Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2023, proposto da
AL ST s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Spagnuolo, Valentina Crescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chieti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Morgione, Patrizia Tracanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 14.12.2022 prot. GE 2022/0077679 del Comune di Chieti, 3° Settore – Sviluppo del territorio, Servizio urbanistica, notificata via pec in pari data, recante l'indicazione degli “Oneri di Urbanizzazione Secondaria” e di quelli sul “Costo di Costruzione” relativamente alla realizzazione di un fabbricato ad uso uffici presso lo stabilimento della AL ST s.p.a. denominato WT2, sito in via Erasmo Piaggio – pratica n. 01914250981 – 30092022 – 1802 SUDZes 600532;
... e per l’accertamento e la declaratoria ...
della esenzione dal pagamento del costo di costruzione nonché della determinazione dell'onere di urbanizzazione dovuto con riferimento all'autorizzazione edilizia rilasciata alla società ricorrente giusta autorizzazione unica ZES ABRUZZO n. 637 - I.1 del 30/12/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa NA LU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
AL ST s.p.a., società operante nella progettazione e produzione di componenti per l’industria di processo chimica, petrolchimica, oil & gas ed energia, è proprietaria di un’estesa area industriale in Chieti, località Chieti Scalo, dove sono ubicati gli stabilimenti produttivi.
Nella prospettiva di un potenziamento del sito industriale, in data 30 settembre 2022 AL ST s.p.a. ha presentato allo Sportello Unico Digitale per le aree ZES (Zone Economiche Speciali) del Comune di Chieti istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un fabbricato ad uso uffici presso lo stabilimento denominato “WT2”, sito all’interno della predetta area produttiva di via Erasmo Piaggio in località Chieti Scalo, sul terreno censito nel catasto comunale al Foglio n. 33, Particelle n. 1262, n. 4232, n. 4975, n. 5122, n. 5135, ricadente nel PRG del Comune di Chieti in “ zona di completamento destinata all’industria ” e nel PRT del Consorzio di Sviluppo Industriale Chieti-RA in zona destinata ad attività produttive.
Ad esito dell’istruttoria, con verbale della Conferenza di Servizi del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto “ Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 5 bis D.L. 20.06.2017, n. 91 come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 per realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso uffici e scala esterna - Pratica Prot. Sistema Infocamere: 01914250681-30092022-1802 Impresa: 01914250681 - LT ST S.P.A. Verbale della conferenza di servizi decisoria sincrona, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 14 bis della L.241/1990 ”, è stato espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.
Pertanto, con provvedimento n. 637 - I.1 del 30 dicembre 2022, il Commissario Straordinario di Governo per la ZES Abruzzo ha rilasciato a AL ST s.p.a. l’autorizzazione unica ex art. 5 del Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, “ per la realizzazione di un fabbricato ad uso ufficio e scala esterno presso lo stabilimento industriale denominato WT2 sito in via Erasmo Piaggio n. 62 ”.
Con provvedimento del 14 dicembre 2022, il Dirigente del III Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Chieti ha comunicato alla società AL ST s.p.a. il calcolo degli oneri di urbanizzazione per un importo pari a €. 30.570,00 e del costo di costruzione per un importo pari a €. 59.301,00, per un ammontare complessivo di €. 89.871,00.
Con comunicazione del 19 dicembre 2022, AL ST s.p.a. ha invitato l’Amministrazione comunale a rideterminare gli oneri di urbanizzazione e ad eliminare il costo di costruzione, eccependo l’errata applicazione del parametro di calcolo relativo ai cc.dd. “Centri Direzionali”, dal momento che “ l'intervento in parola - siccome ricade nell'ambito di una unità produttiva (denominato WT2) insediata nella zona industriale di Chieti Scalo - rientra nell'ambito di uno stabilimento industriale ”.
Non ricevendo alcun riscontro dall’Amministrazione comunale, con successiva comunicazione datata 11 gennaio 2023, AL ST s.p.a. ha richiesto la rettifica o l’annullamento in autotutela del provvedimento del 14 dicembre 2022 con cui il Comune di Chieti aveva quantificato gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione, precisando che “ l’intervento in parola (...) è risultato assentibile perché si localizza su un lotto industriale ed è finalisticamente destinato al servizio dell’iniziativa industriale ivi condotta (stabilimento produttivo WT2) . Il ripetuto intervento NON costituisce un edificio “direzionale” ed avrebbe dovuto essere valutato come un “insediamento industriale e artigianale” così come previsto dalla Legge Regionale n. 89/98 – Allegato F, Tabella A3 ”, e ritenendo che, secondo il disposto dell’articolo 8 della Legge Regionale dell’Abruzzo n. 89/98 (“ Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso (...)”), nel caso di specie dovevano ritenersi dovuti i soli oneri di urbanizzazione, per un ammontare complessivo pari a €. 9.671,83.
Nella medesima nota, poi, AL ST s.p.a. comunicava di aver già « proceduto a corrispondere la somma di €. 9.671,83 a titolo di oneri per “urbanizzazione secondaria e generale », allegando la ricevuta del bonifico bancario.
