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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/12/2024, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 2182/2023 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con avv.ti Marco Ferrero e Federico Pampaloni
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(P.IVA: ), con avv.to Gherardo Bianchini P.IVA_1
- resistente - in punto: differenze retributive (orario e mansioni); decisa ex art 429 c.p.c. all' udienza del 3.12.2024
FATTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti della , sede legale in Venezia Sestiere Cannaregio, sua Controparte_1 datrice di lavoro dall' 01.07.21 al 02.08.22 (cessazione per dimissioni):
a) deducendo di essere stata assunta come operaia, full time con orario di 6,6 ore di lavoro per 6 giorni alla settimana con 1 giorno di riposo, di regola il giovedì, inquadrata nel livello 6 del CCNL TURISMO-
PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO con formali mansioni di aiuto cuoca, ma di avere lavorato per piu' ore e con mansioni superiori;
di avere svolto l' attività presso il locale denominato
Bacarando in Corte dell'Orso, sito in Venezia – San Marco 5495, nei pressi di Campo San Bartolomeo;
b) rivendicando in particolare lo svolgimento dell' attività per tutta la durata del rapporto per un numero di ore superiore, puntualmente indicate, e l' assegnazione dall'assunzione e sino a ottobre
2021 compreso quotidianamente e per tutto l'orario di lavoro alla preparazione di cicchetti e stuzzichini ( friggendo, lessando grigliando cibo quale carni varie, verdure, latticini e pesce/molluschi, assemblando le cicchetti, spiedini e mozzarelle in carrozza) e alla pulizia del pesce poi utilizzato dal cuoco per la preparazione di primi e di secondi piatti, e poi da Persona_1 novembre 2021 circa ad incombenze di supporto in cucina sia assistendo il medesimo cuoco Per_1 sia la compagna del , occupandosi della preparazione e della
[...] CP_1 Parte_2 cottura di sughi e salse, di primi piatti completi (piatti di pasta di vario tipo, ad esempio lasagne), di secondi piatti di pesce e della preparazione della carne alla griglia, dei contorni e dei dolci, e contestualmente allo stoccaggio e alla verifica della merce in magazzino, e da ultimo da fine gennaio
2022 a mansioni di cuoca a seguito di dimissione di , prima nel turno di mattina e poi Persona_1 nel turno di sera alternandosi con , compagna del e quindi svolgendo da Parte_2 CP_1 sola in piena autonomia tale attività di cuoca sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
c) così concludendo:
1. Accertarsi e dichiararsi in ragione delle mansioni in concreto svolte e per i motivi di cui al ricorso e/o per gli ulteriori emergendi, il diritto della ricorrente sig.ra Parte_1
( alle differenze retributive corrispondenti al 5° livello, per il periodo dal 1.7.2021 C.F._1 al 31.1.2022 e al 4° livello dal 1.2.2022 al 2.8.22. 2. Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, che la ricorrente ha svolto per l'intera durata del rapporto il lavoro/orario straordinario nella misura descritta in ricorso, e che non è mai stata retribuita per il monte ore effettivamente prestato.
3. Per l'effetto condannarsi la al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 conseguenti differenze retributive maturate, pari a complessivi euro 8.321,65 o nella somma che sarà ritenuta di giustizia se del caso anche a seguito di CTU contabile.
3. Oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo, anche moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale.
4. Con condanna al rimborso delle spese di lite, con spese generali 15% e accessori come per legge”.
La causa – nella quale parte convenuta si è costituita contestando ogni pretesa attorea – è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e prova per testi
E' stato autorizzato il deposito di note finali.
All' odierna udienza a seguito di discussione in udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso va rigettato.
