TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1389 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 16/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA FI, viene chiamata la causa iscritta al n. 1389/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. GL RO, per parte ricorrente , l'avv. Matilde Bruzzese, Parte_1 per delega dell'avv. Annalisa De Rossi, per parte resistente , e Controparte_1
l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_2
È, altresì presente, ai fini della pratica forense, il dott. Persona_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA FI, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1389/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 11 (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in AN (RC), via Dante Alighieri, 29, presso lo studio dell'avv.
GL RO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_2 rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_2
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Nardò (LE), Via Amendola, 34, presso lo studio dell'avv. Annalisa De Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_4 speciale, autenticata per atto Notaio Roma, repertorio n. 181515 raccolta n. Persona_3
12772 del 25/07/2024;
-resistente-
E
(CF ), in persona Controparte_5 P.IVA_4 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria, presso i cui Uffici in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliato;
-resistente-
E
DI REGGIO AB (CF ), Controparte_6 P.IVA_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Reggio Calabria, Via del Plebiscito,
15, è per legge domiciliato.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 2 di 11 Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità ed illegittimità dell'Intimazione di pagamento n. 09420259004519977000 e della cartella di pagamento n.
09420200000564243000 nonché delle cartelle, avvisi di addebito e sanzioni amministrative ad essi sottese per vizio della procedura, per inesistente e/o irregolare e/o omessa notifica di tutti gli atti presupposti e, per l'effetto, annullare gli stessi, disponendo lo sgravio per le ragioni di cui al punto n. 1 della parte motiva del ricorso, di accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti ingiunti e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, disponendone lo sgravio per tutte le ragioni di cui al punto n.
2 della parte motiva del ricorso;
di accertare e dichiarare la decadenza degli enti resistenti dal potere di riscossione coattiva degli atti impugnati e di quelli ad essi sottesi, disponendone lo sgravio per tutte le ragioni di cui al punto n. 2 della parte motiva del ricorso;
di accertare e dichiarare l'errato assoggettamento della ricorrente alla contribuzione previdenziale quale datore di lavoro richiesta negli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata e per l'effetto ordinare all'Ente impositore di revocare la stessa con conseguente annullamento dell'Intimazione di pagamento, degli avvisi di addebito e del relativo ruolo, disponendone lo sgravio per tutte le ragioni di cui al punto n. 3 della parte motiva del ricorso;
di condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio oltre spese forfettarie ed accessori di legge con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
Parte resistente chiede, preliminarmente, di dichiarare la parziale incompetenza territoriale CP_2 di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Reggio Calabria per i motivi esposti nella memoria di costituzione;
di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di rigettare il ricorso introduttivo del Controparte_7 presente giudizio, per tutte le motivazioni indicate nella memoria di costituzione;
di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni attinenti al merito della pretesa impositiva, nonché alla formazione del ruolo di competenza esclusiva dell' , e CP_2 CP_6
con vittoria di spese e competenze di lite;
nella denegata ipotesi in cui si ritenga CP_5
l'opposizione meritevole di accoglimento per questioni attinenti alla formazione ed alla trasmissione del ruolo porre tutte le conseguenze sfavorevoli a carico degli Enti Impositori, tenuti a manlevare l'Agente di Riscossione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. 112/1999, con condanna dell'Ente medesimo al pagamento delle spese di lite;
di dichiarare, in ogni caso,
l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità delle avverse deduzioni ed eccezioni, per i motivi tutti di cui alla narrativa della memoria di costituzione, in accoglimento delle eccezioni tutte esplicitate da codesta difesa, e rigettare la domanda perché tardiva, inammissibile ed infondata;
con
Pag. 3 di 11 vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e distrazione a favore dell'avvocato, dichiaratosi distrattario.
Parte resistente protezione dei dati personali chiede di rigettare l'avversa CP_5 domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese.
Parte resistente chiede di rigettare Controparte_8
l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420200000564243000 e l'intimazione di pagamento n. 09420259004519977000, notificate, a mezzo pec, rispettivamente in data 27.03.2025 ed in data 28.03.2025.
La prima intima il pagamento di € 6.803,88, afferente sanzioni amministrative comminate dal
Garante per la protezione dei dati personali inerenti all'anno 2014.
