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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C. F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMO ANTONIO GALLO per procura in atti
- attore -
e
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
MASSIMO MILITERNI per procura in atti
- convenuto –
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.5.2019 il Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_2 dinanzi all'intestato Tribunale per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 67, c. 2, l.f.,
pagina 1 di 12 nei propri confronti, dei pagamenti effettuati il 2.2.2016, il 29.2.2016 e il 9.3.2016, per un importo complessivo di € 73.817,66, a titolo di corrispettivo per forniture, in favore di
(già ), società di factoring alla quale la Controparte_3 Controparte_4 convenuta aveva ceduto i propri crediti verso la fallita.
A sostegno della domanda l'attrice richiamava l'art. 6, c. 1, della l. n. 52/1991, avendo agito nei confronti della cedente, e dichiarava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, c. 2, l.f..
In particolare, quanto al primo requisito, precisava che era stata Parte_1 Parte_1 dichiarata fallita il 26 maggio 2016 e i pagamenti oggetto di causa erano stati eseguiti a febbraio-marzo 2016.
Quanto al presupposto soggettivo, costituito dalla scientia decoctionis, evidenziava che nel corso del 2015, versava in una situazione di grave insolvenza e aveva Parte_1 ritenuto di poterla superare predisponendo un piano di risanamento attestato, ex art. 67, c. 3, lett. d), l.f.. Tale piano si concretava in una proposta rivolta alle banche e ai fornitori, definiti strategici, in virtù della quale, in ordine ai debiti maturati alla data del 3.10.2015, era previsto il rientro dell'esposizione debitoria nell'arco di un biennio, mediante il pagamento di rate mensili decorrenti dal mese successivo a quello di sottoscrizione dell'accordo di risanamento (da gennaio 2016), mentre, a garanzia del pagamento del prezzo delle “nuove” forniture di merci, era prevista la costituzione, in favore di ciascun fornitore, di un diritto di pegno sulla partecipazione totalitaria detenuta da in Chisari Immobiliare s.r.l., nonché la Parte_1 costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c. sul patrimonio immobiliare di quest'ultima.
A suo avviso la conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza in cui versava era evincibile dai seguenti fattori: Parte_1
- il piano di risanamento prendeva le mosse da una situazione contabile straordinaria, riferita al
30.06.2015, dalla quale emergeva uno stato patrimoniale e finanziario della Società molto più che allarmante;
e in particolare, da esso emergeva una perdita semestrale di oltre 1,5 milioni di euro, nonché un indebitamento di oltre 8 milioni di euro verso i fornitori, di oltre 4 milioni verso le banche, di oltre 3,5 milioni verso l'Erario e
pagina 2 di 12 gli Enti previdenziali, per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro, che la stessa Parte_1 ammetteva di non poter pagare con regolarità;
- il piano di risanamento si reggeva su una serie di assunti apodittici e non dimostrati (vd. ad es. le immotivate e, comunque erronee, previsioni in ordine alla misura di aumento del fatturato o alla riduzione dei costi del personale, dei costi di marketing, etc.) o, comunque, non credibili (ad esempio, là dove si prospettava una riduzione dei tempi di incasso dei crediti in modo del tutto apodittico, e, per giunta, dopo aver premesso che la crisi della Società era dipesa proprio dal ritardo nei pagamenti da parte dei clienti);
- il piano si basava su una situazione patrimoniale effettiva ancor più devastante di quella, seppur grave, emergente dalla situazione contabile ufficiale di cui alla superiore lett. A), sia a causa di una sopravvalutazione di diverse poste dell'attivo (magazzino, crediti, partecipazioni) sia a causa di un indebitamento maggiore di quello appostato in contabilità, per cui la Società versava, quanto meno già dalla fine dell'esercizio 2014, in un eclatante stato di dissesto;
- il piano era corredato di una relazione di attestazione a dir poco superficiale;
essa, infatti, si discostava, sotto diversi profili, dai Principi di attestazione dei piani di risanamento approvati da […]. CP_5
Inoltre, evidenziava che alla proposta non avevano aderito alcuni dei fornitori e il ceto bancario, in tal modo il piano risultava inidoneo geneticamente a realizzare gli obiettivi prefissati, come già affermato dal Tribunale, con decreto dell'11.01.2019, reso in sede di opposizione allo stato passivo.
Si costituiva in giudizio (di seguito Controparte_2
, contestando le domande. Controparte_2
Affermava che il Piano attestato risultava prima facie manifestamente idoneo a raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge ed evidenziava che, ove avesse ravvisato uno stato di insolvenza tale da incidere sulla fattibilità del Piano, non avrebbe accolto le richieste di forniture effettuate dopo la sottoscrizione del piano;
evidenziava, altresì, di avere sede in Lombardia e di non essere un operatore specializzato come gli istituti di credito bancario, i quali, comunque, non avevano provveduto alla revoca delle linee di credito concesse alla Parte_1
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza dell'1.4.2020 veniva disposta CTU;
la causa subiva taluni pagina 3 di 12 rinvii per ottenere il deposito della relazione e all'udienza del 5.4.2022 – sostituita dal deposito di note - la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
24.10.2022. A detta udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note, venivano disposti chiarimenti alla CTU.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
27.11.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta nella comparsa conclusionale.