Non ricevendo alcun ulteriore riscontro da parte dell’Amministrazione comunale, con ricorso proposto come in rito AL ST s.p.a. ha impugnato il provvedimento del 14 dicembre 2022, con cui il Dirigente del III Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Chieti ha comunicato il calcolo degli oneri di urbanizzazione per un importo pari a €. 30.570,00 e del costo di costruzione per un importo pari a €. 59.301,00, per un ammontare complessivo di €. 89.871,00.
Si è costituito in giudizio il Comune di Chieti, instando per la reiezione del ricorso.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 8 L.R. n. 89/98 e art. 19 D.P.R. n. 380/2001 e comunque di ogni e norma principio vigente in materia di quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (se dovuto) per edifici industriali e/o per edifici posti a servizio di opifici industriali ricadenti nell’area industriale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-RA. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto in ordine alla commisurazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ”.
La società ricorrente espone che l’intervento in parola è localizzato nell’ambito dell’area industriale di Chieti Scalo e il fabbricato oggetto di autorizzazione unica è destinato al servizio esclusivo dell’unità produttiva denominata “WT2”, stabilimento industriale già esistente. Ne inferisce l’illegittimità del provvedimento con cui il Comune ha calcolato gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione, dal momento che l’amministrazione comunale avrebbe utilizzato quale parametro di calcolo quello vigente per i centri direzionali e non quello corretto per le attività industriali.
Secondo la prospettazione attorea, quindi, dovendo l’opera in questione essere qualificata alla stregua di un “insediamento industriale e artigianale”, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale dell’Abruzzo n. 89/98 e dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, non è dovuto il costo di costruzione, ma sono da corrispondere i soli oneri di urbanizzazione.
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 per carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria ”.
La ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, dal momento che non si comprenderebbero le ragioni in base alle quali il Comune ha applicato i parametri di calcolo previsti per i cc.dd. “centri direzionali”, risultando esplicitata nella relazione tecnica la puntuale descrizione della composizione interna del fabbricato destinato ad uffici e sale riunioni.
Sostiene che la progettazione di due sale riunioni all’interno di un fabbricato ad uso uffici “ non è certamente un elemento idoneo ad affievolire il vincolo di funzionalità dell’opera all’attività industriale primaria svolta nello dello stabilimento a cui essa è asservita ”.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Giova preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 19 del D.P.R. 380/2001 prevede al comma 1 che “ Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (...)”. Il successivo comma 2 prescrive, invece, che “ Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale ”.
La questione del contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza è stata approfonditamente vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 16 ottobre 2025, n. 1693), con specifico riferimento alla diversa portata dei commi 1 e 2 dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001.
Sostiene la giurisprudenza amministrativa che la nozione di attività industriale, recte , di immobile destinato ad attività industriale rilevante ai fini della determinazione degli oneri concessori trova un'autonoma fonte regolativa nell'art. 19 del D.P.R. n. 380/2001, che ricostruisce il concetto di “attività industriale” in chiave autonoma rispetto a quello delineato dall'art. 2195 c.c.
Al fine di individuare l’esatta portata della definizione di immobile destinato ad attività industriale, occorre muovere da un raffronto tra il primo e il secondo comma dell’art. 19 del D.P.R. 380/2001.
Appare evidente che al primo comma sono raggruppate quelle attività di produzione di beni o servizi che non prevedono un contatto diretto con l'utente finale. Viceversa, nel secondo comma sono contemplate attività che implicano l'accesso alla costruzione o impianto anche di soggetti diversi da quelli che svolgono l'attività (così quelle “turistiche”, “commerciali” e “direzionali”).
Ciò sembra comprovato dalla circostanza che mentre al comma 1 si parla di “prestazione di servizi” in quello successivo si impiega l'espressione “svolgimento di servizi” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 16 ottobre 2025, n. 1693 che richiama T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III n. 647/2020). La differenza funzionale individuata dalla condivisibile giurisprudenza testé richiamata non appare neutra da un punto di vista urbanistico che qui rileva: difatti lo svolgimento di attività che per loro natura prevedono l'affluenza di utenza esterna importa un carico diverso e più rilevante sul territorio e giustifica un regime di contribuzione più oneroso, che si avvicina a quello residenziale disciplinato dall'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 16 ottobre 2025, n. 1693).
Dalla disciplina normativa già citata (art. 19, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) si ricava, al contrario, il principio della copertura dei costi quale parametro di riferimento per la determinazione degli oneri di urbanizzazione per l'impianto di “attività industriali”. Segnatamente l'assunto trova riscontro nello specifico campo della realizzazione di impianti industriali e artigianali in zona PIP. Sull'argomento la giurisprudenza ha ricondotto detta impostazione, seppure per via interpretativa, ai principi e alle regole introdotte per i PEEP all'art. 35 della Legge 865/1975, il quale prevede che “ I corrispettivi della concessione in superficie ... ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato ... ” . Detta assimilazione, con il corollario dell'applicazione del principio della parificazione dei costi, trova altresì fondamento normativo nell'art. 16 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51), secondo il quale “ i comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457. Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali ” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 16 ottobre 2025, n. 1693) .