La seconda è stata impugnata limitatamente:
- alla cartella n. 09420190001358303000, notificata presuntivamente il 29/06/2019, di €
4.775,00, richiesti a titolo di sanzioni amministrative emesse dall'Ispettorato del lavoro area metropolitana di Reggio Calabria inerenti all'anno 2016;
- all'avviso di addebito n. 39420190000329125000, presuntivamente notificato il 27/04/2019, di € 756,37, richiesti in riferimento al Modello DM 10/V, a titolo somme aggiuntive ed interessi di mora, inerenti all'anno 2015;
- all'avviso di addebito n. 39420190000442846000, presuntivamente notificato il 11/05/2019, di € 3.084,96, richiesti in riferimento al Modello DM 10/V rettificativo, a titolo di somme aggiuntive ed interessi di mora, inerente all'anno 2017;
- all'avviso di addebito n. 39420190001463119000, presuntivamente notificato il 06/07/2019, di € 2.794,08, richiesti a titolo di omesso versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, inerente all'anno 2018.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza, nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento per inesistente e/o irregolare e/o omessa notifica degli atti presupposti in violazione della sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, con conseguente inesistenza e/o la nullità dell'atto consequenziale notificato e, pertanto, dell'illegittimità delle sanzioni emesse dall'Ispettorato del lavoro, delle sanzioni comminate dal Garante della Privacy e dei contributi IVS e DM 10/V inerenti agli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; la prescrizione del credito ex legge n.
335/1995, per quanto riguarda il versamento dei contributi, ex art. 28 della legge n. 689/1981, per quanto riguarda le sanzioni, e la decadenza dal diritto di riscuotere la somma intimata;
l'estinzione
Pag. 4 di 11 dell'obbligo di pagamento delle sanzioni ex art. 14, della Legge 689/81 per omessa contestazione o notificazione, nel termine prescritto, della violazione;
errato assoggettamento ai contributi IVS fissi quale titolare di ditta in quanto la ricorrente ha versato i contributi quale lavoratore subordinato.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito, CP_2 preliminarmente la parziale incompetenza territoriale di questo Tribunale, essendo competente il
Tribunale di Reggio Calabria per i crediti contributivi versati dal datore di lavoro per i propri dipendenti;
la sua carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420190001463119000.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la regolare notifica della Controparte_1 cartella di pagamento n. 09420190001358303000, notificata il 29/06/2019 ai sensi dell'art. 140
c.p.c.; la sospensione dei termini di riscossione nel periodo covid19 e l'interruzione dei termini di prescrizione attraverso l'intimazione di pagamento opposta.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L' ha eccepito l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore della competenza del CP_2
Tribunale di Reggio Calabria, in relazione agli avvisi di addebito n. 39420190000329125000, presuntivamente notificato il 27/04/2019, di € 756,37, richiesti in riferimento al Modello DM 10/V,
a titolo somme aggiuntive ed interessi di mora, inerenti all'anno 2015; n. 39420190000442846000, presuntivamente notificato il 11/05/2019, di € 3.084,96, richiesti in riferimento al Modello DM
10/V rettificativo, a titolo di somme aggiuntive ed interessi di mora, inerente all'anno 2017.
Le poste creditorie, dei suddetti avvisi di addebito, come risultanti a seguito della costituzione dell' , si riferiscono a contribuzioni dovuti, dal datore di lavoro, per i suoi dipendenti e CP_2 CP_2 relative sanzioni.
Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. rileva, ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto obblighi contributivi dei datori di lavoro ed applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, il “luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'Ente”, da individuarsi in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza, che, “in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluente eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri
Pag. 5 di 11 operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale” (Cass. n. 11266/1996; Cass. n.
23893/2004; Cass. n. 23124/2010; Cass. n. 10702/2015).
Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, tale ha sede in Reggio Calabria, per cui CP_9 la cognizione della domanda spetta al giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi in funzione di giudice del lavoro, così come tempestivamente richiesto dall' , nella memoria di costituzione, CP_2 depositata, nel fascicolo telematico, entro il termine di cui all'art. 416 c.p.c., in favore della competenza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di G.L, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di cui all'art. 428, comma 2, c.p.c.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420190001463119000, presuntivamente notificato il
06/07/2019, di € 2.794,08, richiesti a titolo di omesso versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, inerente all'anno 2018, l'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione sia come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, soggetta al termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, essendo stata eccepita l'omessa notifica dello stesso;
sia ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di sentir dichiarare la prescrizione quinquennale del credito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale ultima opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si CP_2 richiamano le norme di cui agli artt. 24 e 29 del D.L.gs n. 46/1999, come modificati dalla legge n.
