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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/11/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1521/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara udita la discussione dei procuratori comparsi e fatte precisare le conclusioni come da verbale d'udienza dell'1 ottobre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 1521/2024 R.G.,
TRA
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Elisa De Maso e dell'avv. Vito Minelli,
-attore-
CONTRO
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Ada Carabba e dell'avv. Ilaria Cianci;
- convenuta –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
Conclusioni
All'udienza dell'1/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, riportandosi integralmente ai propri rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2024, ha proposto opposizione ai Parte_1 sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 15 marzo 2024 da per l'importo di € 212.126,53, fondato sulla sentenza del Tribunale di Controparte_1
Foggia n. 2730/2022.
L'opponente ha premesso:
1 - che con sentenza n. 2730/2022, emessa all'esito del giudizio civile iscritto al n. 9036/2014 R.G., il
Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda proposta da AQP nei confronti della Controparte_2
e di altri coobbligati solidali, condannando la medesima al pagamento della somma di € CP_2
170.762,04, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento danni conseguiti alla rottura di una condotta idrica interrata avvenuta nel 2014;
- che l' individuava quale soggetto passivamente legittimato Controparte_1 Parte_1 all'esecuzione, perchè cessionaria di un ramo d'azienda della debitrice cessione Controparte_2 operata con atto notarile del 16 gennaio 2018, per notaio di Lucera, registrato il 12 Persona_1 febbraio 2018;
- che secondo la prospettazione dell' , in forza della clausola art.
4.1 del contratto Controparte_1 di cessione, i ricavi, costi, debiti e crediti inerenti al ramo ceduto sarebbero passati, a far data dalla stipula, in capo alla società acquirente, con conseguente subentro di questa anche nei debiti verso terzi sorti successivamente alla cessione, ancorché derivanti da fatti antecedenti.
Eccepisce l'opponente:
- la propria carenza di legittimazione passiva per inopponibilità a sé del titolo giudiziale, atteso che il credito risarcitorio azionato da AQP traeva origine da un fatto illecito del 2014, del tutto estraneo all'attività della cessionaria e anteriore all'atto di trasferimento del ramo d'azienda;
- la non applicabilità dell'art. 111 c.p.c., poiché non vi era stata successione nel diritto controverso, trattandosi di credito derivante da illecito e non di rapporto giuridico inerente ai beni trasferiti;
- la non operatività dell'art. 2560 c.c., non risultando il debito della iscritto nei libri Controparte_2 contabili obbligatori della cedente e non potendosi, comunque, qualificare il debito come “inerente all'esercizio” dell'azienda;
- che, tra le pattuizioni contrattuali relative alle passività, l'art.
1.1.3 dell'atto di cessione escludeva espressamente “tutte le passività, le sopravvenienze passive e i debiti, nessuno escluso e/o eccettuato, relativi al ramo d'azienda esistenti alla data odierna”, e l'art. 3, rubricato “Elementi residuali”, precisava che nel ramo d'azienda rientravano “tutti quei beni, rapporti e attività (e non anche passività) che afferiscono direttamente o indirettamente al ramo d'azienda”. Sulla base di tali clausole, non vi era stato alcun accollo né trasferimento di debiti pregressi della cedente e la clausola di cui all'art. 4.1, isolata e letta in modo avulso dal contesto negoziale, era stata interpretata in modo arbitrario da AQP, al fine di fondare un'esecuzione priva di legittimazione;
- che l'azione esecutiva era stata dunque promossa illegittimamente ai danni di essa Parte_1
ed era viziata da abuso del processo esecutivo, posto che AQP aveva consapevolmente agito nei
[...]
2 confronti di un soggetto diverso dal debitore indicato nel titolo, nel tentativo di aggredire il patrimonio di una società solvibile ma estranea al rapporto obbligatorio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo volersi: “In via principale, nel merito: 1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, per quanto esposto nel presente atto di Parte_1 opposizione, dichiarare inopponibile ed ineseguibile nei confronti della società il Parte_1 titolo giudiziale di cui all'opposto atto di precetto con ogni consequenziale statuizione. 2) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. In via estremamente gradata: Nella denegata ma non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse pronunciarsi per la carenza di legittimazione passiva di
1) Autorizzare l'opponente a chiamare in causa ex art. 269 cpc il terzo Parte_1 [...]
c.f. e p. iva , con sede in Lucera (Fg), Via per Borgo San Giusto sn, C.da CP_2 P.IVA_3
Ripatetta, in persona del legale rapp.te p.t. onde vederne accertato l'obbligo quale legittimato passivo in via esclusiva, al pagamento delle somme indebitamente precettate da Aqp spa a Parte_1
e per l'effetto condannare al pagamento in favore della società Controparte_2 CP_1 CP_1
delle somme tutte portate dall'opposto precetto, quale unico debitore. 2) In via ancor più gradata,
[...] nel caso di dichiarata solidarietà passiva tra e per il pagamento Controparte_2 Parte_1 delle somme precettate, ottenere pronuncia di manleva in favore di anche in Parte_1 ragione delle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 6 del contratto di cessione. 3) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
L' si è costituto in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Ha dedotto: che la cessione del ramo d'azienda aveva determinato una successione a titolo particolare nei rapporti facenti capo a e che, pertanto, la sentenza n. 2730/2022 doveva Controparte_2 considerarsi opponibile anche alla cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.; che il credito risarcitorio si era consolidato solo con la sentenza del
2022, quindi successivamente alla cessione;
che la Corte d'Appello di Bari con la sentenza n.