Al riguardo l'attore ha espressamente richiamato in citazione la disposizione contenuta nell'art. 6, c. 1, l. n. 52/1991, che consente la proposizione della domanda revocatoria nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
Com'è noto, la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia (La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
pagina 4 di 12 Nel caso di specie, la Curatela ha chiarito di avere agito sulla base della disposizione richiamata, affermando la sussistenza del requisito soggettivo in capo alla convenuta.
Pertanto, sussiste la legittimazione passiva della convenuta, ferma restando ogni determinazione nel merito sulla titolarità dell'obbligazione in capo alla Controparte_2
La Curatela ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 67, c. 2, l.f..
Risulta certamente sussistere l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria ex art. 67, c. 2,
l.f., in quanto dalla documentazione in atti emerge che è stata Parte_1 dichiarata fallita in data 26 maggio 2016 (doc. 2 allegato alla citazione) e aveva eseguito, tra il
2.2.2016 e il 9.3.2016, nei sei mesi antecedenti rispetto alla dichiarazione di fallimento, pagamenti per un importo complessivo di € 73.817,66 in favore della cessionaria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce (doc. 3 allegato alla citazione).
Occorre ora verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo, ovvero la scientia decotionis in capo alla convenuta.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda revocatoria in difetto della espressa domanda volta ad ottenere il previo accertamento della inidoneità del piano.
L'eccezione in esame non merita accoglimento, in quanto la Curatela ha chiesto la revocatoria dei pagamenti, escludendo l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 67, c. 3, lett. d), invocata, invece, dalla convenuta, di modo che l'accertamento sulla esistenza della predetta deroga va compiuto in questa sede, in quanto funzionale alla decisione di accoglimento/rigetto della domanda.
La Suprema Corte al riguardo ha espressamente affermato: L'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "ex ante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria, con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine (C. Cass., n. 6508/2023).
pagina 5 di 12 In motivazione ha specificato che: il giudice, per ritenere esenti dalla domanda di revoca proposta dal curatore del fallimento gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma dell'art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012 (e, a maggior ragione, nel testo successivo a tali modifiche, applicabili ratione temporis alla procedura in esame, che hanno introdotto la necessità dell'attestazione, da parte di un professionista indipendente e qualificato, della
“veridicità dei dati aziendali” e della “fattibilità del piano”), deve effettuare, con giudizio ex ante, una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine (Cass. n. 3018 del 2020, che ha cassato la sentenza con la quale il tribunale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la mancata attestazione della veridicità dei dati contabili ed escluso il potere del giudice di valutare, in dissenso dal professionista che aveva redatto il piano, l'idoneità dello stesso a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati;
conf., Cass. n. 13719 del 2016; più di recente,
Cass. n. 5870 del 2022, in motiv).
5.6. Se, infatti, come la norma prevede, il piano deve “apparire” idoneo a consentire “il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa” ed “ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”, risulta, allora, evidente come, già sulla base della formulazione legislativa, il giudice, ai fini del riconoscimento dell'invocata esenzione, abbia il potere di verificare, sia pure nei limiti di una assoluta e manifesta inettitudine, se il piano di risanamento fosse o meno effettivamente idoneo a raggiungere gli obbiettivi prefissati (Cass. n. 3018 del 2020, in motiv.).
5.7. Tale valutazione, peraltro, se si considera la natura del piano attestato, che viene predisposto unilateralmente dal debitore e non è soggetto ad omologa né ad alcuna forma di pubblicità, non può che essere effettuata, come, appunto, ha fatto il decreto impugnato, avuto riguardo alla situazione ex ante (“ora per allora”) e parametrata sulla condizione del terzo contraente, il quale farà valere l'esenzione, deducendo che sul piano attestato aveva fatto affidamento (Cass. n. 3018 del 2020, in motiv.).
5.8. Nel caso in esame, come visto, il tribunale, a prescindere da chi avesse l'onere di fornire la relativa prova, ha accertato in fatto, con motivazione non censurata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n.
5 cod. proc. civ., l'assoluta e manifesta inettitudine del piano presentato da alla CP_6 CP_6 realizzazione dei suoi scopi ed ha, quindi, correttamente escluso, in diritto, la sussistenza dei presupposti dell'esenzione dalla revoca dell'ipoteca invocata dall'opponente.
pagina 6 di 12 Orbene, in applicazione del principio in esame, occorre procedere alla valutazione di idoneità del piano.
Il predetto piano per i fornitori strategici prevedeva:
1) il pagamento dilazionato in 24 rate del debito al 30 giugno 2015;
2) la corresponsione di un interesse per dilazione di pagamento dell'1,5%;
3) ai fornitori strategici per le nuove forniture un pegno sulle quote di partecipazione della
Chisari immobiliare s.r.l. con una maggiorazione del 10% sull'importo fornito;
(cfr.
CTU espletata in giudizio, pagg. 24 ss.).
Il piano per il ceto bancario prevedeva:
1) la conferma delle attuali linee di credito e della normale operatività fino all'approvazione del piano;
2) revisione dei tassi di interesse a partire dal 1/7/2015 nella misura indicata.
Come osservato in dottrina, sebbene il piano attestato sia, per definizione, un atto unilaterale dell'imprenditore, esso nella prassi è normalmente correlato ad accordi e convenzioni con i creditori aziendali. Tra piano e accordo, pertanto, vi è normalmente un rapporto necessariamente biunivoco, di modo che la valutazione a sé stante del piano di risanamento potrebbe condurre a giudizi non pienamente conformi alla finalità della norma.
