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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg.Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 4552/2022 RG, avente ad oggetto “Querela di falso” e vertente
TRA
[C.F. ], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anita Parte_1 C.F._1
Russo e Stefano Matetich;
attore
E
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli;
convenuta
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.5.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
In data 24.05.2024 il PM ha apposto il proprio visto.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.11.2022, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' , all'uopo deducendo: Controparte_1 - che nel giudizio instaurato dinanzi alla CTP di Avellino (recante n.R.G. 415/2022), esso attore aveva impugnato i seguenti atti: a) l'intimazione di pagamento n. 012 2022 9000031925/000, notificata il 9.02.2022, nonché la cartella di pagamento n. 01220050005631753000 notificata il
18.10.2005 avente ad oggetto la pretesa da parte della della somma di € Controparte_2
239.765,78 a titolo di IRPEF- IRAP- IVA Add. Comunali e regionali, oltre sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2001; b) la cartella di pagamento n. 01220060010995715000 notificata il
28.02.2007 avente ad oggetto la pretesa di € 833.949,16 a titolo di IRPEF- IRAP- IVA Add.
Comunali e regionali, oltre sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2002; c) la cartella di pagamento n. 01220080003362401000 notificata il 17.3.2008 recante la pretesa di € 11.943,94 a titolo di IRPEF- IRAP- IVA Add. Comunali e regionali oltre sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2004; - che a sostegno dell'impugnazione esso attore adduceva, tra l'altro, la nullità delle intimazioni per mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa;
-che in particolare in data 9.2.2022 l' notificava nelle mani Controparte_3 di l' intimazione di pagamento n. 012 2022 9000031925/000, con cui l'attore veniva a Pt_1 conoscenza per la prima volta della sussistenza di una non meglio precisata pretesa tributaria vantata nei suoi confronti e contenuta nelle cartelle di pagamento asseritamente notificatagli da nel periodo tra il 2005 e il 2008, mai notificate;
CP_4
- che nel giudizio tributario si costituiva l' assumendo che i Controparte_1 termini di prescrizione erano stati interrotti dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
01220179002708188000 avvenuta in data 8.11.17 in Capriglia Irpina alla Via Breccelle 84, nelle mani di dichiaratasi quale moglie del destinatario;
Persona_1
- che all'esito della produzione documentale dell' l'attore Controparte_1 integrava gli originari motivi di ricorso per far valere il vizio di inesistenza/nullità della notificazione avvenuta in data 8.11.17 giacchè l'agente notificatore avrebbe falsamente attestato la consegna dell'atto alla moglie del , non avendo quest'ultima mai ricevuto CP_5 Persona_1
l'atto nè sottoscritto la relata. Pertanto, proponeva querela di falso al fine di Parte_1 dimostrare la falsità della relata di notifica della intimazione n. 01220179002708188000, mai notificata.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di: “1.- accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione dell'agente notificatore addetto al recapito dell'atto n. 01220179002708188000 proveniente dall' , resa - in data 8 novembre 2017 – nella relata Controparte_1 di notifica e segnatamente della parte dell'attestazione per la quale l'addetto dichiara che in mancanza del destinatario il plico in busta sigillata è stata consegnata nelle mani di Per_1 qualificata “moglie”. Il documento risulta acquisito in copia al procedimento NRG 415/22
[...] della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, essendo stato depositato in copia Cont telematicamente in data 17.5.22 dall' . 2.- condannare l' alle spese di lite Controparte_1 oltre accessori di legge.”.
Con memoria depositata il 17.02.2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_7
, la quale eccepiva l'inammissibilità della querela evidenziando che il messo
[...] notificatore per legge non ha alcun obbligo di verificare che la firma apposta dal destinatario/consegnatario della raccomandata corrisponda a quella apposta sul documento di identità di quest'ultimo ovvero su altri documenti. Concludeva pertanto il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 14.5.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita solo documentalmente, veniva assegnata in decisione al Collegio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In primo luogo, s'impone la disamina dell'eccezione di inammissibilità della domanda come sollevata dall' . Controparte_8
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la falsità dell'avviso di ricevimento non potrebbe essere riferita all'appartenenza della sottoscrizione al destinatario del plico, bensì, esclusivamente, alla ricezione dello stesso presso la residenza del destinatario e/o da parte dei soggetti indicati dal regolamento postale.
Sul punto, soccorrono le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità, con la recentissima sentenza n. 1686 del 19/01/2023.
