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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 227/2024
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Catania, Parte_1 C.F._1
Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago, che lo rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva - C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura in atti e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia
APPELLATA
E
pagina 1 di 3 (C.F. ), in qualità di mandataria all'incasso di Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
terzo chiamato in causa
[...]
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2025, all'esito di discussione orale, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con appello del 21.2.2024 impugnava la sentenza n. 22/2024, emessa in data Parte_1
2.1.2024 dal Tribunale di Catania.
Si costituiva in giudizio direttamente cessionaria nelle more del credito da Controparte_1 chiedendone il rigetto, mentre mandataria di Controparte_3 Controparte_2 quest'ultima nei cui confronti era stata resa la sentenza appellata, restava contumace.
All'udienza dell'8.1.2025 la Corte, preso atto che il procuratore dell'appellante, avv. Vincenzo Drago, era stato sospeso dall'albo forense, dichiarava interrotto il processo.
Con istanza in data 19.8.2025 chiedeva che, stante la mancata riassunzione del Controparte_1 giudizio nel termine perentorio di legge ne venisse dichiarata l'estinzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 305 e 307 c.p.c., con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di lite.
La Corte fissava l'udienza dell'8.10.2025 onerando l'istante di notificare l'istanza ed il decreto entro il
30.9.2025.
Alla detta udienza compariva solo l'istante la quale insisteva nella richiesta di estinzione del processo.
Ritiene la Corte che l'istanza vada accolta. Contr Invero, premesso che con ordinanza del 4.3.2025 la S.C. ha cassato, senza rinvio, la delibera del che aveva disposto la sospensione dell'iscrizione dell'avv. Drago dall'albo degli avvocati, e che il processo è stato dichiarato interrotto in data 8.1.2025, il termine trimestrale stabilito dalla legge per la sua riassunzione è certamente decorso alla data del deposito dell'istanza.
Ne consegue che va pronunciata, con sentenza, l'estinzione del processo, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catania, n. 22/2024, pubblicata in data 2.1.2024: dichiara la contumacia di Controparte_2 dichiara estinto il processo;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 227/2024
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Catania, Parte_1 C.F._1
Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago, che lo rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva - C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura in atti e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia
APPELLATA
E
pagina 1 di 3 (C.F. ), in qualità di mandataria all'incasso di Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
terzo chiamato in causa
[...]
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2025, all'esito di discussione orale, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con appello del 21.2.2024 impugnava la sentenza n. 22/2024, emessa in data Parte_1
2.1.2024 dal Tribunale di Catania.
Si costituiva in giudizio direttamente cessionaria nelle more del credito da Controparte_1 chiedendone il rigetto, mentre mandataria di Controparte_3 Controparte_2 quest'ultima nei cui confronti era stata resa la sentenza appellata, restava contumace.
All'udienza dell'8.1.2025 la Corte, preso atto che il procuratore dell'appellante, avv. Vincenzo Drago, era stato sospeso dall'albo forense, dichiarava interrotto il processo.
Con istanza in data 19.8.2025 chiedeva che, stante la mancata riassunzione del Controparte_1 giudizio nel termine perentorio di legge ne venisse dichiarata l'estinzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 305 e 307 c.p.c., con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di lite.
La Corte fissava l'udienza dell'8.10.2025 onerando l'istante di notificare l'istanza ed il decreto entro il
30.9.2025.
Alla detta udienza compariva solo l'istante la quale insisteva nella richiesta di estinzione del processo.
Ritiene la Corte che l'istanza vada accolta. Contr Invero, premesso che con ordinanza del 4.3.2025 la S.C. ha cassato, senza rinvio, la delibera del che aveva disposto la sospensione dell'iscrizione dell'avv. Drago dall'albo degli avvocati, e che il processo è stato dichiarato interrotto in data 8.1.2025, il termine trimestrale stabilito dalla legge per la sua riassunzione è certamente decorso alla data del deposito dell'istanza.
Ne consegue che va pronunciata, con sentenza, l'estinzione del processo, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catania, n. 22/2024, pubblicata in data 2.1.2024: dichiara la contumacia di Controparte_2 dichiara estinto il processo;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3