203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, che stabiliscono che il ricorso va notificato all'ente creditore, escludendo, quindi la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Nel presente giudizio, con riferimento al suddetto avviso di addebito, il legittimato passivo è l' CP_2 mentre l' è carente di legittimazione passiva. Controparte_1
Tale avviso di addebito è stato annullato dall' come risulta dalle allegazioni alla memoria di CP_2 costituzione e al provvedimento del 7 maggio 2025, depositato in atti, per cui in relazione allo stesso è cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Pag. 6 di 11 La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Le spese di lite si compensano tra l' , l e la parte ricorrente. CP_2 Controparte_1
Per quanto riguarda le violazioni amministrative comminate dal garante per la protezione dei dati personali l'azione può essere configurata sia ex art. 617 cpc, in quanto la cartella di pagamento non rispetterebbe la sequenza procedimentale prevista dalla legge, per come eccepito dalla parte ricorrente, soggetta alla decadenza di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa;
sia ex art. 615 cpc in quanto l'opposizione è stata proposta avverso la cartella di pagamento, che è parificata dalla giurisprudenza, al pari dell'intimazione di pagamento, all'atto di precetto per sentir dichiarare estinto l'obbligo di pagamento per avvenuta prescrizione del credito.
L'opposizione ex art. 617 cpc è inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ed è comunque, infondata.
È stato depositato in atti il verbale di contestazioni sottoscritto dalla ricorrente in data 11 giugno
2014, prima dell'entrata in vigore del D.L.gs n. 101/2018.
Nessun atto adottato dal Garante è stato depositato in atti.
Al verbale di contestazione è seguita la cartella di pagamento n. 094 2020 00005642 43 000, la quale fa riferimento, alla pag. 6, all'atto di contestazione di sanzioni del 11/06/2014, notificato il
11/06/2014, e all'art. 18, comma 2, del D.L.gs n. 101/2018.
La norma di cui al comma 2 del suddetto art. 18 prevede che “decorsi i termini previsti dal comma
1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 869, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4”.
Il verbale di contestazioni sottoscritto dalla parte ricorrente, in forza del suddetto art. 18, è atto idoneo all'iscrizione a ruolo della sanzione applicata ex art. 161, del D.L.gs n. 196/2003, per cui la sequenza procedimentale prevista dalla legge è stata rispettata con la notifica della cartella di pagamento opposta.
Pag. 7 di 11 È, invece, maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n.
689/1981, poiché dalla data dell'11 giugno 2014, di contestazioni delle violazioni accertate, alla data del 27 marzo 2025, di notifica della cartella impugnata, sono decorsi più di 10 anni.
Nessun altro atto interruttivo della prescrizione è stato depositato in atti.
Non può essere applicata al caso di specie l'interruzione legale della prescrizione disposta dal comma 5 dell'art. 18 del D.L.gs n. 101/2018, in quanto è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 260/2021 della Corte Costituzionale.
Il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 094 2020 00005642 43 000 va, dunque accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.700,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico del Garante per la protezione dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione Parte_1 all'avv. GL RO, che ha fatto richiesta.
Il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09420190001358303000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta va qualificato anch'esso ai sensi dell'art. 617 cpc e 615 cpc, sia perché è stata eccepita l'omissione della sequenza procedimentale, sia perché è stata eccepita la prescrizione.
Anche in questo caso l'opposizione ex art. 617 cpc è inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
È stata depositata in atti l'ordinanza ingiunzione n. 694/2017, con la quale è stata applicata la sanzione per violazioni accertate dai funzionari Ispettivi in servizio presso l'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, con rapporto n. 453/2017, redatto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, non depositato in atti.
Tale ordinanza ingiunzione è stata considerata notificata per compiuta giacenza.
Senza indagare sulla regolarità della notifica per compiuta giacenza, l'ordinanza è stata conosciuta dalla parte ricorrente, quantomeno, in data 16 novembre 2017, come dimostra la sottoscrizione dell'istanza di pagamento rateale, che fa espresso riferimento alla suddetta ordinanza ingiunzione.
L ha allegato, alla sua memoria di costituzione, la notifica della Controparte_1 cartella di pagamento n. 09420190001358303000 ed ha depositato a conferma della sua allegazione un avviso di deposito di atti nella casa comunale, elenco 003716/117 del 18 giugno 2019, un avviso di ricevimento del 18 giugno 2019, dove si attesta l'assenza del destinatario e delle altre persone abilitare alla ricezione degli atti da notificare ed il deposito del plico presso la casa comunale.
In detto avviso di ricevimento viene riportato il numero della cartella di pagamento ma non viene riportato il numero della raccomandata informativa e, pertanto, l'avviso di ricevimento di nexive
Pag. 8 di 11 non può essere considerato prova di avvenuta notifica della cartella di pagamento n.
