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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 302/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023;
promossa da:
• (C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
• (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/01/1982; in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore, , Persona_1 nato a [...] il [...], tutti residenti in [...], elettivamente domiciliati in Cantalupo nel Sannio (IS), via Monarecce n. 2, presso lo studio dell'avv. Virgilio
Romano, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
(P.IVA: ) con sede in Spinete (CB), via Roma n. 14, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Campobasso, corso Bucci n. 54/A, presso lo studio dell'avv. Domenico Fiorda, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
(P.IVA: ), con sede in Torino, via Corte di Controparte_2 P.IVA_2
Appello n. 11, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Marinelli ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore;
(terza chiamata) Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il per sentire accertare e dichiarare la Controparte_3 responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro occorso al minore,
[...]
, in data 24/06/2021, alle ore 18.00 circa, allorquando, mentre stava giocando Persona_1 sull'altalena del parco giochi comunale, scivolava dalla seduta dell'altalena stessa e cadeva rovinosamente a terra, riportando la frattura del polso sinistro.
Gli attori, in particolare, hanno dedotto:
- che, a causa di un movimento erroneo, il bambino era scivolato dalla seduta dell'altalena ed era caduto a terra, finendo su un accumulo di pietre e di altro materiale cementizio derivante dai lavori in corso all'interno del parco giochi;
- che la postazione dell'altalena era priva di cinture di sicurezza e di tappeto anticaduta, oltre a non presentare cartelli recanti il divieto di utilizzo delle attrezzature per lavori in corso;
- che il bambino, nel cadere, aveva posizionato le mani in avanti per attutire il colpo, riportando una “frattura a legno verde metafisaria distale radio-ulnare sinistra”, così come refertato dal personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso nella medesima giornata;
- che l'evento sarebbe da ricondurre esclusivamente alla responsabilità del Controparte_1 in qualità di ente custode, atteso lo stato pericoloso o, comunque, non in sicurezza del parco- giochi, derivante dal mancato posizionamento, nei pressi dell'altalena, del tappeto anticaduta e dalla presenza, invece, di residui cementizi provenienti dai lavori in corso, da considerarsi quale vera e propria insidia;
- che, con richiesta del 27/07/2021, gli attori avevano formulato istanza di risarcimento del danno al il quale aveva, tuttavia, contestato gli addebiti relativi al sinistro Controparte_1 in questione, escludendo la propria responsabilità e indicando, al contempo, la
[...] uale propria compagnia assicurativa;
Controparte_4
- che quest'ultima, con missiva del 28/09/2021, comunicava la chiusura dell'istruttoria senza formulazione di alcuna offerta risarcitoria, stante la ritenuta assenza di responsabilità in capo al CP_1
- che gli odierni attori avevano, quindi, introdotto la procedura di negoziazione assistita in data
02/12/2022, senza, tuttavia, alcun riscontro da parte del convenuto. CP_1 Gli attori hanno, quindi, concluso chiedendo – previo accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro occorso al piccolo CP_1
– di accertare i danni dallo stesso subiti e, per l'effetto, di condannare il stesso Persona_1 CP_1 al risarcimento degli stessi, quantificati nella somma complessivamente pari ad € 14.196,44 o in quella maggiore (entro il limite di € 26.000,00) o minore ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di CP_1 citazione per l'assoluta indeterminatezza del petitum e contestando, in ogni caso, anche nel merito, le avverse deduzioni, stante la diversità dello stato dei luoghi rispetto a quanto allegato da parte attrice e stante, in ogni caso, il concorso di colpa del danneggiato e del genitore ivi presente nella causazione del sinistro, circostanze che, nel caso di specie, avrebbero in ogni caso interrotto il nesso causale tra la res e il danno evento, anche laddove lo stato dei luoghi fosse stato quello descritto da parte attrice.