Nella relazione di asseverazione definitiva (doc. 9, allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n.
2 c.p.c. dell'attore), rilasciata in data 27/11/2015, si legge che: “Tuttavia una raccomandazione è doverosa. L'accordo non può essere più remorato e, pertanto, è necessario addivenire alla stipula dell'accordo, entro pochi giorni dal rilascio della presente attestazione”; l'atto rogato dal notaio Persona_1 in data 01/12/2015 (doc. 8, allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. dell'attore) reca l'ulteriore precisazione che “a richiesta della è stato predisposto un piano di Parte_1 risanamento asseverato dal dott. commercialista […], attestato definitivamente in data Parte_2
27 novembre 2015 (sul presupposto della adesione del ceto bancario e dei fornitori), piano ed asseverazione che in originale si allegano al presente […]”.
Nel predetto atto del 1/12/2015 sono stati indicati i fornitori strategici che avevano dato adesione al piano ed è stato specificato che l'adesione del ceto bancario era in corso.
pagina 7 di 12 In merito alla natura e alla rilevanza della “raccomandazione” espressa dall'attestatore, il
CTU nominato nel presente giudizio, dott. , ha richiamato i Principi di Attestazione Per_2 dei Piani di Risanamento elaborati dall'ODCEC, in particolare il punto 8.4.5.: Il giudizio sulla fattibilità del piano può essere positivo o negativo. Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio (ad esempio impossibilità di verificare la fondatezza di ipotesi che condizionano significativamente la fattibilità del piano).”; “
8.4.7. Qualora la fattibilità del piano dipenda da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo (quali ad esempio la firma da parte dei creditori degli accordi esaminati dall'Attestatore in bozza o l'esecuzione entro un termine di un determinato contratto), l'attestazione
è immediatamente efficace se l'Attestatore attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino;
è sospensivamente condizionata negli altri casi. Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché
l'attestazione produca i propri effetti. L'attestazione condizionata è da considerarsi ammissibile purché gli eventi iniziali siano specificamente individuati ed esplicitati dall'Attestatore che deve anche indicare l'orizzonte temporale entro il quale devono verificarsi.” (doc. 10 in atti, pag. 49; enfasi aggiunta).
La fattibilità del menzionato piano è già stata esclusa da questo Tribunale nel provvedimento dell'11.1.2019 (doc. 5 allegato alla citazione), laddove è stato affermato che la possibilità per il piano di trovare attuazione presupponeva l'acquisizione del consenso dei creditori interessati al prospettato riscadenzamento dei pagamenti e revisione delle condizioni contrattuali non potendo lo stesso essere fondato su auspicate successive adesioni, piuttosto che su accordi già raggiunti;
ritenuto, invero, che - per come articolato il piano e per le caratteristiche della soluzione individuata -
l'adesione dei creditori all'idea imprenditoriale sottesa al piano di risanamento non costituiva un mero accidente, bensì un presupposto indefettibile per la sua realizzazione;
[…] ritenuto, infatti, che con la presentazione del piano l'imprenditore ha ammesso di non poter regolarmente pagare quasi la metà di un debito di importi assai rilevanti;
ritenuto, poi, che - nell'esperienza delle prassi commerciali - la concessione di garanzie reali è assolutamente inusuale e la circostanza che le predette - peraltro - siano state prospettate in concomitanza con la prospettazione di un piano di risanamento costituisce indice significativo del fatto che senza la loro concessione le controparti contrattuali non avrebbero ripreso le forniture perché convinte dell'irreversibilità dello stato di crisi in corso.
pagina 8 di 12 Come affermato nel provvedimento n. 5149/2020 (in atti) “[…] per trovare compiuta attuazione, il piano non poteva essere fondato su auspicate successive adesioni, presupponendo invece
l'acquisizione del consenso di tutti i creditori interessati alla rimodulazione delle scadenze dei debiti e risultando necessaria la collaborazione dei fornitori e delle banche per garantire alla società in bonis di continuare la propria attività d'impresa e correttamente ottemperare alle previsioni previste nell'accordo anche attraverso la nuova liquidità medio tempore realizzata. In altre parole, l'adesione di tutti i creditori a vario titolo coinvolti nella ripresa strategica dell'impresa non costituiva un mero accidente, bensì un indefettibile presupposto di realizzazione del piano stesso.
Nel caso di specie, lo stesso professionista incaricato dell'attestazione del piano, all'interno dell'attestazione definitiva del 27/11/2015, ha ritenuto di fatto inidonea la proposta di risanamento contenuta nel piano in assenza dell'adesione della totalità dei creditori e del ceto bancario, che non risulta vi abbia mai aderito, esprimendosi nei seguenti termini: “Tuttavia una raccomandazione è doverosa. L'accordo non può essere più remorato e, pertanto, è necessario addivenire alla stipula dell'accordo, entro pochi giorni dalla stipula della presente attestazione”.
Condividendo in questa sede il superiore ragionamento, la mancata adesione di tutti i soggetti coinvolti, ovvero dei fornitori strategici e delle banche, ha impedito che il piano potesse sostanzialmente realizzarsi. Peraltro, gli stessi creditori che avevano aderito al piano erano resi edotti dell'esigenza dell'adesione sia dei fornitori strategici sia delle banche, dunque sarebbe stata loro cura verificare l'adesione di tutti, al fine di evitare successivi effetti pregiudizievoli.