Orbene, tramite la richiamata pronuncia, la Corte di Cassazione ha approfondito la distinzione tra la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, regolata dall'art. 149 c.p.c. e dalla L. 890/1982, e la notifica delle cartelle esattoriali con raccomandata e ricevuta di ritorno, a norma del D.P.R. n.
602/1973, soggetta alla disciplina del regolamento postale, soffermandosi sui riflessi di tale distinzione sull'oggetto della querela di falso proposta dal destinatario.
La Corte ha precisato che, solo nel quadro del regime notificatorio previsto dalla L. 890/1982
l'incaricato del servizio postale è tenuto, in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, ad indicare in corrispondenza della firma apposta sull'avviso di ricevimento e sui documenti attestanti la consegna “la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo” (cfr. art. 7,
III co.). Da tale previsione discende che, in caso di firma illeggibile non accompagnata dall'indicazione della qualità del ricevente, operi una presunzione di consegna a mani proprie del destinatario, e che, in tale misura, sia ammissibile la querela di falso diretta a contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario. Lo stesso non può dirsi, invece, nel caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, poiché, ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile del 2001
(cd regolamento postale), l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo.
In particolare, ai sensi dell'art. 39 del regolamento postale, il ricevente può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità.
Ciò posto, per la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non opera alcuna presunzione di consegna a mani del destinatario, bensì la consegna del plico al domicilio del destinatario determina una presunzione di conoscenza da parte sua ex art. 1335 c.c..
In virtù del regime differenziato, conclude la Corte, “l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”; più specificamente “qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile,
l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario”.
Alle medesime conclusioni è giunta anche la Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del
21.6.2023 n. 2892, ha dichiarato inammissibile la querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sulla relata, evidenziando che l'art. 2700 c.c. secondo cui “l'atto pubblico fa piena prova, fino
a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", implica, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, che sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e non anche il contenuto delle dichiarazioni da questi ricevute, tra le quali rientra l'identità del soggetto al quale l'atto o il plico viene consegnato o i suoi rapporti con il destinatario. La Corte di appello ha, quindi, evidenziato che, proprio per tali ragioni, “…sono state ritenute assistite da fede privilegiata le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr. Cass. 4193/2010; Cass. 25860/2008; Cass-10665/1990), mentre analoga efficacia probatoria è stata esclusa con riguardo ai rapporti tra il destinatario della notifica e la persona alla quale viene consegnata l'atto (cfr. ex multis Cass. 4590/2000; Cass. 2323/2000, Cass. 26134/2016) giacché tali attestazioni si fondano sulle dichiarazioni ricevute dal notificatore che non è tenuto ad accertarne la veridicità purché esse concordino con la situazione apparente, come la presenza presso l'abitazione, lo studio ecc. (Cass. 1999/7763; Cass. 1990/7634; SS.UU.
22044/2004). Tali attestazioni sono solo dotate di una presunzione di veridicità che può essere superata attraverso la prova contraria da chi assume di non aver ricevuto l'atto (Cass.
322/2007; Cass. 23028/2006; Cass. 18141/2002)…” e che “… Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche qualora l'atto venga consegnato a persona che si qualifichi quale destinatario dell'atto, la cui identità il notificatore non è tenuto a verificare. Proprio per tale ragione la giurisprudenza ha affermato che le dichiarazioni false eventualmente rese circa la propria identità al soggetto incaricato della notifica sono sanzionate ai sensi dell'art. 485 c.p.c. (Cass.
2323/2000).” Infine, nella sentenza in esame la Corte di appello non ha omesso di ricordare che, nei casi in cui la S.C. è giunta a conclusioni contrarie (Cass. Ssuu 9962/2010, Cass. 705/2015) la sottoscrizione del destinatario risultava assolutamente indecifrabile (sicché il disconoscimento avrebbe certamente avuto esito favorevole, e che, in ogni caso, tali pronunce risultano inconciliabili con i principi sopra esposti (ed affermati dalla stessa S.C.) in ordine all'inesistenza dell'obbligo del
P.U. di identificare il destinatario dell'atto ed al fatto che la fede privilegiata non può riguardare il contenuto intrinseco delle dichiarazioni ricevute dal P.U. (quali quelle sull'identità del soggetto al quale è consegnato l'atto).
