Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 2504/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14/10/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 30 22074 LOMAZZO ITALIA con l'Avv. LA RUSSA ANDREA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 30 22074 LOMAZZO ITALIA con l'Avv. LA RUSSA ANDREA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in ZO, in data 30/07/2013,
(anno 2013, atto n. 11, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
pag. 1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/10/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale a) Il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che continueranno ad Per_1 esercitare sullo stesso la responsabilità genitoriale congiunta;
il minore sarà collocato presso l'abitazione della madre, a ZO, via Lombardia n. 81.
b) Riguardo al figlio, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione ed alla salute, incluse le cure farmacologiche;
ogni decisione che fosse imposta da ragioni di urgenza per preservare la salute psico-fisica del minore potrà essere presa dal genitore con cui il minore si troverà in quel periodo, con l'obbligo di riferire il prima possibile le motivazioni di tale scelta e concordare con l'altro genitore la fase successiva dell'eventuale intervento urgente.
c) Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate in maniera autonoma da ciascun genitore nel periodo in cui vivrà con il minore.
2. Modalità di visita e periodo di vacanze estive, natalizie e pasquali
Quanto ai diritti di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici del minore:
- il pomeriggio di martedì, di giovedì, di venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 circa;
- a week-end alternati, dalle ore 19.30 del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni con la madre, dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al
06.01, salvo il giorno di Natale, che verrà trascorso ad anni alterni il pranzo con un genitore e la cena della vigilia con l'altro (l'anno 2024 passerà il primo periodo dal 23.12 al 30.12 ed il pranzo di Natale con la madre);
- durante le vacanze di Pasqua il figlio starà tre giorni col padre, col giorno di Pasqua alternato con la madre (l'anno 2025 il giorno di Pasqua lo passerà con il padre);
- durante le vacanze scolastiche estive, per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- inoltre, i genitori suddivideranno in parti uguali gli ulteriori giorni di vacanze scolastiche del figlio.
3. Assegno di mantenimento per il figlio
L'Assegno unico di circa € 204,00 verrà incassato dalla madre nella misura del 100%.
pag. 2 Oltre a ciò, per quanto riguarda il contributo paterno al mantenimento del figlio, i coniugi concordano che il padre provvederà a versare entro il giorno 18 di ogni mese alla madre l'importo mensile complessivo di € 100,00, per dodici mensilità annue, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
4. Spese straordinarie per il figlio
I genitori contribuiranno ciascuno al 50% delle spese straordinarie, come stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Como 24.05.2018.
attualmente frequenta la Scuola media privata Sant'Agnese a Saronno, con retta di € 708,00 Per_1 ogni due mesi che verrà pagata al 50% dai genitori.
5. Documenti per l'espatrio del figlio
Per quanto riguarda i documenti necessari all'espatrio del figlio minore, i coniugi si danno reciproco consenso.
6. Casa coniugale con box in comunione
I coniugi hanno in comunione la casa familiare con box a ZO (Co), via Roma n. 30, acquistata con rogito Rep. 10069 – Rac. 5505 Notaio del 30.03.2015, così Persona_2 identificata in catasto:
- appartamento: sez. COM, foglio 13, mappale 873, sub. 715, piano 1, cat. A/3, cl. 3, vani 4, rendita € 237,57;
- box: sez. COM, foglio 13, mappale 873, sub. 710, piano T, cat. C/6, cl. 3, mq. 12, rendita €
55,16.
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici familiari, le parti stabiliscono che il suddetto appartamento con box in comproprietà indivisa per le quote del 50% tra coniugi, verrà intestato interamente al SI. . Parte_2
La SI.ra , quindi, cederà la propria quota del 50% al SI. , il quale Parte_1 Parte_2 si impegna a corrispondere alla moglie l'importo di € 15.000,00 da pagare in 15 anni con versamenti di € 1.000,00 all'anno da versare entro il 31.12 di ogni anno a partire dal 31.12.2025.
Nel caso in cui il SI. decidesse di cedere a terzi l'immobile dovrà versare il suddetto Parte_2 importo (detratto quanto eventualmente già corrisposto) entro 30 giorni dalla vendita alla SI.ra
[...]