Il ha, quindi, concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la chiamata in causa, in garanzia, CP_1 della propria compagnia assicurativa e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
Si è, quindi, costituita in giudizio la eccependo, Controparte_4 preliminarmente, anch'essa, la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta indeterminatezza del petitum e contestando, nel merito, la domanda attorea, sia nell'an (stante la diversità dello stato dei luoghi rispetto a quanto allegato da parte attrice e stante, altresì, la sussistenza, in ogni caso, di un concorso colposo, del minore stesso e del genitore presente, nella causazione del sinistro di cui è causa, tale da recidere del tutto l'eventuale nesso di causalità tra la cosa e il danno), sia nel quantum richiesto a titolo di risarcimento, ritenuto, in ogni caso, sproporzionato rispetto alle lesioni riportate.
La compagnia assicurativa ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la riduzione del quantum richiesto a titolo risarcitorio e, in ogni caso, la riduzione del quantum da corrispondere a titolo di manleva del al massimale previsto dalla polizza. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di tre testi di parte convenuta e di un teste di parte attrice nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale sulla persona del minore e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa all'udienza del 18 giugno 2025, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Devono, in primo luogo, essere disattese le eccezioni attinenti alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum sollevate dal convenuto e dalla compagnia assicurativa. CP_1 Si osserva, infatti, al riguardo, che la nullità di cui all'art. 164, co. 4, c.p.c., per l'omissione del requisito di cui all'art. 163, co. 3, n. 3, c.p.c. (petitum), così come per l'omissione del requisito di cui all'art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c. (causa petendi), si verifica solo laddove risulti obiettivamente impossibile, per il convenuto, conoscere il petitum e la causa petendi, ma non anche quando la loro individuazione sia comunque possibile, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (v. in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 11751/2013), come avvenuto nel caso di specie, come evincibile, del resto, dal fatto che sia il convenuto sia la compagnia assicurativa chiamata in CP_1 causa si sono costituite nel presente giudizio, difendendosi nel merito.
Ciò premesso, e venendo all'esame, nel merito, della domanda, è opportuno premettere, in via generale, che la regola di diritto astrattamente applicabile al caso di specie deve essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
La norma, com'è noto, dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Circa la ripartizione dell'onere della prova, dalla norma citata si ricava, quindi, che grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa, ossia la derivazione causale del danno dalla cosa.
Ne deriva, quindi, in primo luogo, che “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato – come concretamente avvenuto nel caso di specie – si astenga dal fornire qualsiasi prova in relazione alla dinamica dell'incidente e al nesso eziologico tra il danno e la cosa” (così: Cass. civ. n. 11932/2022; v. anche, nello stesso senso: Cass. civ. n.
8106/2006).
Qualora, invece, il danneggiato fornisca la prova della derivazione causale del danno dalla res, incombe, poi, sul custode (nel caso di specie, il convenuto, custode in quanto proprietario CP_1 del bene ove il sinistro è asseritamente avvenuto) l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal cd. “caso fortuito”, ossia da una circostanza tale da interrompere il nesso di causalità, ben potendo il caso fortuito essere integrato non solo dal fatto del terzo ma anche da un comportamento colposo del danneggiato stesso che “in base ad un ordine crescente di gravità, può atteggiarsi a concorso casuale (valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.p.c.) ovvero escludere il nesso causale il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.)” (così: Cass. civ. n. 999/2014; in tal senso, v. anche Cass. civ. n. 21323/2020).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, la sussistenza del caso fortuito, pur formando oggetto di un onere probatorio gravante sul custode, non costituisce, tuttavia, un'eccezione in senso stretto (Cass. civ. n. 13005/2016) e, pertanto, è rilevabile dal giudice anche d'ufficio (in tal senso, v. anche: Cass. civ. n. 6529/2011).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, e ferme le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, la parte attrice non abbia, in primo luogo, assolto l'onere probatorio, sulla stessa gravante, in ordine al nesso di causalità tra la cosa e il danno, laddove, invece, anche a voler, in ipotesi, dare per esistente tale nesso di causalità come esistente, è comunque emersa la sussistenza di circostanze integranti il caso fortuito tale da interrompere, in ogni caso, il (non provato) nesso di derivazione causale del danno evento dalla res.
Quanto al primo profilo, infatti, si osserva che parte attrice non ha fornito prova, in primo luogo, della presenza, nei pressi dell'altalena, delle pietre e dell'altro materiale cementizio su cui il minore sarebbe, asseritamente, caduto il giorno del sinistro, nulla provando, in tal senso, le fotografie prodotte in giudizio dalla parte attrice (v. doc. n. 10 allegato all'atto di citazione), peraltro prive di data certa, dalle quali è dato evincere, al contrario, che l'altalena insisteva su un terreno morbido e privo di pietre o altre insidie.