09420190001358303000 o del suo avviso di deposito nella casa comunale, poiché il numero della raccomandata avrebbe dovuto confrontarsi con quello riportato sulla cartella di pagamento non depositata in atti.
Fra l'altro il deposito nella casa comunale del plico contenente la cartella di pagamento avrebbe dovuto avvenire dopo vane ricerche non attestate dalla documentazione depositata in atti.
Non può costituire interruzione della prescrizione neppure la trasmissione del provvedimento rateale poiché il procedimento di notifica non è stato completato con il deposito agli atti di causa dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata il 16 febbraio 2018, come richiesto dall'art. 8 della legge n. 890/1982.
Il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420190001358303000 è, dunque, prescritto.
Dalla data del 16 novembre 2017, di richiesta di rateizzazione del credito di cui alla suddetta ordinanza ingiunzione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 28 marzo 2025, sono, infatti, decorsi più di 5 anni previsti dall'art. 28 della legge n. 689/1981 per il maturare della prescrizione di sanzioni amministrative.
Considerato che la prescrizione decorre anche durante il periodo covid occorre verificare se in detto periodo ha operato la sospensione della prescrizione.
In materia di prescrizione, non rinvenendosi una speciale disciplina della prescrizione nella materia delle sanzioni amministrative, come quella prevista per i contributi ed , la norma CP_2 CP_10 generale applicabile al caso di specie è l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, che richiama l'art. 12 del
D.L.gs n. 159/2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini previsti per il versamento comportano, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione, anche in materia di riscossione, e al secondo comma prevede una proroga dei termini di prescrizione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, riferendosi sempre agli adempimenti e ai versamenti con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni in cui si verifica la sospensione. Il citato art. 68, per quanto conducente al caso di specie, ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti, delle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, ed ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di prescrizione dei carichi, relativi sempre alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il suddetto periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021.
Si ritiene, dunque, che la sospensione e la proroga dei termini di prescrizione di cui al citato art. 68 non sia applicabile al caso di specie poiché il termine per il pagamento, che avrebbe dovuto
Pag. 9 di 11 avvenire entro 60 giorni dalla notifica delle cartelle, è scaduto, considerando la data di notifica indicata nell'intimazione di pagamento opposta, prima del periodo di sospensione covid19.
Il carico di cui alla suddetta cartella di pagamento è stato, peraltro, affidato all'agente della riscossione, sicuramente, prima del periodo covid, atteso che la cartella di pagamento è stata formata nel 2019.
L'agente della riscossione non avrebbe dovuto neppure emettere cartella di pagamento durante il periodo di sospensione covid, avendola già emessa in data precedete.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo della cartella di pagamento n. 09420190001358303000, le attuali tariffe ministeriali,
l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre
IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a favore Controparte_8 della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. GL RO, che ha fatto Parte_1 richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
IA FI, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi e la competenza territoriale del
Tribunale di Reggio Calabria in relazione agli avvisi di addebito n.
39420190000329125000, presuntivamente notificato il 27/04/2019, di € 756,37, richiesti in riferimento al Modello DM 10/V, a titolo somme aggiuntive ed interessi di mora, inerenti all'anno 2015; n. 39420190000442846000, presuntivamente notificato il 11/05/2019, di €
3.084,96, richiesti in riferimento al Modello DM 10/V rettificativo, a titolo di somme aggiuntive ed interessi di mora, inerente all'anno 2017;
2. rimette le parti dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico del lavoro;
3. assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
4. dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' con Controparte_1 riferimento all'avviso di addebito n. 39420190001463119000;
5. dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n.
39420190001463119000, presuntivamente notificato il 06/07/2019, di € 2.794,08;
6. compensa le spese di lite tra parte ricorrente, l' e l;
CP_2 Controparte_1
Pag. 10 di 11
1. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420200000564243000, afferente sanzioni amministrative comminate dal Garante per la protezione dei dati personali nell'anno 2014;
2. condanna il Garante per la protezione dei dati personali, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €.