Ora, applicando i principi sopra esposti al caso di specie, va rilevato che la querela di falso proposta in questa sede riguarda l'avviso di ricevimento di un plico notificato direttamente dall' e compilato dall'agente postale ai sensi del D.M. 9 aprile del 2001. Controparte_1
Ebbene, in tal caso, è riscontrabile un'attestazione assistita da pubblica fede in merito alla consegna del plico presso il domicilio del destinatario ad uno dei soggetti abilitati dall'art. 39 del regolamento postale, ovverossia “i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e' servizio di portierato, il portiere”; non è, invece, coperta da fede privilegiata la riferibilità della sottoscrizione ad un soggetto specificamente identificato tra quelli appartenenti alle categorie suddette, posto che l'agente postale non è tenuto a riportare le generalità del ricevente.
Fermo quanto precede, va rilevato che l'attore richiede la dichiarazione della falsità dell'avviso di ricevimento unicamente sotto il profilo dell'estraneità della firma vergata sullo stesso alla moglie
(cfr. p. 4 dell'atto di citazione, ove si legge: 1) non è vero che la moglie di ha ricevuto Pt_1
l'atto; 2) non è vero che ha sottoscritto la relata di notifica..), ma non ha espresso contestazioni sulla veridicità dell'attestazione fidefacente formata dall'agente postale, che riguarda la consegna del plico presso l'immobile di via Breccelle 84, Capriglia Irpina, ad uno dei soggetti ammessi dall'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001 (novero, peraltro, più ampio rispetto a quello del solo soggetto ondicato dall'attore).
In conclusione, in base a quanto sin qui argomentato, la querela di falso proposta da Pt_1
è inammissibile, non essendo assistite da fede privilegiata le attestazioni rese
[...] dall'Ufficiale Postale in ordine all'identità del destinatario dell'atto e, dunque, alla riferibilità a quest'ultimo delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi, bensì da una presunzione di veridicità superabile con la prova contraria offerta con qualsiasi mezzo e, quindi, anche attraverso il disconoscimento delle stesse.
La contestazione circoscritta a tale aspetto dovrà essere sollevata nell'ambito di un giudizio tributario, con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che sia necessario (e possibile o consentito) dare corso ad un procedimento per querela di falso (in terminis, v. anche
Tribunale di Palermo, n. 1194/2024).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, ravvisabili nella sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito, dei chiarimenti resi dalla Cassazione successivamente all'introduzione del presente giudizio e dell'esito del giudizio tributario che ha indotto la parte a presentare la domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. 4552/2022 RG, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg.Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 4552/2022 RG, avente ad oggetto “Querela di falso” e vertente
TRA
[C.F. ], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anita Parte_1 C.F._1
Russo e Stefano Matetich;
attore
E
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli;
convenuta
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.5.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
In data 24.05.2024 il PM ha apposto il proprio visto.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.11.2022, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' , all'uopo deducendo: Controparte_1 - che nel giudizio instaurato dinanzi alla CTP di Avellino (recante n.R.G. 415/2022), esso attore aveva impugnato i seguenti atti: a) l'intimazione di pagamento n. 012 2022 9000031925/000, notificata il 9.02.2022, nonché la cartella di pagamento n. 01220050005631753000 notificata il
18.10.2005 avente ad oggetto la pretesa da parte della della somma di € Controparte_2
239.765,78 a titolo di IRPEF- IRAP- IVA Add. Comunali e regionali, oltre sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2001; b) la cartella di pagamento n. 01220060010995715000 notificata il
28.02.2007 avente ad oggetto la pretesa di € 833.949,16 a titolo di IRPEF- IRAP- IVA Add.
