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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5539/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_2 Società_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1470/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02MM00666 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, ha proposto appello contro la società Società_2 per l'Società_3 S.a.s. per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.1470/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TYXO2MM00666/2022, emesso in materia di Iva per l'anno d'imposta 2016.
La ricorrente formulava cinque motivi d'impugnazione: 1) Violazione dell'art.5 ter, comma 3, del D.Lgs.
n.218/1997 e dell'art.10 della Legge n.212/2000; 2) Violazione dell'art.42 del DPR n.600/1973 per difetto di sottoscrizione;
3) Violazione dell'art.7 della Legge n.212/2000 e dell'art.42, comma 2, del DPR n.600/1973 per carenza di motivazione;
4) Carenza del presupposto impositivo;
5) Illegittimità delle sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, controdeduceva in relazione ad ognuno dei motivi dell'impugnazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha accolto il ricorso ed ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.300,00, oltre accessori di legge, se dovuti ed oltre al CUT, se assolto.
Il giudice di primo grado ha esaminato soltanto il secondo motivo e lo ha ritenuto fondato, osservando: Merita premettere il richiamo all'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 che, in punto di sottoscrizione degli avvisi accertamento, prevede che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, con la precisazione, contenuta nel comma 3, che “L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione (…)”. La c.d. delega di firma, il cui conferimento è così previsto a pena di nullità dell'avviso, deve “necessariamente indicare il nominativo del delegato” (cfr. Cass. n.24317/2018,
n.24316/2018, n.12960/2017 e n.22803/2015), “specificare l'oggetto e i limiti oggettivi della stessa” (ex multis, Cass. n.24317/2018 e n. 24316/2018), nonché “le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.” ed “il termine di validità della stessa” (così
Cass. n.22803/2015).
Nel caso di specie, a fronte delle doglianze articolate in ricorso in punto di sottoscrizione dell'avviso impugnato, l'AE resistente ha prodotto la documentazione afferente la c.d. delega di firma in capo al sottoscrittore.
Senonchè l'esame dell'avviso di accertamento non consente di individuare il nominativo del funzionario sottoscrittore, a partire dal quale dovrebbe poi accertarsi la legittimità della delega prodotta. Infatti l'avviso reca bensì il nominativo del responsabile del procedimento ma non quello del funzionario che dovrebbe averlo sottoscritto.
Gli altri motivi dell'impugnazione non sono stati esaminati, poiché assorbiti.
Con l'appello l'Agenzia delle Entrate ha insistito per il rigetto dell'originario ricorso ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado deducendo che:
- nel diritto tributario non esiste una norma generale che disciplini la sottoscrizione degli atti impositivi, ma esistono solo alcune norme speciali per determinati tributi e per specifici atti;
- per gli avvisi di accertamento delle imposte dirette, l'art.42 del DPR n.600/1973 richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione (sostituibile dall'indicazione a stampa) del Capo dell'Ufficio, ovvero del Direttore Provinciale, o del Funzionario della carriera direttiva da lui delegato;
- con l'ordinanza n.25711/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che la delega alla sottoscrizione ad un funzionario diverso dal Direttore Provinciale ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa
(Cass. n.11013/2019, n.28850/2019);
- con la stessa ordinanza la Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che è irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato come pure la durata della delega, essendo adeguata l'indicazione della qualifica rivestita.
La contribuente ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha comunque riproposto i motivi d'impugnazione non esaminati dal giudice di primo grado perché assorbiti.
La controversia è stata trattata all'udienza del 15/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art.42 del DPR n.600/1973 prevede:
- al primo comma, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato;
- al terzo comma, che l'accertamento è nullo, tra gli altri casi, se l'avviso non reca la sottoscrizione.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento, che si compone di n.19 pagine, è stato depositato dalla contribuente, non dall'Agenzia delle Entrate.
La copia dell'avviso di accertamento depositata dalla contribuente – il cui contenuto non è stato contestato dall'Agenzia delle Entrate - reca in calce alla pagina 19 soltanto l'indicazione del Responsabile del procedimento e del Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni.
Né in tale ultima pagina, né in alcun'altra parte dell'avviso di accertamento, si rinvengono, però:
l'individuazione del soggetto che lo ha emesso;
l'indicazione a stampa del suo nominativo;
la sottoscrizione
(digitale, o manuale); l'attestazione di conformità all'originale informatico della copia notificata.
Siamo, quindi, in presenza di un atto radicalmente nullo, non solo perché non sottoscritto, ma anche perché sprovvisto di qualunque indicazione idonea ad individuare il soggetto che lo ha emesso.
Trattandosi di nullità, prevista dalla legge, concernente un requisito formale di riferibilità dell'atto all'Ufficio, non opera nella specie la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art.156 c.p.c. (Cass.
n.24681/2022).
Alla luce di tale situazione processuale, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Conferma la sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.1470/2023, appellata dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Messina.
Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, al pagamento, in favore della società Società_2 per l'Società_3 S.a.s., delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Palermo, 15/12/2025
IL PRESIDENTE-RELATORE
ER AR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5539/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_2 Società_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1470/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02MM00666 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, ha proposto appello contro la società Società_2 per l'Società_3 S.a.s. per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina n.1470/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TYXO2MM00666/2022, emesso in materia di Iva per l'anno d'imposta 2016.
La ricorrente formulava cinque motivi d'impugnazione: 1) Violazione dell'art.5 ter, comma 3, del D.Lgs.
n.218/1997 e dell'art.10 della Legge n.212/2000; 2) Violazione dell'art.42 del DPR n.600/1973 per difetto di sottoscrizione;
3) Violazione dell'art.7 della Legge n.212/2000 e dell'art.42, comma 2, del DPR n.600/1973 per carenza di motivazione;
4) Carenza del presupposto impositivo;
5) Illegittimità delle sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, controdeduceva in relazione ad ognuno dei motivi dell'impugnazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha accolto il ricorso ed ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.300,00, oltre accessori di legge, se dovuti ed oltre al CUT, se assolto.
Il giudice di primo grado ha esaminato soltanto il secondo motivo e lo ha ritenuto fondato, osservando: Merita premettere il richiamo all'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 che, in punto di sottoscrizione degli avvisi accertamento, prevede che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, con la precisazione, contenuta nel comma 3, che “L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione (…)”. La c.d. delega di firma, il cui conferimento è così previsto a pena di nullità dell'avviso, deve “necessariamente indicare il nominativo del delegato” (cfr. Cass. n.24317/2018,
n.24316/2018, n.12960/2017 e n.22803/2015), “specificare l'oggetto e i limiti oggettivi della stessa” (ex multis, Cass. n.24317/2018 e n. 24316/2018), nonché “le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.” ed “il termine di validità della stessa” (così
Cass. n.22803/2015).
Nel caso di specie, a fronte delle doglianze articolate in ricorso in punto di sottoscrizione dell'avviso impugnato, l'AE resistente ha prodotto la documentazione afferente la c.d. delega di firma in capo al sottoscrittore.
Senonchè l'esame dell'avviso di accertamento non consente di individuare il nominativo del funzionario sottoscrittore, a partire dal quale dovrebbe poi accertarsi la legittimità della delega prodotta. Infatti l'avviso reca bensì il nominativo del responsabile del procedimento ma non quello del funzionario che dovrebbe averlo sottoscritto.
Gli altri motivi dell'impugnazione non sono stati esaminati, poiché assorbiti.
Con l'appello l'Agenzia delle Entrate ha insistito per il rigetto dell'originario ricorso ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado deducendo che:
- nel diritto tributario non esiste una norma generale che disciplini la sottoscrizione degli atti impositivi, ma esistono solo alcune norme speciali per determinati tributi e per specifici atti;
- per gli avvisi di accertamento delle imposte dirette, l'art.42 del DPR n.600/1973 richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione (sostituibile dall'indicazione a stampa) del Capo dell'Ufficio, ovvero del Direttore Provinciale, o del Funzionario della carriera direttiva da lui delegato;
- con l'ordinanza n.25711/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che la delega alla sottoscrizione ad un funzionario diverso dal Direttore Provinciale ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa
(Cass. n.11013/2019, n.28850/2019);
- con la stessa ordinanza la Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che è irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato come pure la durata della delega, essendo adeguata l'indicazione della qualifica rivestita.
La contribuente ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha comunque riproposto i motivi d'impugnazione non esaminati dal giudice di primo grado perché assorbiti.
La controversia è stata trattata all'udienza del 15/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art.42 del DPR n.600/1973 prevede:
- al primo comma, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato;
- al terzo comma, che l'accertamento è nullo, tra gli altri casi, se l'avviso non reca la sottoscrizione.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento, che si compone di n.19 pagine, è stato depositato dalla contribuente, non dall'Agenzia delle Entrate.
La copia dell'avviso di accertamento depositata dalla contribuente – il cui contenuto non è stato contestato dall'Agenzia delle Entrate - reca in calce alla pagina 19 soltanto l'indicazione del Responsabile del procedimento e del Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni.
Né in tale ultima pagina, né in alcun'altra parte dell'avviso di accertamento, si rinvengono, però:
l'individuazione del soggetto che lo ha emesso;
l'indicazione a stampa del suo nominativo;
la sottoscrizione
(digitale, o manuale); l'attestazione di conformità all'originale informatico della copia notificata.
Siamo, quindi, in presenza di un atto radicalmente nullo, non solo perché non sottoscritto, ma anche perché sprovvisto di qualunque indicazione idonea ad individuare il soggetto che lo ha emesso.
Trattandosi di nullità, prevista dalla legge, concernente un requisito formale di riferibilità dell'atto all'Ufficio, non opera nella specie la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art.156 c.p.c. (Cass.
n.24681/2022).
Alla luce di tale situazione processuale, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Conferma la sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.1470/2023, appellata dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Messina.
Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, al pagamento, in favore della società Società_2 per l'Società_3 S.a.s., delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Palermo, 15/12/2025
IL PRESIDENTE-RELATORE
ER AR