1.700,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente,
, da distrarsi in favore dell'avv. GL RO, che ha fatto richiesta;
Parte_1
3. dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420190001358303000, di € 4.775,00, richiesti a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato del
Lavoro Area Metropolitana di Reggio Calabria inerenti all'anno 2016;
4. condanna l'Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. GL RO, che ha Parte_1 fatto richiesta;
Palmi, 16/12/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
IA FI
Pag. 11 di 11
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 16/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA FI, viene chiamata la causa iscritta al n. 1389/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. GL RO, per parte ricorrente , l'avv. Matilde Bruzzese, Parte_1 per delega dell'avv. Annalisa De Rossi, per parte resistente , e Controparte_1
l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_2
È, altresì presente, ai fini della pratica forense, il dott. Persona_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA FI, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1389/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 11 (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in AN (RC), via Dante Alighieri, 29, presso lo studio dell'avv.
GL RO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_2 rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_2
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Nardò (LE), Via Amendola, 34, presso lo studio dell'avv. Annalisa De Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_4 speciale, autenticata per atto Notaio Roma, repertorio n. 181515 raccolta n. Persona_3
12772 del 25/07/2024;
-resistente-
E
(CF ), in persona Controparte_5 P.IVA_4 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria, presso i cui Uffici in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliato;
-resistente-
E
DI REGGIO AB (CF ), Controparte_6 P.IVA_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Reggio Calabria, Via del Plebiscito,
15, è per legge domiciliato.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 2 di 11 Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità ed illegittimità dell'Intimazione di pagamento n. 09420259004519977000 e della cartella di pagamento n.
09420200000564243000 nonché delle cartelle, avvisi di addebito e sanzioni amministrative ad essi sottese per vizio della procedura, per inesistente e/o irregolare e/o omessa notifica di tutti gli atti presupposti e, per l'effetto, annullare gli stessi, disponendo lo sgravio per le ragioni di cui al punto n. 1 della parte motiva del ricorso, di accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti ingiunti e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, disponendone lo sgravio per tutte le ragioni di cui al punto n.
2 della parte motiva del ricorso;
di accertare e dichiarare la decadenza degli enti resistenti dal potere di riscossione coattiva degli atti impugnati e di quelli ad essi sottesi, disponendone lo sgravio per tutte le ragioni di cui al punto n. 2 della parte motiva del ricorso;
di accertare e dichiarare l'errato assoggettamento della ricorrente alla contribuzione previdenziale quale datore di lavoro richiesta negli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata e per l'effetto ordinare all'Ente impositore di revocare la stessa con conseguente annullamento dell'Intimazione di pagamento, degli avvisi di addebito e del relativo ruolo, disponendone lo sgravio per tutte le ragioni di cui al punto n. 3 della parte motiva del ricorso;
di condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio oltre spese forfettarie ed accessori di legge con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
Parte resistente chiede, preliminarmente, di dichiarare la parziale incompetenza territoriale CP_2 di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Reggio Calabria per i motivi esposti nella memoria di costituzione;
di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di rigettare il ricorso introduttivo del Controparte_7 presente giudizio, per tutte le motivazioni indicate nella memoria di costituzione;
di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni attinenti al merito della pretesa impositiva, nonché alla formazione del ruolo di competenza esclusiva dell' , e CP_2 CP_6
con vittoria di spese e competenze di lite;
nella denegata ipotesi in cui si ritenga CP_5
l'opposizione meritevole di accoglimento per questioni attinenti alla formazione ed alla trasmissione del ruolo porre tutte le conseguenze sfavorevoli a carico degli Enti Impositori, tenuti a manlevare l'Agente di Riscossione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. 112/1999, con condanna dell'Ente medesimo al pagamento delle spese di lite;
di dichiarare, in ogni caso,
l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità delle avverse deduzioni ed eccezioni, per i motivi tutti di cui alla narrativa della memoria di costituzione, in accoglimento delle eccezioni tutte esplicitate da codesta difesa, e rigettare la domanda perché tardiva, inammissibile ed infondata;
con
Pag. 3 di 11 vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e distrazione a favore dell'avvocato, dichiaratosi distrattario.
Parte resistente protezione dei dati personali chiede di rigettare l'avversa CP_5 domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese.
Parte resistente chiede di rigettare Controparte_8
l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420200000564243000 e l'intimazione di pagamento n. 09420259004519977000, notificate, a mezzo pec, rispettivamente in data 27.03.2025 ed in data 28.03.2025.
La prima intima il pagamento di € 6.803,88, afferente sanzioni amministrative comminate dal
Garante per la protezione dei dati personali inerenti all'anno 2014.