719/2024, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto l'importo del risarcimento ad € 156.309,63, confermando per il resto la condanna di al pagamento delle Controparte_2 somme in favore di AQP;
che e appartenevano al medesimo Controparte_2 Parte_1 gruppo familiare dei con sostanziale identità delle compagini sociali, avevano identità del Parte_2 codice ATECO (produzione di compost), e tra le stesse vi sera stata continuità operativa ed economica;
3 che la cessione del 2018 era stata una operazione elusiva, finalizzata a sottrarre la debitrice originaria alle legittime pretese creditorie, con conseguente responsabilità solidale della cessionaria.
L'AQP ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma della legittimità del precetto, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
Con ordinanza del 7 novembre 2024 è stata confermata l'efficacia esecutiva del titolo nei limiti di € 198.034,96 (pari a € 197.526,66 più € 508,30 per spese di precetto), e sospesa l'efficacia esecutiva del titolo per la residua somma di € 14.091,57, in ragione della parziale riforma del titolo giudiziale operata dalla Corte d'Appello di Bari. Rigettata la richiesta dell'opponente di chiamata in causa del terzo (la la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione Controparte_2 orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1° ottobre 2025, all'esito della quale il giudice ha riservato di depositare la motivazione nei trenta giorni successivi.
*********
Con la presente opposizione, ha chiesto che il titolo esecutivo rappresentato Parte_1 dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 2730/2022, pronunciata nei confronti di Controparte_2 sia dichiarato ineseguibile ed inopponibile nei propri confronti, assumendo la propria totale estraneità ai fatti che hanno dato origine alla condanna giudiziale emessa a carico di Controparte_2 responsabile di un illecito risarcitorio in danno di Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) risalente al 2014, quindi anteriore alla cessione del ramo d'azienda intervenuta nel 2018.
La questione centrale riguarda, pertanto, la legittimazione passiva della cessionaria rispetto all'azione esecutiva promossa da QP), il quale sostiene invece che la cessione del Controparte_1 ramo d'azienda avrebbe comportato la successione della odierna opponente nei debiti della cedente, inclusi quelli derivanti dalla sentenza di condanna posta a base dell'esecuzione.
Deve preliminarmente osservarsi che la sentenza n. 2730/2022 è stata pronunciata unicamente nei confronti di condannata al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., per danni Controparte_2 derivati all'Acquedotto dalla rottura, ad opera dei condannati, di una condotta idrica interrata avvenuta nel 2014. non è stata parte di quel giudizio, né risulta intervenuta o chiamata in causa nel Parte_1 corso del medesimo.
Sul punto, non può condividersi la tesi di AQP secondo cui la cessione del ramo d'azienda avrebbe determinato una successione nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., tale da rendere opponibile la sentenza anche alla cessionaria.
4 Contrariamente a quanto dedotto dall'opposto, la sentenza azionata non spiega effetti ex art. 111 c.p.c. anche nei confronti di posto che la cessione di azienda del 16/01/2018, compiuta Parte_1 durante la pendenza del giudizio risarcitorio di primo grado, non ha tecnicamente determinato la successione dell'odierna opponente nel diritto controverso;
ed infatti, in linea con quanto precisato da
Cass. 2021 n. 18634, “l'alienazione della cosa litigiosa durante il corso del processo non può, per se sola, determinare il trasferimento all'acquirente dell'obbligazione di risarcire i danni cagionati da un'indebita attività dell'alienante, avente ad oggetto la cosa stessa;
invero, l'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c. … non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi con quello sul quale si svolgeva la controversia, e che costituiva l'oggetto immediato dell'accertamento giurisdizionale”. E poiché nella fattispecie in esame l'oggetto dell'accertamento, vale a dire la res litigiosa, era il rapporto, di natura obbligatoria e non reale, attinente al risarcimento del danno da fatto illecito, nessun rilievo assume, ai fini di cui all'art. 111 c.p.c., la cessione in corso di causa del terreno da cui è originato il danno subìto da AQP.
Quanto alla volontà negoziale delle parti contraenti, una lettura sistematica e coordinata di tutte le clausole negoziali contenute nel contratto di cessione di ramo d'azienda 16 gennaio 2018 conferma la tesi dell'opponente.
Dagli artt.