Il difetto di uno di tali requisiti avrebbe minato la fattibilità del piano e, nel caso di specie, il requisito non realizzato concerneva la rimodulazione dei tassi di interesse e, in generale,
l'appoggio del ceto bancario, che di lì a poco ha pure revocato le linee di credito.
Le considerazioni esposte consentono di soprassedere in ordine alla valutazione di fattibilità puramente economica del piano, ritenuta sussistente dal CTU nominato, che non ha mancato di evidenziare delle criticità del piano, evidenziando che nelle soluzioni proposte per il superamento della crisi vi era la regolare fornitura delle merci da parte dei fornitori strategici e l'adesione del ceto bancario con la rimodulazione dei tassi di interesse sugli affidamenti e il contemporaneo mantenimento delle linee di fido
pagina 9 di 12 concesse; nell'ipotesi in cui tali presupposti fossero venuti meno chiaramente la società avrebbe avuto difficoltà a mantenere gli impegni assunti in quanto alla carenza commerciale si sarebbe aggiunto un'ulteriore acutizzarsi della crisi finanziaria che rendeva di fatto impossibile la prosecuzione delle attività.
In conclusione, pertanto, va esclusa la deroga di cui all'art. 67, c. 3, lett. d).
Deve ora verificarsi la sussistenza della scientia decotionis in capo alla convenuta.
Al riguardo deve evidenziarsi che già la predisposizione del piano di risanamento è indice della incapacità della società in bonis di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Come già osservato nella sentenza n. 61/2023, resa da questo Tribunale in un caso analogo, Se è vero che la mera predisposizione di un piano attestato non costituisce di per sé dato sintomatico dell'insolvenza, tuttavia, nella specie, nel piano di risanamento presentato ai creditori l'imprenditore: a) ammetteva di trovarsi in stato di crisi finanziaria;
b) prospettava la possibilità di un risanamento a condizione della ripresa delle forniture da parte dei fornitori strategici;
c) chiedeva ai propri fornitori- creditori una rinegoziazione dei termini di pagamento dei debiti scaduti sino a 24 mesi;
d) offriva a questi ultimi la costituzione di garanzie reali.
Le indicate caratteristiche del piano integrano gli estremi dell'insolvenza e ciò, segnatamente, con riferimento all'ammissione dell'impossibilità di poter onorare con regolarità il pagamento dei debiti scaduti nei confronti dei fornitori.
Peraltro, proprio dai dati di bilancio riportati nella relazione dell'attestatore risulta un indebitamente complessivo di quasi 17 milioni di euro di cui euro 8.201.348,89 nei confronti dei fornitori ed euro
4.092.403,85 nei confronti delle banche. Con la presentazione del piano l'imprenditore ha ammesso di non poter regolarmente pagare quasi la metà di un debito di importo assai rilevante.
Anche la concessione di garanzie reali, certamente estranea alle prassi commerciali, offerte in concomitanza con la prospettazione di un piano di risanamento costituisce indice significativo della piena consapevolezza da parte dei fornitori dell'irreversibilità dello stato di crisi in corso.
Gli elementi indicati depongono per la conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza della Parte_1
Né, sul punto, assume rilievo la sede della convenuta o il mancato possesso da parte sua di requisiti professionali specifici per la valutazione dello stato della dal momento Parte_1
pagina 10 di 12 che, come evidenziato, tutti gli indici sintomatici dello stato di insolvenza erano desumibili dall'esame del piano e dalle condizioni proposte.
Inoltre, come già rimarcato, essendo il piano subordinato all'adesione di tutti i soggetti coinvolti, non indicati già nell'atto del 1.12.2015, la convenuta avrebbe dovuto, usando l'ordinaria diligenza, verificare l'adesione degli altri soggetti e, nella specie, delle banche che, alla data dell'1.12.2015, non avevano ancora aderito.
Risulta, infine, sussistere anche il requisito del danno, posto che “Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste (C. Cass. n. 13002/2019), e tale prova non è stata fornita dalla convenuta.
La conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza determina l'applicazione dell'art. 6, c. 1, della l. n. 52/1991, dunque, in accoglimento della domanda dell'attrice, va dichiarata l'inefficacia dei pagamenti per € 73.817,66 eseguiti dalla Chisari s.r.l. alla cessionaria della convenuta nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, conseguentemente la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della curatela attrice della somma di € 73.817,66, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta (cfr. C. Cass., n.
5495/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a €
260.000,00), tenuto conto della complessità della controversia e dell'attività processuale espletata, nel seguente modo: € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 12.000,00 per compensi e € 786,00 per esborsi (contributo unificato, bollo).
pagina 11 di 12 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 8721/2019, vertente tra
[...]