La seconda è stata impugnata limitatamente:
- alla cartella n. 09420190001358303000, notificata presuntivamente il 29/06/2019, di €
4.775,00, richiesti a titolo di sanzioni amministrative emesse dall'Ispettorato del lavoro area metropolitana di Reggio Calabria inerenti all'anno 2016;
- all'avviso di addebito n. 39420190000329125000, presuntivamente notificato il 27/04/2019, di € 756,37, richiesti in riferimento al Modello DM 10/V, a titolo somme aggiuntive ed interessi di mora, inerenti all'anno 2015;
- all'avviso di addebito n. 39420190000442846000, presuntivamente notificato il 11/05/2019, di € 3.084,96, richiesti in riferimento al Modello DM 10/V rettificativo, a titolo di somme aggiuntive ed interessi di mora, inerente all'anno 2017;
- all'avviso di addebito n. 39420190001463119000, presuntivamente notificato il 06/07/2019, di € 2.794,08, richiesti a titolo di omesso versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, inerente all'anno 2018.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza, nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento per inesistente e/o irregolare e/o omessa notifica degli atti presupposti in violazione della sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, con conseguente inesistenza e/o la nullità dell'atto consequenziale notificato e, pertanto, dell'illegittimità delle sanzioni emesse dall'Ispettorato del lavoro, delle sanzioni comminate dal Garante della Privacy e dei contributi IVS e DM 10/V inerenti agli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; la prescrizione del credito ex legge n.
335/1995, per quanto riguarda il versamento dei contributi, ex art. 28 della legge n. 689/1981, per quanto riguarda le sanzioni, e la decadenza dal diritto di riscuotere la somma intimata;
l'estinzione
Pag. 4 di 11 dell'obbligo di pagamento delle sanzioni ex art. 14, della Legge 689/81 per omessa contestazione o notificazione, nel termine prescritto, della violazione;
errato assoggettamento ai contributi IVS fissi quale titolare di ditta in quanto la ricorrente ha versato i contributi quale lavoratore subordinato.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito, CP_2 preliminarmente la parziale incompetenza territoriale di questo Tribunale, essendo competente il
Tribunale di Reggio Calabria per i crediti contributivi versati dal datore di lavoro per i propri dipendenti;
la sua carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420190001463119000.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la regolare notifica della Controparte_1 cartella di pagamento n. 09420190001358303000, notificata il 29/06/2019 ai sensi dell'art. 140
c.p.c.; la sospensione dei termini di riscossione nel periodo covid19 e l'interruzione dei termini di prescrizione attraverso l'intimazione di pagamento opposta.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L' ha eccepito l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore della competenza del CP_2
Tribunale di Reggio Calabria, in relazione agli avvisi di addebito n. 39420190000329125000, presuntivamente notificato il 27/04/2019, di € 756,37, richiesti in riferimento al Modello DM 10/V,
a titolo somme aggiuntive ed interessi di mora, inerenti all'anno 2015; n. 39420190000442846000, presuntivamente notificato il 11/05/2019, di € 3.084,96, richiesti in riferimento al Modello DM
10/V rettificativo, a titolo di somme aggiuntive ed interessi di mora, inerente all'anno 2017.
Le poste creditorie, dei suddetti avvisi di addebito, come risultanti a seguito della costituzione dell' , si riferiscono a contribuzioni dovuti, dal datore di lavoro, per i suoi dipendenti e CP_2 CP_2 relative sanzioni.
Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. rileva, ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto obblighi contributivi dei datori di lavoro ed applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, il “luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'Ente”, da individuarsi in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza, che, “in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluente eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri
Pag. 5 di 11 operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale” (Cass. n. 11266/1996; Cass. n.
23893/2004; Cass. n. 23124/2010; Cass. n. 10702/2015).
Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, tale ha sede in Reggio Calabria, per cui CP_9 la cognizione della domanda spetta al giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi in funzione di giudice del lavoro, così come tempestivamente richiesto dall' , nella memoria di costituzione, CP_2 depositata, nel fascicolo telematico, entro il termine di cui all'art. 416 c.p.c., in favore della competenza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di G.L, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di cui all'art. 428, comma 2, c.p.c.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420190001463119000, presuntivamente notificato il
06/07/2019, di € 2.794,08, richiesti a titolo di omesso versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive, inerente all'anno 2018, l'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione sia come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, soggetta al termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, essendo stata eccepita l'omessa notifica dello stesso;
sia ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di sentir dichiarare la prescrizione quinquennale del credito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale ultima opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si CP_2 richiamano le norme di cui agli artt. 24 e 29 del D.L.gs n. 46/1999, come modificati dalla legge n.
