso, ritiene questa Corte che, tenuto conto dell'età del minore (14 anni al momento dell'ascolto), dell'attualità e linearità delle dichiarazioni rese da , Per_1 dell'assenza di elementi desumibili dal verbale dell'udienza del 16.10.2024 che lascino deporre per la non autenticità e spontaneità delle stesse, non si possa non valorizzarle nel senso di anteporle alle esigenze espresse nel provvedimento gravato di salvaguardare, da un lato, la convivenza dei fratelli nella casa familiare e, dall'altro, l'ampia frequentazione e permanenza con il genitore non collocatario, a tutela del supremo interesse del minore (“le suddette condizioni garantiscono, nel superiore interesse dei minori, da un lato, la convivenza dei fratelli nella casa coniugale e, dall'altro, ampi spazi di frequentazione e permanenza dei figli con il genitore non collocatario”). Ed invero, passando alla disamina della seconda censura mossa dal reclamante sotto il profilo della carenza di motivazione del provvedimento gravato, ritiene questa Corte che, benchè le dichiarazioni rese dal minore non determinino l'obbligo per il giudice di conformarsi alle indicazioni da lui fornite circa il modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse, non si ravvisa la tutela di quest'ultimo nella decisione gravata. Ed infatti, sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento - anche in correlazione con l'eventuale intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse (Corte di Cassazione, sentenza n. 6129/2015 e conforme, sentenza n. 13241/2011, nonché ordinanza n. 12957/2018), per come sopra evidenziato, non sono emersi elementi che consentono di postergare la volontà di all'esigenza dell'unità familiare presso la casa della madre. Sempre secondo la Per_1
Cassazione, infatti, nell'ambito di una separazione, due fratelli possono essere divisi a seconda del genitore con il quale preferiscono stare, a maggior ragione, se possono coltivare o conservare il rapporto fra loro, in questo modo non attuandosi una radicale separazione tra gli stessi (Corte di Cassazione, ordinanza n. 28676/2022). Tanto premesso, ritiene questa Corte che le modalità di frequentazione indicate da nel reclamo proposto, comunque consentirebbero una frequentazione Parte_1 assidua, per non dire quotidiana, tra i due fratelli, di talchè la valorizzazione della volontà espressa da , circa la sua prevalente collocazione, non verrebbe ad Per_1 inficiare né l'unità familiare, nella misura in cui, sovente, quest'ultimo si troverà a casa della madre, con la sorella, né il rapporto con , laddove quest'ultima, altrettanto Per_2 frequentemente, si troverà con lui, a casa del padre. Per tutte queste ragioni, il reclamo proposto va accolto e, per l'effetto, parzialmente riformata l'ordinanza gravata. Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse devono seguire la soccombenza e devono essere poste a carico della reclamata, liquidandole come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, valori minimi.
P.Q.M.
la Corte accoglie il reclamo e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento gravato che conferma per il resto: a) dispone che il minore venga collocato prevalentemente presso il padre, Persona_1 in Tito, alla via San Vito n. 441 e che, per il mantenimento dello stesso, Parte_1 non debba versare alcunchè nei confronti della fermo restando il 50% CP_1 delle spese straordinarie;
b) dispone che ciascun genitore possa frequentare i figli liberamente, secondo accordi di volta in volta assunti e che, in ipotesi di disaccordo, ciascun minore trascorra con il fratello e con il genitore non collocatario due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta in base agli impegni dei minori e di ciascuno dei genitori, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 22.00 della domenica sera immediatamente successiva, secondo il principio dell'alternanza: quando il minore trascorrerà presso la madre il fine settimana, Per_1 la minore trascorrerà gli incontri infrasettimanali presso il padre;
quando la Per_2 minore trascorrerà i fine settimana presso il padre, il minore trascorrerà Per_2 Per_1 gli incontri infrasettimanali presso la dimora materna;
c) condanna la reclamata alla corresponsione delle spese di lite nei confronti del reclamante, liquidandole in euro 1.735,00, oltre iva, cpa e cf come per legge, spese da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D. Lgs. n. 196/2003, art. 52, nei termini imposti dalla legge. Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rosa Larocca dr. Roberto Spagnuolo