1.1.3 e 3 del contratto emerge chiaramente che le parti hanno inteso escludere espressamente dal trasferimento tutte le passività pregresse, compresi i debiti esistenti alla data del rogito anche se non ancora esigibili o manifestatisi. La previsione evidenzia l'intento negoziale di limitare il subentro del cessionario ai soli rapporti attivi e passivi futuri strettamente connessi all'esercizio del ramo d'azienda.
La clausola richiamata da AQP di cui all' art.
4.1 del contratto (secondo cui “a maggior chiarimento in ordine alla consistenza del ramo di azienda, le parti si danno espressamente atto e convengono che i ricavi, i costi, i debiti e i crediti afferenti al ramo d'azienda saranno di esclusiva spettanza di fino alla data odierna (esclusa) e di a far tempo dalla data odierna, 16/01/2018”) CP_3 Pt_1 letta nel contesto del contratto in cui è inserita, è evidente che costituiva specificazione della clausola più generale contenuta al punto n.
1.1.3. posto sotto la rubrica “identificazione del ramo d'azienda”, ove già si era precisato: “sono espressamente esclusi dal ramo d'azienda …(i) tutte le passività, le sopravvenienze passive e i debiti -nessuno escluso e/o eccettuato- relativi al ramo d'azienda esistenti
(se anche non ancora esigibili e/o manifestatisi) alla data odierna, ivi incluso il TFR e le altre passività
5 relative ai dipendenti”, dopo che, al precedente punto, sotto la voce “elementi residuali”, pure si era precisato per fini di chiarezza che nella cessione rientravano “tutti quei beni, rapporti ed attività (e non anche passività) che se anche non espressamente indicati nel presente contratto di cessione e nei suoi allegati, afferiscono direttamente e/o indirettamente al ramo d'azienda…”.
La lettura coordinata e contestuale di tali clausole non lascia perciò dubbi sul fatto che le parti contraenti avessero inteso escludere ogni responsabilità di per qualsiasi debito Parte_1 pregresso facente capo a sia già esistente alla data della cessione che potenziale, come CP_3 quello nascente dalla sentenza azionata, il cui fatto generatore si era senz'altro già verificato prima della cessione, ma la cui liquidazione è avvenuta solo in epoca successiva alla stessa e cioè nel 2022.
In ordine alla dedotta sussistenza di responsabilità solidale della società cessionaria in forza dell'art. 2560, comma 2, c.c., a norma del quale “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, deve, invece pervenirsi a diverse conclusioni.
L'art. 2560 comma 2 c.c. è applicabile ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, configurandosi quale norma di equilibrio fra l'esigenza di tutela dell'acquirente, che deve poter conoscere con certezza la situazione passiva dell'azienda, e quella di protezione dei creditori, che non devono vedere compromessa la garanzia patrimoniale per effetto della cessione dell'azienda.
Nel caso di specie non risulta che il debito in questione fosse annotato nei libri contabili obbligatori della società cedente circostanza la cui prova incombe, secondo i principi generali, Controparte_2 sulla creditrice procedente. In proposito, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 22831/2010; n.
21561/2020) ha chiarito che, per il carattere eccezionale e di stretta interpretazione della norma,
l'iscrizione del debito nelle scritture contabili costituisce elemento costitutivo della responsabilità del cessionario e non può essere surrogata dalla mera conoscenza di fatto dell'esistenza del debito da parte di quest'ultimo.
In linea con l'evoluzione della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 2019/n.
32134; Cass. 2023/n. 26450) deve, tuttavia, ritenersi che il principio di solidarietà fra cedente e cessionario di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. (che prevede l'iscrizione come elemento costitutivo essenziale della responsabilità del cessionario -cfr. tra le tante Cass. n. 22418/2017) deve essere declinato in funzione dell'effettiva ratio di protezione posta a base della norma, che è volta a tutelare non solo la posizione del cessionario interessato ad acquisire specifica conoscenza dei debiti assunti, ma anche a rafforzare la tutela dei creditori che subiscono l'atto di cessione. In altri termini, la regola
6 dell'iscrizione deve essere coniugata con la necessità di fornire una tutela effettiva, escludendo che un'interpretazione fondata sul mero dato formale dell'iscrizione o meno del debito possa condurre a soluzioni incoerenti con la ratio della norma, avallando letture che si prestino, anzi, ad un ricorso abusivo alla tutela ex art. 2560, co. 2 c.c. (si pensi al cedente che, per sottrarre i beni aziendali ai creditori, trasferisca gli stessi a soggetto giuridico a sé collegato, volutamente non iscrivendo il debito inerente il pregresso esercizio dell'attività di impresa nelle proprie scritture obbligatorie).
Così si è evidenziato che "l'operatività dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ. incontra un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda" (Cass. SS.UU. n.