Il Legislatore ha inteso, dunque, riservare nella materia de qua un regime di favore per l’attività edilizia relativa a “ costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi ”, tanto da prevedere, tra l'altro, in dette ipotesi, che sia dovuto il solo contributo di urbanizzazione e non anche, come previsto dal comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. 380/2001, il costo di costruzione (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 16 ottobre 2025, n. 1693).
Del resto la scelta normativa si giustifica in forza della natura e della funzione assolta dagli oneri concessori rispetto alla specifica funzione che pertiene, invece, alla determinazione del costo di costruzione. Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “ La funzione e la causa giuridica degli oneri di urbanizzazione, infatti, sono quelle di contribuire alle spese da sostenere dalla collettività in riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, sicché l'unico criterio per determinare se gli oneri siano dovuti o meno consiste nel carico urbanistico derivante dall'attività edilizia, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelli esistenti ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2694).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie è evidente che al progetto oggetto di autorizzazione unica di che trattasi deve ritenersi applicabile l’art. 19, comma 2, e non l’art. 19, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
La società ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione di un fabbricato ad uso uffici presso lo stabilimento denominato “WT2”, sito all’interno dell’area produttiva di via Erasmo Piaggio in località Chieti Scalo.
Nella Relazione tecnica del progetto e, precisamente, nella parte relativa alle “caratteristiche edilizie” è espressamente previsto che “ Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato prospicente la Strada Via Erasmo Piaggio che sarà adibito ad uso ufficio e sarà composto da nr. 3 piani fuori terra con altezze variabili (vedi tav. 3 del progetto). Il progetto prevede, nel contempo, la realizzazione di una scala esterna per l’accesso al Primo Piano, che inoltre svolge la funzione di uscita si sicurezza. Più precisamente, il fabbricato di progetto risulterà così articolato: Piano Terra (H minima=2,40 mt.) - Posti auto coperti; - Vano scala (2) che fungeranno anche da uscite di emergenza e ascensore per accedere ai piani superiori; - Sala auditorium (accessibile anche dal Primo Piano) e relativi servizi igienici; Piano Primo (H=3,00 mt.) - Ingresso con vano scala (1) e ascensore per l’accesso al piano superiore; - Uffici e sale riunioni modulabili; - Servizi Igienici; - Vano scala (2) e ascensore per accedere ai piani superiori; - Sala auditorium; - Balcone sui lati Sud ed Est; Piano Secondo (H=3,00 mt.) - Vani scala (1-2) e ascensore; - Uffici e sale riunioni modulabili; - Servizi Igienici; - Locale Open Space da adibire ad ufficio; - Balcone sui lati Sud ed Est ”.
Ad esito dell’istruttoria svolta in Conferenza di servizi, con provvedimento n. 637 - I.1 del 30 dicembre 2022, il Commissario Straordinario di Governo per la ZES Abruzzo ha rilasciato a AL ST s.p.a. l’autorizzazione unica ex art. 5 del Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, “ per la realizzazione di un fabbricato ad uso ufficio e scala esterno presso lo stabilimento industriale denominato WT2 sito in via Erasmo Piaggio n. 62 ”.
Orbene, con riferimento a tale compendio immobiliare non può ritenersi applicabile la previsione di cui all’art. 19, comma 1, del D.P.R. 380/2001, non venendo in rilievo “ costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi ”, ma la realizzazione di un compendio immobiliare con destinazione ad ufficio riconducibile, quindi, nel novero delle “ costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali ” di cui all’art. 19, comma 2, del D.P.R. 380/2001, come tale non esonerato dall’obbligo di versamento del contributo di costruzione.
Né può ritenersi applicabile, come vorrebbe parte ricorrente, la previsione di cui all’art. 8, comma 4, della Legge Regionale dell’Abruzzo 23 settembre 1998 n. 89, secondo cui “ Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso, né per le attività di cui ai punti 1) e 2) dell’art. 1 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e relative costruzioni di servizio ”, non venendo in rilievo, per come precisato, insediamenti industriali ed artigianali né immobili a carattere pertinenziale rispetto ad edifici produttivi.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto che “ Il beneficio dell'esonero dalla corresponsione del contributo concessorio afferente ai costi di costruzione ed urbanizzazione, previsto per gli immobili nei quali si svolge attività industriale dall'art. 10, comma 1, della Legge n. 10/1977 (ora art. 19 del D.P.R. n. 380/2001), concerne strettamente i fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale e non già quegli edifici che non sono di per sé destinati alla produzione di beni industriali, ovvero le opere edilizie comunque suscettibili di essere utilizzate al servizio di qualsiasi attività economica ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 20 novembre 2020 n. 5409).
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di RA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BA AV, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
NA LU, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NA LU | IA BA AV |
IL SEGRETARIO