Nemmeno dall'escussione dei testi ammessi, del resto, è possibile giungere ad una conclusione diversa, atteso che tutti i testi di parte convenuta – della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, avendo gli stessi fornito dichiarazioni dettagliate e, quindi, del tutto verosimili, anche in ragione del fatto che trattasi di persone a conoscenza dello stato dei luoghi in ragione della propria professione
(rispettivamente: di maestra dell'asilo nido comunale adiacente al parco giochi in questione, quanto a;
di addetto alle pulizie del parco giochi in questione, quanto a Parte_3 Per_2
; di tecnico del incaricato di effettuare, nei giorni successivi al sinistro, un
[...] CP_1 sopralluogo presso il parco giochi in questione, quanto a ) – hanno Controparte_5 fermamente negato la presenza, nei pressi dell'altalena dalla quale il piccolo sarebbe Persona_1 caduto, di pietre o altro materiale cementizio1 così come, a monte, hanno negato la presenza di lavori in corso nell'area in questione, con ciò smentendo, di fatto, ogni nesso eziologico tra il danno e la res, trattandosi di res di per sé non avente un dinamismo tale da causare alcun danno (tanto più che, come già osservato, si trattava di un terreno morbido), in assenza di prova circa l'insorgere, nella res stessa, di un agente dannoso, quale – astrattamente – potrebbe essere la presenza di pietre o materiale cementizio.
L'unico teste, infatti, che ha confermato la presenza di tali elementi è il teste di parte attrice, tal
– il quale, anch'esso escusso all'udienza del 20/06/2024, ha dichiarato, al Testimone_1 riguardo, che “c'erano tante pietre sia piccole che grandi, trattandosi di un cantiere aperto” (cfr. verbale di udienza del 20/06/2024, in atti) –, la cui testimonianza, tuttavia, deve essere esaminata con particolare cautela, tenuto conto:
- sia delle circostanze per le quali il teste ha dichiarato di trovarsi nel parco giochi al momento del sinistro (non del tutto inverosimili ma, quantomeno, singolari), non avendo egli allegato di essere un amico di famiglia del padre o di trovarsi in loco perché accompagnatore di un minore, ma perché “seguo il mio gatto e il parco giochi è in prossimità della mia abitazione”;
- sia, soprattutto, della contraddittorietà della deposizione testimoniale da lui resa, nella parte in cui lo stesso:
o da un lato, ha riferito che l'area giochi era “un cantiere aperto”;
o salvo poi precisare, a chiarimenti, che “nell'area giochi non c'era nessun cantiere di lavoro aperto”, ma che il cantiere “era confinante con l'area giochi ed era delimitato da una rete di cantiere”.
Non può sottacersi, del resto, la circostanza per cui, anche a voler ritenere pienamente attendibile la testimoniale del teste e, quindi, provata la presenza di tale materiale cementizio nei pressi dell'altalena, lo stesso teste, , ha dichiarato espressamente come tale Testimone_1 materiale fosse “ben visibile anche sotto l'altalena”, il che ne esclude, in radice, il carattere di insidia.
Ebbene, come chiarito dalla Suprema corte in un caso del tutto analogo a quello di specie – e, anzi, connotato da sicuri elementi di rimproverabilità dell'ente proprietario nella manutenzione dell'area giochi in questione, benché trattasi di elemento non costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
– ha ritenuto che “l'omessa verifica dei genitori sulle condizioni d'insicurezza della cosa custodita in relazione all'evento dannoso ha degradato la prima da causa del secondo a mera occasione dello stesso” (così: Cass. civ. n. 28041/2024).
La stessa parte attrice, del resto, nella propria prospettazione dei fatti, individua la causa naturalistica del sinistro nel “movimento erroneo” del minore, movimento “del tutto imprevedibile da parte del padre che lo sorvegliava” e che ne causava lo scivolamento con conseguente caduta del minore stesso sulle pietre e sul materiale cementizio posto sotto l'altalena e del quale il padre, negligentemente, non si era avveduto o non ne aveva tenuto conto quale possibile fonte di pericolo, benché “ben visibile”.