5054/2017): il difetto di effettiva alterità soggettiva tra le società coinvolte nel trasferimento, unitamente ad un rapporto di continuità sostanziale e di successione economico-funzionale, giustifica l'estensione della responsabilità al cessionario anche in assenza di formale iscrizione contabile del debito. In tali ipotesi, infatti, il trasferimento dell'azienda costituisce soltanto una vicenda meramente strumentale, volta a schermare la responsabilità patrimoniale, e come tale non può pregiudicare il diritto del creditore a ottenere soddisfazione (Cass. civ. n. 26450/2023; Cass. civ. n. 29071/2024).
Nel caso di specie non si ravvisa un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, onde viene meno l'esigenza di tutela dell'acquirente che giustifica la limitazione della responsabilità solidale ai debiti risultanti dalle scritture contabili”.
Risulta, infatti, pacificamente documentato agli atti: che tra e Controparte_2 Parte_1 vi è stata coincidenza di organi gestori atteso che il socio ed amministratore della cedente,
[...]
ricopriva al momento della cessione il ruolo di vicepresidente del C.d.A. della cessionaria, Parte_3 di cui è poi divenuto amministratore delegato (v. visure camerali delle due società); che la cessione del ramo d'azienda del 16 gennaio 2018 è avvenuta in piena pendenza del giudizio risarcitorio promosso da AQP;
che le due società hanno ad oggetto la medesima attività produttiva;
che la cedente, a seguito della cessione, si è sostanzialmente spogliata del proprio attivo principale, ceduto per il rilevantissimo importo di € 17.654.000,00, residuando priva di mezzi utili a soddisfare i creditori, per come dimostrato dal fatto che l'esecuzione forzata intrapresa da AQP ai danni della per Controparte_2 il recupero forzoso del proprio credito, è stata largamente infruttuosa, avendo portato all'acquisizione del solo importo di € 16.070,61; che la a seguito della cessione del gennaio 2018 è Controparte_2 rimasta totalmente svuotata da ogni elemento e/o capacità produttiva, per come deve inferirsi dal fatto
(documentato dalla visura camerale prodotta dall'AQP) che non presenta più bilanci (l'ultimo è quello del 2017 depositato, tuttavia, solo nel 2019), non ha più dipendenti (gli ultimi risultano assunti nel
7 solo primo trimestre del 2018), e dal 2018 al 2025 ha compiuto solo il mutamento degli organi societari, senza che risultino ulteriori attività di sorta della società.
Questi elementi rivelano una continuità economico-funzionale tra le due società tale da configurare una vera e propria successione sostanziale della in quella che era sostanzialmente l'intera Parte_1
Co attività imprenditoriale della successione pienamente idonea a giustificare – anche Controparte_2 in assenza di iscrizione contabile del debito – l'estensione della responsabilità solidale alla società cessionaria.
In questo senso, l'applicazione dell'art. 2560 c.c. non ha carattere punitivo, ma risponde alla funzione di tutela dell'affidamento del creditore e di prevenzione dell'abuso del diritto, laddove operazioni infragruppo vengano utilizzate per eludere le obbligazioni già accertate o potenzialmente accertabili.
Conclusivamente l'opposizione va rigettata sebbene il precetto vada confermato per un importo inferiore ma non già in ragione dei motivi di opposizione ma a motivo della riduzione dell'importo del risarcimento, intervenuta in data successiva all'intimazione del precetto opposto, operata dalla sentenza della Corte di Appello. Il precetto va, dunque, confermato per gli importi come puntualmente calcolati dal GE in sede esecutiva nell'ordinanza di assegnazione del 26/6/2025 emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. 926/2024 R.G.E, e dunque per complessivi € 181.035,09 (di cui € 156.309,63 per capitale di cui alla sentenza resa in grado di appello, € 13.528,28 per interessi legali calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado 09.11.2022- sino alla data dell'assegnazione, € 16.272,50 per competenze di lite della fase di sequestro e di primo grado liquidate nella sentenza n. 2730/2022 R.G., € 1.541,70 per esborsi relativi alla fase di sequestro e di merito, €
8.677,06 per spese di Ctu confermate nella sentenza n. 2730/2022, poste a carico di parte convenuta e corrisposte dalla parte creditrice, € 488,75 per compensi di precetto compresi accessori di legge. Dal totale di tali voci detratto l'importo di € 15.782,83 riscossa all'AQP in forza di assegnazione ottenuta nell'esecuzione n. 20/2023 R.G.E. Trib. Foggia ai danni della . Controparte_2
Con riguardo alla domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
nessuna pronuncia si impone non essendo stata autorizzata, con l'ordinanza del Controparte_2
7/11/2024 che qui sul punto si richiama e conferma, la chiamata in causa del terzo Controparte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta).
8
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da
[...] nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto entro il limite di complessivi € 181.035,09;
- condanna al pagamento, in favore dell' delle spese Controparte_4 Controparte_1 del giudizio che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed in € 8.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa come per legge.