203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, che stabiliscono che il ricorso va notificato all'ente creditore, escludendo, quindi la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Nel presente giudizio, con riferimento al suddetto avviso di addebito, il legittimato passivo è l' CP_2 mentre l' è carente di legittimazione passiva. Controparte_1
Tale avviso di addebito è stato annullato dall' come risulta dalle allegazioni alla memoria di CP_2 costituzione e al provvedimento del 7 maggio 2025, depositato in atti, per cui in relazione allo stesso è cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Pag. 6 di 11 La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Le spese di lite si compensano tra l' , l e la parte ricorrente. CP_2 Controparte_1
Per quanto riguarda le violazioni amministrative comminate dal garante per la protezione dei dati personali l'azione può essere configurata sia ex art. 617 cpc, in quanto la cartella di pagamento non rispetterebbe la sequenza procedimentale prevista dalla legge, per come eccepito dalla parte ricorrente, soggetta alla decadenza di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa;
sia ex art. 615 cpc in quanto l'opposizione è stata proposta avverso la cartella di pagamento, che è parificata dalla giurisprudenza, al pari dell'intimazione di pagamento, all'atto di precetto per sentir dichiarare estinto l'obbligo di pagamento per avvenuta prescrizione del credito.
L'opposizione ex art. 617 cpc è inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ed è comunque, infondata.
È stato depositato in atti il verbale di contestazioni sottoscritto dalla ricorrente in data 11 giugno
2014, prima dell'entrata in vigore del D.L.gs n. 101/2018.
Nessun atto adottato dal Garante è stato depositato in atti.
Al verbale di contestazione è seguita la cartella di pagamento n. 094 2020 00005642 43 000, la quale fa riferimento, alla pag. 6, all'atto di contestazione di sanzioni del 11/06/2014, notificato il
11/06/2014, e all'art. 18, comma 2, del D.L.gs n. 101/2018.
La norma di cui al comma 2 del suddetto art. 18 prevede che “decorsi i termini previsti dal comma
1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 869, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4”.
Il verbale di contestazioni sottoscritto dalla parte ricorrente, in forza del suddetto art. 18, è atto idoneo all'iscrizione a ruolo della sanzione applicata ex art. 161, del D.L.gs n. 196/2003, per cui la sequenza procedimentale prevista dalla legge è stata rispettata con la notifica della cartella di pagamento opposta.
Pag. 7 di 11 È, invece, maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n.
689/1981, poiché dalla data dell'11 giugno 2014, di contestazioni delle violazioni accertate, alla data del 27 marzo 2025, di notifica della cartella impugnata, sono decorsi più di 10 anni.
Nessun altro atto interruttivo della prescrizione è stato depositato in atti.
Non può essere applicata al caso di specie l'interruzione legale della prescrizione disposta dal comma 5 dell'art. 18 del D.L.gs n. 101/2018, in quanto è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 260/2021 della Corte Costituzionale.
Il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 094 2020 00005642 43 000 va, dunque accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.700,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico del Garante per la protezione dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione Parte_1 all'avv. GL RO, che ha fatto richiesta.
Il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09420190001358303000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta va qualificato anch'esso ai sensi dell'art. 617 cpc e 615 cpc, sia perché è stata eccepita l'omissione della sequenza procedimentale, sia perché è stata eccepita la prescrizione.
Anche in questo caso l'opposizione ex art. 617 cpc è inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
È stata depositata in atti l'ordinanza ingiunzione n. 694/2017, con la quale è stata applicata la sanzione per violazioni accertate dai funzionari Ispettivi in servizio presso l'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, con rapporto n. 453/2017, redatto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, non depositato in atti.
Tale ordinanza ingiunzione è stata considerata notificata per compiuta giacenza.
Senza indagare sulla regolarità della notifica per compiuta giacenza, l'ordinanza è stata conosciuta dalla parte ricorrente, quantomeno, in data 16 novembre 2017, come dimostra la sottoscrizione dell'istanza di pagamento rateale, che fa espresso riferimento alla suddetta ordinanza ingiunzione.
L ha allegato, alla sua memoria di costituzione, la notifica della Controparte_1 cartella di pagamento n. 09420190001358303000 ed ha depositato a conferma della sua allegazione un avviso di deposito di atti nella casa comunale, elenco 003716/117 del 18 giugno 2019, un avviso di ricevimento del 18 giugno 2019, dove si attesta l'assenza del destinatario e delle altre persone abilitare alla ricezione degli atti da notificare ed il deposito del plico presso la casa comunale.
In detto avviso di ricevimento viene riportato il numero della cartella di pagamento ma non viene riportato il numero della raccomandata informativa e, pertanto, l'avviso di ricevimento di nexive
Pag. 8 di 11 non può essere considerato prova di avvenuta notifica della cartella di pagamento n.
09420190001358303000 o del suo avviso di deposito nella casa comunale, poiché il numero della raccomandata avrebbe dovuto confrontarsi con quello riportato sulla cartella di pagamento non depositata in atti.
Fra l'altro il deposito nella casa comunale del plico contenente la cartella di pagamento avrebbe dovuto avvenire dopo vane ricerche non attestate dalla documentazione depositata in atti.
Non può costituire interruzione della prescrizione neppure la trasmissione del provvedimento rateale poiché il procedimento di notifica non è stato completato con il deposito agli atti di causa dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata il 16 febbraio 2018, come richiesto dall'art. 8 della legge n. 890/1982.
Il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420190001358303000 è, dunque, prescritto.
Dalla data del 16 novembre 2017, di richiesta di rateizzazione del credito di cui alla suddetta ordinanza ingiunzione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 28 marzo 2025, sono, infatti, decorsi più di 5 anni previsti dall'art. 28 della legge n. 689/1981 per il maturare della prescrizione di sanzioni amministrative.
Considerato che la prescrizione decorre anche durante il periodo covid occorre verificare se in detto periodo ha operato la sospensione della prescrizione.
In materia di prescrizione, non rinvenendosi una speciale disciplina della prescrizione nella materia delle sanzioni amministrative, come quella prevista per i contributi ed , la norma CP_2 CP_10 generale applicabile al caso di specie è l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, che richiama l'art. 12 del
D.L.gs n. 159/2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini previsti per il versamento comportano, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione, anche in materia di riscossione, e al secondo comma prevede una proroga dei termini di prescrizione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, riferendosi sempre agli adempimenti e ai versamenti con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni in cui si verifica la sospensione. Il citato art. 68, per quanto conducente al caso di specie, ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti, delle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, ed ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di prescrizione dei carichi, relativi sempre alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il suddetto periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021.
Si ritiene, dunque, che la sospensione e la proroga dei termini di prescrizione di cui al citato art. 68 non sia applicabile al caso di specie poiché il termine per il pagamento, che avrebbe dovuto
Pag. 9 di 11 avvenire entro 60 giorni dalla notifica delle cartelle, è scaduto, considerando la data di notifica indicata nell'intimazione di pagamento opposta, prima del periodo di sospensione covid19.
Il carico di cui alla suddetta cartella di pagamento è stato, peraltro, affidato all'agente della riscossione, sicuramente, prima del periodo covid, atteso che la cartella di pagamento è stata formata nel 2019.
L'agente della riscossione non avrebbe dovuto neppure emettere cartella di pagamento durante il periodo di sospensione covid, avendola già emessa in data precedete.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo della cartella di pagamento n. 09420190001358303000, le attuali tariffe ministeriali,
l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre
IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a favore Controparte_8 della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. GL RO, che ha fatto Parte_1 richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
IA FI, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi e la competenza territoriale del
Tribunale di Reggio Calabria in relazione agli avvisi di addebito n.
39420190000329125000, presuntivamente notificato il 27/04/2019, di € 756,37, richiesti in riferimento al Modello DM 10/V, a titolo somme aggiuntive ed interessi di mora, inerenti all'anno 2015; n. 39420190000442846000, presuntivamente notificato il 11/05/2019, di €
3.084,96, richiesti in riferimento al Modello DM 10/V rettificativo, a titolo di somme aggiuntive ed interessi di mora, inerente all'anno 2017;
2. rimette le parti dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico del lavoro;
3. assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
4. dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' con Controparte_1 riferimento all'avviso di addebito n. 39420190001463119000;
5. dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n.
39420190001463119000, presuntivamente notificato il 06/07/2019, di € 2.794,08;
6. compensa le spese di lite tra parte ricorrente, l' e l;
CP_2 Controparte_1
Pag. 10 di 11
1. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420200000564243000, afferente sanzioni amministrative comminate dal Garante per la protezione dei dati personali nell'anno 2014;
2. condanna il Garante per la protezione dei dati personali, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €.
1.700,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente,
, da distrarsi in favore dell'avv. GL RO, che ha fatto richiesta;
Parte_1
3. dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420190001358303000, di € 4.775,00, richiesti a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato del
Lavoro Area Metropolitana di Reggio Calabria inerenti all'anno 2016;
4. condanna l'Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. GL RO, che ha Parte_1 fatto richiesta;
Palmi, 16/12/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
IA FI
Pag. 11 di 11