In altri termini, dunque, è evidente come, nel caso di specie, il nesso di causalità tra la res e il danno, quand'anche mai esistente, sarebbe stato, in ogni caso, interrotto: - in primis, dal concorso colposo del danneggiato, ossia dal comportamento del tutto imprevedibile del minore;
- al quale si è unito il fatto del terzo, ossia del genitore presente in loco, per l'omessa verifica delle condizioni di insicurezza della res utilizzata dal minore stesso, nonostante l'evidenza di tali condizioni, secondo quanto riferito dall'unico teste di parte attrice.
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva, quindi, l'integrale rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il rigetto della domanda nell'an preclude l'esame anche in ordine al quantum (ossia in ordine al danno conseguenza subito dal minore), con conseguente inutilizzabilità, ai fini del decidere, delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio e disposta dal giudice precedentemente in ruolo (avente ad oggetto l'entità delle lesioni riportate dal minore in conseguenza della caduta), non potendo certo il generico giudizio di “compatibilità” delle lesioni riportate dal bambino con la caduta lamentata supplire all'onere gravante sugli attori di fornire la prova di tutti gli elementi di cui all'art. 2051 c.c. (tra cui il nesso causale tra la cosa e il danno), né superare la ritenuta sussistenza, in ogni caso, del caso fortuito quale circostanza comunque interruttiva del nesso causale eventualmente esistente.
Resta assorbita la domanda di manleva formulata dal nei confronti della compagnia CP_1 assicurativa, chiamata in causa in garanzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico degli odierni attori, sia con riferimento a quelle sostenute dalla parte convenuta, sia con riferimento a quelle sostenute dal terzo chiamato, atteso che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo il caso (non ricorrente nel caso di specie) di iniziativa del tutto arbitraria (così: Cass. civ. n. 23123/2019).
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014
e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al petitum) e con riferimento a tutte le fasi.
Le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa, devono, del pari, essere poste a carico degli odierni attori, attesa la soccombenza dei medesimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 302 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, così provvede: • Rigetta tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
, quali genitori esercenti la responsabilità sul minore,
[...] [...]
, contro il;
Persona_1 Controparte_1
• Condanna e , nella predetta qualità, e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dal e Controparte_1 dalla che si liquidano in complessivi € Controparte_4
2.540,00 in favore di ciascuno, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Pone definitivamente le spese di C.T.U. (liquidate come in corso di causa) a carico di e , nella predetta qualità, e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., in particolare, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, tutti escussi all'udienza del 20/06/2024, i quali hanno dichiarato, infatti, al riguardo (cfr. verbale di udienza del 20/06/2024, in atti):
- quanto a , dopo aver premesso di essere solita “accompagnare i bambini iscritti all'asilo nido comunale, gestito Parte_3 dalla cooperativa per cui lavoro, nel parco giochi per cui è causa”, che “l'area si presenta sempre pulita e libera da pietre o altro materiale cementizio” e che “la circostanza della pulizia dell'area giochi si è verificata anche nei giorni immediatamente precedenti e immediatamente successivi a quello del 24/06/2021”;
- quanto a , che “l'area giochi è oggetto di pulizia giornaliera”, che “la pulizia dell'area giochi è stata effettuata nei giorni Persona_2 23 e 24 giugno 2021” e di essere a conoscenza della circostanza “in quanto l'ho eseguita io personalmente recandomi sul posto alle ore 06.00 del mattino”; il teste ha, inoltre, aggiunto che “nei giorni 23 e 24 giugno 2021 nell'area in questione c'erano solo cartacce e barattoli di coca cola che abbiamo provveduto a rimuovere, ma non vi erano pietre o altro materiale cementizio, né cantieri di lavoro”;
- quanto a , che “l'altalena era posizionata su un fondo di terra battuta su cui cresceva spontaneamente dell'erba” Controparte_5 e che, re tro per un sopralluogo, in data 21/07/2021, aveva constatato che l'area si presentava “priva di pietrisco e di calcinacci” e che “l'altalena era priva di difetti”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023;
promossa da:
• (C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
• (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/01/1982; in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore, , Persona_1 nato a [...] il [...], tutti residenti in [...], elettivamente domiciliati in Cantalupo nel Sannio (IS), via Monarecce n. 2, presso lo studio dell'avv. Virgilio
Romano, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
(P.IVA: ) con sede in Spinete (CB), via Roma n. 14, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Campobasso, corso Bucci n. 54/A, presso lo studio dell'avv. Domenico Fiorda, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
(P.IVA: ), con sede in Torino, via Corte di Controparte_2 P.IVA_2
Appello n. 11, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Marinelli ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore;
(terza chiamata) Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il per sentire accertare e dichiarare la Controparte_3 responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro occorso al minore,
[...]