. Parte_1
Alla luce di quanto sopra, il SI. , a partire dalla data del presente ricorso, si farà Parte_2 interamente carico:
- della rata del mutuo Rep. 10070 – Rac. 5506 Notaio del Persona_2
30.03.2015, stipulato con la , per l'acquisto dell'immobile (importo finanziato Controparte_1
€ 124.925,00, importo residuo da pagare € 104.677,00, rata mensile € 860,00 circa);
pag.
3 - di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie, nonché dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
- di tutti i costi notarili e delle imposte per il suddetto passaggio di proprietà.
L'arredo attualmente presente nell'immobile rimarrà nella disponibilità del SI. . Parte_2
7. Negozio con box in comunione
I coniugi hanno in comunione anche un negozio a ID (Co), via IV Novembre n. 3, acquistato con rogito Rep. 33.154 – Rac.
5.365 Notaio del 10.04.2007, così identificati in catasto: Per_3
- negozio: foglio 3, part. 38, sub. 702, piano T, cat. C/1, cl. 4, cons. mq. 50, sup. mq. 57, rendita
€ 999,34 (in precedenza negozio: foglio 3, part. 38, sub. 1, piano T, cat. C/1, cl. 3, mq. 62, rendita €
1.063,07; box: foglio 3, part. 38, sub. 2, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq. 19, rendita € 78,50).
Attualmente detto immobile è locato al SI. con contratto di locazione ad uso Controparte_2 commerciale, con canone annuo di € 11.400,00, da versare con rate mensili di € 950,00.
Detto importo viene bonificato dal SI. sul conto corrente presso Controparte_2 CP_1
cointestato tra i coniugi, i quali continueranno a mantenere detto immobile in comproprietà
[...] così come il sopra citato conto corrente.
1. Rapporti economici tra le parti
La SI.ra è attualmente disoccupata e percepisce € 706,00 di Naspi. Parte_1
Il SI. svolge il lavoro di operaio metalmeccanico presso Cybermatic Automation Parte_2
s.r.l., con contratto a tempo indeterminato, con busta paga mensile di circa € 1.800,00.
I coniugi hanno contratto un finanziamento con la e uno con la Compass, con Controparte_1 rate mensili rispettivamente di circa € 380,00 e € 300,00, che verranno pagati da entrambi i coniugi al 50%, con gli importi ricavati dall'affitto del negozio di ID e versati sul conto in comune.
Per quanto riguarda il SI. : Parte_2 entrate mensili: € 1.800,00 stipendio e € 475,00 affitto negozio, totale € 2.275,00; spese mensili: € 800,00 rata del mutuo sulla casa coniugale, € 150,00 utenze immobile, € 118,50 finanziamento per negozio con , € 75,00 prestito con , € 150,00 Controparte_1 Controparte_1 prestito Compass, € 175,00 rata scuola figlio , € 200,00 carburante per recarsi dall'abitazione Per_1 al posto di lavoro, € 100,00 mantenimento figlio , € 83,33 acquisto 50% casa coniugale, totale Per_1
- € 1.851,83; entrate mensili – spese mensili = + € 423,17.
Per quanto riguarda la SI.ra : Parte_1 entrate mensili: € 475,00 affitto negozio, € 204,00 assegno unico, € 706,00 Naspi, € 100,00 mantenimento figlio , € 83,33 vendita 50% casa coniugale, totale € 1.568,33; Per_1
pag. 4 spese mensili: € 118,50 finanziamento per negozio con , € 75,00 prestito con Controparte_1 [...]
, € 150,00 prestito Compass, € 175,00 rata scuola figlio , € 100,00 carburante per CP_1 Per_1 portare il figlio a scuola, totale = € 618,50; Per_1 entrate mensili – spese mensili = + € 949,83.
Occorre considerare che la SI.ra dal mese di luglio 2024 convive col SI. Parte_1 [...] il quale ha uno stipendio mensile di € 1.900,00 (come da dichiarazione di sintesi allegata). CP_3
I coniugi sono economicamente indipendenti e, oltre a quanto sopra indicato, non hanno altri beni in comune.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 30/07/2013, in ZO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ZO
(anno 2013, atto n. 11, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
pag. 5 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 29/05/2025
Il Giudice relatore Est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
pag. 6