I testi si sono così espressi:
➢ “ Presso la convenuta ho svolto mansioni di lavapiatti, aiuto cuoco e Parte_3 anche cuoco, con orario effettivo dalle 16, 16,30 o 17 fino ad orario ricompreso tra le 2,15 e le 2,45 a seconda del lavoro, per sei giorni/settimana e un giorno di riposo, non ricordo se fisso. Il locale teneva aperto, mi pare, anche al mattino e sette gg su sette. La cucina chiudeva verso l e h 23,30 – 24 , poi si sistemava e si facevano tutti assieme le pulizie della cucina. La ricorrente quando io ho iniziato lavorava già lì, in cucina sia come cuoca, cucinando le singole pietanze (primi piatti e secondi) su indicazione e seguendo le disposizioni del cuoco principale, di solito , sia, Parte_2 prevalentemente, come aiuto;
quando io arrivavo alle 16 la trovavo sempre già al lavoro, finiva poi di solito un' ora o ½ ora prima di me, raramente ( è capitato pochi giorni) al mio stesso orario. Sono certo che durante i 3-4 mesi di durata del mio rapporto di lavoro la ricorrente ha sempre lavorato nel mio stesso turno del pomeriggio/sera o quantomeno anche nel mio stesso turno. Lavoravano lì come cuochi la suddetta , moglie o compagna del titolare, e LL IR: faceva solo la cuoca, la Pt_2 Pt_2 vedevo fare la cuoca, invece come me si occupava di un po' di tutto, cuoco, aiuto cuoco e Per_2 lavapiatti . IR: il nome non mi dice nulla Persona_3
➢ , dipendente della ditta convenuta dal 2011 a tutt' oggi con mansioni Persona_3 inizialmente di aiuto sala e da qualche anno di cuoco: “ All' epoca del rapporto di lavoro della ricorrente ero già cuoco;
l' altro cuoco era, ed è tuttora, . I turni erano, e sono tuttora, Parte_2 uno dalle 10 alle 17 e l' altro dalla 17 alle 24, in entrambi i casi con un'ora ricompresa di pausa pranzo e su sei gg a settimana con uno di riposo teoricamente fisso tra il lunedì e il giovedì, ma di fatto spesso variabile. Tali turni erano coperti come cuochi uno da me e l' altro da mettendoci d' accordo Pt_2 settimanalmente;
inoltre in azienda era, ed è, sempre presente, anche per eventuali sostituzioni tipo tappabuchi, il titolare personalmente. Anche la ricorrente alternava i due turni con gli stessi orari sopra indicati;
quando è arrivata era giovane e senza esperienza nel settore;
le abbiamo insegnato all' inizio le incombenze piu' semplici, dai nomi degli alimenti a darci una mano nel “montaggio” dei cicchetti, e poi via via anche ad aiutarci e friggere, mettere su il branzino, spadellare la pasta, il tutto sotto la direzione del cuoco di turno;
nell' ultimo periodo aveva iniziato ad imparare la preparazione delle pietanze per il pasto del personale;
ha svolto dunque mansioni di aiuto in cucina, anche sistemando i cibi nel frigo, e così anche, rimasto per breve periodo, il precedente testimone;
non ha mai svolto mansioni di lavapiatti;
non ricordo chi fossero nel suo periodo i lavapiatti “
➢ , dipendente della ditta convenuta per due-tre anni fino a circa due anni fa con Persona_4 mansioni di cameriere full time: “ Facevo in genere orario spezzato coincidente con pranzo e cena, la sera fino alle 24 circa;
la ricorrente lavorava in cucina, la vedevo in prevalenza alla sera e a volte la mattina, gli orario precisi non li posso ricordare;
la cucina chiudeva verso le 23,30 -23,45 con l' ultima comanda, il sabato anche alle 24 . Quanto alla ricorrente, che, come tutti, consumava il pasto ricompreso nel turno nel locale, il datore di lavoro, essendo una ragazza giovane e abitando in un' isola, stava attento che andasse via ad una certa ora decente, mi pare verso 23,30 – 24 massimo;
della pulizia e sistemazione della cucina a fine turno si occupavano gli altri colleghi, lei no. La ricorrente inizialmente si occupava di cd “montaggio/assemblaggio” dei cicchetti in base alla linea già fissata dagli chef, che erano e , coadiuvati quando c'era bisogno dal Persona_3 Parte_2 titolare personalmente;
nel tempo hanno iniziato ad insegnarle anche a preparare pietanze, ma sbagliava proporzioni e cotture non avendo esperienza e i ritmi de locale, quantomeno dopo un po' dalla fine dell' emergenza Covid, erano molto elevati. IR: LL IR era, mi pare, aiuto cucina o lavapiatti, cuoco non mi sembra”.
