Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg1002 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1002 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. CARTONCINO MONICA presso il quale elettivamente domicilia in Quarto (NA), alla Via
Marmolito, 35
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. GUARINIELLO MANUELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Eduardo Dalbono
n. 11
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/01/2025
[...]
e , premettendo di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Pozzuoli l'11/09/2006 e che dalla loro unione nascevano due figli, il Per_1
07/09/2007, ed il 01/03/2012, entrambi Per_2
minori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi consentono alla loro separazione personale;
2) I minori vengono assegnati congiuntamente ai genitori, con dimora preferenziale presso la madre, a tal uopo si precisa che la SI.ra Parte_2
, per esplicito accordo delle parti, trasferirà la propria residenza,
[...]
assieme a i figli, in Castel Volturno (CE) – Località Baia Verde, alla
Via Conca n. 16; il SI. autorizza, sin d'ora, il Parte_1
trasferimento dei minori presso il detto indirizzo;
ancora si precisa, sul
2 punto, che il trasferimento sopracitato avverrà entro e non otre il 28 febbraio 2025;
3) Il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana, dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 20.30 (e comunque dopo scuola) oltre a fine settimana alterni, da intendersi dal sabato dalle ore 11
e fino alle ore 18.00 della domenica. Nel periodo natalizio, il padre terrà con sé i minori, per almeno 3 giorni interi, da comunicarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, a scelta tra il 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio. Nel periodo pasquale, il padre terrà con sé i figli, per un giorno a scelta tra la Domenica di Pasqua ed il Lunedì In Albis che comunicherà entro il 30 gennaio di ciascun anno. Nel periodo estivo il padre terrà con sé
i figli, per 15 giorni consecutivi, a scelta tra il mese di luglio ed agosto, che comunicherà entro il 31 marzo di ciascun anno. La madre, in ogni caso, si farà carico di tutti gli accompagnamenti e prelievi dei minori, in occasione delle visite al padre, ad esclusione dei prelievi da scuola, che si intenderanno a cura del padre;
4) Viene posto a carico del padre, un contributo di mantenimento per i soli figli, determinato dalle parti nella misura mensile pari ad € 500,00
(cinquecento/00), da intendersi in € 250.00 per ogni figlio, da versarsi, a partire dal mese di gennaio dell'anno 2025, entro il giorno 20 di ciascun mese;
tale somma sarà ritenuta soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno 2026 e, comunque, al netto delle spese straordinarie, che i ricorrenti si accollano nella misura del 50% pro capite e per le quali i coniugi si riportano integralmente al contenuto nel protocollo di intesa stipulato tra Magistrati ed Avvocati, in vigore presso il Tribunale di Napoli;
3 5) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, e, pertanto, non viene previsto alcun contributo di mantenimento personale;
6) I coniugi concordano, inoltre, che l'assegno unico per i minori affidati, sarà percepito ex lege, nella misura del 50% pro capite;
entrambi i coniugi si impegnano ad essere reperibili a mezzo telefono cellulare per qualsiasi comunicazione riguardante i minori;
7) Nella casa coniugale di Quarto (NA), alla Via Salvo D'Acquisto –
42 vivrà il sig. , avendo la signora Parte_1 Parte_2
rinunciato espressamente;
8) Per esplicita intesa tra le parti, la SI.ra , all'atto del Parte_2
trasloco presso la nuova abitazione, al fine di dotarla, nell'interesse dei minori, di ogni confort necessario agli stessi, porterà con sé l'arredo della cameretta del figlio nonché l'intero suo corredo nuziale Per_2
(suppellettili di rappresentanza e biancheria);
9) Il padre conferma il consenso già prestato ai trattamenti dentistici cui è sottoposto il figlio presso la Dott.ssa Per_2 Controparte_1
consistenti in cura carie e, pertanto, riconosce la relativa spesa in € 400,00, di cui € 300,00 già anticipate dalla madre, per pregressi trattamenti ed €
100,00, da versarsi in occasione dell'ultimo trattamento, previsto per il prossimo 19/12/2024. A tal uopo, il SI. , si impegna, nel Parte_1
rispetto del riferito protocollo di intesa, a farsi interamente carico di tale ultimo importo, versandolo direttamente alla predetta professionista, ed a corrispondere alla madre l'ulteriore somma, pari ad € 100,00, ossia al
50% di quanto da ella versato ad oggi per le riferite cure.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli
4 riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.92, parte II, s. B, uff.1, reg.
[...]
Atti Matrimonio anno 2006);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui
5 all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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