, in data 24/06/2021, alle ore 18.00 circa, allorquando, mentre stava giocando Persona_1 sull'altalena del parco giochi comunale, scivolava dalla seduta dell'altalena stessa e cadeva rovinosamente a terra, riportando la frattura del polso sinistro.
Gli attori, in particolare, hanno dedotto:
- che, a causa di un movimento erroneo, il bambino era scivolato dalla seduta dell'altalena ed era caduto a terra, finendo su un accumulo di pietre e di altro materiale cementizio derivante dai lavori in corso all'interno del parco giochi;
- che la postazione dell'altalena era priva di cinture di sicurezza e di tappeto anticaduta, oltre a non presentare cartelli recanti il divieto di utilizzo delle attrezzature per lavori in corso;
- che il bambino, nel cadere, aveva posizionato le mani in avanti per attutire il colpo, riportando una “frattura a legno verde metafisaria distale radio-ulnare sinistra”, così come refertato dal personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso nella medesima giornata;
- che l'evento sarebbe da ricondurre esclusivamente alla responsabilità del Controparte_1 in qualità di ente custode, atteso lo stato pericoloso o, comunque, non in sicurezza del parco- giochi, derivante dal mancato posizionamento, nei pressi dell'altalena, del tappeto anticaduta e dalla presenza, invece, di residui cementizi provenienti dai lavori in corso, da considerarsi quale vera e propria insidia;
- che, con richiesta del 27/07/2021, gli attori avevano formulato istanza di risarcimento del danno al il quale aveva, tuttavia, contestato gli addebiti relativi al sinistro Controparte_1 in questione, escludendo la propria responsabilità e indicando, al contempo, la
[...] uale propria compagnia assicurativa;
Controparte_4
- che quest'ultima, con missiva del 28/09/2021, comunicava la chiusura dell'istruttoria senza formulazione di alcuna offerta risarcitoria, stante la ritenuta assenza di responsabilità in capo al CP_1
- che gli odierni attori avevano, quindi, introdotto la procedura di negoziazione assistita in data
02/12/2022, senza, tuttavia, alcun riscontro da parte del convenuto. CP_1 Gli attori hanno, quindi, concluso chiedendo – previo accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro occorso al piccolo CP_1
– di accertare i danni dallo stesso subiti e, per l'effetto, di condannare il stesso Persona_1 CP_1 al risarcimento degli stessi, quantificati nella somma complessivamente pari ad € 14.196,44 o in quella maggiore (entro il limite di € 26.000,00) o minore ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di CP_1 citazione per l'assoluta indeterminatezza del petitum e contestando, in ogni caso, anche nel merito, le avverse deduzioni, stante la diversità dello stato dei luoghi rispetto a quanto allegato da parte attrice e stante, in ogni caso, il concorso di colpa del danneggiato e del genitore ivi presente nella causazione del sinistro, circostanze che, nel caso di specie, avrebbero in ogni caso interrotto il nesso causale tra la res e il danno evento, anche laddove lo stato dei luoghi fosse stato quello descritto da parte attrice.