➢ , dipendente della ditta convenuta a tempo ind dal 17.3.2022 con mansioni Testimone_1 attuali di cuoca, : “ Ho avuto fin dall' inizio orario full time con turno stabilito settimanalmente a volte per il pranzo h 10-17, a volte per la cena h 17-24, in entrambi i turni sono sempre stati ricompresi circa 20 minuti di pausa pasto. A volte si fa un prolungamento di massimo un'ora, soprattutto a pranzo in cui c'è piu' lavoro. Inizialmente per piu' di un anno ho svolto mansioni aiuto cuoca e poi sono diventata cuoca. Come cuochi inizialmente si alternavano e , nei mesi Parte_2 Persona_3 marzo/agosto in cui ci siamo sovrapposte alla ricorrente stavano insegnando a diventare cuoca, era sempre seguita, ma i risultati non erano buoni;
e infatti era continuamente ripresa, ad esempio per la cottura sbagliata della pasta, , per le porzioni troppo abbondanti, in quanto bruciava le pietanze ( ricordo che i lavapiatti di questo si lamentavano). Io e lei avevamo in pratica la stesse mansioni di aiuto cuoco, lei con piu' esperienza e conoscenza dell' ambiente rispetto a me, anche se io prima avevo comunque già lavorato nel settore sempre come aiuto cuoco. Di solito in cucina in tutti i turni operavano un cuoco e due, a volte anche tre, aiuti cuoco;
a volte io e eravamo dunque in turno Pt_1 assieme con gli stessi orari di cui sopra;
c'erano poi come ulteriori aiuti cuoco con cui ci alternavamo una ragazza di nome e tale ( i cognomi non li so) e un ragazzo del Bangladesh di cui Per_5 Per_6 non ricordo il nome . LL IR non l'ho mai conosciuto”.
Poste tali risultanze, le pretese attoree non possono essere accolte poiché :
➢ le deposizioni tra loro concordi dei testi , e di cui il secondo, quale ex Per_3 Per_4 Tes_1 dipendente, super partes e dunque pienamente credibile, confermano la correttezza dell' inquadramento ricoperto (aiuto cuoco VI livello) per difetto, quanto allo svolgimento delle incombenze di preparazione delle pietanze, ovvero friggere, spadellare, montare e a assemblare i chicchetti, ai fini del riconoscimento del superiore livello rivendicato (cuoco IV livello), sia di prevalenza rispetto alle incombenze di aiuto cuoco, sia di autonomia anziché quale mero supporto e assistenza ai cuochi, ovvero e , sostituiti in caso di necessità dal Parte_2 Persona_3 titolare;
CP_1
➢ tali deposizioni nel contempo non confermano l' orario prospettato in ricorso ovvero turni di 8/9 ore al giorno - dalle 10 alle 18 o dalle 12,00 alle 20,00 o dalle 16,00 alle 24,00 - per 6 giorni alla settimana, con conseguenti complessive 546 ore di lavoro straordinario non retribuito (313 ore svolte da luglio 2021 a gennaio 2022 e 233 ore da febbraio 2022 a luglio 2022) di cui una parte notturno;
➢ il teste non è pienamente attendibile in quanto è stato coautore con la ricorrente di Tes_2 denuncia all'Ispettorato del Lavoro che ha originato l'accertamento ispettivo di cui al doc 6 ric, ed inoltre ha in corso con la convenuta analoga controversia (RG 1795/24); si tratta oltretutto di versione, quanto all' inquadramento, non utile avendo confermato l' assenza sia di prevalenza che di autonomia, e quanto all' orario difforme rispetto alla stessa prospettazione attorea;
➢ al contenuto del verbale ITL doc 6 ric non può essere attribuita significativa valenza probatoria in quanto le relative risultanze in fatto non sono frutto di accertamento ispettivo, bensì unicamente della denuncia della stessa ricorrente;
➢ manca dunque la prova che la ricorrente abbia prestato lavoro straordinario in misura superiore a quello già retribuito, in parte invero, segnatamente per euro 2.082,00 netti, pacificamente fuori busta come da allegate quietanze (doc. 6 resist), a loro volta ricostruite nel prospetto doc. 7 resist.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La natura delle questioni trattate e l' infondatezza del ricorso per inadempimento dell' onere di prova a fronte di defezione del teste chiave , giustifica l' integrale compensazione delle spese Persona_1 di lite.
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Venezia – udienza 3.12.2024.
Il Giudice