, in persona del Curatore pro tempore (attore) e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(convenuta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficaci e revoca i pagamenti per €
73.817,66 eseguiti dalla Chisari s.r.l. alla cessionaria della convenuta nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, e condanna la società convenuta al pagamento in favore della curatela attrice della somma di € 73.817,66, oltre interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta alla rifusione, nei confronti dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 per compensi e € 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Catania il 13/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C. F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMO ANTONIO GALLO per procura in atti
- attore -
e
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
MASSIMO MILITERNI per procura in atti
- convenuto –
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.5.2019 il Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_2 dinanzi all'intestato Tribunale per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 67, c. 2, l.f.,
pagina 1 di 12 nei propri confronti, dei pagamenti effettuati il 2.2.2016, il 29.2.2016 e il 9.3.2016, per un importo complessivo di € 73.817,66, a titolo di corrispettivo per forniture, in favore di
(già ), società di factoring alla quale la Controparte_3 Controparte_4 convenuta aveva ceduto i propri crediti verso la fallita.
A sostegno della domanda l'attrice richiamava l'art. 6, c. 1, della l. n. 52/1991, avendo agito nei confronti della cedente, e dichiarava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, c. 2, l.f..
In particolare, quanto al primo requisito, precisava che era stata Parte_1 Parte_1 dichiarata fallita il 26 maggio 2016 e i pagamenti oggetto di causa erano stati eseguiti a febbraio-marzo 2016.
Quanto al presupposto soggettivo, costituito dalla scientia decoctionis, evidenziava che nel corso del 2015, versava in una situazione di grave insolvenza e aveva Parte_1 ritenuto di poterla superare predisponendo un piano di risanamento attestato, ex art. 67, c. 3, lett. d), l.f.. Tale piano si concretava in una proposta rivolta alle banche e ai fornitori, definiti strategici, in virtù della quale, in ordine ai debiti maturati alla data del 3.10.2015, era previsto il rientro dell'esposizione debitoria nell'arco di un biennio, mediante il pagamento di rate mensili decorrenti dal mese successivo a quello di sottoscrizione dell'accordo di risanamento (da gennaio 2016), mentre, a garanzia del pagamento del prezzo delle “nuove” forniture di merci, era prevista la costituzione, in favore di ciascun fornitore, di un diritto di pegno sulla partecipazione totalitaria detenuta da in Chisari Immobiliare s.r.l., nonché la Parte_1 costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c. sul patrimonio immobiliare di quest'ultima.
A suo avviso la conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza in cui versava era evincibile dai seguenti fattori: Parte_1
- il piano di risanamento prendeva le mosse da una situazione contabile straordinaria, riferita al
30.06.2015, dalla quale emergeva uno stato patrimoniale e finanziario della Società molto più che allarmante;
e in particolare, da esso emergeva una perdita semestrale di oltre 1,5 milioni di euro, nonché un indebitamento di oltre 8 milioni di euro verso i fornitori, di oltre 4 milioni verso le banche, di oltre 3,5 milioni verso l'Erario e
pagina 2 di 12 gli Enti previdenziali, per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro, che la stessa Parte_1 ammetteva di non poter pagare con regolarità;
- il piano di risanamento si reggeva su una serie di assunti apodittici e non dimostrati (vd. ad es. le immotivate e, comunque erronee, previsioni in ordine alla misura di aumento del fatturato o alla riduzione dei costi del personale, dei costi di marketing, etc.) o, comunque, non credibili (ad esempio, là dove si prospettava una riduzione dei tempi di incasso dei crediti in modo del tutto apodittico, e, per giunta, dopo aver premesso che la crisi della Società era dipesa proprio dal ritardo nei pagamenti da parte dei clienti);
- il piano si basava su una situazione patrimoniale effettiva ancor più devastante di quella, seppur grave, emergente dalla situazione contabile ufficiale di cui alla superiore lett. A), sia a causa di una sopravvalutazione di diverse poste dell'attivo (magazzino, crediti, partecipazioni) sia a causa di un indebitamento maggiore di quello appostato in contabilità, per cui la Società versava, quanto meno già dalla fine dell'esercizio 2014, in un eclatante stato di dissesto;
- il piano era corredato di una relazione di attestazione a dir poco superficiale;
essa, infatti, si discostava, sotto diversi profili, dai Principi di attestazione dei piani di risanamento approvati da […]. CP_5
Inoltre, evidenziava che alla proposta non avevano aderito alcuni dei fornitori e il ceto bancario, in tal modo il piano risultava inidoneo geneticamente a realizzare gli obiettivi prefissati, come già affermato dal Tribunale, con decreto dell'11.01.2019, reso in sede di opposizione allo stato passivo.
Si costituiva in giudizio (di seguito Controparte_2
, contestando le domande. Controparte_2
Affermava che il Piano attestato risultava prima facie manifestamente idoneo a raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge ed evidenziava che, ove avesse ravvisato uno stato di insolvenza tale da incidere sulla fattibilità del Piano, non avrebbe accolto le richieste di forniture effettuate dopo la sottoscrizione del piano;
evidenziava, altresì, di avere sede in Lombardia e di non essere un operatore specializzato come gli istituti di credito bancario, i quali, comunque, non avevano provveduto alla revoca delle linee di credito concesse alla Parte_1
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza dell'1.4.2020 veniva disposta CTU;
la causa subiva taluni pagina 3 di 12 rinvii per ottenere il deposito della relazione e all'udienza del 5.4.2022 – sostituita dal deposito di note - la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
24.10.2022. A detta udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note, venivano disposti chiarimenti alla CTU.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
27.11.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta nella comparsa conclusionale.