Il ha, quindi, concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la chiamata in causa, in garanzia, CP_1 della propria compagnia assicurativa e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
Si è, quindi, costituita in giudizio la eccependo, Controparte_4 preliminarmente, anch'essa, la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta indeterminatezza del petitum e contestando, nel merito, la domanda attorea, sia nell'an (stante la diversità dello stato dei luoghi rispetto a quanto allegato da parte attrice e stante, altresì, la sussistenza, in ogni caso, di un concorso colposo, del minore stesso e del genitore presente, nella causazione del sinistro di cui è causa, tale da recidere del tutto l'eventuale nesso di causalità tra la cosa e il danno), sia nel quantum richiesto a titolo di risarcimento, ritenuto, in ogni caso, sproporzionato rispetto alle lesioni riportate.
La compagnia assicurativa ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la riduzione del quantum richiesto a titolo risarcitorio e, in ogni caso, la riduzione del quantum da corrispondere a titolo di manleva del al massimale previsto dalla polizza. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di tre testi di parte convenuta e di un teste di parte attrice nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale sulla persona del minore e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa all'udienza del 18 giugno 2025, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Devono, in primo luogo, essere disattese le eccezioni attinenti alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum sollevate dal convenuto e dalla compagnia assicurativa. CP_1 Si osserva, infatti, al riguardo, che la nullità di cui all'art. 164, co. 4, c.p.c., per l'omissione del requisito di cui all'art. 163, co. 3, n. 3, c.p.c. (petitum), così come per l'omissione del requisito di cui all'art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c. (causa petendi), si verifica solo laddove risulti obiettivamente impossibile, per il convenuto, conoscere il petitum e la causa petendi, ma non anche quando la loro individuazione sia comunque possibile, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (v. in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 11751/2013), come avvenuto nel caso di specie, come evincibile, del resto, dal fatto che sia il convenuto sia la compagnia assicurativa chiamata in CP_1 causa si sono costituite nel presente giudizio, difendendosi nel merito.
Ciò premesso, e venendo all'esame, nel merito, della domanda, è opportuno premettere, in via generale, che la regola di diritto astrattamente applicabile al caso di specie deve essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
La norma, com'è noto, dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Circa la ripartizione dell'onere della prova, dalla norma citata si ricava, quindi, che grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa, ossia la derivazione causale del danno dalla cosa.
Ne deriva, quindi, in primo luogo, che “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato – come concretamente avvenuto nel caso di specie – si astenga dal fornire qualsiasi prova in relazione alla dinamica dell'incidente e al nesso eziologico tra il danno e la cosa” (così: Cass. civ. n. 11932/2022; v. anche, nello stesso senso: Cass. civ. n.
8106/2006).
Qualora, invece, il danneggiato fornisca la prova della derivazione causale del danno dalla res, incombe, poi, sul custode (nel caso di specie, il convenuto, custode in quanto proprietario CP_1 del bene ove il sinistro è asseritamente avvenuto) l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal cd. “caso fortuito”, ossia da una circostanza tale da interrompere il nesso di causalità, ben potendo il caso fortuito essere integrato non solo dal fatto del terzo ma anche da un comportamento colposo del danneggiato stesso che “in base ad un ordine crescente di gravità, può atteggiarsi a concorso casuale (valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.p.c.) ovvero escludere il nesso causale il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.)” (così: Cass. civ. n. 999/2014; in tal senso, v. anche Cass. civ. n. 21323/2020).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, la sussistenza del caso fortuito, pur formando oggetto di un onere probatorio gravante sul custode, non costituisce, tuttavia, un'eccezione in senso stretto (Cass. civ. n. 13005/2016) e, pertanto, è rilevabile dal giudice anche d'ufficio (in tal senso, v. anche: Cass. civ. n. 6529/2011).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, e ferme le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, la parte attrice non abbia, in primo luogo, assolto l'onere probatorio, sulla stessa gravante, in ordine al nesso di causalità tra la cosa e il danno, laddove, invece, anche a voler, in ipotesi, dare per esistente tale nesso di causalità come esistente, è comunque emersa la sussistenza di circostanze integranti il caso fortuito tale da interrompere, in ogni caso, il (non provato) nesso di derivazione causale del danno evento dalla res.
Quanto al primo profilo, infatti, si osserva che parte attrice non ha fornito prova, in primo luogo, della presenza, nei pressi dell'altalena, delle pietre e dell'altro materiale cementizio su cui il minore sarebbe, asseritamente, caduto il giorno del sinistro, nulla provando, in tal senso, le fotografie prodotte in giudizio dalla parte attrice (v. doc. n. 10 allegato all'atto di citazione), peraltro prive di data certa, dalle quali è dato evincere, al contrario, che l'altalena insisteva su un terreno morbido e privo di pietre o altre insidie.