Comunali e regionali, oltre sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2002; c) la cartella di pagamento n. 01220080003362401000 notificata il 17.3.2008 recante la pretesa di € 11.943,94 a titolo di IRPEF- IRAP- IVA Add. Comunali e regionali oltre sanzioni e interessi per l'anno di imposta 2004; - che a sostegno dell'impugnazione esso attore adduceva, tra l'altro, la nullità delle intimazioni per mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa;
-che in particolare in data 9.2.2022 l' notificava nelle mani Controparte_3 di l' intimazione di pagamento n. 012 2022 9000031925/000, con cui l'attore veniva a Pt_1 conoscenza per la prima volta della sussistenza di una non meglio precisata pretesa tributaria vantata nei suoi confronti e contenuta nelle cartelle di pagamento asseritamente notificatagli da nel periodo tra il 2005 e il 2008, mai notificate;
CP_4
- che nel giudizio tributario si costituiva l' assumendo che i Controparte_1 termini di prescrizione erano stati interrotti dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
01220179002708188000 avvenuta in data 8.11.17 in Capriglia Irpina alla Via Breccelle 84, nelle mani di dichiaratasi quale moglie del destinatario;
Persona_1
- che all'esito della produzione documentale dell' l'attore Controparte_1 integrava gli originari motivi di ricorso per far valere il vizio di inesistenza/nullità della notificazione avvenuta in data 8.11.17 giacchè l'agente notificatore avrebbe falsamente attestato la consegna dell'atto alla moglie del , non avendo quest'ultima mai ricevuto CP_5 Persona_1
l'atto nè sottoscritto la relata. Pertanto, proponeva querela di falso al fine di Parte_1 dimostrare la falsità della relata di notifica della intimazione n. 01220179002708188000, mai notificata.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di: “1.- accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione dell'agente notificatore addetto al recapito dell'atto n. 01220179002708188000 proveniente dall' , resa - in data 8 novembre 2017 – nella relata Controparte_1 di notifica e segnatamente della parte dell'attestazione per la quale l'addetto dichiara che in mancanza del destinatario il plico in busta sigillata è stata consegnata nelle mani di Per_1 qualificata “moglie”. Il documento risulta acquisito in copia al procedimento NRG 415/22
[...] della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, essendo stato depositato in copia Cont telematicamente in data 17.5.22 dall' . 2.- condannare l' alle spese di lite Controparte_1 oltre accessori di legge.”.
Con memoria depositata il 17.02.2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_7
, la quale eccepiva l'inammissibilità della querela evidenziando che il messo
[...] notificatore per legge non ha alcun obbligo di verificare che la firma apposta dal destinatario/consegnatario della raccomandata corrisponda a quella apposta sul documento di identità di quest'ultimo ovvero su altri documenti. Concludeva pertanto il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 14.5.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita solo documentalmente, veniva assegnata in decisione al Collegio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In primo luogo, s'impone la disamina dell'eccezione di inammissibilità della domanda come sollevata dall' . Controparte_8
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la falsità dell'avviso di ricevimento non potrebbe essere riferita all'appartenenza della sottoscrizione al destinatario del plico, bensì, esclusivamente, alla ricezione dello stesso presso la residenza del destinatario e/o da parte dei soggetti indicati dal regolamento postale.
Sul punto, soccorrono le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità, con la recentissima sentenza n. 1686 del 19/01/2023.
Orbene, tramite la richiamata pronuncia, la Corte di Cassazione ha approfondito la distinzione tra la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, regolata dall'art. 149 c.p.c. e dalla L. 890/1982, e la notifica delle cartelle esattoriali con raccomandata e ricevuta di ritorno, a norma del D.P.R. n.
602/1973, soggetta alla disciplina del regolamento postale, soffermandosi sui riflessi di tale distinzione sull'oggetto della querela di falso proposta dal destinatario.
La Corte ha precisato che, solo nel quadro del regime notificatorio previsto dalla L. 890/1982
l'incaricato del servizio postale è tenuto, in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, ad indicare in corrispondenza della firma apposta sull'avviso di ricevimento e sui documenti attestanti la consegna “la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo” (cfr. art. 7,
III co.). Da tale previsione discende che, in caso di firma illeggibile non accompagnata dall'indicazione della qualità del ricevente, operi una presunzione di consegna a mani proprie del destinatario, e che, in tale misura, sia ammissibile la querela di falso diretta a contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario. Lo stesso non può dirsi, invece, nel caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, poiché, ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile del 2001
(cd regolamento postale), l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo.
In particolare, ai sensi dell'art. 39 del regolamento postale, il ricevente può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità.
Ciò posto, per la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non opera alcuna presunzione di consegna a mani del destinatario, bensì la consegna del plico al domicilio del destinatario determina una presunzione di conoscenza da parte sua ex art. 1335 c.c..
In virtù del regime differenziato, conclude la Corte, “l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”; più specificamente “qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile,
l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario”.
Alle medesime conclusioni è giunta anche la Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del
21.6.2023 n. 2892, ha dichiarato inammissibile la querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sulla relata, evidenziando che l'art. 2700 c.c. secondo cui “l'atto pubblico fa piena prova, fino
a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", implica, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, che sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e non anche il contenuto delle dichiarazioni da questi ricevute, tra le quali rientra l'identità del soggetto al quale l'atto o il plico viene consegnato o i suoi rapporti con il destinatario. La Corte di appello ha, quindi, evidenziato che, proprio per tali ragioni, “…sono state ritenute assistite da fede privilegiata le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr. Cass. 4193/2010; Cass. 25860/2008; Cass-10665/1990), mentre analoga efficacia probatoria è stata esclusa con riguardo ai rapporti tra il destinatario della notifica e la persona alla quale viene consegnata l'atto (cfr. ex multis Cass. 4590/2000; Cass. 2323/2000, Cass. 26134/2016) giacché tali attestazioni si fondano sulle dichiarazioni ricevute dal notificatore che non è tenuto ad accertarne la veridicità purché esse concordino con la situazione apparente, come la presenza presso l'abitazione, lo studio ecc. (Cass. 1999/7763; Cass. 1990/7634; SS.UU.