Al riguardo l'attore ha espressamente richiamato in citazione la disposizione contenuta nell'art. 6, c. 1, l. n. 52/1991, che consente la proposizione della domanda revocatoria nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
Com'è noto, la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia (La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
pagina 4 di 12 Nel caso di specie, la Curatela ha chiarito di avere agito sulla base della disposizione richiamata, affermando la sussistenza del requisito soggettivo in capo alla convenuta.
Pertanto, sussiste la legittimazione passiva della convenuta, ferma restando ogni determinazione nel merito sulla titolarità dell'obbligazione in capo alla Controparte_2
La Curatela ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 67, c. 2, l.f..
Risulta certamente sussistere l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria ex art. 67, c. 2,
l.f., in quanto dalla documentazione in atti emerge che è stata Parte_1 dichiarata fallita in data 26 maggio 2016 (doc. 2 allegato alla citazione) e aveva eseguito, tra il
2.2.2016 e il 9.3.2016, nei sei mesi antecedenti rispetto alla dichiarazione di fallimento, pagamenti per un importo complessivo di € 73.817,66 in favore della cessionaria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce (doc. 3 allegato alla citazione).
Occorre ora verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo, ovvero la scientia decotionis in capo alla convenuta.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda revocatoria in difetto della espressa domanda volta ad ottenere il previo accertamento della inidoneità del piano.
L'eccezione in esame non merita accoglimento, in quanto la Curatela ha chiesto la revocatoria dei pagamenti, escludendo l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 67, c. 3, lett. d), invocata, invece, dalla convenuta, di modo che l'accertamento sulla esistenza della predetta deroga va compiuto in questa sede, in quanto funzionale alla decisione di accoglimento/rigetto della domanda.
La Suprema Corte al riguardo ha espressamente affermato: L'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "ex ante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria, con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine (C. Cass., n. 6508/2023).
pagina 5 di 12 In motivazione ha specificato che: il giudice, per ritenere esenti dalla domanda di revoca proposta dal curatore del fallimento gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma dell'art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012 (e, a maggior ragione, nel testo successivo a tali modifiche, applicabili ratione temporis alla procedura in esame, che hanno introdotto la necessità dell'attestazione, da parte di un professionista indipendente e qualificato, della
“veridicità dei dati aziendali” e della “fattibilità del piano”), deve effettuare, con giudizio ex ante, una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine (Cass. n. 3018 del 2020, che ha cassato la sentenza con la quale il tribunale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la mancata attestazione della veridicità dei dati contabili ed escluso il potere del giudice di valutare, in dissenso dal professionista che aveva redatto il piano, l'idoneità dello stesso a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati;
conf., Cass. n. 13719 del 2016; più di recente,
Cass. n. 5870 del 2022, in motiv).
5.6. Se, infatti, come la norma prevede, il piano deve “apparire” idoneo a consentire “il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa” ed “ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”, risulta, allora, evidente come, già sulla base della formulazione legislativa, il giudice, ai fini del riconoscimento dell'invocata esenzione, abbia il potere di verificare, sia pure nei limiti di una assoluta e manifesta inettitudine, se il piano di risanamento fosse o meno effettivamente idoneo a raggiungere gli obbiettivi prefissati (Cass. n. 3018 del 2020, in motiv.).
5.7. Tale valutazione, peraltro, se si considera la natura del piano attestato, che viene predisposto unilateralmente dal debitore e non è soggetto ad omologa né ad alcuna forma di pubblicità, non può che essere effettuata, come, appunto, ha fatto il decreto impugnato, avuto riguardo alla situazione ex ante (“ora per allora”) e parametrata sulla condizione del terzo contraente, il quale farà valere l'esenzione, deducendo che sul piano attestato aveva fatto affidamento (Cass. n. 3018 del 2020, in motiv.).
5.8. Nel caso in esame, come visto, il tribunale, a prescindere da chi avesse l'onere di fornire la relativa prova, ha accertato in fatto, con motivazione non censurata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n.
5 cod. proc. civ., l'assoluta e manifesta inettitudine del piano presentato da alla CP_6 CP_6 realizzazione dei suoi scopi ed ha, quindi, correttamente escluso, in diritto, la sussistenza dei presupposti dell'esenzione dalla revoca dell'ipoteca invocata dall'opponente.
pagina 6 di 12 Orbene, in applicazione del principio in esame, occorre procedere alla valutazione di idoneità del piano.
Il predetto piano per i fornitori strategici prevedeva:
1) il pagamento dilazionato in 24 rate del debito al 30 giugno 2015;
2) la corresponsione di un interesse per dilazione di pagamento dell'1,5%;
3) ai fornitori strategici per le nuove forniture un pegno sulle quote di partecipazione della
Chisari immobiliare s.r.l. con una maggiorazione del 10% sull'importo fornito;
(cfr.
CTU espletata in giudizio, pagg. 24 ss.).
Il piano per il ceto bancario prevedeva:
1) la conferma delle attuali linee di credito e della normale operatività fino all'approvazione del piano;
2) revisione dei tassi di interesse a partire dal 1/7/2015 nella misura indicata.
Come osservato in dottrina, sebbene il piano attestato sia, per definizione, un atto unilaterale dell'imprenditore, esso nella prassi è normalmente correlato ad accordi e convenzioni con i creditori aziendali. Tra piano e accordo, pertanto, vi è normalmente un rapporto necessariamente biunivoco, di modo che la valutazione a sé stante del piano di risanamento potrebbe condurre a giudizi non pienamente conformi alla finalità della norma.