Nemmeno dall'escussione dei testi ammessi, del resto, è possibile giungere ad una conclusione diversa, atteso che tutti i testi di parte convenuta – della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, avendo gli stessi fornito dichiarazioni dettagliate e, quindi, del tutto verosimili, anche in ragione del fatto che trattasi di persone a conoscenza dello stato dei luoghi in ragione della propria professione
(rispettivamente: di maestra dell'asilo nido comunale adiacente al parco giochi in questione, quanto a;
di addetto alle pulizie del parco giochi in questione, quanto a Parte_3 Per_2
; di tecnico del incaricato di effettuare, nei giorni successivi al sinistro, un
[...] CP_1 sopralluogo presso il parco giochi in questione, quanto a ) – hanno Controparte_5 fermamente negato la presenza, nei pressi dell'altalena dalla quale il piccolo sarebbe Persona_1 caduto, di pietre o altro materiale cementizio1 così come, a monte, hanno negato la presenza di lavori in corso nell'area in questione, con ciò smentendo, di fatto, ogni nesso eziologico tra il danno e la res, trattandosi di res di per sé non avente un dinamismo tale da causare alcun danno (tanto più che, come già osservato, si trattava di un terreno morbido), in assenza di prova circa l'insorgere, nella res stessa, di un agente dannoso, quale – astrattamente – potrebbe essere la presenza di pietre o materiale cementizio.
L'unico teste, infatti, che ha confermato la presenza di tali elementi è il teste di parte attrice, tal
– il quale, anch'esso escusso all'udienza del 20/06/2024, ha dichiarato, al Testimone_1 riguardo, che “c'erano tante pietre sia piccole che grandi, trattandosi di un cantiere aperto” (cfr. verbale di udienza del 20/06/2024, in atti) –, la cui testimonianza, tuttavia, deve essere esaminata con particolare cautela, tenuto conto:
- sia delle circostanze per le quali il teste ha dichiarato di trovarsi nel parco giochi al momento del sinistro (non del tutto inverosimili ma, quantomeno, singolari), non avendo egli allegato di essere un amico di famiglia del padre o di trovarsi in loco perché accompagnatore di un minore, ma perché “seguo il mio gatto e il parco giochi è in prossimità della mia abitazione”;
- sia, soprattutto, della contraddittorietà della deposizione testimoniale da lui resa, nella parte in cui lo stesso:
o da un lato, ha riferito che l'area giochi era “un cantiere aperto”;
o salvo poi precisare, a chiarimenti, che “nell'area giochi non c'era nessun cantiere di lavoro aperto”, ma che il cantiere “era confinante con l'area giochi ed era delimitato da una rete di cantiere”.
Non può sottacersi, del resto, la circostanza per cui, anche a voler ritenere pienamente attendibile la testimoniale del teste e, quindi, provata la presenza di tale materiale cementizio nei pressi dell'altalena, lo stesso teste, , ha dichiarato espressamente come tale Testimone_1 materiale fosse “ben visibile anche sotto l'altalena”, il che ne esclude, in radice, il carattere di insidia.
Ebbene, come chiarito dalla Suprema corte in un caso del tutto analogo a quello di specie – e, anzi, connotato da sicuri elementi di rimproverabilità dell'ente proprietario nella manutenzione dell'area giochi in questione, benché trattasi di elemento non costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
– ha ritenuto che “l'omessa verifica dei genitori sulle condizioni d'insicurezza della cosa custodita in relazione all'evento dannoso ha degradato la prima da causa del secondo a mera occasione dello stesso” (così: Cass. civ. n. 28041/2024).
La stessa parte attrice, del resto, nella propria prospettazione dei fatti, individua la causa naturalistica del sinistro nel “movimento erroneo” del minore, movimento “del tutto imprevedibile da parte del padre che lo sorvegliava” e che ne causava lo scivolamento con conseguente caduta del minore stesso sulle pietre e sul materiale cementizio posto sotto l'altalena e del quale il padre, negligentemente, non si era avveduto o non ne aveva tenuto conto quale possibile fonte di pericolo, benché “ben visibile”.