Foggia, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara udita la discussione dei procuratori comparsi e fatte precisare le conclusioni come da verbale d'udienza dell'1 ottobre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 1521/2024 R.G.,
TRA
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Elisa De Maso e dell'avv. Vito Minelli,
-attore-
CONTRO
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Ada Carabba e dell'avv. Ilaria Cianci;
- convenuta –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
Conclusioni
All'udienza dell'1/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, riportandosi integralmente ai propri rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2024, ha proposto opposizione ai Parte_1 sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 15 marzo 2024 da per l'importo di € 212.126,53, fondato sulla sentenza del Tribunale di Controparte_1
Foggia n. 2730/2022.
L'opponente ha premesso:
1 - che con sentenza n. 2730/2022, emessa all'esito del giudizio civile iscritto al n. 9036/2014 R.G., il
Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda proposta da AQP nei confronti della Controparte_2
e di altri coobbligati solidali, condannando la medesima al pagamento della somma di € CP_2
170.762,04, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento danni conseguiti alla rottura di una condotta idrica interrata avvenuta nel 2014;
- che l' individuava quale soggetto passivamente legittimato Controparte_1 Parte_1 all'esecuzione, perchè cessionaria di un ramo d'azienda della debitrice cessione Controparte_2 operata con atto notarile del 16 gennaio 2018, per notaio di Lucera, registrato il 12 Persona_1 febbraio 2018;
- che secondo la prospettazione dell' , in forza della clausola art.
4.1 del contratto Controparte_1 di cessione, i ricavi, costi, debiti e crediti inerenti al ramo ceduto sarebbero passati, a far data dalla stipula, in capo alla società acquirente, con conseguente subentro di questa anche nei debiti verso terzi sorti successivamente alla cessione, ancorché derivanti da fatti antecedenti.
Eccepisce l'opponente:
- la propria carenza di legittimazione passiva per inopponibilità a sé del titolo giudiziale, atteso che il credito risarcitorio azionato da AQP traeva origine da un fatto illecito del 2014, del tutto estraneo all'attività della cessionaria e anteriore all'atto di trasferimento del ramo d'azienda;
- la non applicabilità dell'art. 111 c.p.c., poiché non vi era stata successione nel diritto controverso, trattandosi di credito derivante da illecito e non di rapporto giuridico inerente ai beni trasferiti;
- la non operatività dell'art. 2560 c.c., non risultando il debito della iscritto nei libri Controparte_2 contabili obbligatori della cedente e non potendosi, comunque, qualificare il debito come “inerente all'esercizio” dell'azienda;
- che, tra le pattuizioni contrattuali relative alle passività, l'art.
1.1.3 dell'atto di cessione escludeva espressamente “tutte le passività, le sopravvenienze passive e i debiti, nessuno escluso e/o eccettuato, relativi al ramo d'azienda esistenti alla data odierna”, e l'art. 3, rubricato “Elementi residuali”, precisava che nel ramo d'azienda rientravano “tutti quei beni, rapporti e attività (e non anche passività) che afferiscono direttamente o indirettamente al ramo d'azienda”. Sulla base di tali clausole, non vi era stato alcun accollo né trasferimento di debiti pregressi della cedente e la clausola di cui all'art. 4.1, isolata e letta in modo avulso dal contesto negoziale, era stata interpretata in modo arbitrario da AQP, al fine di fondare un'esecuzione priva di legittimazione;
- che l'azione esecutiva era stata dunque promossa illegittimamente ai danni di essa Parte_1
ed era viziata da abuso del processo esecutivo, posto che AQP aveva consapevolmente agito nei
[...]
2 confronti di un soggetto diverso dal debitore indicato nel titolo, nel tentativo di aggredire il patrimonio di una società solvibile ma estranea al rapporto obbligatorio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo volersi: “In via principale, nel merito: 1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, per quanto esposto nel presente atto di Parte_1 opposizione, dichiarare inopponibile ed ineseguibile nei confronti della società il Parte_1 titolo giudiziale di cui all'opposto atto di precetto con ogni consequenziale statuizione. 2) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. In via estremamente gradata: Nella denegata ma non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse pronunciarsi per la carenza di legittimazione passiva di
1) Autorizzare l'opponente a chiamare in causa ex art. 269 cpc il terzo Parte_1 [...]
c.f. e p. iva , con sede in Lucera (Fg), Via per Borgo San Giusto sn, C.da CP_2 P.IVA_3
Ripatetta, in persona del legale rapp.te p.t. onde vederne accertato l'obbligo quale legittimato passivo in via esclusiva, al pagamento delle somme indebitamente precettate da Aqp spa a Parte_1
e per l'effetto condannare al pagamento in favore della società Controparte_2 CP_1 CP_1
delle somme tutte portate dall'opposto precetto, quale unico debitore. 2) In via ancor più gradata,
[...] nel caso di dichiarata solidarietà passiva tra e per il pagamento Controparte_2 Parte_1 delle somme precettate, ottenere pronuncia di manleva in favore di anche in Parte_1 ragione delle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 6 del contratto di cessione. 3) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
L' si è costituto in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Ha dedotto: che la cessione del ramo d'azienda aveva determinato una successione a titolo particolare nei rapporti facenti capo a e che, pertanto, la sentenza n. 2730/2022 doveva Controparte_2 considerarsi opponibile anche alla cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.; che il credito risarcitorio si era consolidato solo con la sentenza del
2022, quindi successivamente alla cessione;
che la Corte d'Appello di Bari con la sentenza n.