Nella relazione di asseverazione definitiva (doc. 9, allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n.
2 c.p.c. dell'attore), rilasciata in data 27/11/2015, si legge che: “Tuttavia una raccomandazione è doverosa. L'accordo non può essere più remorato e, pertanto, è necessario addivenire alla stipula dell'accordo, entro pochi giorni dal rilascio della presente attestazione”; l'atto rogato dal notaio Persona_1 in data 01/12/2015 (doc. 8, allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. dell'attore) reca l'ulteriore precisazione che “a richiesta della è stato predisposto un piano di Parte_1 risanamento asseverato dal dott. commercialista […], attestato definitivamente in data Parte_2
27 novembre 2015 (sul presupposto della adesione del ceto bancario e dei fornitori), piano ed asseverazione che in originale si allegano al presente […]”.
Nel predetto atto del 1/12/2015 sono stati indicati i fornitori strategici che avevano dato adesione al piano ed è stato specificato che l'adesione del ceto bancario era in corso.
pagina 7 di 12 In merito alla natura e alla rilevanza della “raccomandazione” espressa dall'attestatore, il
CTU nominato nel presente giudizio, dott. , ha richiamato i Principi di Attestazione Per_2 dei Piani di Risanamento elaborati dall'ODCEC, in particolare il punto 8.4.5.: Il giudizio sulla fattibilità del piano può essere positivo o negativo. Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio (ad esempio impossibilità di verificare la fondatezza di ipotesi che condizionano significativamente la fattibilità del piano).”; “
8.4.7. Qualora la fattibilità del piano dipenda da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo (quali ad esempio la firma da parte dei creditori degli accordi esaminati dall'Attestatore in bozza o l'esecuzione entro un termine di un determinato contratto), l'attestazione
è immediatamente efficace se l'Attestatore attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino;
è sospensivamente condizionata negli altri casi. Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché
l'attestazione produca i propri effetti. L'attestazione condizionata è da considerarsi ammissibile purché gli eventi iniziali siano specificamente individuati ed esplicitati dall'Attestatore che deve anche indicare l'orizzonte temporale entro il quale devono verificarsi.” (doc. 10 in atti, pag. 49; enfasi aggiunta).
La fattibilità del menzionato piano è già stata esclusa da questo Tribunale nel provvedimento dell'11.1.2019 (doc. 5 allegato alla citazione), laddove è stato affermato che la possibilità per il piano di trovare attuazione presupponeva l'acquisizione del consenso dei creditori interessati al prospettato riscadenzamento dei pagamenti e revisione delle condizioni contrattuali non potendo lo stesso essere fondato su auspicate successive adesioni, piuttosto che su accordi già raggiunti;
ritenuto, invero, che - per come articolato il piano e per le caratteristiche della soluzione individuata -
l'adesione dei creditori all'idea imprenditoriale sottesa al piano di risanamento non costituiva un mero accidente, bensì un presupposto indefettibile per la sua realizzazione;
[…] ritenuto, infatti, che con la presentazione del piano l'imprenditore ha ammesso di non poter regolarmente pagare quasi la metà di un debito di importi assai rilevanti;
ritenuto, poi, che - nell'esperienza delle prassi commerciali - la concessione di garanzie reali è assolutamente inusuale e la circostanza che le predette - peraltro - siano state prospettate in concomitanza con la prospettazione di un piano di risanamento costituisce indice significativo del fatto che senza la loro concessione le controparti contrattuali non avrebbero ripreso le forniture perché convinte dell'irreversibilità dello stato di crisi in corso.
pagina 8 di 12 Come affermato nel provvedimento n. 5149/2020 (in atti) “[…] per trovare compiuta attuazione, il piano non poteva essere fondato su auspicate successive adesioni, presupponendo invece
l'acquisizione del consenso di tutti i creditori interessati alla rimodulazione delle scadenze dei debiti e risultando necessaria la collaborazione dei fornitori e delle banche per garantire alla società in bonis di continuare la propria attività d'impresa e correttamente ottemperare alle previsioni previste nell'accordo anche attraverso la nuova liquidità medio tempore realizzata. In altre parole, l'adesione di tutti i creditori a vario titolo coinvolti nella ripresa strategica dell'impresa non costituiva un mero accidente, bensì un indefettibile presupposto di realizzazione del piano stesso.
Nel caso di specie, lo stesso professionista incaricato dell'attestazione del piano, all'interno dell'attestazione definitiva del 27/11/2015, ha ritenuto di fatto inidonea la proposta di risanamento contenuta nel piano in assenza dell'adesione della totalità dei creditori e del ceto bancario, che non risulta vi abbia mai aderito, esprimendosi nei seguenti termini: “Tuttavia una raccomandazione è doverosa. L'accordo non può essere più remorato e, pertanto, è necessario addivenire alla stipula dell'accordo, entro pochi giorni dalla stipula della presente attestazione”.
Condividendo in questa sede il superiore ragionamento, la mancata adesione di tutti i soggetti coinvolti, ovvero dei fornitori strategici e delle banche, ha impedito che il piano potesse sostanzialmente realizzarsi. Peraltro, gli stessi creditori che avevano aderito al piano erano resi edotti dell'esigenza dell'adesione sia dei fornitori strategici sia delle banche, dunque sarebbe stata loro cura verificare l'adesione di tutti, al fine di evitare successivi effetti pregiudizievoli.
