Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 8060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8060 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03356/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3356 del 2024, proposto da
RI IA CO, rappresentata e difesa dagli avvocati RI Grazia Ingrosso e Riccardo RI Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marigliano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 6085/2023 del 7.11.2023, resa dalla Seconda Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, sul ricorso R.G. 2858 del 2023 notificata al Comune di Marigliano in data 08/11/2023 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa RIgiovanna IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione, n. 6085/2023 del 7.11.2023, con la quale è stato accolto il ricorso dalla stessa proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Marigliano sull’istanza volta alla correzione dell’art. 15 N.T.A. del P.R.G. nella parte in cui erroneamente include LA D’ES - di proprietà della ricorrente - tra gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Deduce la ricorrente, che, nonostante il chiaro tenore della pronuncia, passata in giudicato, e la conseguente proposta di modifica del P.R.G., avanzata dalla Giunta comunale con la delibera n. 2 del 04.01.2024 (avente ad oggetto “ Presa d’atto dell’errore materiale contenuto nell’art. 15 delle NTA Norme tecniche di Attuazione del PUC approvato nella sua Componente Strutturale PSC con delibera di C.C. n. 19 del 30/05/2022 relativamente all’elenco dei beni immobili oggetto di vincolo storico artistico ai sensi del D.Lgs. 42/04 – Presa d’atto e proposta al Consiglio Comunale ”), volta a dare esecuzione alla sentenza, la correzione non è ancora avvenuta, poiché il procedimento, avviato con la delibera sopra menzionata, non è mai stato concluso.
Chiede, pertanto, che questo Tribunale ordini al Comune di Marigliano di conformarsi al giudicato, concludendo il procedimento di rettifica attivato con la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 04.01.2024, fissando a tal uopo un termine; nominare, sin d’ora, un commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata; fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett e), del c.p.a. la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo.
Il Comune di Marigliano, benchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’esito dell’udienza del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Anche nella materia che ci occupa trova applicazione, in tema di prova dell'inadempimento dell'Amministrazione, il generale principio secondo cui il titolare della pretesa accertata con la sentenza passata in giudicato che agisca in via esecutiva ha l’onere, come il titolare di qualsiasi situazione creditoria, di provare soltanto il titolo della pretesa azionata, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, alla parte obbligata l'onere di provare il fatto estintivo del diritto ex adverso azionato.
3. Nel caso di specie, la pretesa azionata in via esecutiva è cristallizzata nella sentenza in epigrafe. È in atti la prova dell’avvenuta notifica del titolo all’Amministrazione resistente in data 9 novembre 2023.
4. Il Comune di Marigliano, decidendo volontariamente di non costituirsi in giudizio, non ha contestato i fatti dedotti da controparte, né, tantomeno, provato di aver provveduto a dare esecuzione alla sentenza.
5. Pertanto la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente.
6. Sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento del ricorso. Conseguentemente deve essere ordinato al Comune di Marigliano di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, provvedendo alla correzione dell’art. 15 N.T.A. del P.R.G. come disposto in sentenza.
7. Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo per accogliere la domanda di fissazione di una penalità di mora, non essendo state evidenziate al riguardo valide ragioni ostative.
8. Il Collegio ritiene di determinare in via equitativa l’importo della penalità di mora nella misura di euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, dopo il decorso dei termini prima assegnati e fino all’effettivo adempimento ovvero all'insediamento del Commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
9. Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, il Dirigente pro-tempore del Settore pianificazione territoriale - urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'ufficio il quale, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso all’adozione di tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Marigliano di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, così come in motivazione, entro il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;
- condanna il Comune resistente al pagamento della somma a titolo di astreintes nella misura di € 30,00 per ciascun giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine di cui al precedente alinea e fino all’effettivo adempimento ovvero all'insediamento del commissario ad acta;
- per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza rispetto al decorso del termine di cui al primo alinea, nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, Dirigente pro-tempore del Settore pianificazione territoriale - urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni trenta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nell’ulteriore termine di cui in motivazione, con riserva di provvedere sul compenso al commissario, all’esito della rendicontazione dell’opera svolta;
- condanna il Comune di Marigliano al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AL, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
RIgiovanna IZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RIgiovanna IZ | AN AL |
IL SEGRETARIO