In altri termini, dunque, è evidente come, nel caso di specie, il nesso di causalità tra la res e il danno, quand'anche mai esistente, sarebbe stato, in ogni caso, interrotto: - in primis, dal concorso colposo del danneggiato, ossia dal comportamento del tutto imprevedibile del minore;
- al quale si è unito il fatto del terzo, ossia del genitore presente in loco, per l'omessa verifica delle condizioni di insicurezza della res utilizzata dal minore stesso, nonostante l'evidenza di tali condizioni, secondo quanto riferito dall'unico teste di parte attrice.
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva, quindi, l'integrale rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il rigetto della domanda nell'an preclude l'esame anche in ordine al quantum (ossia in ordine al danno conseguenza subito dal minore), con conseguente inutilizzabilità, ai fini del decidere, delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio e disposta dal giudice precedentemente in ruolo (avente ad oggetto l'entità delle lesioni riportate dal minore in conseguenza della caduta), non potendo certo il generico giudizio di “compatibilità” delle lesioni riportate dal bambino con la caduta lamentata supplire all'onere gravante sugli attori di fornire la prova di tutti gli elementi di cui all'art. 2051 c.c. (tra cui il nesso causale tra la cosa e il danno), né superare la ritenuta sussistenza, in ogni caso, del caso fortuito quale circostanza comunque interruttiva del nesso causale eventualmente esistente.
Resta assorbita la domanda di manleva formulata dal nei confronti della compagnia CP_1 assicurativa, chiamata in causa in garanzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico degli odierni attori, sia con riferimento a quelle sostenute dalla parte convenuta, sia con riferimento a quelle sostenute dal terzo chiamato, atteso che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo il caso (non ricorrente nel caso di specie) di iniziativa del tutto arbitraria (così: Cass. civ. n. 23123/2019).
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014
e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al petitum) e con riferimento a tutte le fasi.
Le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa, devono, del pari, essere poste a carico degli odierni attori, attesa la soccombenza dei medesimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 302 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, così provvede: • Rigetta tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
, quali genitori esercenti la responsabilità sul minore,
[...] [...]
, contro il;
Persona_1 Controparte_1
• Condanna e , nella predetta qualità, e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dal e Controparte_1 dalla che si liquidano in complessivi € Controparte_4
2.540,00 in favore di ciascuno, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Pone definitivamente le spese di C.T.U. (liquidate come in corso di causa) a carico di e , nella predetta qualità, e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., in particolare, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, tutti escussi all'udienza del 20/06/2024, i quali hanno dichiarato, infatti, al riguardo (cfr. verbale di udienza del 20/06/2024, in atti):
- quanto a , dopo aver premesso di essere solita “accompagnare i bambini iscritti all'asilo nido comunale, gestito Parte_3 dalla cooperativa per cui lavoro, nel parco giochi per cui è causa”, che “l'area si presenta sempre pulita e libera da pietre o altro materiale cementizio” e che “la circostanza della pulizia dell'area giochi si è verificata anche nei giorni immediatamente precedenti e immediatamente successivi a quello del 24/06/2021”;
- quanto a , che “l'area giochi è oggetto di pulizia giornaliera”, che “la pulizia dell'area giochi è stata effettuata nei giorni Persona_2 23 e 24 giugno 2021” e di essere a conoscenza della circostanza “in quanto l'ho eseguita io personalmente recandomi sul posto alle ore 06.00 del mattino”; il teste ha, inoltre, aggiunto che “nei giorni 23 e 24 giugno 2021 nell'area in questione c'erano solo cartacce e barattoli di coca cola che abbiamo provveduto a rimuovere, ma non vi erano pietre o altro materiale cementizio, né cantieri di lavoro”;
- quanto a , che “l'altalena era posizionata su un fondo di terra battuta su cui cresceva spontaneamente dell'erba” Controparte_5 e che, re tro per un sopralluogo, in data 21/07/2021, aveva constatato che l'area si presentava “priva di pietrisco e di calcinacci” e che “l'altalena era priva di difetti”.