Il difetto di uno di tali requisiti avrebbe minato la fattibilità del piano e, nel caso di specie, il requisito non realizzato concerneva la rimodulazione dei tassi di interesse e, in generale,
l'appoggio del ceto bancario, che di lì a poco ha pure revocato le linee di credito.
Le considerazioni esposte consentono di soprassedere in ordine alla valutazione di fattibilità puramente economica del piano, ritenuta sussistente dal CTU nominato, che non ha mancato di evidenziare delle criticità del piano, evidenziando che nelle soluzioni proposte per il superamento della crisi vi era la regolare fornitura delle merci da parte dei fornitori strategici e l'adesione del ceto bancario con la rimodulazione dei tassi di interesse sugli affidamenti e il contemporaneo mantenimento delle linee di fido
pagina 9 di 12 concesse; nell'ipotesi in cui tali presupposti fossero venuti meno chiaramente la società avrebbe avuto difficoltà a mantenere gli impegni assunti in quanto alla carenza commerciale si sarebbe aggiunto un'ulteriore acutizzarsi della crisi finanziaria che rendeva di fatto impossibile la prosecuzione delle attività.
In conclusione, pertanto, va esclusa la deroga di cui all'art. 67, c. 3, lett. d).
Deve ora verificarsi la sussistenza della scientia decotionis in capo alla convenuta.
Al riguardo deve evidenziarsi che già la predisposizione del piano di risanamento è indice della incapacità della società in bonis di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Come già osservato nella sentenza n. 61/2023, resa da questo Tribunale in un caso analogo, Se è vero che la mera predisposizione di un piano attestato non costituisce di per sé dato sintomatico dell'insolvenza, tuttavia, nella specie, nel piano di risanamento presentato ai creditori l'imprenditore: a) ammetteva di trovarsi in stato di crisi finanziaria;
b) prospettava la possibilità di un risanamento a condizione della ripresa delle forniture da parte dei fornitori strategici;
c) chiedeva ai propri fornitori- creditori una rinegoziazione dei termini di pagamento dei debiti scaduti sino a 24 mesi;
d) offriva a questi ultimi la costituzione di garanzie reali.
Le indicate caratteristiche del piano integrano gli estremi dell'insolvenza e ciò, segnatamente, con riferimento all'ammissione dell'impossibilità di poter onorare con regolarità il pagamento dei debiti scaduti nei confronti dei fornitori.
Peraltro, proprio dai dati di bilancio riportati nella relazione dell'attestatore risulta un indebitamente complessivo di quasi 17 milioni di euro di cui euro 8.201.348,89 nei confronti dei fornitori ed euro
4.092.403,85 nei confronti delle banche. Con la presentazione del piano l'imprenditore ha ammesso di non poter regolarmente pagare quasi la metà di un debito di importo assai rilevante.
Anche la concessione di garanzie reali, certamente estranea alle prassi commerciali, offerte in concomitanza con la prospettazione di un piano di risanamento costituisce indice significativo della piena consapevolezza da parte dei fornitori dell'irreversibilità dello stato di crisi in corso.
Gli elementi indicati depongono per la conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza della Parte_1
Né, sul punto, assume rilievo la sede della convenuta o il mancato possesso da parte sua di requisiti professionali specifici per la valutazione dello stato della dal momento Parte_1
pagina 10 di 12 che, come evidenziato, tutti gli indici sintomatici dello stato di insolvenza erano desumibili dall'esame del piano e dalle condizioni proposte.
Inoltre, come già rimarcato, essendo il piano subordinato all'adesione di tutti i soggetti coinvolti, non indicati già nell'atto del 1.12.2015, la convenuta avrebbe dovuto, usando l'ordinaria diligenza, verificare l'adesione degli altri soggetti e, nella specie, delle banche che, alla data dell'1.12.2015, non avevano ancora aderito.
Risulta, infine, sussistere anche il requisito del danno, posto che “Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste (C. Cass. n. 13002/2019), e tale prova non è stata fornita dalla convenuta.
La conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza determina l'applicazione dell'art. 6, c. 1, della l. n. 52/1991, dunque, in accoglimento della domanda dell'attrice, va dichiarata l'inefficacia dei pagamenti per € 73.817,66 eseguiti dalla Chisari s.r.l. alla cessionaria della convenuta nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, conseguentemente la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della curatela attrice della somma di € 73.817,66, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta (cfr. C. Cass., n.
5495/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a €
260.000,00), tenuto conto della complessità della controversia e dell'attività processuale espletata, nel seguente modo: € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 12.000,00 per compensi e € 786,00 per esborsi (contributo unificato, bollo).
pagina 11 di 12 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 8721/2019, vertente tra
[...]
, in persona del Curatore pro tempore (attore) e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(convenuta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficaci e revoca i pagamenti per €
73.817,66 eseguiti dalla Chisari s.r.l. alla cessionaria della convenuta nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, e condanna la società convenuta al pagamento in favore della curatela attrice della somma di € 73.817,66, oltre interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta alla rifusione, nei confronti dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 per compensi e € 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Catania il 13/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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