719/2024, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto l'importo del risarcimento ad € 156.309,63, confermando per il resto la condanna di al pagamento delle Controparte_2 somme in favore di AQP;
che e appartenevano al medesimo Controparte_2 Parte_1 gruppo familiare dei con sostanziale identità delle compagini sociali, avevano identità del Parte_2 codice ATECO (produzione di compost), e tra le stesse vi sera stata continuità operativa ed economica;
3 che la cessione del 2018 era stata una operazione elusiva, finalizzata a sottrarre la debitrice originaria alle legittime pretese creditorie, con conseguente responsabilità solidale della cessionaria.
L'AQP ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma della legittimità del precetto, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
Con ordinanza del 7 novembre 2024 è stata confermata l'efficacia esecutiva del titolo nei limiti di € 198.034,96 (pari a € 197.526,66 più € 508,30 per spese di precetto), e sospesa l'efficacia esecutiva del titolo per la residua somma di € 14.091,57, in ragione della parziale riforma del titolo giudiziale operata dalla Corte d'Appello di Bari. Rigettata la richiesta dell'opponente di chiamata in causa del terzo (la la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione Controparte_2 orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1° ottobre 2025, all'esito della quale il giudice ha riservato di depositare la motivazione nei trenta giorni successivi.
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Con la presente opposizione, ha chiesto che il titolo esecutivo rappresentato Parte_1 dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 2730/2022, pronunciata nei confronti di Controparte_2 sia dichiarato ineseguibile ed inopponibile nei propri confronti, assumendo la propria totale estraneità ai fatti che hanno dato origine alla condanna giudiziale emessa a carico di Controparte_2 responsabile di un illecito risarcitorio in danno di Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) risalente al 2014, quindi anteriore alla cessione del ramo d'azienda intervenuta nel 2018.
La questione centrale riguarda, pertanto, la legittimazione passiva della cessionaria rispetto all'azione esecutiva promossa da QP), il quale sostiene invece che la cessione del Controparte_1 ramo d'azienda avrebbe comportato la successione della odierna opponente nei debiti della cedente, inclusi quelli derivanti dalla sentenza di condanna posta a base dell'esecuzione.
Deve preliminarmente osservarsi che la sentenza n. 2730/2022 è stata pronunciata unicamente nei confronti di condannata al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., per danni Controparte_2 derivati all'Acquedotto dalla rottura, ad opera dei condannati, di una condotta idrica interrata avvenuta nel 2014. non è stata parte di quel giudizio, né risulta intervenuta o chiamata in causa nel Parte_1 corso del medesimo.
Sul punto, non può condividersi la tesi di AQP secondo cui la cessione del ramo d'azienda avrebbe determinato una successione nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., tale da rendere opponibile la sentenza anche alla cessionaria.
4 Contrariamente a quanto dedotto dall'opposto, la sentenza azionata non spiega effetti ex art. 111 c.p.c. anche nei confronti di posto che la cessione di azienda del 16/01/2018, compiuta Parte_1 durante la pendenza del giudizio risarcitorio di primo grado, non ha tecnicamente determinato la successione dell'odierna opponente nel diritto controverso;
ed infatti, in linea con quanto precisato da
Cass. 2021 n. 18634, “l'alienazione della cosa litigiosa durante il corso del processo non può, per se sola, determinare il trasferimento all'acquirente dell'obbligazione di risarcire i danni cagionati da un'indebita attività dell'alienante, avente ad oggetto la cosa stessa;
invero, l'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c. … non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi con quello sul quale si svolgeva la controversia, e che costituiva l'oggetto immediato dell'accertamento giurisdizionale”. E poiché nella fattispecie in esame l'oggetto dell'accertamento, vale a dire la res litigiosa, era il rapporto, di natura obbligatoria e non reale, attinente al risarcimento del danno da fatto illecito, nessun rilievo assume, ai fini di cui all'art. 111 c.p.c., la cessione in corso di causa del terreno da cui è originato il danno subìto da AQP.
Quanto alla volontà negoziale delle parti contraenti, una lettura sistematica e coordinata di tutte le clausole negoziali contenute nel contratto di cessione di ramo d'azienda 16 gennaio 2018 conferma la tesi dell'opponente.
Dagli artt.
1.1.3 e 3 del contratto emerge chiaramente che le parti hanno inteso escludere espressamente dal trasferimento tutte le passività pregresse, compresi i debiti esistenti alla data del rogito anche se non ancora esigibili o manifestatisi. La previsione evidenzia l'intento negoziale di limitare il subentro del cessionario ai soli rapporti attivi e passivi futuri strettamente connessi all'esercizio del ramo d'azienda.
La clausola richiamata da AQP di cui all' art.
4.1 del contratto (secondo cui “a maggior chiarimento in ordine alla consistenza del ramo di azienda, le parti si danno espressamente atto e convengono che i ricavi, i costi, i debiti e i crediti afferenti al ramo d'azienda saranno di esclusiva spettanza di fino alla data odierna (esclusa) e di a far tempo dalla data odierna, 16/01/2018”) CP_3 Pt_1 letta nel contesto del contratto in cui è inserita, è evidente che costituiva specificazione della clausola più generale contenuta al punto n.
1.1.3. posto sotto la rubrica “identificazione del ramo d'azienda”, ove già si era precisato: “sono espressamente esclusi dal ramo d'azienda …(i) tutte le passività, le sopravvenienze passive e i debiti -nessuno escluso e/o eccettuato- relativi al ramo d'azienda esistenti
(se anche non ancora esigibili e/o manifestatisi) alla data odierna, ivi incluso il TFR e le altre passività
5 relative ai dipendenti”, dopo che, al precedente punto, sotto la voce “elementi residuali”, pure si era precisato per fini di chiarezza che nella cessione rientravano “tutti quei beni, rapporti ed attività (e non anche passività) che se anche non espressamente indicati nel presente contratto di cessione e nei suoi allegati, afferiscono direttamente e/o indirettamente al ramo d'azienda…”.
La lettura coordinata e contestuale di tali clausole non lascia perciò dubbi sul fatto che le parti contraenti avessero inteso escludere ogni responsabilità di per qualsiasi debito Parte_1 pregresso facente capo a sia già esistente alla data della cessione che potenziale, come CP_3 quello nascente dalla sentenza azionata, il cui fatto generatore si era senz'altro già verificato prima della cessione, ma la cui liquidazione è avvenuta solo in epoca successiva alla stessa e cioè nel 2022.
In ordine alla dedotta sussistenza di responsabilità solidale della società cessionaria in forza dell'art. 2560, comma 2, c.c., a norma del quale “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, deve, invece pervenirsi a diverse conclusioni.
L'art. 2560 comma 2 c.c. è applicabile ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, configurandosi quale norma di equilibrio fra l'esigenza di tutela dell'acquirente, che deve poter conoscere con certezza la situazione passiva dell'azienda, e quella di protezione dei creditori, che non devono vedere compromessa la garanzia patrimoniale per effetto della cessione dell'azienda.
Nel caso di specie non risulta che il debito in questione fosse annotato nei libri contabili obbligatori della società cedente circostanza la cui prova incombe, secondo i principi generali, Controparte_2 sulla creditrice procedente. In proposito, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 22831/2010; n.
21561/2020) ha chiarito che, per il carattere eccezionale e di stretta interpretazione della norma,
l'iscrizione del debito nelle scritture contabili costituisce elemento costitutivo della responsabilità del cessionario e non può essere surrogata dalla mera conoscenza di fatto dell'esistenza del debito da parte di quest'ultimo.
In linea con l'evoluzione della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 2019/n.
32134; Cass. 2023/n. 26450) deve, tuttavia, ritenersi che il principio di solidarietà fra cedente e cessionario di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. (che prevede l'iscrizione come elemento costitutivo essenziale della responsabilità del cessionario -cfr. tra le tante Cass. n. 22418/2017) deve essere declinato in funzione dell'effettiva ratio di protezione posta a base della norma, che è volta a tutelare non solo la posizione del cessionario interessato ad acquisire specifica conoscenza dei debiti assunti, ma anche a rafforzare la tutela dei creditori che subiscono l'atto di cessione. In altri termini, la regola
6 dell'iscrizione deve essere coniugata con la necessità di fornire una tutela effettiva, escludendo che un'interpretazione fondata sul mero dato formale dell'iscrizione o meno del debito possa condurre a soluzioni incoerenti con la ratio della norma, avallando letture che si prestino, anzi, ad un ricorso abusivo alla tutela ex art. 2560, co. 2 c.c. (si pensi al cedente che, per sottrarre i beni aziendali ai creditori, trasferisca gli stessi a soggetto giuridico a sé collegato, volutamente non iscrivendo il debito inerente il pregresso esercizio dell'attività di impresa nelle proprie scritture obbligatorie).
Così si è evidenziato che "l'operatività dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ. incontra un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda" (Cass. SS.UU. n.
5054/2017): il difetto di effettiva alterità soggettiva tra le società coinvolte nel trasferimento, unitamente ad un rapporto di continuità sostanziale e di successione economico-funzionale, giustifica l'estensione della responsabilità al cessionario anche in assenza di formale iscrizione contabile del debito. In tali ipotesi, infatti, il trasferimento dell'azienda costituisce soltanto una vicenda meramente strumentale, volta a schermare la responsabilità patrimoniale, e come tale non può pregiudicare il diritto del creditore a ottenere soddisfazione (Cass. civ. n. 26450/2023; Cass. civ. n. 29071/2024).
Nel caso di specie non si ravvisa un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, onde viene meno l'esigenza di tutela dell'acquirente che giustifica la limitazione della responsabilità solidale ai debiti risultanti dalle scritture contabili”.
Risulta, infatti, pacificamente documentato agli atti: che tra e Controparte_2 Parte_1 vi è stata coincidenza di organi gestori atteso che il socio ed amministratore della cedente,
[...]
ricopriva al momento della cessione il ruolo di vicepresidente del C.d.A. della cessionaria, Parte_3 di cui è poi divenuto amministratore delegato (v. visure camerali delle due società); che la cessione del ramo d'azienda del 16 gennaio 2018 è avvenuta in piena pendenza del giudizio risarcitorio promosso da AQP;
che le due società hanno ad oggetto la medesima attività produttiva;
che la cedente, a seguito della cessione, si è sostanzialmente spogliata del proprio attivo principale, ceduto per il rilevantissimo importo di € 17.654.000,00, residuando priva di mezzi utili a soddisfare i creditori, per come dimostrato dal fatto che l'esecuzione forzata intrapresa da AQP ai danni della per Controparte_2 il recupero forzoso del proprio credito, è stata largamente infruttuosa, avendo portato all'acquisizione del solo importo di € 16.070,61; che la a seguito della cessione del gennaio 2018 è Controparte_2 rimasta totalmente svuotata da ogni elemento e/o capacità produttiva, per come deve inferirsi dal fatto
(documentato dalla visura camerale prodotta dall'AQP) che non presenta più bilanci (l'ultimo è quello del 2017 depositato, tuttavia, solo nel 2019), non ha più dipendenti (gli ultimi risultano assunti nel
7 solo primo trimestre del 2018), e dal 2018 al 2025 ha compiuto solo il mutamento degli organi societari, senza che risultino ulteriori attività di sorta della società.
Questi elementi rivelano una continuità economico-funzionale tra le due società tale da configurare una vera e propria successione sostanziale della in quella che era sostanzialmente l'intera Parte_1
Co attività imprenditoriale della successione pienamente idonea a giustificare – anche Controparte_2 in assenza di iscrizione contabile del debito – l'estensione della responsabilità solidale alla società cessionaria.
In questo senso, l'applicazione dell'art. 2560 c.c. non ha carattere punitivo, ma risponde alla funzione di tutela dell'affidamento del creditore e di prevenzione dell'abuso del diritto, laddove operazioni infragruppo vengano utilizzate per eludere le obbligazioni già accertate o potenzialmente accertabili.
Conclusivamente l'opposizione va rigettata sebbene il precetto vada confermato per un importo inferiore ma non già in ragione dei motivi di opposizione ma a motivo della riduzione dell'importo del risarcimento, intervenuta in data successiva all'intimazione del precetto opposto, operata dalla sentenza della Corte di Appello. Il precetto va, dunque, confermato per gli importi come puntualmente calcolati dal GE in sede esecutiva nell'ordinanza di assegnazione del 26/6/2025 emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. 926/2024 R.G.E, e dunque per complessivi € 181.035,09 (di cui € 156.309,63 per capitale di cui alla sentenza resa in grado di appello, € 13.528,28 per interessi legali calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado 09.11.2022- sino alla data dell'assegnazione, € 16.272,50 per competenze di lite della fase di sequestro e di primo grado liquidate nella sentenza n. 2730/2022 R.G., € 1.541,70 per esborsi relativi alla fase di sequestro e di merito, €
8.677,06 per spese di Ctu confermate nella sentenza n. 2730/2022, poste a carico di parte convenuta e corrisposte dalla parte creditrice, € 488,75 per compensi di precetto compresi accessori di legge. Dal totale di tali voci detratto l'importo di € 15.782,83 riscossa all'AQP in forza di assegnazione ottenuta nell'esecuzione n. 20/2023 R.G.E. Trib. Foggia ai danni della . Controparte_2
Con riguardo alla domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
nessuna pronuncia si impone non essendo stata autorizzata, con l'ordinanza del Controparte_2
7/11/2024 che qui sul punto si richiama e conferma, la chiamata in causa del terzo Controparte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta).
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P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da
[...] nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto entro il limite di complessivi € 181.035,09;
- condanna al pagamento, in favore dell' delle spese Controparte_4 Controparte_1 del giudizio che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed in € 8.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa come per legge.
Foggia, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara
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