22044/2004). Tali attestazioni sono solo dotate di una presunzione di veridicità che può essere superata attraverso la prova contraria da chi assume di non aver ricevuto l'atto (Cass.
322/2007; Cass. 23028/2006; Cass. 18141/2002)…” e che “… Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche qualora l'atto venga consegnato a persona che si qualifichi quale destinatario dell'atto, la cui identità il notificatore non è tenuto a verificare. Proprio per tale ragione la giurisprudenza ha affermato che le dichiarazioni false eventualmente rese circa la propria identità al soggetto incaricato della notifica sono sanzionate ai sensi dell'art. 485 c.p.c. (Cass.
2323/2000).” Infine, nella sentenza in esame la Corte di appello non ha omesso di ricordare che, nei casi in cui la S.C. è giunta a conclusioni contrarie (Cass. Ssuu 9962/2010, Cass. 705/2015) la sottoscrizione del destinatario risultava assolutamente indecifrabile (sicché il disconoscimento avrebbe certamente avuto esito favorevole, e che, in ogni caso, tali pronunce risultano inconciliabili con i principi sopra esposti (ed affermati dalla stessa S.C.) in ordine all'inesistenza dell'obbligo del
P.U. di identificare il destinatario dell'atto ed al fatto che la fede privilegiata non può riguardare il contenuto intrinseco delle dichiarazioni ricevute dal P.U. (quali quelle sull'identità del soggetto al quale è consegnato l'atto).
Ora, applicando i principi sopra esposti al caso di specie, va rilevato che la querela di falso proposta in questa sede riguarda l'avviso di ricevimento di un plico notificato direttamente dall' e compilato dall'agente postale ai sensi del D.M. 9 aprile del 2001. Controparte_1
Ebbene, in tal caso, è riscontrabile un'attestazione assistita da pubblica fede in merito alla consegna del plico presso il domicilio del destinatario ad uno dei soggetti abilitati dall'art. 39 del regolamento postale, ovverossia “i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e' servizio di portierato, il portiere”; non è, invece, coperta da fede privilegiata la riferibilità della sottoscrizione ad un soggetto specificamente identificato tra quelli appartenenti alle categorie suddette, posto che l'agente postale non è tenuto a riportare le generalità del ricevente.
Fermo quanto precede, va rilevato che l'attore richiede la dichiarazione della falsità dell'avviso di ricevimento unicamente sotto il profilo dell'estraneità della firma vergata sullo stesso alla moglie
(cfr. p. 4 dell'atto di citazione, ove si legge: 1) non è vero che la moglie di ha ricevuto Pt_1
l'atto; 2) non è vero che ha sottoscritto la relata di notifica..), ma non ha espresso contestazioni sulla veridicità dell'attestazione fidefacente formata dall'agente postale, che riguarda la consegna del plico presso l'immobile di via Breccelle 84, Capriglia Irpina, ad uno dei soggetti ammessi dall'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001 (novero, peraltro, più ampio rispetto a quello del solo soggetto ondicato dall'attore).
In conclusione, in base a quanto sin qui argomentato, la querela di falso proposta da Pt_1
è inammissibile, non essendo assistite da fede privilegiata le attestazioni rese
[...] dall'Ufficiale Postale in ordine all'identità del destinatario dell'atto e, dunque, alla riferibilità a quest'ultimo delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi, bensì da una presunzione di veridicità superabile con la prova contraria offerta con qualsiasi mezzo e, quindi, anche attraverso il disconoscimento delle stesse.
La contestazione circoscritta a tale aspetto dovrà essere sollevata nell'ambito di un giudizio tributario, con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che sia necessario (e possibile o consentito) dare corso ad un procedimento per querela di falso (in terminis, v. anche
Tribunale di Palermo, n. 1194/2024).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, ravvisabili nella sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito, dei chiarimenti resi dalla Cassazione successivamente all'introduzione del presente giudizio e dell'esito del giudizio tributario che ha indotto la parte a presentare la domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. 4552/2022 RG, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano