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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 2093/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
, nato il 15 luglio 1969 in Russia, località Dobrinka, Distretto Persona_1
Dobrinskij, regione Lpetsk e residente in località Lipetsk, distretto Pravoberezhnij, regione di Lipetsk ul. n.c. 16 int. 61, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Poberejskii del Foro di Milano.
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.05.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_2
1 In data 07.06.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste del ricorrente.
In data 04.01.2024 il Difensore di parte depositava istanza di anticipazione udienza;
In data 27.02.2024 veniva fissata udienza per il giorno 17.07.2024 mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 27.06.2024, il Difensore di parte ricorrente depositava note in trattazione scritta.
In data 16.07.2024 il si costituiva eccependo la nullità del ricorso ai sensi dell'art CP_2
281 undieces c.p.c. e chiedeva altresì la declaratoria in rito dichiarativa dubitandosi dell'applicabilità dell'art. 164 , comma 3 c.p.c.
In data 08.10.2024 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo e fissava udienza per il giorno
10.12.2024 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter;
In data 27.11.2024 il Difensore di parte depositava note in trattazione scritta;
In data 09.12.2024 il si costituiva eccependo nel merito l'infondatezza per mancato CP_2 assolvimento dell'onere probatorio;
In data 15.01.2025 il Giudice, in osservanza del principio del contradittorio, assegnava termine di 10 gg per il deposito di memorie;
In data 27.01.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava sue memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel caso di specie non è stata presentata la domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa, in quanto, vantando il ricorrente una discendenza per linea anteriore all'entrata in vigore della Costituzione italiana (1°gennaio 1948) sarebbe comunque inutile. Infatti, l'Amministrazione statale, ritiene che le pronunce della Corte
Costituzionale del 1975 e del 1983 che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal
1°gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
2 sanguinis via materna diviene un obbligo imprescindibile, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Ad abundantiam, si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisca comunque una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia infondata e non meriti pertanto accoglimento.
Nel caso in esame, il ricorrente sostiene di essere cittadino italiano in quanto discendente di
Segnatamente afferma che la di lui madre, era nata Persona_2 Persona_3
da una relazione di gioventù tra , e nata a [...] il Persona_4 Persona_2
28.09.1912, la quale si trasferiva in Urss per seguire il nonno del ricorrente, Persona_4
, proseguendo in tale diversa nazione il rapporto more uxorio.
[...]
Nell'atto di costituzione il , dopo aver osservato che il nome dell'ava CP_2 Persona_2
nata a [...] il [...], corrisponde a quello di nata a [...] il [...], Persona_2
principale figura della Resistenza Partigiana italiana durante il secondo conflitto mondiale, eccepisce quanto segue:
- Non corrisponde al vero che si sia trasferita in Urss con il nonno del ricorrente, Persona_2
proseguendo in tale diversa nazione il rapporto more uxorio. Il Persona_4
racconto che il ricorrente fa di non corrisponde infatti a quanto riportato da tutte Persona_2
le fonti su (cfr documentazione citata e versata in atti dal ricorrente). Persona_2
- Non è stato prodotto un certificato di morte dell'ava Persona_2
- Nel certificato di nascita di non viene specificato né il luogo di Persona_5
nascita né, soprattutto, chi sia il soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita, elemento assolutamente necessario per affermare la maternità di nei confronti di Persona_2 [...]
Persona_5
- Tale dichiarazione è necessaria anche in considerazione del fatto che la presunta relazione tra e il compagno , ove anche fosse veritiera, non Persona_2 Persona_4
sfociava comunque in un matrimonio. Quindi, la dichiarazione resa dal solo Persona_4
, produce effetti solo nei confronti di quest'ultimo, come da articolo 258 c.c. che
[...]
3 statuisce che “Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.”
Dall'esame degli atti di causa, si ritiene di poter escludere che esista un legame di parentela tra figura della resistenza antifascista, e la famiglia del ricorrente. Persona_2
Innanzitutto, si nutrono seri dubbi sull'autenticità del certificato di nascita di Persona_3
La difesa ha prodotto il certificato di nascita due volte, una prima volta in allegato al
[...] ricorso introduttivo , una seconda volta in allegato alla nota del 24.01.2025 . Ebbene, da un'accurato esame dei due documenti prodotti, si sono rilevate diverse discrasie con riferimento ai seguenti dati:
- Numero del certificato: nel certificato allegato al ricorso introduttivo il numero è 663379, mentre nel certificato allegato alla nota del 24.01.2025 il numero è 01523
- Numero di registro indicati nell'apostilla: nel certificato n 663379 depositato in allegato al ricorso l'atto risulta redatto il 7.12.2022 con n. 114406 e vistato dal Generale Parte_1
d'Italia a Mosca il 13.12.2022 con num. di registro 3265, mentre nel certificato depositato in data 24.01.2025 , pur risultando redatto e vistato dal a Mosca nelle Parte_2
stessa date di cui sopra, riporta un diverso numero n. 114403 e un diverso numero di registro, il 3260.
- Riconoscimento da parte della madre: mentre nel certificato con n. 663379 depositato in allegato al ricorso non risulta alcun dichiarante, mentre nel certificato n. 01523 depositato in data 24.01.2025 risulta quale dichiarante A tal ultimo proposito si evidenzia Persona_2
l'importanza di tale circostanza in quanto, in assenza di un matrimonio tra e Persona_2
, è necessario ai fini della prova del rapporto di filiazione che Persona_4
entrambi i genitori abbiano dichiarato lo stato di figlia di . Persona_3
Infatti, in tali casi, sensi dell'art.258 c.c., il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso” e non può contenere indicazioni relative all'altro genitore.
Vero è però che ai sensi degli artt..236 e 237 c.c. c.c. , in mancanza del certificato di nascita o ove il documento non sia conforme, basta il possesso continuo dello stato di figlio, così come confermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14194 del 22 maggio 2024, ha rammentato che il codice civile prevede un sistema probatorio a più livelli, pertanto, nel caso in cui il certificato di nascita non è considerato conforme o sia andato distrutto, lo status filiationis può essere provato con ogni mezzo, tra i quali il possesso continuo dello stato di figlio ai sensi dell'art. 236 e 237 c.c.
Tuttavia, nel caso di specie, non vi sono ulteriori elementi che possano integrare i fatti costitutivi del possesso di stato ai sensi dell'art.237.c.c. Infatti, in nessuno degli ulteriori documenti versati in atti
( certificati di matrimonio e di morte di e certificato di nascita del Persona_3
4 ricorrente), non vi è traccia alcuna del nome di nè dagli elementi di causa emerge Persona_2
alcun elemento dal quale emerga il possesso continuato di figlio.
A quanto sopra, si aggiunga che né il viaggio di in Urss né la sua relazione con Persona_2
nè la sua gravidanza trovano alcun riscontro nelle fonti storiche Persona_4
consultate da questo Tribunale1 dalle quali, invece, si evince che la in quel periodo, si Per_2
trovava a Milano, città nella quale si laureava in medicina il 16 dicembre 1936 e città nella quale l'anno successivo si sposava con il collega , dalla cui unione nasceva il figlio Persona_6 [...]
Per_7
Quanto alla lunga malattia di che la difesa del ricorrente imputa ad una giovane Persona_2
gravidanza in condizioni igieniche non ideali, tale circostanza - meramente affermata ma non provata
- non trova riscontro nel sito dell'Anpi ove invece viene riportato che la causa della malattia fu una forma di tubercolosi polmonare2 che la aveva contratto nel periodo universitario e che curò Per_2
in un sanatorio a Sondalo, in provincia di Sondrio tra il 1939 e 1940.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va rigettata e il ricorrente condannato alle spese da liquidarsi in euro 2.906,00 (fase di studio, introduttiva e decisionale) oltre spese generali
(15% sul compenso totale)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente , Persona_1
nato il 15 luglio 1969 in Russia, località Dobrinka, Distretto Dobrinskij, regione Lpetsk e residente in località Lipetsk, distretto Pravoberezhnij, regione di Lipetsk ul. Controparte_1
n.c. 16 int. 61, non è cittadino italiano;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese pari a euro 2.906,00 oltre spese generali.
In Trieste il 06.03.2025
Il Giudice
Carmela Giuffrida 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Email_1 2 il di Bolzano - ANED Persona_2 Pt_3 5